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Opposizione di terzo
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Da: Zzz01/09/2012 12:45:58
Mi domandavo...
L'opposizione di terzo ex art 404 CPC è quella con cui il terzo lamenta che la sentenza sia pregiudizievole dei suoi diritti...teme quindi il danno da esecuzione e presuppone che la stessa sentenza gli sia stata notitificata magari anche unitamente al precetto...

L'opposizione di terzo all'esecuzione è invece esperibile come opposizione all'esecuzione ex art. 615... Ma solamente dopo che l'esecuzione è iniziata.
Il terzo quindi non può fare opposizione a precetto??

Se ho capito bene quindi i rimedi che gli sono consentiti sono
Opposizione di terzo ex 404... Con atto di citazione entro 30 gg dalla notifica della sentenza
Opposizione all'esecuzione ex 619-615 con ricorso al GE prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione...

È così ?? Aiutathemeeee

Da: mmmm....01/09/2012 12:54:37
mmm... direi proprio di no.

per agevolarti, pensa a una situazione pratica. che ne so... un precetto che viene notificato a due soggetti comproprietari di un bene, di cui uno solo è debitore dell'intimante. Che fa l'altro? aspetta che si proceda con l'esecuzione senza opporsi al precetto????

io farei subito un bel ricorso in opposizione....

Da: Zzz01/09/2012 13:49:57
Si ma veramente è ammissibile secondo me....599 cpc espropriazione di beni indivisi....il fatto che si sia notificato precetto anche al terzo e non solamente l'avviso secondo me non può essere motivo di opposizione ...
Poi considera che la norma -619 CPC - parla del terzo che "pretende avere la proprietà SUI BENI PIGNORATI"... Questo mi fa pensare che nella fase esecutiva il terzo può fare opposizione solo dopo che l'esecuzione è iniziata

Da: Zzz01/09/2012 13:50:54
Però mio parere... Si accettano diverse opinioni

Da: eccezione01/09/2012 15:02:13
opposizione di terzo ex art.404
ordinaria e revocatoria
la prima ricorre quando il terzo dichiara un diritto assolutamente incompatibile con quello dichiarato nella sentenza pronunciata inter alios  o un diritto dipendente da un titolo in base al quale il diritto dichiarato in sentenza fu fatto valere
non è soggetta a termini di impugnazione
la revocatoria ha la funzione di evitare che la sentenza che è frutto di dolo o collusioni tra le parti possa generare pregiudizi ai creditori e agli aventi causa delle parti stesse..in tal caso 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione
opposizione all'esecuzione ex art. 615 prima o dopo che sia iniziata l'esecuzione
leggittimato è il debitore esecutato, il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e un terzo coinvolto nel processo esecutivo ( detentore che ha in custodia i beni), quindi le parti che sono coinvolte nel processo esecutivo
opposizione di terzo ex art.619 solo dopo che è iniziata l'opposizione perchè solo dopo che il pignoramento è iniziato o nel caso di esecuzione specifica con il compimento del primo atto di esecuzione può emergere l'interesse del terzo a non vedere pregiudicati i propri diritti per un procedimento esecutivo che si svolge inter all'opposizione ex art.619 si distingue in tempestiva se avviene prima   che sia disposta la vendita o l'assegnazione, in tal caso se accolta gli atti esecutivi compiuti diventato inefficaci, il processo si arresta in modo definitivo..se è tardiva cioè dopo che è disposta la vendita o l'assegnazione può far valere i suoi diritti sulla somma ricavata prima che questa sia distribuita ai creditori...spero di avervi chiarito un pò le idee :) a presto e buono studio a tutti


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