NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Opposizione di terzo
5 messaggi, letto 3056 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Da: Zzz | 01/09/2012 12:45:58 |
Mi domandavo... L'opposizione di terzo ex art 404 CPC è quella con cui il terzo lamenta che la sentenza sia pregiudizievole dei suoi diritti...teme quindi il danno da esecuzione e presuppone che la stessa sentenza gli sia stata notitificata magari anche unitamente al precetto... L'opposizione di terzo all'esecuzione è invece esperibile come opposizione all'esecuzione ex art. 615... Ma solamente dopo che l'esecuzione è iniziata. Il terzo quindi non può fare opposizione a precetto?? Se ho capito bene quindi i rimedi che gli sono consentiti sono Opposizione di terzo ex 404... Con atto di citazione entro 30 gg dalla notifica della sentenza Opposizione all'esecuzione ex 619-615 con ricorso al GE prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione... È così ?? Aiutathemeeee | |
Da: mmmm.... | 01/09/2012 12:54:37 |
mmm... direi proprio di no. per agevolarti, pensa a una situazione pratica. che ne so... un precetto che viene notificato a due soggetti comproprietari di un bene, di cui uno solo è debitore dell'intimante. Che fa l'altro? aspetta che si proceda con l'esecuzione senza opporsi al precetto???? io farei subito un bel ricorso in opposizione.... | |
Da: Zzz | 01/09/2012 13:49:57 |
Si ma veramente è ammissibile secondo me....599 cpc espropriazione di beni indivisi....il fatto che si sia notificato precetto anche al terzo e non solamente l'avviso secondo me non può essere motivo di opposizione ... Poi considera che la norma -619 CPC - parla del terzo che "pretende avere la proprietà SUI BENI PIGNORATI"... Questo mi fa pensare che nella fase esecutiva il terzo può fare opposizione solo dopo che l'esecuzione è iniziata | |
Da: Zzz | 01/09/2012 13:50:54 |
Però mio parere... Si accettano diverse opinioni | |
Da: eccezione | 01/09/2012 15:02:13 |
opposizione di terzo ex art.404 ordinaria e revocatoria la prima ricorre quando il terzo dichiara un diritto assolutamente incompatibile con quello dichiarato nella sentenza pronunciata inter alios o un diritto dipendente da un titolo in base al quale il diritto dichiarato in sentenza fu fatto valere non è soggetta a termini di impugnazione la revocatoria ha la funzione di evitare che la sentenza che è frutto di dolo o collusioni tra le parti possa generare pregiudizi ai creditori e agli aventi causa delle parti stesse..in tal caso 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione opposizione all'esecuzione ex art. 615 prima o dopo che sia iniziata l'esecuzione leggittimato è il debitore esecutato, il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e un terzo coinvolto nel processo esecutivo ( detentore che ha in custodia i beni), quindi le parti che sono coinvolte nel processo esecutivo opposizione di terzo ex art.619 solo dopo che è iniziata l'opposizione perchè solo dopo che il pignoramento è iniziato o nel caso di esecuzione specifica con il compimento del primo atto di esecuzione può emergere l'interesse del terzo a non vedere pregiudicati i propri diritti per un procedimento esecutivo che si svolge inter all'opposizione ex art.619 si distingue in tempestiva se avviene prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, in tal caso se accolta gli atti esecutivi compiuti diventato inefficaci, il processo si arresta in modo definitivo..se è tardiva cioè dopo che è disposta la vendita o l'assegnazione può far valere i suoi diritti sulla somma ricavata prima che questa sia distribuita ai creditori...spero di avervi chiarito un pò le idee :) a presto e buono studio a tutti | |