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DOMANDA PROC PENALE SU PARTE CIVILE
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Da: SAS29/08/2012 10:46:52
Se in dibattimento si è costituita regolarmente la parte civile...il giudice dichiara nullo il decreto dispone il giudizio (per mancata traduzione imputato) e rinvia gli atti al gup...il gup riceve gli atti ed il difensore eccepisce in tale sede la stessa nullità (omessa traduzione imputato)...quindi gli atti tornano in procura per la riformulazione del rinvio a giudizio....in tal caso la costituzione sdi parte civile (in tale sede) non può essere avanzata....in seguito la parte civile dovrà ricostituirsi o vale il principio di immanenza????

Da: bs29/08/2012 12:30:05
Sez. 5, Sentenza n. 11783 del 19/11/2010Ud.  (dep. 24/03/2011 ) Rv. 249976

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: Palmieri ed altro. P.M. De Santis F. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Bari, 13/05/2009)
667 PARTE CIVILE  - 008 forme e termini

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Nullità della costituzione di parte civile - Esclusione.

La nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.

Da: bs29/08/2012 12:34:37
Credo sia calzante...secondo me si applica il principio di immanenza...
Ho una domanda...ma con "mancata traduzione imputato" intendi la mancata traduzione del d.d.g nella lingua dell'imputato o il mancato accompagnamento dell'imputato dal carcere in aula? Perchè in quest'ultimo caso non dovrebbe esserci nullità del decreto...il giudice dovrebbe solo rinviare l'udienza

Da: xxlaxx29/08/2012 12:40:28
quando la nullità colpisce un atto propulsivo del procedimento tale nullità coinvolge tutti gli atti successivi che dipendono dal primo...in questo caso quindi la cost di parte civile non è travolta da nullità per carenza del requisito della dipendenza.

Da: Noel 29/08/2012 14:00:22
quindi state dicendo che quando il PM riformulerà per la seconda volta la richiesta di rinvio a giudizio e si andrà a dibattimento  la parte civile risulterà già costituita? materialmente non dovrebbe cambiare anche il n. di R.G.N.R.? se cambia il fascicolo chi si preoccuperà di inserire nel fascicolo del 2° dibattimento la costituzione di parte civile?

Da: domanda29/08/2012 14:34:22
GRANDE NOELLLLLL!!!!

E' la stessa cosa ke ho pensato io...hai fatto le mie stesse osservazioni...naturalmente non le avevo ancora scritte perchè immaginavo che tutti optassero per le altre soluzioni fornite.

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Da: Per BS29/08/2012 14:42:45
il giudice formula il decreto che dispone il giudizio; si va in dibattimento davanti al collegio e, su eccezione formulata, si dichiara nullo il decreto che dispone il giudizio perchè all'imputato non era stato notificato l'ordine di traduzione in udienza (pasticcio tra carabinieri e tribunale) e si torna all'udienza preliminare. QUi si eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm perche mancava sempre l'ordine di traduzione dell'imputato per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagini a seguito di avviso chiusura indagini. Di li si procede ad interrogatorio, il pm riformula la richiesta di rinvio a giudizo (stavolta in modo corretto) e si va all'udienza preliminare. Qui chiediamo il rito abbreviato.

La questione è questa: difendendo noi l'imputato e avendo come controparte la "parte civile" questa al momento della prima udienza del 2007 era regolarmnete costituita. Il problema è che dopo sono intervenute due nullità e lei al momento in cui abbiamo chiesto il rito abbreviato si è dimenticata proprio di costituirsi (non andando a dibattimento non vale la costituzione durante l'apertura dello stesso).
Ora ci sarà la disucssione (per il rito abbreviato): sicuramente lei non si aspetterà questo pasticcio che ha combinato. Ma il problema è ancora u altro; converrebbe farla discutere e poi proporre appello e ricorso per cassazione, sia perchè è intervenuta una parte che non doveva essre presente al processo e sia perchè il giudice è stato influenzato nelle statuizioni civili e in un certo senso anche penali. Oppure conviene estrometterla da subito?

Da: ULIANO29/08/2012 15:51:10
NO!

1. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio va eccepita, a pena di decadenza in udienza preliminare prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio o della sentenza NLP (181)

2. In caso di omessa notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio, il giudice del dibattimento dispone la rinnovazione della notificazione.


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