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Successioni
16 messaggi, letto 8723 volte
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Da: 56719/08/2012 11:17:32
Impossibile sapere tutto delle successioni........sto impazzendo...voi su cosa vi soffermate principalmente?o avete imparato articolo x articolo?
Inoltre chi mi spiega con un esempio pratico la cautela sociniana?

Da: scusatemi19/08/2012 12:16:16
Tizio muore e suo erede legittimo è solo Caio, perché la moglie è morta da tempo. Di conseguenza l'asse ereditario del de cuius sarà per il 50% indisponibile, spettando quale quota di legittima a Caio, e per il 50% disponibile in via testamentaria.

Poniamo il caso che Tizio decida di legare (cioè di fare un legato) la sua casa a Sempronio, nipote prediletto, costituendo in suo favore un usufrutto vitalizio.

Purtroppo per Caio, però, l'usufrutto della casa costituisce non il solo 50% dell'asse, bensì il 75%. Di conseguenza, Caio vede lesa la sua quota di legittima del 25%. Ai sensi dell'art. 550 c.c., tuttavia, Caio comunque consegue la nuda proprietà del bene immobile, che pertanto tornerà ad essere piena con la morte di Sempronio, ovvero in altri casi (rinuncia al diritto da parte di Sempronio, usucapione di Caio, ecc.)

A questo punto, ex art. 550 c.c., Caio ha due scelte:
1. Esegue la disposizione testamentaria, nel rispetto della volontà del padre Tizio;
2. Abbandona la nuda proprietà della parte disponibile. In quest'ultimo caso, Caio acquisterà la proprietà piena ed esclusiva del 50% dell'asse ereditario, e Sempronio, legatario, la proprietà piena ed esclusiva (e non più il solo ususfrutto) sul restante 50%, senza però assumere la qualità di erede.

La decisione è ovviamente rimessa a Caio, l'erede leso nella sua quota di legittima, il quale gode di un diritto potestativo cui Sempronio può solo soggiacere.

trovato su internet

Da: CAVILLA19/08/2012 14:33:08
e Caio chi è per avere diritto al 50% di legittima? Scusa -ma tanto tu non c'entri- ma non è che sia spiegata troppo bene....
Meglio un libro di testo...

Da: robo19/08/2012 14:44:09
che peccato leggere alla fine della spiegazione "trovato su internet".

La cautela sociniana è un rimedio che la legge prevede per il caso in cui il de cuius ponga un peso sulla quota riservata ai legittimari.

Per peso occorre intendere: un usufrutto; (oppure) una rendita vitalizia il cui reddito eccede la disponibile.
Al contrario, è possibile anche che il de cuius abbia disposto della nuda proprietà di un bene immobile in favore di un soggetto non legittimario, per un valore che sia pur sempre eccedente la disponibile.

Ora a prescindere da percentuali: se il legittimario, visto il peso che grava sulla sua quota, vuole conseguire la quota che gli spetta per legge, per il totale, compie una dichiarazione (che nella pratica è un atto unilaterale, io direi recettizio) con la quale esprime la volontà di conseguire la quota di legittima per intero.

Al soggetto cui era stata attribuita la parte eccedente la disponibile, quindi, rimane soltanto la quota di cui il testatore poteva disporre, così evitando di gravare sulla quota riservata.

La cautela sociniana, serve a evitare l'azione di riduzione. Infatti, compiuta la scelta, il riservatario ottiene né più né meno di quatno gli spettasse per legge.

Detto questo: nessuno dei commissari ti chiederà questa cosa.
1) perché in pratica non si usa spesso questo rimedio
2) perché pochi avvocati, a meno che non siano professori di diritto delle successioni, conoscono questa norma.
3) quasi nessuno riesce a spiegarla come si deve (compresi i libri di testo).

Per ulteriori riferimenti leggetevi il mengoni, che magari imparate qualcosa.

Da: 56719/08/2012 16:22:50
Ok grazie robo...ma dunque dite che in materia di successioni è sufficiente conoscere l'abc?

Da: robo19/08/2012 16:27:06
se conosci l'abc conosci già abbastanza. basta nn incespicare sui termini. Es. vocazione delazione, rinunzia, revoca della rinunzia etc etc

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Da: scusatemi19/08/2012 16:28:50
anche io ho pensato quello che dici. ho fatto un copiaincolla per celerità.
tutto qua...
a questo punto chiedo "scusa", magari è meglio non rispondere quando non ne ho voglia. e tempo.

Da: CAVILLA19/08/2012 17:16:36
Ovvio che ti scusiamo, ci mancherebeb :-) Siamo tutti nella stessa barca. In bocca al Lupo! a tutti!!!!

Da: 56719/08/2012 17:55:42
Ok, in parole semplici differenza  tra vocazione e delazione? Il mio libro dice che il delato è colui che è chiamato effettivamente all'eredita...ma che differenza c'è con il chiamato-vocato?

Da: CAVILLA19/08/2012 18:20:53
DELAZIONE: è una situazione oggettiva. Si ha un de cuius, c'è un'eredità, si sarà una successione ma ancora non si sa chi saranno i chiamati.
VOCAZIONE: la fase successiva alla delazione in quanto ci sono dei precisi chiamati alla successione (parenti, affini, amici ecc.).
Sempre se non sbaglio, la almeno così ho capito :-)

Da: Robo19/08/2012 22:35:25
Ragazzi avete sostenuto l'esame all'univers? Su che libro state studiando?

La delazione è l'offerta del diritto di accettare l'eredità.
La vocazione è il titolo per il quale si succede. Così: vocazione legittima o testamentaria

Non esiste una fase "successiva alla delazione". Accetata l'eredità, non v'è più delazione.

Ragazzi davvero, se avete tempo lasciate stare internet o robacce tipo percorsi giuffrè caringella e amici vari. Ripassate su un trabucchi o simili.

Da: CAVILLA20/08/2012 15:53:00
Sono andata a vedere sul Trabucchi, con tanto di frase intera scritta in latino... Ho visto anche quello che hai scritto...

Da: il mio prof20/08/2012 16:23:54
ricordati questo:
VOCATIO=chiamata
DELATIO= offerta dei beni



Da: 56720/08/2012 17:08:15
Ok grazie,
Cmq noto che in questo forum c'e sempre più gente che non si limita a rispondere alle domande o a scrivere dubbi etc ma commenta e vuole fare da maestrino aggiungendo inutili commenti... Come se non ricordarmi la differenza tra vocazione e delazione significasse non avere sostenuto l'esame all'università...dai per piacere...
E poi il fatto di scrivere ogni tanto nel forum non significa rubare tempo allo studio...se fatto nei momenti di pausa..non siamo mica dei robot 24 ore sui libri...
Con questo ho chiuso. Ringrazio tutti cmq x le risposte. Ciao

Da: robo21/08/2012 11:24:51
trabucchi riporta spesso le frasi latine, però, a parer mio, è il migliore..

Da: daddy  -banned!-21/08/2012 11:56:01


Vocazione e delazione sono fenomeni distinti che, di regola, si verificano nello stesso momento. In alcuni casi questo non avviene: tipico esempio di scuola è l'istituzione di erede sotto condizione sospensiva ex art. 633 c.c., in questo caso la vocazione è immediata, mentre la delazione si verificherà nel momento in cui si avvererà la condizione.

La vocazione è il titolo in base al quale si succede (testamento, legge) la delazione è la concreta offerta dell'eredità.Quest'ultima può essere successiva o mancare del tutto.


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