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III COMMISSIONE CATANIA
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Da: ali | 05/10/2012 17:06:09 |
qualcuno oggi è andato a seguire gli esami? | |
Da: ali | 06/10/2012 07:47:01 |
siamo alle solite! | |
Da: Nessuno è andato lunedì | 06/10/2012 13:56:24 |
Forse non si è presentato nessuno?!?!? Un minimo di collaborazione please..... | |
Da: ali | 06/10/2012 15:37:15 |
Seee stai fresco a cercare collaborazione.... in tutti gli altri thread aprono discussioni, si confrontano, si passano le domande e si danno consigli. Qui tutto tace | |
Da: sofia2012 | 06/10/2012 17:43:17 |
È possibile che non si è presentato nessuno? | |
Da: cat | 06/10/2012 17:53:59 |
hallooo!???CI sono novita? | |
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Da: Nessuno andato luned | 06/10/2012 18:26:48 |
Comincio a pensare che davanti questa commissione non si vuole presentare più nessuno!!! L'ultima volta, infatti, si è presentata solo una persona (....)))) | |
Da: ali | 06/10/2012 18:52:38 |
Si ma ieri era venerdì e di venerdì non sono intransigenti come il lunedì........ | |
Da: ........ | 08/10/2012 15:04:20 |
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrprrrr | |
Da: X III | 08/10/2012 15:30:56 |
In tutte le altre commissioni c'è collaborazione, vengono postate le domande, le impressioni sul comportamento dei Commissari, ecc. Per la III Commissione, invece, nessuno si degna (salvo rare eccezioni: il sottoscritto e alì) di dare indicazioni...che sfiga!!!!!!! | |
Da: ali | 08/10/2012 16:21:46 |
Da: ali | 08/10/2012 16:23:35 |
hai perfettamente ragione XIII che vogliamo fare? Tu quando hai esami? Cmq se riesco a sapere qualcosa di oggi lo posto, non sto andando più perchè il mio giorno del giudizio è vicinissimo. | |
Da: X III | 08/10/2012 16:46:04 |
L'agonia è ancora lunga (se ne parla a novembre), in bocca al lupo per il tuo esame!!!! | |
Da: ali | 08/10/2012 18:08:04 |
crepi!!!!! per me per te ed anche per tutti i nostri colleghi della III nonostante la scarsa collaborazione.... | |
Da: ali | 09/10/2012 06:47:26 |
XIII queste sono riuscita a recuperarle: DIP: criteri di collegamento, criteri di giurisdizione, successioni, obbl. contr., decreto ingiuntivo europeo ed opposizione, seconda qualificazione ECCL: simboli religiosi nei locali pubblici, segreto ministri di culto, religioni acattoliche UE: rinvio pregiudiziale (quando il giudice di ultima istanza non deve effettuare il rinvio), intesi restrittive concorrenza art. 101, riesame sentenza del tribunale da parte della corte. DEONT: incompatibilità, recupero onorari. PROC CIV: separazione e divorzio, opposizione di terzo,sentenza definitiva vs non definita, rito sommario di cognizione. Purtroppo neanche una di proc. pen. che è la materia che porto io sigh! sigh! | |
Da: ali | 09/10/2012 08:31:15 |
X III ci sei? | |
Da: ali | 09/10/2012 08:33:01 |
Vabbè torno sui maledetti libri. A dopo P.S. X III che materie porti? | |
Da: X III | 09/10/2012 09:57:34 |
Buon giorno Alì, questa mattina mi sono svegliato un po' tardi....comunque ti ringrazio per la tua puntualità e collaborazione. Queste le informazioni che sono riuscito ad avere: si sono presentati 2 candidati (la prima, purtroppo segata); la Commissione si conferma molto tosta (fortunatamente io capito di venerdì); confermo le domande da te sopra riportate. La prima candidata portava proc. penale, ma il mio amico presente all'esame non ha appuntato nessuna domanda (porta proc. civ.). Le mie materie sono Proc. civ., Cost., Eccl., D.i.p. e Tributario (di questa materia non sono riuscito ad avere nemmeno una domanda !!!!!). Coraggio, per te l'incubo sta per finire ....sicuramente POSITIVAMENTE. | |
Da: cat | 09/10/2012 11:09:03 |
ciaoo !! Grazie mille x le domande!!Meno male ci siete voi! GRAZIE!! | |
Da: ali | 09/10/2012 12:22:00 |
Ciao X III a me risulta che i candidati fossero tre, due promossi e la prima (proc. pen.) no. Io fortunatamente sono di venerdì, come te, sarebbe meglio dire venerdì omettendo l'articolo, visto che ci siamo..... Porto anch'io tributario e le uniche domande che ho sentito, personalmente, sono state fatte il lunedì ( processo tributario, interruzione e sospensione, accertamento in generale tanto che il candidato ha parlato solo del redditometro e anche con più inesattezze, a Di Stefano non interessava minimamente....), questo mi ha un pò tranquillizzata perchè, anche se di venerdì non sappiamo quale commissario farà le domande, comunque non ci sono tributaristi. Ciò significa chequesta mano di poker l'abbiamo vinta!!!! Almeno sperooooo!!!! Se mi chiedono i vari calcoli circa le mille imposte di noi povere bestie mi posso alzare e andare.... | |
Da: X III | 09/10/2012 13:04:43 |
X alì: non ti chiederanno mai i vari calcoli delle imposte, stai serena (sicuramente roba più da commercialisti) ....piuttosto approfondisci il processo tributario (domanda gettonatissima e quasi scontata), la parte relativa ai principi costituzionali (capacità contributiva) e l'accertamento (altra domanda molto ricorrente). Mi raccomando, non alzarti per nessuna ragione al mondo: STENDILI!!!!! | |
Da: ali | 09/10/2012 14:16:07 |
Grazie ti farò sapere..... | |
Da: ali | 09/10/2012 16:52:26 |
X III ho bisogno del tuo aiuto, mi puoi spiegare sto benedetto matrimonio putativo? Il procedimento di delibazione in ecclesiastico mi sta facendo diventare pazza. Aspetto fiduciosa tue news... | |
Da: XIII | 09/10/2012 17:26:27 |
Eccomi!!! Prima però un consiglio: non ti impantanare in argomenti complicati e poco richiesti come il matrimonio putativo!!! Concentrati, piuttosto, nelle cose essenziali e generali (hai poco tempo per arrovellarti il cervello nelle cose particolari) . Comunque, tale istituto si inserisce nell'ambito degli effetti delle decisioni ecclesiastiche circa la nullità dei matrimoni canonici, che la Corte d'Appello ha rese esecutive. Bene, tali decisioni retroagiscono alla data di celebrazione del matrimonio: accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai costituito, scompare, da quella data, ogni effetto personale o patrimoniale derivante da tale vincolo. La legge matrimoniale (art. 18) prevede, però, che è applicabile la disposizione dell'art. 128 c.c., relativa, appunto al >. In particolare, si parla di matrimonio putativo quando vi è una sentenza di annullamento del matrimonio, che ha effetto retroattivo. In caso di annullamento, pertanto, i coniugi riacquistano ex tunc il loro stato di libertà. La legge, però, non può ignorare il fatto che il matrimonio abbia creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dall'unione invalida. È per questo che essa considera valido il matrimonio in taluni casi per i quali si parla, appunto, di matrimonio putativo, cioè di matrimonio che i coniugi reputavano valido. Per quanto riguarda gli effetti del matrimonio putativo, bisogna distinguere due ipotesi: a) se i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l'annullamento opera soltanto ex nunc, per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio nonché quelli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l'invalidità. Se le condizioni suddette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. La buona fede consiste nell'ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi, della causa di invalidità del matrimonio. Essa si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio; b) Se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in malafede, questo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In caso di bigamia o incesto i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito. Se, pertanto, il matrimonio canonico fu contratto in buona fede da entrambi o almeno da uno dei coniugi, fino alla sentenza (ecclesiastica) che pronuncia la nullità, esso produrrà gli effetti civili del matrimonio valido riguardo a entrambi i coniugi, o al coniuge di buona fede, nonché, in ogni caso, riguardo ai figli, anche se questi fossero nati prima del matrimonio, purché riconosciuti prima della concessione dell'esecutorietà della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità. Spero di essere stato utile e di non averti ulteriormente confuso le idee!!!! | |
Da: ali | 09/10/2012 17:43:25 |
Sei stato chiarissimo grazie! | |
Da: ali | 10/10/2012 08:52:23 |
X III sono una rompi palle lo so ma ho nuovamente bisogno di un chiarimento. Differenza tra mandato e procura alle liti. Grazie in anticipo. | |
Da: XIII | 10/10/2012 11:18:15 |
Nessun problema, anzi serve anche a me per ripassare !!!! La differenza assumeva maggiore importanza prima della scomparsa del titolo di procuratore legale: oggi resta la funzione procuratoria in udienza (c.d. ministero di difensore) nel senso della rappresentanza della parte nello svolgimento in sua vece degli atti processuali; e la funzione di avvocato (c.d. assistenza di difensore) per la predisposizione delle argomentazioni a difesa. Le due funzioni solitamente vengono esercitate da una sola persona (l'avvocato). Ciò premesso, la procura è il negozio con cui l'interessato conferisce ad un soggetto il potere di rappresentarlo nei confronti dei terzi. Il mandato invece è quel contratto con cui si obbliga una parte a compiere una determinata attività giuridica per conto di un soggetto. Il mandato quindi di per se non conferisce alcun potere rappresentativo nei confronti dei terzi. La rappresentanza, anche quando è collegata ad un rapporto sottostante, trova la sua fonte nel tipico atto unilaterale che è la procura. La procura è un negozio unilaterale, che conferisce il potere di rappresentanza di un soggetto a cui tuttavia non corrisponde nessun obbligo (ma solo un potere) del rappresentante. Pertanto la procura si perfeziona con il solo consenso del rappresentato, a differenza del mandato che è sempre un contratto e richiede quindi il consenso di entrambi i contraenti e che al contrario obbliga il mandante al compimento di una determinata attività giuridica. Concludendo, la Procura è un negozio autonomo, indipendente dall'eventuale negozio sottostante di gestione. | |
Da: sofia2012 | 11/10/2012 09:52:28 |
Qualcosa sulla riforma delle tariffe? Grazie | |
Da: ali | 12/10/2012 22:20:53 |
Finalmente l'incubo è finito. Sono avvocato a voi le domande. proc. pen. dichiarazioni auto-indizianti; art. 62 cpp; intercettazioni; differenza tra atti del procedimento e documenti e loro disciplina in riferimento al dibattimento; quando si assume la qualità di imputato; intercettazioni. lavoro: licenziamento disciplinare; tutela reale e obbligatoria; riforma fornero in materia di licenziamento. eccl. matrimonio concordatario e delibazione sentenza nullità matrimonio trib: fonti diritto tributario; ricorso commissione tributaria e sospenzione sanzione. deont: obblighi fiscali avvocato (almeno credo...) int. priv: rinvio oltre e rinvio indietro Tanto dovevo...... in bocca al lupo a tutti. P.S. X III GRAZIE!!!!!!! sei stato un grande sostegno. | |
Da: X III | 12/10/2012 23:07:30 |
Grande alì!!!! ops scusi AVVOCATO ALI'....Non avevo dubbi, si capiva che avevi studiato ed eri molto preparata. Leggendo le domande, non mi aspettavo proprio quella del ricorso in commissione tributaria !?!? Spero non ti abbia colto di sorpresa....COMPLIMENTI ancora. | |
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