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DUBBI COMPETENZA
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Da: valecr | 03/08/2012 18:24:53 |
Scusate, a quest'ora mi sono venuti come al solito dubbi forse stupidi su procedura civile: posto che la competenza può subire modifiche in ragione della litispendenza, continenza e connessione: 1 dubbio: regime di rilevabilità della litispendenza e continenza (art.40 lo dice espressamente per la connessione); 2 dubbio: la connessione può dar luogo a modifiche della sola competenza per territorio derogabile, salvo il caso di cui art. 40, 6 e 7 comma? Grazie a chiunque avrà voglia di risp | |
Da: Alice | 04/08/2012 09:35:13 |
Ti capisco, questo lo trovo l'argomento più difficile per me, quindi ho cercato di approfondirlo molto, anche perchè un mio amico è caduto proprio per questa domanda. Per prima cosa volevo dirti di fare attenzione perchè litispendenza e la continenza NON danno luogo a modifiche della competenza, solo ed esclusivamente la connessione lo fa. Le altre due ipotesi ti fanno venire meno uno dei due giudizi per ragioni di economia processuale. La litispendenza infatti significa che ci sono due cause pendenti, identiche, non puoi quindi modificare la competenza, semplicemente durante il processo della causa adita per seconda qualcuno (sia il giudice che su istanza di parte) dovrà far rilevare la litispendenza, a quel punto il giudice emetterà una ordinanza con la quale dichiarerà la litispendenza e ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo. Contro quell'ordinanza puoi utilizzare un unico rimedio cioè il regolamento di competenza necessario (occhio perchè se è giudice di pace non puoi). La continenza ti comporta che una delle due cause è contenuta nell'altra. Esempio tipico: hai una causa per la condanna al capitale e una per capitale+interessi. Non ha senso che tutte e due arrivino a sentenza, c'è uno spreco di energie processuali ed ovviamente la causa che dovrà continuare è quella che ha ad oggetto capitale+interessi. Quindi si può far rilevare la continenza in ogni stato e grado del processo, quindi come per la litispendenza. Del resto autori come Mandrioli definiscono la continenza come una litispendenza parziale (in comune tra le due cause ci sono i soggetti e l'oggetto). Per quanto riguarda la seconda domanda purtroppo non ti so rispondere e ho guardato anche sul cpc commentato tribuna. | |
Da: valecr | 04/08/2012 10:11:17 |
Grazie Alice, anche per me è l'argomento più ostico!!! Hai ragione non c'è modificazione della competenza in caso di litispendenza e continenza ho controllato anch'io per fortuna me lo hai sottolineato., grazie! Quindi per quando riguarda la rilevabilità : per litispendenza e continenza in ogni stato e grado sino al giudicato... | |
Da: Alice | 04/08/2012 11:02:19 |
Sì esatto per quanto riguarda la rilevabilità , difatti se fai attenzione nell'art. 39 primo comma cpc dice: ""QUELLO SUCCESSIVAMENTE ADITO IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO, ANCHE D'UFFICIO". Quindi nella litispendenza il giudice della seconda causa fa qualcosa (cioè l'ordinanza), invece il giudice della prima non fa niente e va avanti per la sua strada. | |
Da: ... | 04/08/2012 13:24:14 |
Aiutatemi che non mi torna!!!! In presenza di continenza ad esempio, dal momento che la causa(manteniamo l'esempio degli interessi) viene spostata davanti ad un altro giudice, non comporta automaticamente la modificaz della compet x questa causa (in questo caso per valore)? | |
Da: lll | 04/08/2012 13:32:32 |
scusate ma invece per quanto riguarda la riunione dei procedimenti?? qual è la differenza con la litispendenza o la continenza? | |
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Da: Alice | 04/08/2012 13:39:16 |
Nella continenza non c'è una deroga alla competenza ma, semplicemente, invece di avere due cause ne hai una, perchè mantenerne due non ha senso e va contro esigenze di economia processuale. Causa A: chiedo il capitale e gli interessi Causa B: chiedo solo il capitale E fingiamo che la causa A sia stata proposta per prima. Alla prima udienza della causa B una parte o il giudice rileva che c'è la continenza. Il giudice deve valuare se il primo giudice ha la competenza anche per decidere sulla sua causa, se ritiene che il giudice A ce l'abbia allora emana un'ordinanza e ordina alle parti di riassumere quella causa davanti al giudice A. Se invece l'ipotesi fosse diversa e quindi ci fosse stata prima la causa B e poi la causa A il giudice della causa A dovrebbe valutare se lui (in quanto primo giudice adito) ha la competenza anche per la causa B e se non ce l'ha è lui che fa l'ordinanza. Se ad es sono due giudici di pace allora è ovvio che va bene il criterio della prevenzione. Se invece uno è un tribunale e uno è un giudice di pace è logico che la causa dovrà sempre essere riassunta dal tribunale. Questo esempio forse può essere fin troppo semplice ed è la cd continenza stretta, però ci sono anche altre figure di continenza più complicate. Ad esempio: causa A: ricorso per ingiunzione del venditore per ottenere il pagamento del prezzo del bene causa B: giudizio ordinario di cognizione del compratore per domandare la risoluzione del contratto In questo caso la continenza è data dal fatto che i soggetti sono gli stessi e seppur l'oggetto non è identico nè contenuto l'uno nell'altro comunque c'è coincidenza parziale della causa petendi (cioè il contratto di compravendita). Vi torna quello che ho scritto? Nell'esempio fatto | |
Da: Alice | 04/08/2012 13:41:11 |
La riunione dei procedimenti è una cosa diversa. La continenza, litispendenza e connessione presuppongono che tu sia di fronte a due uffici giudiziari diversi, cioè tribunale di x e tribunale di y o giudice di pace di x e tribunale di x. La riunione invece si ha quando tutte e due le cause sono pendenti di fronte al tribunale di x ma una davanti al giudice caio e l'altra al giudice tizio oppure una è nella sede centrale del tribunale e l'altra nella sezione distaccata (oppure tutte e due in due diverse sezioni distaccate). Quando c'è questa ipotesi la causa viene appunto riunita all'altra. | |
Da: Alice | 04/08/2012 13:42:13 |
Le questioni sul rapporto tra sezione centrale del tribunale e sezioni distaccate non è MAI relativa alla competenza. | |
Da: lll | 04/08/2012 14:15:35 |
grazie Alice!hai spiegato benissimo e con semplicità concetti ostici! fossero così chiari anche i manuali! | |
Da: Fortunato 12 | 04/08/2012 14:18:56 |
Per Alice: per come l'ho capita io la continenza funziona così: la causa col petitum "allargato" (capitale + interessi) attrae assorbendola anche la causa col petitum minore (solo capitale). Se il giudice della minore rileva la continenza provvede a dare il termine alle parti per riassumere davanti al giudice di quella maggiore. Tralascerei il problema cronologico che confonde, almeno a me, solo le idee; che sia iniziata prima una o l'altra, è sempre quello della minore che, rilevata la continenza, procede ad assegnare alle parti un termine perentorio per riassumere. Se non lo fanno il processo della causa minore si estinguerà ex art. 307. Poco importa, poichè il petitum della minore è già contenuto nella maggiore. | |
Da: valecr | 04/08/2012 15:22:40 |
In effetti fortunato12 il criterio della prevenzione non è poi così determinante perchè se il primo giudice non è competente, pur di evitare due processi con dispendio di risorse, tempi etc, si consente che sia il secondo giudice a prendere in mano le due cause anche se adito per 2, purche competente. Comunque è proprio l'articolo 39 che parla di prevenzione e al 3 comma spiega come determinare la prevenzione. Secondo me è sbagliato dire che è il giudice con la causa con petitum allargato che assorbe sempre la prima, anche se poi è così forse (nel più ci sta il meno anche per la competenza), perche la norma non dice così... La riunione del 274 opera per la connessione di cui artt.31-36 cpc cioè cause connesse davanti allo stesso giudice che fa tutto da solo. La litisp cont e connessione presuppongono le cause siano pendenti davanti a giudici diversi, per cui no riunione, ma riassunzione. Così ho capito io... | |
Da: Fortunato 12 | 04/08/2012 16:05:26 |
Personalmente l'art. 39 II comma mi crea solo confusione; quello che rileva è che una volta individuata la litispendenza e la continenza, le cause saranno riunite ed il giudizio proseguirà non necessariamente davanti al giudice adito per primo od a quello della causa contenente, ma a quello che risulterà competente a deciderle entrambe. Non è detto che lo sia, ma è molto probabile, però, che sia quello della causa col petitum allargato secondo me. E', comunque, un argomento tutt'altro che semplice. | |
Da: Alice | 04/08/2012 16:09:11 |
La continenza però non è solo l'ipotesi di domanda di capitale più interessi. C'è la continenza c.d. stretta che è appunto quella in cui l'oggetto di una è contenuto nell'oggetto dell'altra, ma ci sono anche le ipotesi di c.d. continenza per speculiarità che sono: - coincidenza parziale di causa petendi - questioni dedotte in una causa che costituiscono il presupposto logico giuridico necessario per la definizione dell'altra causa - le domande hanno origine dal medesimo rapporto negoziale risultando tra loro interdipendenti o contrapposte. Sono proprio questi casi, oltre all'art. 39 terzo comma cpc col suo dettame normativo espresso, a rendere importante la precisazione che il criterio per decidere quale giudice deciderà è la prevenzione. Dire diversamente è sbagliato secondo me, sia perchè va contro il codice sia perchè nelle ipotesi di continenza per specularità poi vai male a racappezzarti se ti fanno esempi. Sopra facevo l'esempio della causa con cui chiedo il pagamento del prezzo della vendita e poi della causa in cui l'altra parte chiede la risoluzione. Anche questa è continenza e si risolve appunto per il criterio della prevenzione. Sono più frequenti questi casi che quelli della richiesta del capitale + interessi e solo capitale perchè sinceramente bisogna essere un po' scemi a fare due cause così detta francamente :-P Vale: hai scritto che sono cause connesse davanti allo stesso giudice: attenta! L'art. 40 cpc parla di cause proposte davanti a giudici diversi. Quindi se sono due giudici diversi c'è il meccanismo dell'art 40 per cui fai la riassunzione, se è lo stesso giudice fai la riunione ex art 274 ma sempre per il principio che la connessione (così come litispendenza e continenza) richiede siano due giudici diversi, diversamente c'è la riunione e l'art 274 è semplicemente un articolo sulla riunione che specifica delle regole se la riunione avviene per la connessione. E' vero che il 274 fa riferimento alla riunione se si tratta dello stesso giudice, però se i giudici sono diversi si applica il 40. Non so se mi sono spiegata. Quindi: - litispendenza, continenza, connessione: giudici diversi e meccanismi degli art 39 e 40; - quando ci sono le situazioni suddette ma di fronte allo stesso giudice (da intendersi come ufficio giudiziario e come rapporto tra sede centrale e sede distaccata) si fa la riunione che è un istituto diverso dai tre suddetti. | |
Da: Alice | 04/08/2012 16:13:43 |
Però Fortunato non si parla di riunione nel caso dell'art 39 II comma. La riunione è un istituto diverso. Lo so ragazzi che è un casino, io ho studiato questo argomenti da tre libri diversi e il codice esplicato per capirlo e ancora ho dei dubbi sulla connessione ;-) | |
Da: Fortunato 12 | 04/08/2012 17:00:11 |
Hai ragione; ho usato il termine riunione, ma nel senso che grazie alla riassunzione, ammesso che ci sia, verranno "riunite". Attenzione, però, perchè il criterio della prevenzione opera solo innanzi a due giudici diversi, ma ugualmente competenti. Se io chiedo nella causa A il pagamento di una singola rata di un mutuo e nella causa B il pagamento di tutte le rate (petitum allargato) la prevenzione a cosa mi serve? Se è competente il g. di tutte le rate sarà lui ad assorbire la causa della singola rata, indipendentemente dal fatto che sia stato adito successivamente. Io l'ho capita così. La riunione ex artt. 273 e 274 si riferisce a più procedimenti, ma tutti pendenti davanti allo stesso giudice; nel 273 il g. è obbligato alla riunione perchè se non lo fa si potrebbe correre il rischio di un possibile contrasto di giudicati. Nel 274 (cause connesse) il giudice "può", ma non è obbligato a riunire. Argomenti apparentemente semplici che nascondono una infinità di insidie che, solo dopo averli affrontati "sul campo", si può avere una minima idea di come si risolvano. | |
Da: valecr | 04/08/2012 17:40:56 |
per Alice: quello che hai scritto è quello che volevo dire io, forse mi sono spiegata male! Comunque è chiaro. Ragazzi sono argomenti difficili, però non credo che possano chiederli in modo così approfondito...dicono che le domande su procedura sono molto tecniche, una volta detto quanto scritto nel cpc secondo me può andare (se poi vogliono approfondire saranno loro a fare ulteriori domande), così evitiamo di entrare in un ginepraio! | |
Da: Fortunato 12 | 04/08/2012 17:44:07 |
MI auguro tu abbia ragione, poichè se vogliono "scavare" ci salviamo in pochi. | |
Da: Alice | 04/08/2012 17:56:51 |
Purtroppo Vale un mio amico è stato vivisezionato proprio sulla litispendenza, continenza e connessione, per questo sto facendo l'impossibile per capirle.... | |
Da: valecr | 05/08/2012 01:56:27 |
Beh è questione di fortuna...tutto alla perfezione non si può sapere e se vogliono buttarti fuori sanno cos chiedere... | |
Da: gi. | 05/08/2012 23:24:46 |
Criterio della prevenzione quando si riuniscono le cause davanti al giudice preventivamente adito, criterio dell'assorbimento quando si riuniscono davanti al giudice adito successivamente, no?? | |
Da: gi. | 05/08/2012 23:25:24 |
Per la continenza: Criterio della prevenzione quando si riuniscono le cause davanti al giudice preventivamente adito, criterio dell'assorbimento quando si riuniscono davanti al giudice adito successivamente, no?? | |
Da: ... | 06/08/2012 00:18:56 |
per la continenza. criterio della prevenzione se il giudice adito per primo è competente anche per la causa proposta successivamente; altrimenti è quello adito per primo (ma incompetente) che dichiara la continenza in favore dell'altro. | |
Da: lll | 06/08/2012 11:20:28 |
scusate ho un dubbio, a seguito di pronuncia delle SS.UU su un regolamento di giurisdizione qualora si pronunci a favore della giurisdizione del giud. ordinario, qual è il termine per la riassunzione davanti al giudice di merito? l'art. 367 dice 6 mesi, sul libro invece è scritto che è di tre mesi, a seguito della riforma l. 69/2009. Quindi? | |
Da: poche idee, ma confuse | 06/08/2012 11:46:58 |
vedi se dice qulacosa la disciplina transitoria l. 69/2009 | |
Da: valecr | 06/08/2012 12:02:57 |
veramente il 367 non è stato toccato dalla legge 69, quindi resta il termine di 6 mesi...ma su quale libro stai studiando? | |
Da: lll | 06/08/2012 13:25:31 |
Giuffrè che dice che il termine è di tre mesi senza fare riferimento a nessun articolo.O meglio prima parla della riforma, in part. dell'art. 59 l. 69/2009 e dice che il termine è di tre mesi. Però da codice il termine effettivamente è di sei mesi. | |
Da: lll | 06/08/2012 13:27:04 |
art. 59, l. 69/2009 59. Decisione delle questioni di giurisdizione â€" 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. questo il testo dell'art. 59... | |
Da: Alice | 06/08/2012 19:10:08 |
Ti confermo che è 3 mesi come dice l'art. 59 e come dice il tuo Giuffrè e come dice anche il mio Dike etc. purtroppo hanno fatto, secondo me, la cavolata di prevedere le modifiche sul regolamento di giurisdizione nell'art. 59 della l. 69/2009 e poi non hanno modificato il codice e la cosa "divertente" è che questi cavolo di codici neanche si degnano di riportare l'art. 59 in nota... | |
Da: valecr | 06/08/2012 19:20:48 |
Io credevo, proprio leggendo l'art.59, "ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione" significasse che solo per la questione di giurisdizione vale il termine di 3 mesi, mentre al regolamento continua ad applicarsi il termine di 6 mesi.. Uffaaa :( | |
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