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DUBBI COMPETENZA
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Da: az | 06/08/2012 19:35:38 |
giusto per dirvi che in genere ed anche per come è organizzato l'esame è difficile che si mettano a spulciare nel profondo; quindi e intanto cercare di evitare errori grossolani sul diritto sostanziale, che insospettiscono; poi certo sulle procedure qualcosa più nel dettaglio rispetto alle altre materie, ma vedo che ve la cavate bene; bravi e non demordete. | |
Da: Alice | 06/08/2012 19:40:18 |
art. 59 -> il 2° comma fa riferimento alla pronuncia di cui al comma 1° e il comma 1° fa riferimento sia al giudice che con sentenza declina la propria giurisdizione che alla sentenza delle SSUU, quindi in entrambi i casi la translatio iudicii deve avvenire entro 3 mesi. Anche l'art. 353 cpc è stato modificato e fa riferimento a 3 mesi. Credo, Vale, che ""ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione"" faccia riferimento al fatto che se il regolamento di giurisdizione è d'ufficio allora si applica la procedura prevista per il regolamento di giurisdizione proposto dalle parti. | |
Da: ... | 06/08/2012 19:42:04 |
l'art. 367 dispone che nel caso in cui venga proposto regolamento di giurisdizione, il giudice a quo dispone con ordinanza la sospensione del processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile etc. orbene, se la corte di cassazione riconosce sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (ossia riconosce la giurisdizione del giudice presso il quale pende il giudizio). le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla sentenza. l'art. 59 evidentemente riguarda altro. | |
Da: Alice | 06/08/2012 19:44:03 |
Queste discussioni sono davvero utili e secondo me aiutano molto la memorizzazione! Di sicuro non sarei mai e poi mai in grado di discutere su questi argomenti in questo modo senza il cpc sotto gli occhi durante l'esame... anzi, il mio problema più grosso è l'effetto tabula rasa.... Me ne accorgo anche studiando: un giorno studio un argomento e lo so molto bene, una settimana dopo non saprei neppure cominciare il discorso. Gosh. Comunque sarebbe bello e utile continuare a fare delle domande qui, anche solo per memorizzare meglio, senza magari che per forza si tratti di veri quesiti.... nella speranza che il thread non muoia :-) | |
Da: Alice | 06/08/2012 19:56:10 |
Bravo "..."!!!!! Incuriosita dal tuo commento ho controllato meglio e in effetti il secondo comma, che poteva essere formulato meglio secondo me, fa riferimento solo alla pronuncia del giudice e non a quella delle SSUU per cui sono 3 mesi nel primo caso e 6 mesi nel secondo. A conferma di ciò ho trovato degli schemi dell'ordine degli avvocati di Pisa di un convegno e riportano: Giurisdizione: termini riassunzione • L'art. 59 secondo comma della legge 69/2009 prevede un termine per la riproposizione/riassunzione di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia del comma primo. • L'art. 367 cpcprevede invece un termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza della cassazione se viene dichiarata la giurisdizione dell'AGO dopo il regolamento di giurisdizione (art. 41, 1°comma). • L'art. 368 rinvia al 367 per la riassunzione dopo il ricorso ex art. 41 cpc, cioènel caso di difetto di giurisdizione per i poteri riservati alla PA (art. 41, 2°comma). Grazie a tutti per la discussione! :-) | |
Da: lll | 07/08/2012 11:41:19 |
allora il giuffrè contiene un errore, perchè anche nello schema mette il termine perentorio di tre mesi. Non parla mai di sei mesi, sono io che guardando il codice ho visto un diverso termine! | |
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Da: lll | 07/08/2012 11:59:53 |
Il giuffrè parla anche di non proponibilità d'ufficio del regolamento consistendo in una mera facoltà delle parti. Rileggendo meglio il testo dell'art. 59 io lo interpreto come il giuffrè e il termine dovrebbe essere di tre mesi, essendo la proponibilità d'ufficio prevista dal terzo comma dell'art. 59, lo dice espressamente, e non dal primo. Quindi, a mio parere, il secondo comma (che prevede termine 3 mesi) fa riferimento alla riassunzione a seguito di pronuncia delle SS.UU in caso di regolamento proposto dalle parti. | |
Da: valecr | 07/08/2012 12:16:33 |
Il regolamento di giur d'ufficio può essere proposto solo se NON c'è ancora la pronuncia delle sezioni unite in merito alla giurisdizione. Questo può verificarsi quando il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione e le parti ripropongono la domanda al giudice da lui indicato come fornito di giurisdizione. Se le parti non sono d'accordo con l'indicazione del giudice impugnano la pronuncia (del giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione) con i mezzi ordinari, e quindi entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte devono riassumere la causa entro il termine perentorio sempre di 3 mesi. | |
Da: valecr | 07/08/2012 12:22:52 |
Il regolamento di giurisdizione può essere proposto dalle parti solo se non c'è stata ancora nessuna pronuncia di merito del giudice adito. Le parti decidono di andare subito dalla Corte per evitare l'iter scritto sopra. A questo punto il giudice decide se sospendere o meno il processo pendente davanti a lui con ordinanza, ma non può far altro in merito alla giurisdizione. Occorre aspettare la sent delle SS.UU.: se dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario le parti devono riassumere entro 6 mesi dalla comunicaz sentenza (367 cpc). Il secondo comma del 59, legge 69/2009 non parla di sentenza ma di "pronuncia di cui al comma 1", questo è un elemento a favore della tesi esposta su questo forum, cioè che il termine di 3 mesi è solo per la pronuncia del giudice adito che, a seguito della eccezione di parte o rilevando d'ufficio, dichiara il proprio difetto di giurisdizione (la giurisdiz. è un presupp processuale necessario ai fini dell'esistenza del processo, è la prima questione in assoluto che il giudice deve valutare). Spero altri confermino... | |
Da: lll | 07/08/2012 13:11:35 |
veramente la pronuncia di cui al comma 1 è quella delle SS. UU....."La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo". Le SS. UU si pronunciano con ordinanza in camera di consiglio, non con sentenza... Quindi il comma 2: "Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 (ovvero quella delle SS.UU vincolante), la domanda è riproposta al giudice ivi indicato" | |
Da: lll | 07/08/2012 13:59:58 |
Riflettendoci con più attenzione credo abbiate ragione. Diciamo che l'art. 59 è scritto male e che il Giuffrè ha sbagliato. Quindi se, su eccezione di parte o d'ufficio, il giudice rilevi il proprio difetto di giurisdizione con pronuncia deve indicare il giudice che ritiene munito. A questo punto le parti hanno 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia (in caso quindi di mancata impugnazione) per riassumere davanti al giudice indicato da quello che ha rilevato suo difetto. In caso contrario estinzione. Questo giudice nel caso in cui ritenga sussistere un suo difetto di giurisdizione, può proporre regolamento d'ufficio alle SS.UU In ogni caso la pronuncia delle SS.UU è vincolante. Nel caso in cui siano le parti a proporre ricorso a seguito della pronuncia delle SS.UU devono riassumere entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. Effettivamente l'art. 367 c.p.c. non è stato modificato quindi quanto scritto sul giuffrè è sbagliato. Ora ho capito?? Grazie a tutti per la collaborazione...e speriamo che questi ragionamenti ci tornino utili in sede di esame! | |
Da: valecr | 07/08/2012 14:43:23 |
Certo strano che il Giuffre abbia sbagliato, certo non si può mai stare tranquilli :) Figurati fa bene a tutti!! | |
Da: ... | 07/08/2012 19:09:20 |
secondo me continuate a confondere le cose e giuffrè non sbaglia...siete voi che non cogliete le differenze. | |
Da: nooo | 07/08/2012 19:27:21 |
Il giuffrè è pieno di errori!!! | |
Da: Alice | 07/08/2012 20:17:57 |
x .... : allora come spieghi l'art. 367 cpc? | |
Da: ... | 07/08/2012 20:47:45 |
art. 59, l. 69/2009 59. Decisione delle questioni di giurisdizione â�" 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. questo il testo dell'art. 59... questo era un post precedente. ora, come è dato leggere questa ipotesi riguarda il caso in cui la corte cass. dichiari il difetto di giurisdizione (ossia la causa era stata incardinata presso un giudice che non aveva giurisdizione...invece che riconminciare da capo, la riforma prevede la traslatio iudicii, ossia posso riassumere la causa presso il giudice munito di igurisidzione e lo devo fare entro 3 mesi). se invece, art. 367 comma 2, la corte dichiara che la causa è stata incardinata presso un giudice munito di giurisdizione (poichè nel frattempo la causa è stata sospesa) devo riassumere la causa entro 6 mesi | |
Da: dune | 07/08/2012 21:06:53 |
Da memento proc civile confermo i termini e la spiegazione di... 6 medi termine x riassunzione davanti al giudice dichiarato competente da cassazione se nel frattempo egli aveva sospeso il processo correttamente incardinato presso di lui | |
Da: lll | 07/08/2012 21:14:07 |
riporto quanto scritto sul Giuffrè " se la corte di cass. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza a pena di decadenza mi sembra che comunque sia diverso da quello che dite voi.. | |
Da: Ko | 09/08/2012 19:11:59 |
visto che siete ferrati in materia di connessione, vi chiedo dei chiarimenti. La connessione determina uno spostamento della competenza nel caso in cui vi sia una relazione tra due cause diverse, ma che abbiano almeno uno degli elementi identificativi della domanda in comune. Può esservi connessione per pregiudizialità , garanzia....ecc. Ora nel caso di uno spostamento successivo, ovvero ci sono già due cause pendenti davanti a 2 giudici diversi si applica l'art. 40, 1 comma. Ma quindi le ipotesi specifiche previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 si applicano in caso di spostamento cd. originario...cioè quando causa connessa e causa principale siano proposte contemporaneamente?? | |
Da: A | 09/08/2012 22:21:45 |
La connessione l'hai nei casi dal 31 al 36. Grazie agli artt. 31-36 puoi derogare alla competenza e proporre le domande connesse nello stesso giudizio. Se invece sono cominciati due giudizi autonomi ma le domande potevano essere proposte assieme (in virtù della presenza di uno dei casi artt. 31-37) le puoi far decidere assieme chiedendo al giudice (se non lo rileva lui) un termine perentorio per la riassunzione etc quindi in realtà dagli articoli puoi capire quali sono i casi di connessione e il regime sulla deroga alla compotenza e poi il 40 dà completezza al tutto perchè ti permette di far decidere tutte le domadne insieme se ciò non è stato già fatto. | |
Da: A lice | 09/08/2012 22:22:42 |
ps spero di aver risposto decentemente, qualcuno mi corregga se ho scritto una cavolata, sono stanchina questa sera!!! | |
Da: A lice | 09/08/2012 22:23:57 |
ultima cosa: il 40 lo applichi se le cause pendono davanti a due uffici giudiziari diversi, se è lo stesso applichi il 274 cpc (sempre in relazione ai casi 31-37) | |
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