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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: Scusa27/01/2017 22:43:58
Il fatto che siano lombardi è importante? Oppure no?
Rispondi

Da: Se non passa28/01/2017 07:25:21
cade la ministra.
Rispondi

Da: @ post precedente 28/01/2017 08:20:47
È in atto una dura reazione da parte dei SI che perdendo al referendum si sono resi conto di aver perso tutto, ma proprio tutto e definitivamente.
Rispondi

Da: @ VATICINIO28/01/2017 16:52:08
I nostri problemi e i problemi degli italiani in genere sono ben altri, purtroppo.
Tuttavia, da un maestro di formazione classica ( leggendo e rileggendo ) non mi aspettavo l'incipit:
" Se sarebbe passato, allora..."
Rispondi

Da: VATICINIO 28/01/2017 17:11:13
Per @VATICINIO

Ci mancherebbe. Lo so che il se vuole il fosse. È un problema di virgolette che colpevolmente ho omesso. Richiama una locuzione del post precedente.... Me ne dispiace. Il guaio è che mininterno non concede di riparare all'errore. È un pò come la vita.
Rispondi

Da: X post precedente28/01/2017 20:01:53
Ma l'unico emendamento che dovrebbe passare chi riguarda?
Rispondi

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Da: Kaizzo28/01/2017 20:16:04
Non passerà una mazza e la ministrà non cade
Rispondi

Da: Ti sbagli29/01/2017 14:03:36
passerà anche se la ministra non cade, lei non c'entra, è appena subentrata e non ha alcuna responsabilità in quanto è successo a riguardo. E' un fatto di convenienza, ci sono grandi macigni pronti a precipitare dal dirupo, caro mister X. E poi, tieni presente che le elezioni politiche si faranno quasi sicuramente in primavera e al PD andarci in questa incompiuta situazione non conviene nel modo più assoluto, perché così com'è la situazione oggi, anche una decina di migliaia di voti, a dir poco, possono servire e fare la differenza. Quelli del PD avranno mille difetti, ma non sono certamente dei fessi.
Rispondi

Da: lo sono29/01/2017 14:17:22
Rispondi

Da: L''esistenza di pendenze farlocche30/01/2017 00:22:16
è di facile verifica. Basta andare sul sito della giustizia amministrativa al link: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html%3FtipoRicerca%3DProvvedimenti%26showadv%3Dtrue, inserire il nominativo di ciascuno di coloro che, benché non ammessi o bocciati alle prove dei concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, hanno usufruito dei commi 87 e 88 dell'art. 1 della legge 107/2015 - nominativi presenti negli elenchi pubblicati sui siti degli UUSSRR interessati - e così, si può verificare l'esistenza di ricorsi che, nel tempo, sono stati oggetto di sentenze definitive, sfavorevoli, prima dell'entrate in vigore della legge. Inoltre, per comprendere di cosa stiamo parlando, è opportuno leggere le motivazioni che avrebbero dovuto, secondo i ricorrenti, determinare una sentenza a loro favorevole. Diciamolo una volta e per tutte e con estrema franchezza, fermo restando che sicuramente ci sono quelli che hanno tutte le carte in regola, chi difende le pendenze farlocche o è in malafede o è complice. Ecco dunque alcune delle motivazioni indicate in alcuni ricorsi respinti, presentati dopo la bocciatura alle prove dei concorsi in questione:
- partecipazione di un concorrente parente di un dirigente, che non faceva parte delle commissioni d'esame;
- mancata constatazione dell'integrità delle buste contenenti le prove d'esame;
- mancato rispetto dell'apertura delle buste con le prove non sorteggiate;
- erronea modalità di chiusura delle due buste contenenti una l'elaborato e l'altra i dati del candidato;
- discrasie sulla tempistica di apertura delle due buste in fase di correzione;
- mancata fissazione, fin dalla prima riunione della commissione, dei criteri  e delle modalità di valutazione delle prove.
Rispondi

Da: E ad ogni modo02/02/2017 07:12:02
L'emendamento sarà dichiarato inammissibile
Rispondi

Da: Ci vuole02/02/2017 20:02:39
Molto coraggio oltre che faccia tosta per schierarsi contro i pendenti del 2011 e contro un eventuale emendamento a loro favore, quando si è diventati ds solo grazie ai miracoli del culo.
Rispondi

Da: ricorsista 2011 02/02/2017 20:12:47
Macche miracoli.... segnalazioni
concorsi in gran parte truccati
Rispondi

Da: La lunga storia dei contenziosi pendenti04/02/2017 16:56:06
A dimostrazione che la vicenda dei contenziosi pendenti relativi ai bandi del 2004 e del 2006 nasce da lontano e che da tempo i "poteri forti" col "grande vecchio"  erano all'opera per trovare una soluzione solo per le suddette pendenze, escludendo dunque sin d'allora  i contenziosi pendenti nati dal bando del 2001, riporto in calce le modifiche apportate all'art. 1 del decreto-legge  7 aprile 2014, n. 58, convertito nella legge 5 giugno 2014, n. 87, recante: «Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.». (GU Serie Generale n.130 del 7-6-2014). Di particolare interesse l'aggiunta del comma 2-ter. Riporto altresì,  così come reperiti sul sito: http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021530 , lo stralcio di alcuni pareri espressi da comitati e commissioni interpellate, prima che il testo trasmetto dal Senato, già con le modifiche apportate al decreto legge, venisse approvato anche dalla Camera dei deputati. Lo stralcio riguarda esclusivamente i pareri espressi proprio in relazione al comma 2-ter che introduceva appunto provvedimenti per  i cosiddetti contenziosi pendenti. Pareri nel complesso favorevoli alle modifiche apportate ma a condizione di rivedere la formulazione proprio del suddetto comma. Condizione che evidentemente  non fu tenuta in considerazione dal momento che il testo passò alla Camera così come era pervenuto dal Senato. In particolare, in tali pareri si legge che  il Comitato per la legislazione ritiene che "si proceda a riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, in modo che risulti definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista". La Commissione Affari costituzionali invece esprime parere favorevole, "con la seguente condizione all'articolo 1, comma 2-ter, è necessario che la Commissione di merito valuti, alla luce della giurisprudenza costituzionale indicata in premessa, il mantenimento del meccanismo di riserva di posti nel corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010". Infine la commissione Giustizia esprime parere favorevole  "con le seguenti osservazioni: a) all'articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa".
Queste le modifiche apportate e approvate da entrambi i rami del Parlamento al testo originario:
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58
All'articolo 1:
...omissis...
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
...omissis...
2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia' autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico».
Rispondi

Da: X pendenti 2011 08/02/2017 11:13:55
Prrrrrrrrrrrrrrrr!!! Continuate a pendere cari bocciati, perché per me appartenete solo alla categoria dei bocciati ad un concorso.
La commissione affari costituzionali del senato ieri pomeriggio ha bocciato TUTTI gli emendamenti e sub emendamenti sulla sanatoria ai pendenti 2011.
Ogni tanto qualche atto di giustizia.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrŕrrrrrrŕrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Rispondi

Da: BAU08/02/2017 14:07:34
FINALMENTE!!!!!!
Rispondi

Da: Finalmente e'' ufficiale 10/02/2017 12:27:26
Che goduria!
Ieri la commissione affari costituzionali del senato ha VOTATO gli emendamenti all'art. 4 del milleproroghe.
RESPINTI tutti gli emendamenti pro ricorrenti vari.
Non andranno nemmeno in aula. Peggio di così non poteva andare.
Almeno un po' di giustizia esiste
Rispondi

Da: tempi 11/02/2017 08:57:49
Intanto la sentenza del consiglio di stato contina a non esserci dopo tre mesi.
Rispondi

Da: @tempi11/02/2017 10:40:39
I termini sono ordinatori, non perentori
Rispondi

Da: Per non dimenticare12/02/2017 15:58:44
Nel seguito troverete i riferimenti ad alcune sentenze definitive del Consiglio di Stato relative al concorso bandito nel 2004 . Quando sarà consentito l'accesso agli atti, sempre che non si frappongano ulteriori dinieghi, a mero scopo dilatorio, per le evidenti implicazioni che ciò  comporterebbe, sapremo finalmente la verità. Intanto, chi lo ritiene, può fare una ricerca attraverso il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, auspicando, nel contempo, che il ministero dell'istruzione, al quale è stato rivolto anche un sollecito in data 20 gennaio 2016, oltre un anno fà, si decida a rispondere, chiarendo tutte le questione sollevate, in particolare se le sentenze indicate si riferiscano a concorrenti che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta finale, nonostante che i loro ricorsi sembrerebbe che non fossero più pendenti, rispondendo alle istanze ivi specificatamente poste.
Un'interessante interrogazione a risposta scritta, presentata in data 4 novembre 2015 alla Camera dei Deputati dall'on. Marco Di Lello, con la quale, in relazione ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004 e nel 2011, premesso che per alcuni dirigenti scolastici, di recente nominati, che avevano partecipato al concorso bandito nel 2004, alla luce di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si respingevano in via definitiva alcuni ricorsi,  si chiede di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, laddove  quest'ultima legge, introducendo gravi e ingiustificate disparità, non ha invece tenuto conto dei partecipanti al concorso bandito nel 2011 che, a seguito di provvedimenti cautelari, benché avessero superato tutte le prove concorsuali, sono stati poi esclusi dalla graduatoria di merito,  l'on Di Lello chiede al Ministro della Pubblica Istruzione:
" quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni ".
E' auspicabile, anche in considerazione della gravità e dell'importanza delle questioni trattate, che il Ministro della Pubblica Istruzione, risponda in tempi rapidi.
Questo il testo integrale dell'interrogazione, disponibile anche al seguente link:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â€" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)


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Da: Finalmente e'' ufficiale: BOCCIATI 15/02/2017 06:33:42
TUTTI e dico TUTTI gli emendamenti pro ricorrenti sono stati BOCCIATI in commissione affari costituzionale.
Stamattina milleproroghe in aula ma senza gli emendamenti pro 2011. Poi alla Camera ma senza discussione perché il decreto scade il 28 febbraio. Quindi pendenti bye bye.
Leggetevi i resoconti dei lavori della commissione affari costituzionali e troverete ciò che sto dicendo.
Finalmente un barlume di giustizia.
Continuate a farvi illudere dai politici e a chiedere a gran voce di diventare dirigenti statali essendo stati BOCCIATI ad un concorso...roba da marziani...
Rispondi

Da: ricorsista 2011 15/02/2017 07:07:27
Aspetta e vedrai.....
Rispondi

Da: Finalmente e ufficiale BOCCIATI 15/02/2017 07:32:42
Prima il milleproroghe, adesso aspettate i decreti attuativi sulla buona scuola, e poi immagino l'esito di qualche riunione di condominio...siamo alle comiche finali...è proprio vero che agli italiani piace essere presi per i fondelli...
Rispondi

Da: Tanto,15/02/2017 11:49:24
2011 o no, il nuovo concorso non lo fanno, poveri illusi.
Rispondi

Da: ricorsista 2011 15/02/2017 13:22:07
O se lo fanno verra'sommerso da subito da una valanga di nuovi ricorsi
Rispondi

Da: Hobbes- 16/02/2017 17:16:15
rimandiamolo almeno arrivo a 60 mesi di servizio :)
Rispondi

Da: Scusate20/02/2017 21:25:34
Ma alla fine il consiglio di stato cosa ha deciso?
Rispondi

Da: Forse non se la sente20/02/2017 22:07:21
di decidere.
Rispondi

Da: @Finalmente e ufficiale BOCCIATI03/03/2017 21:39:10
Che troyaggine...
Rispondi

Da: Parliamoci chiaro 04/03/2017 19:29:12
E' stata una grave disattenzione per i pendenti del 2011 non seguire gli eventi che portarono  all'introduzione, nell'estate del 2015, dell'emendamento alla legge sulla cosiddetta "buona scuola", che poi avrebbe consentito la sanatoria solo ed esclusivamente per i concorsi banditi nel 2004 e nel 2006. Inconcepibile che non si siano mossi per tempo e in tutte le sedi, chiedendo e imponendo che i benefici venissero estesi anche a loro, facendo presente anche la palese illeggibilità della discriminazione operata che non poteva in nessun modo essere giustificata da ragioni meramente temporali. Sono convinto che, perso quel treno, non ci sarà alcuna altra opportunità per loro. D'altronde se si fosse voluto operare in tale direzione, le occasioni, per ultimo con il decreto mille proroghe, non sarebbero mancate. Peraltro appare sempre più evidente che, all'epoca, tutta la manovra era incentrata sulla necessità di fare entrare chi doveva entrare, anche se fosse stato necessario chiudere un occhio, se non addirittura due, su qualche pendenza del tutto inesistente, in quanto nel frattempo erano intervenute sentenze definitive ( vedere al riguardo l'interrogazione dell'on Di Lello ). Ma nella fretta non si poteva andare troppo per il sottile. A questo punto sistemati quelli che dovevano essere sistemati, ogni interesse, da parte di chi poteva e voleva, si è del tutto esaurito, come dimostrato dagli eventi successivi. Quale dunque oggi potrebbe essere l'unica strada da seguire? La denuncia penale proprio delle pendenze inesistenti, relative ai concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, previa acquisizione della relativa documentazione nelle regioni dove si sarebbero verificare queste anomalie. Altre strade giudiziarie sul piano civile o amministrativo risulterebbero troppo lunghe e dagli esisti incerti e presumibilmente si esaurirebbero in un nulla di fatto, come dimostrano analoghe vicende pregresse. Laddove, invece, la magistratura inquirente risulta certamente più rapida ed efficace. Una volta che fossero accertate situazione d'illegittimità, a parte le conseguenze giudiziarie per quanti coinvolti a qualsivoglia titolo, il legislatore dovrebbe necessariamente intervenire, trattandosi peraltro di vicende che, a distanza di tempo, hanno creato certamente delle situazioni giuridicamente rilevanti. E, a questo punto, si potrebbe riaprire la strada per includere nella sanatoria anche i contenziosi pendenti relativi al bando del concorso del 2011.

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