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Soluzioni atto penale
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Da: praticante_ | 25/07/2012 14:46:08 |
per secondo me: premesso che faccio parte della corte d'appello di Catania Secondo me invece l'attenuante andava messa perchè se ti accolgono il motivo sul minimo della pena sotto quella non scendono invece se ti accolgono l'attenuante allora possono anche scendere al di sotto del minimo della pena. | |
Da: xxx123 | 25/07/2012 15:31:34 |
Io Corte d'Appello Bari e concordo con praticante_ | |
Da: Lupo Veneziano | 25/07/2012 17:24:26 |
Io Venezia e ho messo 1) assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530 cp. 2. c.p.p. 2) mancata concessione delle attenuanti generiche Io ho preso 30 nell'atto e non ho chiesto la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 perché effettivamente me la sono fumata ma bisognava metterla e non ho chiesto la derubricazione perché secondo me non ce n'erano i presupposti per la qualificazione del fatto in abuso d'ufficio, nonostante la sentenza. Per quanto riguarda la menzione io non l'ho chiesta perché essendo stato condannato a più di due anni non era un punto appellabile. Ho cercato di fare un atto da sufficienza e cosi è stato perché sono andato in pallone sulla derubricazione. Pertanto se partono da li all'orale parlerò della mancata derubricazione (che ho fatto convintamente e che rifarei) e della concessione dell'attenuante specifica. | |
Da: praticante_ | 25/07/2012 18:15:50 |
perchè secondo te non c'erano i presupposti? Secondo me invce c'erano e come | |
Da: Secondo me | 25/07/2012 18:43:29 |
x praticante alle attenuanti non ho pensato e nemmeno alla concessione dei benefici di legge. Ci stanno, non dico di no, però dopo aver fatto tante volte questo esame mi sono convinto che non è importante chiedere di tutto e di più ma è sufficiente che le richieste siano coerenti con quanto scritto nei motivi d'appello. | |
Da: Il sannita | 25/07/2012 20:48:33 |
Scusate ma chi vi ha detto che le attenuanti non erano gia' state concesse in primo grado? | |
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Da: praticante_ | 26/07/2012 00:41:06 |
per Il Sannita: se dalla traccia non dice nulla sulla concessione...vuol dire semplicemnete che non glie l'hanno concesse!! | |
Da: Il sannita | 26/07/2012 07:48:08 |
Perche'? Secondo quale principio generale, se nella traccia non si fa menzione della concessione, dobbiamo ritenere non concesse le attenuanti? | |
Da: Uffa! | 26/07/2012 08:49:34 |
Per il sannita: qual'è stata la tua soluzione? Sulle attenuanti: Io ho chiesto il 62 n.4, ma mi sono "fumata" il 323-bis. Credo che a esame (se mi chiedono) dirò che in 323-bis per me non ci stava perchè, secondo la giurisprudenza, a differrenza del 62 n.4 che parla di lievità rispetto al danno al patrimonio, il 323-bis prende in considerazione il fatto nella sua globalità e l'avere scaricato 10.000 files per un anno intero non è poco... (o lo è?) (Da un punto difensivo cmq era meglio metterle entrambe, visto che si può). PS cda Torino | |
Da: praticante_ | 26/07/2012 09:45:07 |
Per il Sannita: Mi sembra inutile parlare con te. Le attenuanti andavano messe! Non si è mai visto un penalista che redige un atto d'appello senza chiedere le attenuanti! E se avessi fatto la pratica penale dovresti sapere che il motivo sui doppi benefici è un motivo standard (ossia va messo sempre). Poi fai come vuoi. | |
Da: Il sannita | 26/07/2012 11:34:20 |
La mia domanda era relativa alla traccia. Come puoi escludere a priori che le attenuanti siano gia' state riconosciute in primo grado (pena di anni 3 comprensiva del riconoscimento delle attenuanti)? E, se permetti, laddove siano gia' state riconosciute in primo grado mi sembrerebbe stupido chiedere, nuovamente, la concessione delle stesse nell'atto di appello. | |
Da: saggioxx | 26/07/2012 14:09:55 |
se erano state concesse c'era scritto in sentenza di primo grado.. | |
Da: xxx123 | 26/07/2012 14:20:25 |
Ragazzi, è evidente che si tratta di un'interpretazione personale. Quanti di noi hanno interpretato la traccia nel senso da ricavarne che in primo grado il giudice avesse omesso di concedere le attenuanti, ha chiesto i benefici nei motivi di appello. D'altronde, se siamo tutti qui a discutere significa che tutti abbiamo passato lo scritto e che, quindi, l'atto è stato comunque giudicato sufficiente, a prescindere dalla richiesta delle attenuanti. Al più, potrà esserci sul punto un chiarimento in sede di orale. | |
Da: Il sannita | 26/07/2012 15:56:32 |
E' fuor di dubbio che si tratta di una interpretazione personale, ma non si puo' affermare con certezza che nel silenzio della traccia le attenuanti non fossero state concesse ( la pena inflitta in concreto puo' aprire la strada ad entrambe le ipotesi) | |
Da: Uffa! | 26/07/2012 15:58:28 |
saggioxx e sannita, potete condividere le vostre soluzioni? (per praticante: io concordo appieno con te su attenuanti e doppi benefici) | |
Da: ...mmh | 26/07/2012 16:08:57 |
Io Venezia..e non ho parlato della derubricazione del reato, però 1) mancanza elemento oggettivo x inoffensività della condotta, 2) mancata appropriazione del bene mobile altrui, in quanto Caio poteva benissimo continuare a lavorare mentre il pc scaricava i film (o no?), quindi ho escluso la consumazione del reato per mancanza della disponibilità del bene uti propri da parte del prevenuto... 3) mancata concesisone delle due attenuanti 323 bia e 62 n4... chiesta -ass 530 co1 -ass 530 co2 -concess attenuanti e quindi minimi di legge riserva di deposito ulteriori motivi | |
Da: praticante_ | 26/07/2012 16:11:30 |
riserva di deposito ulteriori motivi mi piace | |
Da: ...mmh | 26/07/2012 16:20:41 |
x me questa è una di quelle frasi "fatte" che entrano in tutti gli atti d'appello..come "nella denegata e non creduta ipotesi..." però sono spaventata dall'orale, al preapp sono partiti dai compiti..infatti credo che andrò a discuterli con il mio vecchio dominus anche perchè io della derubricazione non ha parlato e non mi ricordo perchè..se proprio non ci ho pensato o se l'ho esclusa deliberatamente..dovrò cercarmi le brutte.... | |
Da: Fenicio | 26/07/2012 16:58:13 |
2) ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE PER MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO EX ART. 530 CO.1 C.P.P. Non può ritenersi, sulla scorta delle emergenze istruttorie, raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto oggettivo così come contestato nel capo di imputazione. Invero, la sentenza di primo grado ha statuito la penale responsabilità dell'imputato per il reato di peculato sull'assunto dell'indebito utilizzo da parte di Caio della rete internet del Comune per un periodo di tempo pari approssimativamente ad un anno e concretizzatasi nel download di circa diecimila files. Premesso che il delitto di peculato, ex articolo 314 c.p., tutela il patrimonio della Pubblica Amministrazione ed il corretto andamento della stessa dalla sottrazione di denaro o cose mobili in possesso del funzionario per ragione di ufficio, presupposto necessario del reato è che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico apprezzabile. Pertanto, ai fini della configurabilità dell'articolo 314 c.p. non basta considerare la condotta di appropriazione dell'energia elettrica o di qualsivoglia altra tipologia di energia o servizi forniti alla P.A., ma bisogna verificare, ai fini della sussistenza della responsabilità penale,anche la tipologia di contratto di utenza telefonica stipulato dalla Pubblica Amministrazione con il gestore, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, con diverse sentenze e da ultimo con la sentenza n. 41709/2010. | |
Da: Fenicio | 26/07/2012 17:05:42 |
Ciao ragazzi, ecco solo una parte del mio secondo motivo di appello svolto all'esame. E' mai possibile che io, in linea di massima se non interamente,ad un siffatto elaborato prenda a napoli lo stesso voto del parere di civile , di cui ho una conoscenza scarna e poco pratica? Per rispondere a quelli che hanno detto che chiedere la concessione dell'indulto nella fase dell'appello è stata una forzatura, rispondo che può anche darsi, ma era solo un modo per far emergere la mia sicurezza, la mia originalità e il fatto che io penale lo faccio sul serio. In bocca al lupo a tutti per l'orale, fateli neri e non abbiate paura di nulla ; cacciate i cosiddetti attributi. | |
Da: Uffa! | 02/08/2012 10:24:18 |
Altre soluzioni? (cmq un mio amico civilista ha preso un voto più alto nel parere di penale che in quello di civile, quindi direi che è tutto in regola... :)) | |
Da: Mauro Repetto | 02/08/2012 11:40:04 |
io ho preso 30 nell'atto, non ho chiesto l'applicaz del minimo perchè ciò voleva dire partire dal presupposto che non gli fosse già stato applicato... Ai corsi di preparazione all'esame dicono di fare riferimento solo a quello dichiarato in traccia...ciò che non è dichiarato, non è dichiarato...quindi, in un parere se si vuole affrontare tale questione, ok, ma si devono esplicitare le varie opzioni; nell'atto ciò non è possibile, quindi tali questioni è meglio non toccarle. Io addirittura ho chiesto la derubricazione in peculato d'uso...lanciandomi in questa teoria: "scaricare files non importa distrazione del pc dall'utilizzo istituzionale, in quanto i pc funzionano in multitasking, quindi è ben possibile, anzi è estremamente probabile, che durante la fase di download tizio abbia svolto le funzione sue proprie utilizzando il pc a fini istituzionali". Più o meno ho fatto sto ragionamento, adesso non ricordo bene e le copie dei compiti non mi sonon ancora arrivate. Non ho messo alcuna attenuante semplicemente perchè non mi sono venute in mente...ero circondato da civilisti nell'arco di 200-300 mt...:-) Nessuno me ne ha parlato...ed io non c'ho pensato...anche perchè PENSARE in quel contesto è mooolto difficile... Ed iinoltre con la storia del multitasking avevo già dato tutto...:-) | |
Da: per mauro repetto | 02/08/2012 16:37:10 |
sono sempre la Tua seguace..spero non mi arrivi qualche querela per stalking ;) ps. io nell'atto ho messo due motivi: assoluzione per mancanza dell elemento oggettivo (per me non c'era appropriazione, in considerazione del tipo di contratto flat) e derubricazione in abuso d'ufficio..c'erano sentenze a riguardo..ps2.anche io quest'anno ho frequentato un corso di preparazione e dicevano qualcosa di simile al tuo | |
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