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Sentenza e litisconsorzio necessario
5 messaggi, letto 6718 volte
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Da: Ape24/07/2012 11:16:04
Una domanda...si ritiene che la sentenza pronunciata senza che abbiano partecipato al giudizio tutti i litisconsorti necessari sia "inutiliter data".Con ciò significa che la sentenza è nulla nei confronti dei soggetti pretermessi ma non tra le parti oppure che è nulla nei confronti di tutti (sia per i litisconsorti necessari che non hanno partecipato che per le parti)?Sul Giuffrè ho trovato la prima ipotesi,sul compendio La Tribuna,che cita Mandrioli,la seconda.Che dicono gli altri testi?

Da: lawyer2824/07/2012 11:37:10
Nei confronti di tutti, altrimenti non sarebbe litisconsorzio necessario!

Da: sonia7224/07/2012 11:57:27
Un buon spunto di riflessione!!

Da: qualcuno25/07/2012 11:10:28
ti posto cosa dice il Luiso al riguardo (e grazie per il post, che è davvero interessante):
riguardo all'efficacia della sentenza, passata formalmente in giudicato, emessa in assenza di uno o più litisconsorti necessari, le soluzioni astrattamente possibili sono 3:
1) La sentenza ha effetto solo tra le parti ma non nei confronti del litisconsorte pretermesso: soluzione inaccettabile proprio perché si è in presenza di litisconsorzio necessario. Affermare che la sentenza può avere effetti solo nei confronti di alcune delle parti significherebbe negare lo stesso fondamento di tale istituto
2) La sentenza ha effetti nei confronti di tutti (quindi anche nei confronti del litisconsorte pretermesso): in questo caso il litisconsorte pretermesso, in quanto terzo, ha (a differenza delle parti) lo strumento dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 comma 1 c.p.c. Con l'opposizione il terzo può ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata in sua assenza--> la sentenza è inefficace ma il vizio può essere fatto valere solo dal litisconsorte pretermesso con l'opposizione di terzo
3) La sentenza non produce effetti, essa cioè è inutiliter data (inefficace): secondo tale prospettazione, essendo la sentenza inefficace nei confronti di tutti, ognuno può riproporre la domanda e, di fronte all'eccezione di precedente giudicato, può replicare rilevando l'inefficacia della precedente sentenza. Quindi la sentenza ha il regime processuale della sentenza cd inesistente, di cui all'art. 161 comma 2 c.p.c.

Il luiso non dice quale, tra queste due soluzioni, sia preferibile, ma ferma la differenza di cui sopra, sottolinea come, in entrambi i casi, si giunga sempre alla dichiarazione di inefficacia della sentenza.

spero di essere stata utile!

Da: Ape25/07/2012 16:35:07
@qualcuno Grazie mille!


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