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Regione Puglia, concorso per 200 nuovi funzionari
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Da: cri15/03/2014 20:38:51
che verranno fatti lo stesso giorno è chiaro: il bando dice "contestualmente". quello che io non ho capito è se faremo la prima, aspettermo di contare i primi 1300 (amministrativi) per proseguore con la seconda che sarà superata da 910 persone circa. Mi pare un pò artificioso!!!

Da: GianluT15/03/2014 20:46:53
cri dimmi questo: "Seconda prova preselettiva
Alla seconda prova preselettiva sono ammessi, per ciascun concorso, tutti i candidati risultati
idonei alla prima prova preselettiva"

e questo" Per tutti i candidati ammessi alla seconda prova preselettiva sono inoltre previsti quesiti sulle
seguenti ulteriori materie:
- legislazione nazionale relativa ai fondi comunitari;
-elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione"

strano vero?? o forse io tonto.. molto probabile...

Da: GianluT15/03/2014 20:51:05
-prima prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a 10
(dieci) volte il numero dei posti, così come indicati all'art.1.

-La seconda prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a
7 (sette) volte il numero dei posti, così come indicati all'art.1

COME FANNO A FARLE INSIEME???

Da: boh15/03/2014 20:55:29
forse faremo tutte e due tutti quanti, ma poi correggeranno la seconda prova solo a chi passa la prima. un po' come si fa agli scritti... se non passi il primo tema non correggono gli altri

Da: cri15/03/2014 22:28:54
per GianluT
mi/ti stavo ponendo lo stesso dubbio!

Da: box 16/03/2014 09:14:50
Secondo me, x quel che ho capito, per prima prova preselettiva si intendono i due tipi di quiz (sia quelli sulle materie giuridiche che quelli di logica e comprensione). O no?

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Da: Angy2014 16/03/2014 09:59:34
Ciao! Secondo voi data della prova preselettiva sarà intorno al 10 giugno?

Da: io avv.16/03/2014 10:18:49
si, in concomitanza con le prove del concorso in magistratura...

Da: larac 16/03/2014 11:41:11
Si anche secondo me 10 giugno....la banca dati uscirà il 20.5 e lasceranno 20 giorni....basta che non siano più di 3.000 quiz e che dicano la risposta esatta...

Da: Fischio 16/03/2014 11:55:20
cmq il bando è illegittimo, c'è poco da fare

Da: The Legend16/03/2014 12:29:05
Secondo me le vostre previsioni sono troppo ottimistiche.

Sull'altro concorso, quello da 80 posti, i giorni tra l'emissione della banca dati e la prova furono 34, un tempo sufficiente per me per fare una buona prova senza errori.

Da: CHiarimenti per tutti16/03/2014 12:40:08
le prove preselettive sono due e Contestuali: in pratica, tutti i candidati fanno la prima prova, e subito dopo fanno la seconda (senza sapere come è andata la prima); al termine delle due prove escono subito i risultati. Premetto che questa è la prima volta che la Forme fa fare due preselettive insieme; di solito, infatti, faceva fare prima quella attitudinale e dopo alcuni mesi quella sulle materie. Questo ovviamente moltiplica enormemente le difficoltà, in quanto occorre una preparazione fortissima sia sulle materie sia sui quiz logici.
La banca dati esce 20 giorni prima, sono 5000 domande, e le risposte giuste si sanno solo 5 giorni prima (all'incirca).

Da: Kairòs16/03/2014 12:45:18
Passeranno all'incirca dai 20 ai 30 gg tra la pubblicazione della banca dati e la prova, che presumibilmente si terrà intorno alla metà del mese di giugno.

Tornando al discorso sui titoli di servizio, considerando che chi ha più di 3 anni farà domanda di stabilizzazione, gli altri parteciperanno al concorso usufruendo del salto delle preselettive. Dunque, ammettendo che questi abbiano tutti 2 anni circa di servizio, potranno godere soltanto di 2 punti. La cosa sarebbe confortante, se non fosse che nel bando si fa riferimento a numerosi altri punti di servizio relativi ad esperienze di lavoro con la Regione Puglia o altre P.A. (vd. art. 9 del bando).
Insomma, per capire quante chance abbiamo di competere con i precari, bisognerebbe conoscere la loro precisa situazione curriculare.

Per rispondere a Fischio, infine, il bando è illegittimo dalla testa ai piedi.

Da: naldo16/03/2014 12:47:48
Vedo che in questo forum sta scrivendo gente dalla calabria, dalla campania, dal Lazio e persino dalla Sicilia...in effetti come numero di posti se ne vedono pochi di concorsi di queste dimensioni persino a livello nazionale. Ma forse questa gente, abitando fuori dalla Puglia, non ha letto i giornali locali e non conosce i fatti. Questo concorso è uno specchietto per allodole, e serve per Stabilizzare i 400 precari regionali (entrati con logiche clientelari e raccomandazioni); di questi solo 176 saranno stabilizzati forse "A DOMANDA" (avendo più di 3 anni di servizio); per gli altri c'è il concorso: infatti salteranno le due prove iniziali e avranno molti punti in più per il serrvizio prestato in Regione. Gli esterni avranno il contentino di rimanere in una graduatoria e sperare che qualche altro ente locale (ma quando mai?) attinga da essa

Da: cri 16/03/2014 12:49:44
per maggiore precisione: dal 20 maggio e 20 giorni prima si saprà il luogo, l'ora e gli ammessi. La banca dati uscirà 15 gg prima

Da: wao16/03/2014 12:51:24
Kairos: io la conosco la situazione dei precari; quasi tutti sono stati assunti a tempo determinato dal 2009 - 2010; ma in precedenza hanno fatto diversi anni in Regione con co.co.co, oltre ad avere corsi di formazione organizzati dalla Regione e numerose idoneità in concorsi a termine della regione stessa; grosso modo hanno circa 12-15 punti per i titoli

Da: naldo16/03/2014 12:52:36
su facebook c'è una pagina dedicata A "ricorso contro il bando regione puglia"

Da: Kairòs16/03/2014 12:56:21
@wao Dunque il limite massimo di 12 pt. è raggiunto da tutti o quasi i precari?

Da: wao16/03/2014 13:06:05
kairos: è quello che so, avendo una parente che ci lavora da 30 anni a tempo indeterminato; certo è ovvio che qualcuno potrebbe anche non farcela allo scritto, ma si tratta di numeri piccolissimi e a mio avviso, come anche ha detto Caroli, faranno in modo grazie che lo scritto sia piuttosto facile, di modo che tutti quelli che arrivano allo scritto + i precari arrivino in graduatoria...Caroli ha parlato infatti di 1700 idonei finali (300 precari più 1400 che superano le preselettive): in questo modo, i 300 vincono e gli altri hanno il contentino dell'idoneità; inoltre il concorso sarà infine di sicuro impugnato; tieni conto che quasi tutti i concorsi sono impugnati da qualcuno; figurati questo, che è pieno zeppo di illegittimità!!

Da: Kairòs16/03/2014 13:19:49
@wao Stanti così le cose, non ci rimane che partecipare, sperare di passare tutte le prove e poi impugnare.
Che sia un bando tagliato su misura, in effetti, lo si capisce dal modo dettagliato con cui s'elencano e si valutano i titoli di servizio, i quali sono stati certosinamente inseriti tenendo conto della situazione personale di ciascun dipendente.
Cmq, giusto per dare adito ad un po' d'ottimismo, anche se le prove scritte saranno più semplici di quelle preselettive, non è affatto scontato che tutti i precari le superino.

Da: Valegiulia82 16/03/2014 14:14:44
Scusate l'ignoranza, ma qualcuno mi spiega perché è illeggittimo???e cm pensate di impugnarlo??grazie

Da: confuso16/03/2014 14:20:12
non scrivete sempre stronzate...

Da: larac 16/03/2014 14:49:36
chiarimenti per tutti.....come fai a sapere che le risposte verranno rese note 5 gg prima???

Da: fleby1116/03/2014 15:30:41
ma questa banca dati è attendibile secondo voi?

Da: ricorso contro il bando regione puglia16/03/2014 15:36:16
Naldo non trovo la pagina su fb.

Da: Allallà16/03/2014 15:44:30
[Pec] Il fatto che mi lascia perplesso, riguardo la Pec, è che si parla esplicitamente di "posta elettronica certificata" all'art.4, quando vengono elencati tutti gli elementi che devono essere presentati alla domanda(punto 3). Soltanto che ho provato ad iscrivermi al portale Formez(non ancora alla procedura, non avendo pagato il bollettino) con la mia mail personale non Pec e non ho avuto alcun problema.
Mi aiutereste a capire? Grazie mille :)

Da: x Mil201416/03/2014 15:50:46
Anche l'invio a quotidiani e riviste online e cartacee non sarebbe una cattiva idea. Anche inoltro su pagine facebook della regione o Ministro della Funzione pubblica e Anac

Da: Valegiulia-pag 57 di MIL2014.ESPOSTO/DENUNCIA CON16/03/2014 16:02:13
La risposta è questa.
¿��«La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all'esito dell'intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l'esonero degli interni dall'espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080)ï¿��». TAR Piemonte n. 2490 del 14/11/2009. A tutto voler concedere, la durata del lavoro espletato a favore della Regione deve rispettare il limite dei 3 anni, sufficienti secondo la Corte all'acquisizione MINIMA di professionalità che dopo valutazioni specifiche può legittimare ad una eccezione della procedura per l'accesso al lavoro pubblico a tempo indeterminato ex art. 97 Costituzione.
Merita, infine, menzione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n.1496 del 2010, la quale viene emessa a seguito della domanda interposta dai ricorrenti, i quali, premesso di essere tutti destinatari "..... di reiterate e continuative proroghe di contratti a tempo determinato...", avanzavano formale pretesa contro la p.a. evocata in giudizio perché questa li ammettesse "..... al concorso senza dover sostenere la preselezione..." ovvero perché agli stessi fosse riconosciuto il ".....diritto alla riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nella citata sentenza n.1496 del 2010, richiamava nelle sue premesse argomentative la sentenza n. 89 del 27 marzo 2003 della Corte Costituzionale, in virtù della quale è stata ritenuta non fondata ".... la questione  a lui sottoposta, rilevando, da un lato, che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione e, dall'altro, che l'assunto - secondo il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari, attraverso la conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, sarebbe rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - trova smentita nella stessa norma costituzionale, là dove questa, al terzo comma, individua appunto nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.ï¿��»
    Posta questa premessa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia giudicava la pretesa azionata dai ricorrenti, preordinata ad ottenere la loro esclusione dalla preselezione, non fondata e dava la seguente motivazione:
ï¿��«[...], deve respingersi la tesi degli appellanti diretta a rinvenire nella normativa comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) disposizioni particolari a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, come appunto l'esenzione dalla preselezione ovvero il diritto alla riserva di posti.
Disposizioni del genere non si rinvengono nella normativa comunitaria né esse possono farsi derivare dalla sentenza della Corte di giustizia CE n. 53 del 7 settembre 2006.
Il problema che è stato posto alla Corte di giustizia CE con la summenzionata decisione (ma si veda anche la decisione n. 180 di pari data) è stato quello di conoscere se il summenzionato accordo quadro debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi ultimi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre una tale trasformazione è prevista per quanto riguarda i contratti e i rapporti di lavori conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato.
La risposta della Corte CE non dà luogo a equivoci di sorta.
La Corte ha sostenuto che la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico.
Entrando nel merito della questione, il giudice comunitario ha rilevato che, affinché una normativa nazionale, (come, ad esempio, quella italiana) la quale vieti, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo determinato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione.
In particolare, quanto alla normativa italiana, detto giudice ha espresso l'avviso che la stessa, "âï¿�ï¿� nella misura in cui prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinati, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51 e 53 della presente sentenza âï¿�ï¿�", ma che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'attuazione effettiva dell'art. 36, secondo comma, prima frase, del d.lgs n. 165/2001 ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7) - In conclusione, per le suesposte considerazioni, gli atti con cui l'Amministrazione ha stabilito di bandire il concorso in questione e lo stesso bando sono immuni dalle censure formulate dai ricorrenti.
La sentenza appellata va, quindi, confermata con diversa motivazione, ossia nel senso che il ricorso di primo grado, pur ricevibile, deve essere respinto nel merito.ï¿��»
Peraltro, vale la pena prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalla sentenza del 19.06.2008 nï¿��° 25162 della Corte di Cassazione, Sez. VI, (http://www.altalex.com/index.php?idnot=42830). Qui, la Cassazione si pronuncia, tra l'altro, a seguito del ricorso della pubblica accusa proposto alla stregua di quanto segue:
ï¿��«[...] erronea applicazione dell'art. 97 Cost., avendo il giudice di merito escluso che la sua violazione possa integrare il reato in contestazione. Secondo parte ricorrente la norma costituzionale citata non avrebbe solo un carattere programmatico, ma - interpretata come rivolta ad assicurare l'imparzialità delle condotte dei funzionari pubblici - porrebbe una serie di divieti aventi una portata direttamente precettiva, quali il divieto di realizzare comportamenti oggettivamente irregolari diretti ad avvantaggiare o danneggiare gli utenti della pubblica amministrazione, ovvero di stravolgere completamente la funzione amministrativa esercitata.
[...] violazione dell'art. 323 c.p., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto nella condotta dell'imputato la figura sintomatica dello sviamento di potere - diversa dall'eccesso di potere -, configurabile nel caso di specie in cui vi sarebbe stato un vero proprio "scardinamento" della funzione pubblica esercitata a esclusivo vantaggio di un privato, con reiterate e continue violazioni di circolari e palesi disparità di trattamento.ï¿��»
Su tale ricorso, la Cassazione si pronuncia favorevolmente così motivando:
ï¿��«Tuttavia, nel caso in esame deve ritenersi che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. possa trovare applicazione anche l'art. 97 Cost., che stabilisce che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta di principi il cui contenuto non è univoco. Ed infatti la giurisprudenza non è favorevole a considerare che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione di uno dei principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto norma generale che non fissa regole di comportamento precise, ma semplici principi privi di immediato contenuto precettivo (Sez. VI, 12 ottobre 2005, n. 12769, P.G. in proc. Fucci; Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini). L'inserimento del citato art. 97 Cost. fra le disposizioni di legge violabili e rilevanti per l'abuso d'ufficio avrebbe come effetto quello di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, finendo con l'incidere anche sul principio di precisione di cui all'art. 25 Cost.
Tali preoccupazioni manifestate dalla giurisprudenza e da parte della dottrina appaiono sicuramente legittime, in quanto è reale il rischio paventato di estendere eccessivamente la portata dell'art. 323 c.p., mentre la norma presuppone che l'abuso sia collegato all'inosservanza di previsioni specifiche. Tuttavia, si osserva che possono essere identificate ipotesi residuali in cui l'art. 97 Cost., nel suo significato più precettivo, relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa, può costituire parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio.
Nella sua essenzialità il significato del principio di imparzialità risiede nel diretto riferimento al criterio degli interessi tutelati. L'amministrazione deve essere imparziale assicurando tutela ad un interesse nel confronto con l'insieme degli altri interessi pubblici e privati con i quali deve essere "ponderato". In questo senso l'imparzialità dell'amministrazione non corrisponde al senso comune del termine, cioè come soggetto al di sopra delle parti, in quanto la sua azione è rivolta al perseguimento di obiettivi specifici. Per questo l'imparzialità di cui parla l'art. 97 Cost. si traduce, nel suo nucleo essenziale, nel divieto di favoritismi, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura. Inteso in questa limitata accezione il principio di imparzialità finisce con realizzarsi attraverso strumenti diversi, a seconda che venga calato nell'attività della pubblica amministrazione ovvero nella sua organizzazione. In quest'ultimo caso, riferito cioè all'aspetto organizzativo, il principio di imparzialità non avrà mai un immediato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente mediato dalla legge; non così per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione, in cui la decisione avviene alla fine di un procedimento amministrativo in cui il criterio di imparzialità comporta che vengano acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione il più possibile ponderata. In questo caso, l'imparzialità amministrativa intesa come divieto di favoritismi ha i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione.ï¿��»
Dalle citate sentenze devono desumersi i motivi alla stregua dei quali dovrà disporsi l'annullamento più avanti richiesto.
    Per tutto quanto sopra o osservato, riferito e motivato, si chiede alle Autorità in indirizzo di esprimersi in ordine alla legittimità delle diposizioni qui censurate, verificando, inoltre, l'eventuale attitudine delle medesime ad emergere nell'ambito del penalmente rilevante.
In ogni caso, si chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di voler far pronunciare il Consiglio medesimo sulla legittimità del bando in parola alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lett. p), della Legge 23/08/1988, n. 400, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del quale si chiede l'annullamento per i motivi rivenienti dalle citate pronunce giurisdizionali.

Da: naldo16/03/2014 16:35:47
ecco la pagina Facebook per il Ricorso al Concorso

https://www.facebook.com/groups/491812784257429/492991630806211/?notif_t=group_activity

Da: wao16/03/2014 16:42:57
Dovremmo scrivere in massa al Consigliere regionale maniglio (che ha contestato il bando in consiglio) e al giornalista della gazzetta del mezzogiorno massimiliano Scagliarini...dobbiamo far bloccare il bando, dobbiamo impedire che tanti giovani si illudano inutilmente, quando è già tutto deciso; i nomi dei vincitori sono già noti

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