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Regione Puglia, concorso per 200 nuovi funzionari
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Da: VinaC | 17/11/2014 12:41:36 |
Questa é davvero una inezia però... | |
Da: VinaC | 18/11/2014 11:44:57 |
AUGURIIII!!! LEGGE REGIONALE "Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" LEGGE REGIONALE "Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della spesa del personale 1. Al fine di favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività , razionalità , integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, provvede: a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico; b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) alla riduzione delle strutture e degli uffici; d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali; e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci. Art. 2 Norme di attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della l. 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione, l'ordine di priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e dell'anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del carico familiare. 3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento, del personale collocato nell'elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque, compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l'avvio della stabilizzazione entro la medesima data. Art. 3 Clausola di salvaguardia 1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, in considerazione della necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale utilmente collocato nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell'elenco fino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Art. 4 Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità di bacino e società in house 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA. Art. 5 Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo 1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo connessi all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale deve prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli stessi piani. Art. 6 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 3055 (Indennità supplementare in applicazione dell'articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) e n. 3056 (Indennità supplementare incentivazione esodo personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) della U.P.B. 08.01.01 del bilancio regionale di competenza, così come integrato con legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna) IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Antonio Maniglio) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Silvana Vernola) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Silvana Vernola) E' estratto del verbale delle sedute del 10 e 11 novembre 2014 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. | |
Da: Robbb | 18/11/2014 12:33:36 |
legge.....INCOSTITUZIONALE; | |
Da: VinaC | 18/11/2014 12:41:05 |
Così, tanto per... questa sentenza dice che l'esclusione dalla preselezione degli interni è illegittima... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2005, proposto da: D.M.S., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sasso, Riccardo Soprano, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; contro Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Gherardo Marone, Vincenzo Baroni, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; M.M., C.L.A.M.; per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III n. 11136/2004; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi, su delega dell'avv. Antonio Sasso e Gherardo Marone; Svolgimento del processo L'ing. S.D.M., funzionario tecnico in servizio presso la Regione Campania a partire dal 1990 con la qualifica di funzionario categoria D, aveva partecipato a tre concorsi per posti di dirigente indetti dall'Amministrazione regionale nel dicembre 2002, concorsi che prevedevano, secondo le norme in materia, una riserva del 50% dei posti al personale interno; l'interessato aveva superato la preselezione del primo dei concorsi, venendo ammesso alle prove scritte, mentre tanto non accadeva negli altri due casi, per i quali il D.M. proponeva ricorso al TAR della Campania, venendo ammesso cautelarmente alle prove successive. Il D.M. proponeva, nel marzo 2004, motivi aggiunti relativamente ad uno dei concorsi di cui era stato ammesso dal TAR tramite ordinanza ed inoltre relativamente al concorso a due posti di ingegnere esperto L. n. 626 del 1994, in cui non aveva superato le prove scritte. Il TAR della Campania, con sentenza n. 11136 in data 6 agosto 2004, in parte respingeva ed in parte dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e dichiarava inoltre inammissibili i motivi aggiunti, affermando in linea generale che la riserva per il personale interno poteva essere fatta valere solamente con il superamento di tutte le prove, ivi compresa quella preselettiva. Con appello del Consiglio di Stato, notificato 27 luglio 2005, il D.M. impugnava la sentenza in questione, sollevando le seguenti censure: Motivi attinenti il ricorso introduttivo: 1. Se la preselezione deve ritenersi parte integrante dell'intera attività concorsuale, questa deve anche seguire tutte le regole tracciate dal bando, ivi compresa quella della riserva in favore dei partecipanti interni; la cosiddetta preselezione soddisfa una duplice esigenza: da un lato garantisce una maggiore celerità del procedimento, dall'altro assicura che alle successive prove partecipino i candidati con una maggiore e seria preparazione. Quindi la scrematura dei partecipanti ed una preventiva scelta dei migliori non ha ancora il valore realmente selettivo delle prove propriamente dette ed un'applicazione di detta fase procedurale prescindendo dal meccanismo della riserva verrebbe a costituire un'elusione di quello che deve essere considerato un indubbio favor nei confronti dei dipendenti interni; ciò anche perché la riserva applicata solamente alla graduatoria finale opererebbe un mutamento genetico di quella concreta garanzia costituita dalla stessa riserva. Né può sostenersi che la riserva non possa valere nella preselezione, perché altrimenti dovrebbe valere anche le prove propriamente dette, poiché l'antidoto di ciò sta nell'attribuzione di un voto sufficiente, né che l'interpretazione data da giudici di primo grado sia conforme al D.P.R. n. 497 del 1994, il quale stabilisce che i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva debba pervenire all'amministrazione dopo il superamento delle prove orali: tali titoli devono essere dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. 2. Anziché consentire l'accesso ai concorsi solo a coloro che avevano già maturato almeno cinque anni di servizio in posizione per il cui accesso era necessaria la laurea, è stato erroneamente applicato il CCNL del 31.3.99 che, alla categoria D, ha accorpato gli ex settimo ed ottavo livello determinando l'impossibile maturazione di cinque anni di anzianità previsti dei bandi di concorso in capo agli ex settimo livello, ove questi non fossero in possesso di tale tipo di diploma. Motivi attinenti le censure articolate con motivi aggiunti. 1. Il D.M. non è stato convocato alle prove di concorso nonostante l'esito favorevole della domanda cautelare da lui proposta. 2. Non può essere addebitato il mancato possesso della laurea in ingegneria gestionale in quanto attivata in epoca di gran lunga posteriore al conseguimento della laurea in ingegneria ottenuta dal D.M. e comunque l'ingegnere gestionale rimane in primo luogo un ingegnere e non può essere equiparato a candidati laureati in economia di commercio se non illegittimamente. 3. Relativamente al concorso di dirigente ingegnere esperto L. n. 626 del 1994. Le modalità di svolgimento delle due prove scritte con l'assegnazione di un numero progressivo secondo le generalità dei candidati e l'assegnazione di una lettera alle buste contenenti i temi in corrispondenza al numero posseduto viola la regola basilare dell'anonimato. 4. Nel fornire la traccia della seconda prova scritta è stato variato il termine di ufficio in edificio e ciò anche in contrasto con quanto indicato nel verbale. 5. E stata disattesa la regola del concorso, secondo cui a parità di punteggio doveva essere preferito il più giovane di età . 6.Sono state violate le norme che prevedono che per il reclutamento di personale che abbia competenze specifiche nel settore dalla sicurezza e salute sul luogo di lavoro vi siano soggetti in possesso di attitudini e capacità adeguate. 7. Non comprensibile quali incongruenze siano state riscontrate nelle prove scritte espletate dal ricorrente. 8. Egualmente va detto per i punteggi assegnati, meramente numerici ed in assenza di una preventiva determinazione di dettagliati stringenti criteri di valutazione delle prove selettive. 9. E' inconferente l'affermazione del giudice di primo grado circa l'inammissibilità della censura inerente la preselezione di candidati privi dei requisiti di cui alla L. n. 626 del 1994. L'appellante concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, sostenendo l'infondatezza dell'appello, mentre non si sono costituiti controinteressati. Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione. Motivi della decisione Oggetto della sentenza impugnata è la mancata applicazione della prevista riserva del 50% al personale interno in tre diversi concorsi per dirigente tecnico già dal momento delle prove preselettive. In breve l'appellante sostiene, con la prima censura, che la tipica scrematura dei candidati ritenuti più preparati, svolta senza considerare da subito l'appartenenza all'amministrazione regionale, costituisce una palese elusione del principio della riserva dei posti ad una determinata categoria, ossia quella dei dipendenti interni, il cui valore dovrebbe essere evidenziato con la sufficienza del voto, tanto nelle prove preselettive, quanto nelle prove scritte ed orali propriamente dette. Una riserva applicata solamente sulla graduatoria finale o successivamente alla prova preselettiva, non potrebbe costituire quella garanzia dei candidati "interni", i quali non avrebbero così certezza alcuna circa l'assegnazione della metà dei posti messi a concorso. Il Collegio non rinviene nelle tesi dell'appellante ragioni che possano mettere in discussione quanto affermato dal giudice di primo grado. Dato ormai per scontato, giusta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che la regola del pubblico concorso vada applicata ai sensi dell'art. 97 Cost. anche al personale delle regioni - materia sottoposta alla potestà legislativa esclusiva di queste - da ciò consegue che non solo la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell'ente pubblico, è del tutto illegittima, ma lo sono anche quelle disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati (sentenza n. 169 del 2010) ovvero laddove i bandi possono fissare un limite minimo, da espandere discrezionalmente in sede di concorso, di posti riservati ai dipendenti. Simili previsioni, oltre a contrastare con il suddetto principio del pubblico concorso, sono illegittime anche in riferimento ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 137 del 2013, nn. 99 e 51 del 2012). Quindi resta ammessa solamente l'ipotesi di un parziale riserva, poiché il concorso pubblico, per essere tale, deve essere aperto all'esterno e la riserva di posti a personale già dipendente oppure a particolari categorie deve essere giustificata da puntuali requisiti, ossia dalla peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o da specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (sentenza n. 99 del 2012): nel caso di specie la giustificazione può essere quella dei posti messi a concorso di ingegnere con particolari specializzazioni. Ma lo svolgimento di un concorso con posti riservati, così come sottolineato dal TAR, deve rimanere un unico concorso nel quale i concorrenti esterni ed interni partecipano in condizioni di parità di fronte alle prove previste dal bando di concorso, e della riserva potrà tenersi conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori. Solo in tale momento eventuali candidati idonei interni all'amministrazione che ha bandito il concorso potranno eventualmente superare concorrenti esterni con voto migliore, in quanto dotati di un titolo di preferenza, alla stregua delle previsioni del D.P.R. n. 497 del 1994 circa la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva successivamente alle prove orali. E' del tutto evidente che una diversa regolamentazione, nei sensi sostenuti dal D.M., ossia quella di prove preselettive separate tra esterni ed interni, se non anche quella della separazione delle prove scritte ed orali tra le due categorie, condurrebbe inevitabilmente a una struttura procedimentale di un concorso del tutto duplice e quindi, in buona sostanza, a due concorsi, l'uno pubblico e l'altro totalmente interno, la cui ammissibilità , come si è visto, difficilmente può superare il vaglio della legittimità costituzionale, fatte salve circostanze eccezionali (sentenza n. 205 del 2004). Senza contare poi, come evidenziato in primo grado, che due diverse preselezioni potrebbero costituire un meccanismo di riserva intermedia a favore dei candidati interni, potendo anche eventualmente amplificare la riserva di base già prevista. La residua parte dell'appello deve essere dichiarata inammissibile. In primo luogo la reiterazione delle censure proposte di fronte al TAR della Campania con atto recante motivi aggiunti e riguardante i due concorsi dei quali il D.M. non è stato ammesso per il mancato superamento delle prove preselettive è inammissibile, in quanto l'infondatezza del motivo concernente l'applicazione della riserva all'intera procedura sottrae allo stesso D.M. la legittimazione e l'interesse ad agire avverso tali concorsi, così come affermato dal giudice di primo grado. In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo avverso gli atti del concorso a due posti di ingegnere esperto L. n. 626 del 1994 ed in particolare il metodo di ammissione al concorso stesso, non vi è traccia, nell'atto di appello, di censure avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario e dunque l'impugnazione, per questa parte, non può che seguire la stessa sorte. Per le suesposte considerazioni l'appello deve complessivamente essere respinto. Possono essere compensate dalle parti le spese di giudizio, vista la risalenza del contenzioso e le primitive incertezze giurisprudenziali in ordine ai concorsi interni. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore | |
Da: stupefacent | 18/11/2014 14:15:15 |
BENE AL DI LA DELLE POLEMICHE CHE SONO SOLO FUFFA SE NON SEGUONO CONCRETE AZIONI...VOLEVO DOMANDARVI MA VOI DA CHE TESTO TESTI STUDIATE!!! RITENETE VALIDO QUELLO SIMONE? GRAZIEEEE | |
Da: accipicchia | 18/11/2014 14:17:14 |
529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. | |
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Da: confuso | 18/11/2014 14:24:55 |
x stupefacent lascia perdere...qui scrivono solo stronzate....dico io...agite almeno!!!...invece no...fanno i copia ed incolla e nn concludono mai nulla...sono film già visti... | |
Da: surri | 18/11/2014 15:17:29 |
mi sembra di capire che il ministro madia vuole inserire nella legge di stabilità la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato fino al 2018.....se così fosse continuano ad agevolare i precari....siamo fottuti...chi lavora continua a lavorare e gli altri stanno a guardare. | |
Da: VinaC | 18/11/2014 15:25:23 |
Confusi e Stupefacenti vari, il tempo per agire non é questo. Questo é il tempo di vincere questo concorso. La sentenza mi é capitata per caso e ho voluto condividerla. Auguri! | |
Da: VinaC | 18/11/2014 15:26:57 |
P.s. Sì sì, studiate dai simone... | |
Da: stupefacent | 18/11/2014 19:26:18 |
per VinaC il tuo commento è ironico?! o ritieni i testi simone non validi...in particolare quello unico? io ho forti problemi a studiare libri simone troppo sintesi e poca fluidità di lettura | |
Da: Daniel1985 | 18/11/2014 20:43:08 |
Ragazzi, nelle modalità di esame orale si legge che estrarranno una domanda da una banca dati specifica per l'orale. Qualcuno di voi (sulla base dei precedenti concorsi Ripam ovviamente) saprebbe in modo orientativo quante domande saranno e di che genere? aspetto vostre news, grazie mille | |
Da: VinaC | 18/11/2014 21:10:45 |
Stupefacent, condivido appieno le tue difficoltà e perplessità sui Simone. | |
Da: stupefacent | 18/11/2014 21:45:18 |
esatto sti malloppi simone servono solo perche hanno tutte le materie maaa poi bisogna vedere cosa sono ste materie...alla fine però ritengo che un libro unico faciliti lo studio..poi ovviamente va integrato...insomma lo spero io dovrò abituarmi in fretta ai limiti del simone...perche non so dove prendere le altre materie al di la di amministrativo che ho preparato su altri testi... cmq se c'è qualcuno su roma o napoli per confrontarci si faccia avanti ahahaha | |
Da: rosa pink | 19/11/2014 19:51:44 |
Mi associo alla domanda di Daniel. Pollicino tu che hai fatto il concorso Abruzzo ci sai dire? No, Perché io, Non so voi come facciate, Ma non riesco proprio a studiare! | |
Da: elide1977 | 20/11/2014 11:15:32 |
rosa pink devi necessariamente iniziare almeno a studiacchiare qualcosina. Inizia per esempio dalla L.241/90 per poi passare al Cad e alla legge sulla privacy. inizia a masticare qualche nozione su atti, provvedimenti amministrativi, procedimenti e processo amministrativo, giustizia ordinaria e amministrativa, interessi legittimi e diritti soggettivi, giudizio di legittimità e di merito e via discorrendo.... c'è tanto da fare!!! Dai Rosa, mi sei nel cuore perché sei stata la persona che mi ha comunicato i risultati delle preselettive e non posso dimenticarlo. | |
Da: Robbb | 20/11/2014 11:40:36 |
Un esempio concreto di come avvengono le proroghe dei contratti in scadenza dei precari, in deroga alla normativa vigente che impone il limite massimo di 3 anni: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni | |
Da: sarabi1 | 20/11/2014 12:23:10 |
state studiando??????? | |
Da: k@non | 20/11/2014 12:42:57 |
x elide e rosa pink: viste le modalità di svolgimento dell'orale non saprei fino a che punto è utile impegnarsi a fondo nello studio adesso (fermo restando che studiare fa sempre bene). E' prevista l'uscita di materie precise dalle quali sarà estratta una domanda di ben 15 punti...mentre le altre tre saranno estratte dalla banca dati dello scritto...insomma, si rischia di perdere un sacco di tempo a studiare cose che non serviranno | |
Da: surri | 20/11/2014 14:38:37 |
mi è sembrato di capire che a questa è scaduto il contratto di 3 anni e che in deroga è stato rinnovato, ma io mi chiedo xké di 2 anni ? sulla base di quale criterio si decide 1 o 2 o peggio altri 3 anni ? | |
Da: ste3003 | 20/11/2014 16:09:35 |
Per K@non: E' vero l'orale è un terno al lotto, ma studiare è comunque necessario non dimenticare che saranno sorteggiate alcune domande oggetto della prova scritta. su una di esse a scelta del candidato ci sarà un breve dialogo tra lui e commissione. le domande oggetto della prova scritta riguardano tutto il programma ciò significa che puoi trovarti a discutere su qualunque argomento. | |
Da: k@non | 20/11/2014 17:59:48 |
@ ste3003: non la vedo così complicata. la banca dati sarà studiata prima di fare gli scritti, poi le tre domande a sorteggio richiedono risposte secche, una sola delle quali è da argomentare (tra l'altro a scelta del candidato). l'unico scoglio è la domanda da estrarre tra le materie che specificherà la commissione | |
Da: VinaC | 20/11/2014 18:49:21 |
Ma voi ritenete impossibile che il governo sollevi d'ufficio la questione di ill.tà costituzionale della legge regionale? | |
Da: k@non | 20/11/2014 18:51:53 |
VinaC chissene, ormai è fatta, quando sarà stilata la graduatoria definitiva del concorso decideremo come muoverci, parlarne adesso è inutile | |
Da: rosa pink | 20/11/2014 19:04:58 |
Elide grazie del sostegno... É che io ho solo i pomeriggi, apro il libro e c cresco sopra.. Ecco xk mi sto facendo i calcoli su quante domande siano x l orale. Tu di dove 6? | |
Da: elide1977 | 24/11/2014 10:49:48 |
io sono della provincia di Lecce e pure per me è difficile studiare visto e considerato che ho solo i pomeriggi liberi (e per giunta con due piccole pesti). | |
Da: Robbb | 24/11/2014 11:43:41 |
"Mentre Vendola ed Emiliano elargiscono posti a tempo indeterminato in Regione agli amici, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, decine di dipendenti regionali, dopo innumerevoli e lunghi concorsi e quasi 35 anni di servizio, continuano ad essere mortificati nelle loro professionalità . Cresce la protesta dei dipendenti regionali idonei al concorso espletato nel 2008 e risultati idonei per le progressioni verticali della categoria B-C. La loro protesta è la nostra: questo centrosinistra sta producendo solo figli e figliastri, tra lavoratori di serie 'a' e 'b' ". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Luigi Mazzei. "I dipendenti in questione - aggiunge l'esponente di Forza Italia - hanno anche partecipato al concorso del 2008 che si è concluso solo nel 2014. Oggi, si vedono negata la possibilità (che non comporterebbe oneri economici aggiuntivi per le casse pubbliche) di coprire le posizioni vacanti in pianta organica e, precisamente, 426 posti di categoria C. Il tutto, mentre assistono allo scempio di stabilizzazioni impossibili rincorse sotto le elezioni da Sel e dal Pd. A questi lavoratori storici della Regione Puglia vanno restituite la dignità professionale e la possibilità di progredire nella carriera, che Vendola ed Emiliano hanno sottratto". "Se il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali - conclude Mazzei - trovare una soluzione adeguata e concreta a riguardo sarà tra i miei primi impegni istituzionali". /com | |
Da: surri | 24/11/2014 12:17:49 |
mi auguro tanto che vinca la destra | |
Da: BRAIN-VAT | 24/11/2014 12:20:29 |
Non scordiamoci che furono stabilizzati da Vendola pure quei precari figli della gestione Fitto. Chi è senza peccato scagli la prima pietra... | |
Da: Daniel1985 | 25/11/2014 13:51:25 |
Scusate, ho appena visto le banche dati http://riqualificazione.formez.it/content/progressioni-verticali-comune-napoli per le progressioni verticali al comune di Napoli. Sono presenti le domande ma non le possibili risposte (a, b e c per intenderci). Pensate sarà la stessa modalità utilizzata per il nostro concorso? | |
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