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ABOLIZIONE ESAME AVVOCATO
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Da: X tutti | 18/07/2012 00:27:44 |
Poichè in un forum simile ho letto solo cavolate su quest' argomento, anzi il topic aperto è pieno solo di cafonerie, cattiverie, sciocchezze e tante balle, apro questo topic che spero rimanga serio e senza false notizie. Veniamo al dunque: le uniche notizie certe che attualmente potete trovare sull'argomento sono a questo link: http://www.associazionenazionaleforense.it/elenco/1-rassegna/ Spulciate bene le varie notizie e sull'argomento ne leggerete delle belle. Infatti in questi giorni stanno discutendo e decidendo sulla riforma, ma i media poco ne parlano. In poche parole, mentre si era prospettato all'inizio dell'anno un accesso facilitato affinchè venissero date delle possibilità anche ai giovani, ora si sta cercando di rendere l'accesso ancor piu' difficile e pieno di ostacoli. Ad esempio leggete qui: http://www.associazionenazionaleforense.it/dettaglio/1-rassegna-/846-riforma_forense_ko/ oppure http://www.associazionenazionaleforense.it/dettaglio/1-rassegna-/856-avvocati___adesso_serve_la_selezione_all_ingresso_____intervista_a_maurizio_de_tilla/ oppure http://www.associazionenazionaleforense.it/dettaglio/1-rassegna-/858-il_tirocinio_breve_di_18_mesi_diventa_retroattivo/ | |
Da: X TUTTI | 19/07/2012 11:05:45 |
Vi segnalo quanto riportato sul sito della Camera: Il Titolo IV (artt. 38-48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l'esame di Stato. L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF. L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un «rimborso congruo» per l'attività svolta. L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine. L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare. L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari. L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato. Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove. L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con D.M. giustizia) sia possibile svolgere il tirocinio senza la prescritta frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 41. L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato. link: http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/NOTST161.htm | |
Da: Mininterno.net - Redazione Reputazione utente: +921 | 19/07/2012 11:27:20 |
Usate l'altro thread: http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=1657 | |