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Procedura civile
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Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 12:56:51
Grazie...se non è stata modificata il limite dovrebbe essere quindi 15.000 euro...

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:03:29
Tribunale Ordinario in ogni caso.
In un caso segnalato dal mio codice, la madre si era trasferita in Canada con il minore nonostante il contrario avviso del padre. In Tribunale ha disposto che il minore fosse collocato presso il padre.
Non conoscendo la materia dei minori non dico altro.

Da: Sole2316/08/2012 13:25:06
A me hanno spiegato che la competenza e' del Tribunale dei minorenni quando si controverte solo sull' affidamento dei figli e annesso loro mantenimento, mentre e' del tribunale ordinario quando si discute anche sulle questioni patrimoniali dei coniugi... Ripeto, altrimenti Milano tribunale dice che queste sono risposte che può dare pure il figlio di tre anni, che queste sono spiegazioni datemi da coloro che fanno abitualmente cause al tribun dei minori!

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:32:07
io non conosco la materia e cito, con tanto di caso conreto riportato, la giurisprudenza.
Trib. Modena, sez II, 5 giugno 2009.
L'iniziativa unilaterale di un genitore di trasferirsi con la prole minorenne arreca a quest'ultima grave pregiudizio, ove comporti un diradamento degli incntri con l'altro genitore il quale può quindi rivolgersi al giudice ex art. 710 cpc e 155  quater per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell'affidamento alla stregua delle nuovoe circostanze.

Da: Za16/08/2012 13:33:02
ok mi confermi quanto sapevo anch'io..
ho sollevato la questione perchè mi sembra strano che il Tribunale dei Minorenni possa  modificare (anche solo - come abbiamo detto - sulle questioni di potestà e affidamento, e non su questioni economiche) le condizioni sulla separazione...visto che sulla separazione si è pronunicato il Tribunale ordinario..qualcuno conferma sta cosa?

Da: Za16/08/2012 13:37:36
dunque
io e sole 23 diciamo che la competenza varia a seconda della questione, cioè se verte solo su esercizio potestà e affidamento competente è TRib. minorenni, altrimenti ordinario..
  Milano dice sempre trib ordinario...
gli altri cosa ne pensano? il trib minorenni può modificare condizioni separazione in materia di affidamento - potestà genitori?

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Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:39:25
In questo caso, se volessi usare la logica, non conoscendo la materia, direi giustamente come evidenziato da Za che avendo deciso il Tribunale ordinario non comprendo perchè dovrebbe decidere il giudice speciale (diverso, nella mia logica non conoscendo la materia, sarebbe il caso di maltrattamenti del coniuge originariamente affidatario). Poi il 710 riguarda proprio la modificabilità dei provvedimenti relativi i coniugi e la prole.

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:41:44
La competenza del T.M. in materia civile  non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio e  Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli ( l'art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia, disponendo l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

Nell'ambito della competenza civile del T.M. rientrano i provvedimenti che regolano l'affidamento dei figli di genitori non sposati, che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione di conflitto rispetto all'esercizio della potestà genitoriale (art. 317 bis codice civile).

Inoltre, il T.M. decide le cause promosse per l'accertamento e la dichiarazione della paternità e della maternità naturale (art. 269 e ss C.C.); autorizza i riconoscimenti dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti (art. 252 C.C.); dichiara l'interdizione nell'ultimo anno della minore età; decide sull'aggiunta del cognome del padre naturale che non abbia riconosciuto il figlio al momento della nascita (art. 262 C.C.); autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.).

Il T.M. decide anche sull'idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione.

Sceglie inoltre le coppie per l'adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale, che nazionale.

Il T.M. ha anche una competenza  amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà  (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del T.M. ( che non lo è per il tribunale ordinario ) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l'intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio , ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .

Da: Sole2316/08/2012 13:42:23
Milano tribunale..,secondo me tu ti stai confondendo con tutte queste sentenze... Leggi solo le massime senza sapere il fatto storico per cui non sai se la sentenza si attaglia al caso concreto.  Tra l' altro ogni qualvolta il legislatore ha recepito orientamenti giurisprudenziali e' intervenuto con apposite leggi che hanno introdotto commi, o abrogato articoli...

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:46:09
Ho riportato anche il fatto storico, ti invito a leggere bene i miei post...un genitore che si era trasferito in Canada senza consenso dell'altro.

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 13:50:25
Faccio un caso concreto:
mio figlio viene affidato alla madre
a me vengono riservati tutti i diritti di visita ecc.
dopo qualche anno emergono fatti nuovi che mi inducono a chiedere la modifica delle condizioni di separazioni ovvero l'affidamento.
Mi rivolgo al Trib. min. o a quello ordinario?
Secondo me dipende dalla gravità di tali fatti o no?
Perchè non potrebbe essere il Tribunale modificare il provvedimento che l'anno prima ha preso come è successo nel caso riportato e realmente avvenuto in quel di Modena?

Da: ...,,16/08/2012 14:05:24
Competenza per la modifica delle condizioni di separazione, nel caso di comportamento pregiudizievole del genitore che potrebbe dar luogo a pronuncia di decadenza della potestà.

Cassazione civile, sez. VI, sentenza 05 ottobre 2011, n. 20352.
Ancora una recentissima sentenza sulla competenza del Tribunale ordinario in merito all´affidamento esclusivo di figli minori nella modifica delle condizioni delle separazione. Nel caso di specie, la madre chiedeva al Tribunale di Brescia, a modifica delle condizioni di separazione, l´ affidamento esclusivo dei figli minori, che affermava in situazione grave disagio, sia per il continuo spostamento tra la residenza della madre e la residenza del padre, sia perchè il padre aveva iniziato a pretendere da loro la stretta osservanza delle regole musulmane e li trattava in modo rigido e brusco. All´esito della C.T.U., il Tribunale ordinario trasmetteva gli atti per competenza al Tribunale per i Minorenni di Brescia, riservandosi la decisione in ordine alle sole questioni economiche. Il Tribunale Minorile si dichiarava incompetente e sollevava conflitto ex art. 45 c.p.c. affermando la competenza esclusiva del Giudice della separazione. Ritiene la Corte che l´art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, ma va precisato che l´art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all´interesse materiale e morale di essa. Del resto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8 in sede di divorzio, il Tribunale può procedere all´ affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Ancora l´art. 709 ter c.c. precisa che il Giudice della separazione può emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore. Non esiste alcun limite all´intervento del Giudice ordinario. Ha stabilito la Corte che la modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio) può essere chiesta dai coniugi anche nel caso di comportamento pregiudizievole del genitore, ma pure di grave abuso che potrebbe dar luogo a pronuncia di decadenza della potestà: è da ritenere che ci si debba rivolgere al Tribunale ordinario (salvo che si chieda espressamente la decadenza, di esclusiva competenza del Tribunale per i Minorenni).

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 14:09:16
Grande!
Sentenza molto interessante che chiude il cerchio...Troppo grandi ragazzi!!!
Peccato che il tempo è poco altrimenti avremmo rotto le osse ai Commissari...ahahha
anche le frecciatine fanno bene, se ben dosate...son sicuro che saranno utili in sede di esame...

Da: Sole2316/08/2012 14:09:31
Ma che c' entra il caso del coniuge che si trasferisce?? Tu forse nn hai fatto una buona pratica! Le cose stanno così: se la moglie ha chiesto la separazione con proprio mantenimento, affidamento dei figli ecc e' competente il tribunale ordinario, se invece il mantenimento e l' affidamento riguarda solo i figli la competenza e' del tribunale dei minori. Ovvio che x il rinnovo del passaporto estero occorre il consenso dell' altro coniuge e, in tal caso, e' competente il tribunale ordinario in finzione di giudice tutelare, ma questo e' un altro caso!! Scusa se mi permetto... Sembra che sei un prof, ma in pratica non sai niente!

Da: Sole2316/08/2012 14:12:06
Cmq io nn scrivo più qua perché mi state solo confondendo! I mandrioli per me sono più che esaustivi!

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 14:15:37
Come nel caso dell'altro giorno nei sai più tu che la Cassazione...cosa centra il passaporto con l'esempio che ho riportato...cosa dici se leggi i post con maggiore attenzione?

Da: Sole2316/08/2012 14:18:01
Onestamente per me tu ne sai veramente poco, e io credo di star perdendo tempo qui, non perché mi senta più brava degli altri ma perché non mo' piace il tuo mOdo di rapportarti agli altri... Oltre al fatto che tutte queste sentenze che posti, a mio dire, confondono solo le idee.

Da: Sole2316/08/2012 14:19:07
E mi pare che la spiegazione sulla controeccezione ti sia andata bene.,, tra l' altro fino ad ora tutte le cose che hai detto tu si sono rivelate errate... Pensa un po'!

Da: Rev16/08/2012 14:20:13
Scusate se mi intrometto..io ricordavo che x tutte le modifiche delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario,la conpetenza del tribunale dei minorenni si ha ad es su questioni relative all'affido dei figli quando i genitori sono una coppia di fatto non sposata

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 14:20:47
infatti ti ho ringraziata...potresti dirmi quali sono le cose errate che ho scritto?

Da: Sole2316/08/2012 14:25:21
La competenza x valore del gdp sull' opposizione a sanzioni amministrative x esempio

Da: milANO TRIBUNALE16/08/2012 14:31:09
Questa è la prova che non leggi i post.
Io ho posto, nel dubbio, la domanda. Hai visto i punti interrogativi????
La domanda è stata risolta con tanto di indicazione della fonte da parte di altro utente che ho pubblicamente ringraziato.
Comunque se fossi un sapiente come tu sostieni starei tranquillamente nel mio mare e non in mezzo ad una stanza piena di libri e con mille problemi che cerco di risolvere

Da: Sole2316/08/2012 14:41:46
Cmq ti consiglio di studiare sui libri non sul forum

Da: Za16/08/2012 15:50:59
Rev, potresti dare qualche appiglio normativo?
perchè vi ricordo che questioni sulla potestà genitoriale possono sorgere anche durante il matrimonio e dunque per i figli legittimi e in questo caso competente a decidere è il trib per i minorenni ai sensi dell'art. 38 delle disp. att. cc., per cui facciamo attezione che il trib minorenni NON è solo competente per le questioni che riguardano i figli naturali...proprio per questo mi è sorto il quesito sull'art. 710...circa la competenza tra trib ordinario o minorenni sulle questioni che riguardano solo i figli
Per Sole e Trib Milano..inutile fare mille casi pratici, qua servono le norme per risolvere, e in ogni caso, suvvia non litigate, il forum è occasione di confronto..nessuno pretende si studiaredal forum

Da: Rev16/08/2012 16:02:31
Za ho risposto così sulla base del codice e dell'art 710

Da: h2416/08/2012 16:51:49
nella questione della competenze tra Tribunale dei Minori e ordinario c'è in realta un difetto di coordinamento tra le norme ed è inutile spaccarcisi sopra la testa. Per farla breve: se si fa anche questione di aspetti economici (revisione dell'assegno di manteniumento ai minori) la competenza per attrazione è del Tribunale ordinario perché quello dei Minori non conosce di simili questioni. Se invece la controversia riguarda esclusivamente il resto (diritto di visita, esercizio della potestà e così via) allora la competenza è del Tribunale dei Minori. E' abbastanza assurdo ma è così (casi fatti e mettendosi il problema, decidendo quindi di adire il Tribunale ordinario per evitare che quello dei Minori declinasse la competenza. Ed infatti il Tribunale ordinario pronuciava sul tutto).

Da: Za16/08/2012 18:11:47
ok,
volevo solo capire se il trib minorenni potesse pronunciarsi sulla modifica dei provv. della separazione, per cui, a fronte di quanto da tutti noi detto (tranne MIlano tribunale) la risposta è si.... la questione è aperta su quando si e quando no ma sinceramente non m'importa, anche se l'orientamento maggioritario m sembra quello riportato da h24

Da: Andate a studuare!16/08/2012 18:13:27
Anzichè stare nel forum a sparare quelle due o tre cazzate su degli argomenti che non conoscete andate a studuare per l'esame...

Da: daddy  -banned!-16/08/2012 19:13:17


Ma poi tutte queste seghe sulle competenza....studiate gli istituti che la competenza non la conoscono manco quegli asini che stanno in commissione...

Da: h2416/08/2012 19:46:54
Andate a studuare!, non li conoscerai tu e vai tu a ... ''studuare'' ...

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