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Procedura civile
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Da: ...13/08/2012 20:17:11
x milano tribunale
non sono sicuro perché non ho letto ma credo che i 120 gg si riferiscano al termine che deve trascorrere tra il momento in cui il titolo è dichiarato esecutivo e l'esecuzione forzata. ossia in caso di sentenza (che è esecutiva al momento della pronuncia) faccio trascorrere 120 gg e poi procedo con il precetto.

Da: ...13/08/2012 20:28:52
anzi non corretto. notifico titolo esecutivo e dopo 120 gg notifico precetto. azz. la p.a. è sempre sfavorita nei confronti del cittadino!!!!

Da: .......13/08/2012 20:47:51
Notifichi titolo esecutivo, dopo 120 notifichi precetto. Dopo 10 giorni dalla notifica precetto puoi procedere all'esecuzione. Quindi 130 giorni. Il precetto perde efficacia dopo 90 giorni dalla sua notifica se non si e' provveduto a richiedere pignoramento

Da: milANO TRIBUNALE13/08/2012 21:31:47
Quindi non abbiamo la possibilità di notificare il titolo in uno con il precetto. Direi che dovrebbe essere così.

Da: Sole2313/08/2012 21:51:51
I novanta giorni vanno dalla notifica del precetto, cioè dal 120esimo giorno in poi... Cmq io nn ho mai sentito di una parte che notifica in precetto da sola

Da: poche idee, ma confuse13/08/2012 21:56:34
invece si. pensa al decreto ingiuntivo notificato che diventa esecutivo dopo i 40 gg. fai il precetto richiamandolo ma non lo rinotifichi

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Da: A13/08/2012 22:08:18
Ci sono amministratori di condominio che notificano i precetti, non è una cosa così stramba...

Da: Sole2313/08/2012 22:12:47
Poche idee, io nn ho detto che il precetto va notificato unitamente alla sentenza... Deontologia vorrebbe che si notificasse anche nelle comuni cause civili, prima la sentenza e poi il precetto. Ma Cmq io dicevo che la parte in persona nn ha MAi notificato un precetto senza essere assistita da un avvocato anche perché scusa che voci metti nel precetto?Solo la sorte?  Diritti onorari appartengono all' avv.

Da: poche idee, ma confuse13/08/2012 22:27:58
certo. la funzione del precetto è intimare  al debitore di pagare entro 10 gg sennò si procederà ad esecuzione... nel caso di persona fisica che agisce personalmente i diritti ed onorari che ormai non esistono più (compenso professionale) non verranno indicati.  tale possibilità è confermata espressamente dall'art. 125. il caso è raro ma possibile

Da: Po13/08/2012 22:28:07
Il precetto nn e' un atto processuale!!!

Da: poche idee, ma confuse13/08/2012 22:32:39
x sole23
solo un'ultima precisazione. notificare prima la sentenza e poi il precetto o il precetto unitamente alla sentenza ma dopo di esso non è una regola deontologica ma una regola processuale espressamente indicata all'art. 482.

Da: poche idee, ma confuse13/08/2012 22:34:11
pardon art. 479 cpc

Da: Sole2314/08/2012 08:31:49
Caro saputello, e' anche una regola deontologica!!!

Da: Rev14/08/2012 08:38:47
Scusate ragazzi una domanda: posto che sul regolamento di giurisdizione la cassazione decide con ordinanza,se invece il giudice ordinario rileva il proprio difetto di giurisdizione,pronuncia sentenza o ordinanza??grazie in anticipo

Da: milANO TRIBUNALE14/08/2012 08:53:36
regola deontologica?? quale sarebbe la norma?
Noi in Studio, quando abbiamo un titolo, notifichiamo sempre in uno col precetto.
Altrimenti che senso avrebbe attribuire efficacia esecutiva anche alle sentenze di primo grado?

Da: ............14/08/2012 10:11:27
Se notifichi il titolo a persona assistita da avvocato in uno con il precetto, violi una norma deontologica. In ogni caso io prima mando un bel fax chiedendo di pagare, attendo inutilemnte una risposta, poi sentenza e precetto. Mentre per la pA non c'e nessun dovere deontologico ma e' una vera e propria legge che impone prima la notifica del tiitolo e dopo 120 gg la notifica del precetto

Da: milANO TRIBUNALE14/08/2012 10:16:36
Quale sarebbe la norma deontologica che viene violata?
Comunque se notifichi la sentenza in uno fai sostanzialmente una doppia notifica (una alla controparte e l'atra al difensore).
Il fax cosa centra?? Qui si parla di procedura non di rispetto reciproco tra colleghi che non esiste più da decenni.

Da: poche idee, ma confuse14/08/2012 10:46:11
prima di notificare la sentenza e il pedissequo precetto è buona cosa inviare un fax al collega chiedendo l'adempimento, suo tramite, al debitore altrimenti sarai costretto a procedere esecutivamente.
se il collega ti risponde che il suo assistito nn è in condizione di pagare allora procedi con la suddetta notifica che, ovviamente, non deve essere indirizzata al collega ma direttamente al debitore.

Da: ............14/08/2012 10:47:35
Integra illecito diciplinare della violazione del dovere di «colleganza» la condotta dell'avvocato che notifica direttamente alla controparte soccombente la sentenza in forma esecutiva e il precetto senza aver previamente informato il difensore di controparte della sua intenzione di dar corso alla procedura esecutiva e senza essersi visto opporre alcun rifiuto esplicito di dare spontanea esecuzione alla pronuncia giudiziale. E' il principio sancito dai giudici di Cassazione, Sezioni Unite civili, nella sentenza n. 13797 del 1° agosto 2012.
Cmq nel mio studio il dovere di colleganza e' sacro grazie a Dio. Quindi faccio un bel fax e attendo pure, non a vita, la risposta. E a parte questa sentenza recentissima, ce ne sono a iosa che sanciscono questo dovere. Quindi io farei un esposto all'ordine. Magari quello che faranno a te se consideri questi principi delle idiozie senza alcuna rilevanza!

Da: milANO TRIBUNALE14/08/2012 11:00:40
Per fortuna questo sembra un post serio.
Hai risposto anche segnalando la fonte e chiarendo le cose però per quanto concerne la sola procedura possiamo chiaramente affermare che il mancato avviso al legale di controparte integra al più illecito disciplinare.
Non credo possa costituire motivo di appello la circostanza di non essere stati avvisati a mezzo fax dell'intenzione di procedere all'esecuzione.
Sul punto potresti anche dirci se quella pronuncia della Corte è il risultato di un normale appello avverso la sentenza o costituisce il risultato dell'impugnazione dell'avvocato alla contestazione dell'illecito.

Da: ............14/08/2012 11:17:02
Vi era stata una sanzione disciplinare impartita dal consiglio dell'ordine poi impugnata all Cnf e infine alla corte di cassazione che ha confermato la sanzione per quei motivi. . Sicuramente il mancato invio del fax non puo' essere motivo di appello o, meglio, di opposizione all'esecuzione!

Da: milANO TRIBUNALE14/08/2012 11:21:06
Perfetto.
Grazie mille!!!!Così il cerchio si chiude.

Da: Sole2314/08/2012 11:26:49
Perché gli altri post non sono seri solo perché non viene menzionata la fonte? La logica non vi aiuta dopo anni di pratica??

Da: ............14/08/2012 11:28:47
Io ringrazio te perché a volte questi post possono essere molto utili per approfondire. Mi hai fatto cercare la sentenza che ha illuminato anche me su alcune cose. Andare oltre ai semplici testi sarebbe necessario anche se il tempo purtroppo non c'è e dobbiamo accontentarci di pensare di aver capito o per lo meno illuderci. Dopo queste "perle di saggezza" proseguo con lo sconfortante diritto ecclesiastico che non voglio minimamente tentare di capire e auguro a tutti buono studio!

Da: milANO TRIBUNALE14/08/2012 11:36:11
Davanti ai commissari, poi non so dove farai l'esame, spesso è necessario illustrare anche la fonte. In ogni caso qui non siamo al bar a fare diritto e la logica non è una fonte del diritto.
Qui scriviamo per capire l'origine del problema e la soluzione. La soluzione migliore quando ci sono margini di incertezza che non vengono risolti dalle fonti.
Se vogliamo ragionare con i "secondo me" possiamo anche aprire un post denominato "il diritto secondo me".
Grazie .........., io continuo con U.E., ho iniziato oggi!
Ecclesiastico lo comincerò a fine mese. Ho l'esame ad ottobre!!!

Da: Sole2314/08/2012 11:51:59
Meglio invece trovarle su google e fare i copia e incolla per dimostrare di essere bravi sui forum... Se tu conoscessi i principi ispiratori del diritti riusciresti a ragionare sulle norme e sulle logiche del diritto... Tra l' altro hai postato una sentenza, non una norma! Per cui ragiona, visto che i giudici trovano le soluzioni ragionando sui principi

Da: poche idee, ma confuse14/08/2012 12:07:55
x ..........
hai tutta la mia solidarietà!!!

Da: ............14/08/2012 12:08:49
Potesti andare a comporre le sezioni unite della corte di cassazione. Probabilmente con la tua logica e la tua saccenza, potrebbe diventare sicuramente un organo piu' efficiente

Da: Sole2314/08/2012 12:27:35
Ah ah ah che ridere!! Davvero una risposta intelligente...

Da: ............14/08/2012 12:36:23
Purtroppo, ahimè, mi manca la conoscenza di tutti i principi ispiratori dl diritto.  E devo continuare a consultare leggi e sentenze. Abbi pazienza. Forse sarà x quello che le mie risposte sono poco intelligenti! Sigh

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