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Procedura civile
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Da: A18/09/2012 11:35:22
Sì è una domanda per vedere se si è studiato sul Mandrioli e non il compendio.

Da: vaivia18/09/2012 11:42:03
Cmq nn sono normali...

Da: fg18/09/2012 11:58:41
In realtá io ho il simone ed è un concetto abbastanza chiaro per come lo riporta qui. Si fa riferimento non al primo ma al secondo comma del 336, quando si parla dell'effetto espansivo esterno della riforma o cassazionr della sentenza impugnata sui provvedimenti e sugli atti dipendenti dalla sentenza stessa.

Da: altre domande dei Commissari18/09/2012 16:45:41
Altre domande fatte ieri sono: L'intervento; il procedimento sommario di cognizione; la translatio iudicii; sospensione del processo; il sequestro. Nell'ambito di questi argomenti generali hanno poi fatto qualche domanda particolare (es. intervento adesivo).

Da: fg18/09/2012 18:21:10
Che bello se facessero queste domande anche da noi! Che cda sei?

Da: fg18/09/2012 18:21:11
Che bello se facessero queste domande anche da noi! Che cda sei?

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Da: Sole2318/09/2012 18:44:59
Ma l arbitrato lo chiedono?

Da: Angel7918/09/2012 18:50:58
A volte si, sopratutto per' l'impugnazione del lodo

Da: inf18/09/2012 21:32:15
ma l'impugnativa dei licenziamenti va fatta?

Da: miLANO TRIBUNALE 19/09/2012 06:27:39
Ragazzi lo strumento dell'esecuzione indiretta, 614 bis, secondo voi si può applicare a tutte le sentenze di condanna oppure solo a quelle che condannano ad un fare non fare infungibile?

Da: miLANO TRIBUNALE 19/09/2012 07:18:31
Altra dmanda stronzissima che prima o poi qualcuno subirà:
il convenuto costituendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione può proporre domanda riconvenzionale?
Come rispondiamo...?

Da: fg19/09/2012 09:39:09
è ammissibile la riconvenzionale spiegata dal creditore opposto e volta a far accertare l'esistenza del credito per il quale non esisteva idoneo tit esecut e ad ottenere la conseguente condanna del debitore all'adempimento ( cass. 14554/00); tuttavia in caso di accogl della riconvenzionale, la sent che conclude il giudizio non potrâ legittimare l'esecuzione opppsta, ma solo costituire un autonomo titolo esecutivo sulla cui base azionare un nuovo proced esecutivo (cass. 1107/96).
son tutte cose riportate nel mio manuale, ma che una volta lette, salto a piè pari...non possiamo ricordarci tutto tutto!!! :(

Da: miLANO TRIBUNALE 19/09/2012 15:31:17
Grazie

Da: miLANO TRIBUNALE 20/09/2012 09:39:19
Ragazzi mi confermate che la mediazione non va esperita se si richiede DI.
Tuttavia mi sembra di capire che va esperita in caso di opposizione se la materia rientra in quelle del DLGS 28/2010 dopo la pronuncia di sospensione/concessione provvisioria esecuzione.
Confermate?

Da: vaivia20/09/2012 09:55:38
Si confermo anche io ho capito quello che hai scritto tu

Da: miLANO TRIBUNALE 20/09/2012 10:03:21
grazie

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 06:52:13
Ragazzi ne avevamo già parlato ma 26 pagine son troppe.
SOno arrivato al procedimento di convalida di sfratto che non ho mai visto in studio.
Ma quella storia del termine di grazia di cui sento spesso parlare dove la trovo? il Mandriolino non dice nulla...cosa sarebbe in sostanza?
Ultima domanda: l'intimato può pagare in udienza? In questi casi perchè non si verifichino gli effetti dell'intimazione è necessario rinunciare all'atto?

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 07:26:08
Altra domandina. Mandrioli interpretando letteralmente il cpc mi dice che i cautelari si propongono con ricorso anche quando vi è causa pendente. Nel Simone tuttavia leggo che si può proporre anche in udienza ed è inserita nel verbale.
Confermate?
Inoltre vi chiedo se è possibile chiedere i provvedimenti cautelari contestualmente con l'atto di citazione.
Ed infine perchè si chiamano uniforme?
Perchè la disciplina è uguale per tutti i tipi di provvedimenti cautelari?

Da: !!!!!!!!!!21/09/2012 07:57:14
Le puoi chiedere a verbale ed anche in atto di citazione. Se lo fai fuori udienza o prima della causa, lo fai con ricorso. La disciplina 669 bis/ quaterdecies si applica quasi a tutti. Per esempio nei proc di istruzione preventiva si applica solo il 669 septies. Quindi le varie norme dei proc in particolare o si sostituiscono o si integrano! Ti consiglio di farli dal Simone ( manuale). Io dal mandrioli li ho trovati troppo incasinati. Quindi e' l'unica parte che ho deciso di fare dal Simone! Fai bene del codice il reclamo 669 terdecies. Ai commissari piace in modo particolare.
Il termine di grazia riguarda lo sfratto x morosità. In sostanza arriva il convenuto che all'udienza piange il morto e gli viene sempre concesso il termine di grazia 3 mesi. In questi mesi dovrebbe sanare la morosita. All'udienza successiva o ha pagato o il giudice deve convalidare lo sfratto!

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 08:07:09
ok, grazie mille...si alla fine mi sto facendo uno schema usando il codice anche se il mandrioli mi sta aprendo la mente per alcune cose.
Il simone purtroppo omette di dire tante cose...forse le ritiene scontate...

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 08:40:59
Altra domanda visto che ho letto di contrasti e magari nel frattempo la cosa è superate è nalle pratica c'è una prassi che non conosco.
A chi spetta l'attuazione dei provveiementi pronunciati a seguito del reclamo (anche eventuali contestazioni sulle modalità ecc.)?
COLLEGGIO O G.I.?

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 08:45:48
Chiudeo anche a qualcuno di confermarmi il significato, come richiesto sopra, del termine "UNIFORME"...
grazie

Da: approvo21/09/2012 08:53:20
La disciplina sul termine di grazia si trova nella legge del 78 sulle locazioni  la 392t L art 55.. È molto chiara..

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 09:46:55
Grazie, ultima domanda di procedura di oggi...poi passo a costituzionale.
Il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento.
Cosa significa?
Che non devo notificare nemmeno la sentenza, il precetto? Ma deposito subito l'istanza di vendita con la sentenza esecutiva?
Diversamente non immagino come potrebbe convertirsi automaticamente...
grazie per l'aiuto a tutti.

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 09:49:34
E se non formalizzo tutto entro 60 giorni cosa significa che il processo di espropriazione si estingue? Significa che si estingue il sequestro conservativo?
dovrò quindi notificare sentenza e precetto prima di poter procedere nuovamente ad esecuzione

Da: approvo21/09/2012 10:38:22
Il fatto  che il sequestro si converta in pignoramento significa che una volta che ho una pronuncia di condanna in mio favore la deposito nella cancelleria del ge, il quale mi permetterà di partecipare con gli altri eventuali creditori   alla vendita, assegnazione o altro- preliminarmente devi considerare che il tuo sequestro era stato trascritto sui beni..pertanto, quando il giudice avrà accertato la tua pretesa e quindi non avrai più a tuo favore un Provv cautelare, come il sequestro, ma un titolo, ovvero una sentenza, la trascrizione che avevi su quei beni a titolo di sequestro, si convertirà in trascrizione di pignoramento al momento del tuo deposito in cancelleria. Diversamente, se non depositi la copia della tua sentenza entro sessanta giorni, se non ci sono trascritti altri pignoramenti sui beni da te in precedenza sequestrati da parte di altri creditori, il processo esecutivo si estinguerà

Da: approvo21/09/2012 10:40:46
Scrivo dal cell quindi spero di non aver perso passaggi..

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 10:44:46
Bisogna recarsi oltre che in cancelleria in conservatoria, in questi casi, per annotare la corversione presumo, giusto?

Da: miLANO TRIBUNALE 22/09/2012 05:03:58
Il Decreto Sviluppo cambia la legge Pinto: freno alle richieste di risarcimento
Risarcimento sì, se il processo dura più di sei anni

Le modifiche alla Legge Pinto, apportate dal decreto sviluppo pubblicato ieri in Gazzetta, pongono un freno alle richieste di risarcimento che approdano numerose sul tavolo dei magistrati.

Le novità in materia ridefiniscono l'intero procedimento, rendendolo più simile a quello previsto per il decreto ingiuntivo, prevedono sanzioni da irrogare per le richieste più pretestuose, comportano l'esclusione delle parti colpevoli di aver assunto condotte dilatorie e infine determinano dei termini rigidi per la presentazione delle domande.

Un'importante innovazione che dovrebbe adeguare il sistema giudiziario italiano agli standard europei. Ci si aspetta risultati importanti, sia sul piano di una migliore destinazione delle risorse, al fine di alleggerire di gran lunga il lavoro delle Corti di appello, sia su quello prettamente economico, se si tiene in considerazione l'eccessivo costo che la legge Pinto ha avuto sulle casse dello Stato.

Ciò che rileva da tale novità è senz'altro la maggiore attenzione che adesso andrà prestata ogni volta che una parte sia interessata ad ottenere un risarcimento.

Non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato sia diventata definitiva.

Una particolare attenzione verrà riservata alla durata del procedimento: esso infatti non potrà durare più di 6 anni, con 3 anni per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la Cassazione.

Al di sotto di queste soglie nessuna richiesta verrà passata al vaglio, invece, al di sopra, andrà verificata dalla Corte d'appello la consistenza del ritardo: per ogni anno di sforamento, oppure per frazioni di anno superiori a sei mesi, del limite del grado di giudizio il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500.

E' possibile determinare un ammontare superiore, purché non superi il valore della causa.

In questo passaggio è rilevante tenere in alta considerazione e la condotta del giudice e soprattutto quella delle parti. Queste ultime devono tenere un comportamento idoneo, cioè devono astenersi dal tenere qualsiasi comportamento volto ad esempio ad utilizzare poteri processuali legittimi in una funzione meramente dilatoria e di allungamento dei tempi della decisione. In tali casi nessun risarcimento potrà essere concesso!

Oggi la situazione è invece del tutto diversa: un giudizio che deve decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolge davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e svolgimento attraverso una pluralità di udienze.

Invece, la creazione di un procedimento così come descritto permetterà uno svolgimento diverso che prende avvio con la parte che presenta ricorso al presidente della Corte d'appello competente, quest'ultimo che designa un giudice competente alla trattazione della causa che, a sua volta, deciderà con decreto sulla base dei documenti presentati dalla parte. Il decreto poi potrà essere oggetto di impugnazione in tempi stretti.




Da: miLANO TRIBUNALE 22/09/2012 05:48:16
Ragazzi qualcuno che porta anche civile, o comunque lo sa, mi può dire il possesso che diritto è non essendo un diritto reale...grazie

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