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Procedura civile
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Da: stoesaurendo16/09/2012 07:09:05
stando a qll che dice il mio manuale io interpretetei "può" nel senso che la legge gli da l'ok... glielo permette.... "cassazione, lo puoi fare!!"

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 07:26:31
ok....

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 07:30:49
Altra cosa..
la cassazione annulla con rinvio al giudice di appello.
Questo giudizio si estingue ed ex art 393 estende gli effetti anche alla sentenza di primo grado.
Prova a leggere il 338.
E come li coordiniamo?
Uno dice che si estingue anche il giudizio di primo grado, l'altro dice che acquista efficacia la sentenza di primo grado...
Bah

Da: stoesaurendo16/09/2012 07:51:39
ma secondo me nn vanno coordinati.
a te cosa interessa sapere? che succede normalmente nel giudizio d'appello? e allora fai rif al 338
se invece siamo di fronte al giudice di rinvio applichi il 393

Da: stoesaurendo16/09/2012 07:58:19
ragionaci un attimo!!
se io impugno la sent di Igrado con l'appello... lo faccio perchè voglio evitare il giudicato(che interessa a controparte). per cui se poi ad es ci accordiamo con rinuncia e accettazione...oppure se io appellante ad es. nn integro il contraddittorio ex 331...... insomma in qst casi si ha l'estinzione dell'appello ed è quindi ragionevole che vi sia il giudicato della sent di Igrado!
ma se invece è la cass a cassare (e quindi annulla totalmente la sent) e io nn riassumo nel giud. di rinvio o provoco l'estinzione... ci mancherebbe altro che la sent. di primo grado dovesse "risorgere"!

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 08:19:01

ok ragioniamo
se impugni la sentenza di I grado perchè vuoi impedire il giudicato farai lo stesso ragionamento ricorrendo in cassazione contro la sentenza di appello che magari ritieni effettivamente colpita da un vizio ex 360.
Se non fai il ricorso, indipendentemente alla sussistenza di vizi, la sentenza di II grado comunque sostituisce quella di primo grado... e se il giudizio di appello si estingue riacquista efficacia quella di I.
Ma la sentenza di II grado potrebbe essere affetta da qualche vizio e quindi chiedi che sia eliminato.
La cass. infatti rinvia dicendo alla cda: elimina quel vizio, quella sentenza così come l'hai formulata non è idonea!
Se per qualsiasi causa in questa fase si dovesse verificare l'estinzione del giudizio di rinvio perchè non potrebbe risorgere quella di I grado che eventualmente non era neppure viziata?

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Da: stoesaurendo16/09/2012 09:17:17
perchè nn esiste più qll sentenza... era già stata sostituita da qll d'appello!!

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 09:43:03
però era in sè viziata tant'è che la cassazione l'aveva annullata...comunque si, nel caso me la chiedessero dirò che secondo me c'è un vizio di coordinamento tra le norme...
passiamo ad altra questione:
sull'opposizione di terzo
ai sensi dell'art. 404 l'opposizione può essere proposta contro le sentenze passate in giudicato.
Mandrioli, però mi dice che: tuttavia, poichè il terzo potrebbe subire pregiudizio dall'esecuzione della sentenza, il rimedio dell'opposizione è consentito anche contro le sentenze comunque esecutive.
In questo caso, quindi si potrebbe configurate l'opposizione contemporanea all'impugnazione...
Ma in questi casi, piuttosto che l'opposizione, non sarebbe meglio appellare la sentenza esecutiva e chiedere la sospensione?
Non capisco
E' giusto quello che sto dicendo?

Da: stoesaurendo16/09/2012 10:21:36
scusami ma davvero stavolta nn ti seguo... nn capisco a cosa ti riferisci....
il terzo  è uno che era totalmente estraneo alla causa.... e la legge gli da qst possibilità: attenzione, qst sola! nn può avvalersi dell'appello!!


poi vabbè in caso di procedura esecutiva potrà cmq avalersi dell' opposizione ex art.619... ma qll è un'altra storia....

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:26:30
hai ragione...non può direttamente appellare la sentenza però potrebbe intervenire o sbaglio? Tuttavia perderebbe sicuramente i termini per la revocazione...giusto.
Cioe' se il terzo ha conoscenza di uno dei motivi della revocazione può eventualmente intervenire nell'appello che sia già stato iniziato o comunque deve in ogni caso ricorrere alla revocazione?
Grazie

Da: stoesaurendo16/09/2012 10:37:48
si si può intervenire in giudizio di appello per gli stessi motivi per cui potrebbe fare opposizione (e in qst caso la sent. nn è ancora passata in giudicato)!!

invece la revocazione nn può proporla un terzo.... ma solo la parte soccombente o il pm!!

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:40:02
ok. grazie...ho confuso revocazione con opposizione....

Da: sifunietta16/09/2012 11:00:01
buongiorno a tutti

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 11:03:06
Ciao...
eccomi con altro problema
Sentenza che mi condanna al pagamento di x euro.
Faccio iscrivere ipoteca sui miei beni.
La trascrizione è efficace ed opponibile al pignoramento in quanto effettuata anteriormente a questo.
Che strumento abbiamo per far dichiarare che quella iscrizione è stata effettuata per sottrarre le garanzie del creditore (magari con dolo-collusione)?
Che casinoooooooo

Da: sifunietta16/09/2012 11:06:17
eh? e per quale motivo tu stesso dovresti chiedere tale dichairazione?

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 11:07:08
il creditore ha motivo...

Da: Misonostancato16/09/2012 17:59:55
La domanda di mediazione può essere ricondotta tra i "presupposti processuali" ?

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 18:16:39
avevamo affrontato l'argomento qualche pagina fa senza tuttavia definire la questione.
Secondo me piuttosto che un presupposto è una condizione dell'azione tant'è che viene qualificata come condizione di procedibilità.
Quindi potrebbe essere definita, secondo me, come una condizione ulteriore, di genere diverso, che si aggiunge ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione.
E' rimasto tuttavia tale dubbia qualche pagina fa:
se il giudice rileva il mancato esperimento della procedura di mediazione invita le parti ad avviare tale procedura entro 15 giorni e fissa l'udienza successiva ad una data lontana almeno quattro mesi.
Cosa succede se le parti non esperiscono il tentativo?
Estinzione?

Da: Misonostancato16/09/2012 18:27:41
Bella domanda!!! A mio avviso, il giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del processo (v. anche art. 412-bis c.p.c.).

Da: fg16/09/2012 18:31:36
Se le parti non hanno esperito il  tentativo all'udienza fissata dal giudice, a distanza di almeno 4 mesi, la domanda verrá rigettata in rito per la sua improcedibilitá

Da: Misonostancato16/09/2012 18:32:03
Altra domanda: nelle cause di litisconsorzio necessario, secondo la giurisprudenza sussiste litispendenza anche quando la prima domanda sia stata proposta nei confronti solo di alcuni dei contradditori necessari, e quella successiva nei confronti di tutti (Cass. n. 5343/2000). Siete d'accordo?

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 18:44:52
fg con che pronuncia ed in base a quale fonte?
Grazie
Misonostancato direi di si perchè il petitum e i soggetti sono  comunque identici...

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 18:44:52
fg con che pronuncia ed in base a quale fonte?
Grazie
Misonostancato direi di si perchè il petitum e i soggetti sono  comunque identici...

Da: gs16/09/2012 18:58:30
La risposta di fg è quella maggiormente seguita in dottrina, anche se l'analogia con il processo del lavoro è molto più accattivante. Comunque, venendo al quesito proposto, la domanda di mediazione è un presupposto di procedibilità del processo: non condiziona la giuridica esistenza del processo, ma il potere-dovere del giudice adito di giungere ad una pronuncia di merito. Come sostenuto anche da fg, il processo verrà in essere, ma il giudice sarà tenuto a pronunciare una sentenza di contenuto meramente processuale (o di mero rito), con la quale darà atto della presenza di un ostacolo (mancata proposizione della mediazione nel termine assegnato) all'esame del merito della causa. I presupposti processuali, a differenza delle condizioni dell'azione, debbo sussistere al momento della domanda. Ciò conferma, che la mediazione è un presupposto di procedibilità del processo.

Da: maryx16/09/2012 21:41:32
ciao a tutti!
non mi è tanto chiaro nell'ambito del ricorso x cassazione il rapporto tra sezione semplice-sezioni unite e l'udienza in camera di consiglio e la pubblica udienza.

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 21:55:44
cosa non ti è chiaro? ricorda che ormai la sezione più importante è quella filtro...salvo che il presidente non ritenga immediatamente la questione molto importante tutte i ricorsi passano da li...

Da: giustiziere16/09/2012 22:03:36
Stai inguaiata figlia mia....

Da: maryx16/09/2012 22:07:59
mi puoi spiegare in due parole la sezipne filtro?
cmq non capisco quando il 376 cpc dice "apposita sezione che verifica i presupposti x la pronuncia in camera di consiglio....se la sezione non definisce il giudizio (QUALE giudizio?) il presidente procede all'assegnazione alle sezioni semplici".

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 05:12:27
in due parole non puoi spiegare nulla comunque ci provo:
sulla sezione filtro
dal 2009 è stata istituita la VI sezione, ovvero la cd. sezione filtro che in sostanza fa una prima valutazione per verificare se il ricorso è fondato o dev'essere rigettato perchè è manifestamente infondato, inammissibile, la sentenza riproduce l'orientamento della corte.
Se questa sezione non ritiene il ricorso manifestamente infondato lo trasmette al presidente che lo assegnerà alle sezioni semplici o a quelle unite.
Se invece ritiene il ricorso inammissibile, infondato ecc. fa una relazione in camera di consiglio la trasmette al presidente che fissa, con decreto che comunica al pm e notifica alle parti, adunanza avanti alla stessa sezione filtro.
Il pm può presentare conclusioni, gli avvocati memorie ed eventualmente possono vi può essere l'audizione degli stessi.
A questo punto  pronuncia ordinanza di inammissibilità o infondatezza.
Altrimenti ordinanza di mancata definizione del giudizio e rimette gli atti al presidente che assegnerà il ricorso alle sezioni semplici
sul quale giudizio:
quello di cassazione ovviamente

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 08:04:57
Ragazzi:
pignoramento presso terzi
ovvero il mio debitore lavora part-time presso due società.
Le sedi delle stesse sono site in luoghi che determinano una competenza territoriale differente del g.e.
Si fa doppio pignoramento?

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