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Procedura civile
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Da: ......12/09/2012 23:09:14
per il d.i, dopo i 40 gg senza opposizione o pagamento,. si deve solo chiedere l'apposizione della formula esecutiva (il famoso "Comsndiamo") e poi si puó procedere

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 07:28:05
Ragazzi mi confermate che l'art. 282, provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non riguarda le azioni costitutive e di accertamento vero, giusto?
Se in una senteza ci sono capi costitutivi e capi condannatori come ci comportiamo?
Se cioè, ad esempio:
il giudice pronuncia sentenza costitutiva relativa ad un contratto e poichè il convenuto non ha adempiuto spontaneamente da tale inadempimento fa discendere anche pronuncia di condanna al risarcimento.
Tale capo è provisoriamente esecutivo?
Io direi di no...
forse ne abbiam già parlato un mesetto e forse l'ho già rimosso porcaccia la miseria...

Da: ki13/09/2012 09:33:54
azz...io avrei detto di si!!!

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 10:44:31
Parliamo di interruzione:
l'avvocato di controparte non dichiara la morte del suo assistito
io perdo a causa ed impugno la sentenza.
Cosa deve fare l'avvocato di controparte?
Deve subito notificare il fatto interruttivo o aspetta la prima udienza o lo dichiara in udienza?
Ma non potrebbe rappresentare la parte per difetto di procura che non ha ultrattività.
E quindi cosa succede in questo caso?
L'avvocato dovrebbe avvisare immediatamente gli eredi/aventi causa dell'appello  i quali dovrebbero costituirsi spontaneamente  con la costituzione in prosecuzione, giusto?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 10:55:45
e poi non ho capito bene cosa succede se l'evento si verifica durante il termine per proporre appello...cosa si fa in questo caso?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 11:12:42
Ultima cosa sull'interruzione
Come si conciliano le disposizioni che prevedono rispettivamente per la riassunzione il termine di tre mesi dall'interruzione con il 303 cpc quando dice che la notificazione può essere fatta entro un anno agli eredi?
Cioè si verifica una causa di interruzione che diviene nota al processo.
Entro 3 mesi è necessario riassumerlo o costituirsi spontaneamente pena l'estinzione.
Allora cosa centra quell'anno...c'è qualcosa di molto semplice che però non riesco ad inquadrare...

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Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 12:04:59
Altro problema...
l'ordinanza di estinzione può essere impugnata con il reclamo...
verso il reclamo decide il collegio.
Collegio inteso anche di giudice unico, giusto?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 12:09:28
Anzi no...oggi io me la canto ed io me la suono...comunque se la pronuncia il gdp o il g monocratico è sempre una sentenza e nel caso di ordinanza questa è appellabile secondo la giuri prevalente...
Azzo

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 12:18:03
l'ordinanza non impugnabile è sempre revocabile e/o modificabile?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 12:34:35
Comunque diciam quel che vogliamo ma sto studiando procedura col mandrioli e con un compedio e sono assolutamente imparagonabili...
Non oso immaginare cosa mi succederà per dip, eccl. e ue che li porto dai compendi...
I compendi fan veramente cagare...

Da: 1113/09/2012 12:50:28
sull'interruzione i due termini dovrebbero essere distinti; notifica entro l'anno e quindi il resto... entro tre mesi.

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 13:01:55
cosa intendi dire con distinti? notifica di cosa entro l'anno?

Da: x113/09/2012 13:38:27
notifica agli eredi entro l'anno e (successivamente all'avvenuta notifica) riassunzione entro tre mesi (dalla o dalle notifiche)

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 13:53:37
non vi seguo...notifico cosa agli eredi entro un anno?
se si è verificata ad esempio la morte entro un anno da tale evento notifico la costituzione in prosecuzione?

Da: 1113/09/2012 14:37:30
potrebbe (dovrebbe) essere entro l'anno la notifica agli eredi dell'atto di riassunzione (e dopo la notifica bisogna fare i successivi adempimenti: istanza di fissazione dell'udienza mi pare ex art . 305, che però è in parte dichiarato cost. illegittimo).
Intanto si notifica ex art. 303 l'atto di riassunzione che serve per 'iniziare' ad instaurare il contraddittorio con gli eredi della parte già in causa e deceduta; quindi è funzionale alla loro... successione nel processo... rispetto al de cuius... perché rispetto al processo interrotto evidentemente non erano parti e non possono acquistare la qualità di parte in via automatica di successione mortis causa: cioé non è che ereditano automaticamente, tra l'altro, la posizione di parte che era già del defunto. Ci vuole un atto formale a cura di chi abbia interesse alla prosecuzione di quel giudizio (già in corso).
Poi dipende anche da quale fosse l'oggetto del contendere: si trattasse di obbligazione pecuniaria (= debito del defunto), magari non riassumo, aspetto che passi il debito in via ereditaria, e poi cito ex novo l'erede.
La riassunzione insomma è un onere; la farò, se credo e se posso, per abbreviare i tempi di definizione del giudizio rispetto a quelli che si avrebbero instaurando la causa da capo nei confronti degli eredi della parte defunta...
(Per il resto, se vuoi un consiglio, fottitene, l'importante è che cogli funzione e ratio della riassunzione in seguito all'interruzione, eventualmente distinguendo rispetto alla sospensione - vicende anomale dello svoglimento del processo -, perché se ti incagli in queste questioni non procedi o rallenti troppo; 303 e 305 cpc sono tra l'atro poco coerenti, se poi al 305 sul secondo termine ti riferivi...)

Da: A.13/09/2012 17:32:39
A titolo informativo, ma voi studiate anche procedimenti per dichiarazione scomparsa o morte presunta, autorizzazione alla vendita di beni ereditari, apposizione e rimozione sigilli, formazione inventario,procedimento per acquisizione eredità con beneficio d'inventario  e  tutte le altre ming..... di questo genere?!
Madonna quante paranoie!!!

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 17:38:40
se sono nel terzo mandrioli ancora devo arrivarci...
comunque non credo proprio anche perchè il tempo sta diventando poco e non si possono perdere giornate intere a studiare cose che ti chiederanno con una probabilita' dello 0.08%...
certo magari ci capita l'avvocato che ha appena seguito un caso da te elencato allora lo prendiamo nel cul.o

Da: stoesaurendo13/09/2012 19:04:53
aaaahhhhhhhhrrrrrgggghhhhhhhh
oggi nn ho fatto un emerito cappero causa forza maggiore (liti in famiglia!!)...... ma vaffa.....!!!
e mi sa che devo anche rivedermi l'interruzione..... ma va a rivaffa....!!!!
per A. nn mi pongo il problema visto che sono argomenti sconosciuti al mio manuale!!

Da: miLANO TRIBUNALE 13/09/2012 20:37:10
esaurito cerca di dare qualche risposta alle mie domande please...

Da: stoesaurendo13/09/2012 22:09:39
in caso di morte della parte il processo va proseguito (su iniziativa dei successori) o riassunto (su iniziativa di controparte)entro 3 mesi dal momento della dichiarazione (se fatta in udienza) o della notificazione (se fatta fuori udienza) del procuratore!!!
adesso.... considera che il procuratore potrebbe decidere di fare qst comunicazione qnd caspita vuole... nn  necessariamente subito... potrebbe anche decidere di farla a distanza di molti mesi (es. 7 o addirittura 10 mesi)... e fino a quel momento il processo continua.... solo dal momento in cui comunica il decesso della parte il processo si interrompe! ecco da quel momento scatta il count down dei 3 mesi....
ora, se questi 3 mesi si sommano ai precedenti  7 siamo ancora entro l'anno dalla morte, per cui l'atto di riassunzione va fatto impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto;
se invece il procuratore fa sta comunicazione ad es. dopo 10 mesi dal decesso e ci aggiungi i 3 per la riassunzione abbiamo già sforato l'anno, per cui la notifica in qst caso va fatta personalmente ai singoli eredi.
questo è il mio ragionamento sulla questione.... se qlcn altro vuole dire la sua è ben accetto...

Da: stoesaurendo13/09/2012 22:15:04
sulla questione della morte della parte soccombente prima della definizione del giudizio di I grado e compagnia bella ti suggerisco la letttura di una interessante sent. al riguardo della cass. (26279/2009)
secondo sta pronuncia in sostanza l'avvocato nn deve fare nulla.... chi ha interesse ad impugnare gode del termine lungo per verificare se controparte è ancora viva o meno e quindi a chi notificare l'appello!

Da: stoesaurendo14/09/2012 04:36:21
oooops scusa volevo dire morte della parte vittoriosa...

Da: stoesaurendo14/09/2012 04:40:56
e adesso tra procedimento monitorio, convalida di sfratto, procedimento di separazione, istanze cautelari e azioni possessorie..... posso affermare che in testa nn mi è rimasta una beata min....(perdonate il francesismo... sarà l'orario)!
ma vaffa.....!!!

Da: miLANO TRIBUNALE 14/09/2012 04:51:13
Mattinieri....io faccio una tirata di procedura fino alle 11.00! poi mi prendo il pomeriggio e vado nei boschi a roccogliere un pò di funghi! Fanculo alla procedura e all'esame...

Da: miLANO TRIBUNALE 14/09/2012 06:17:00
Anche se la sentenza, ovvero dispositivo e motivazione, viene letta in udienza per far decorrere i termini è necessario notificarlo. Giusto?

Da: miLANO TRIBUNALE 14/09/2012 06:28:27
Tornando all'interruzione:
Il difensore notifica la sentenza per far decorrere il termine breve per impugnare
durante tale termine si verifica un evento che potrebbe determinare l'interruzione.
Il termine per impugnare, pertanto, dovrebbe interrompersi e sarebbe necessaria la rinnovazione della notificazione per farlo decorrere nuovamente.
Adesso supponiamo che il notificante non abbia comunicato nulla ed il convenuto che ha saputo dell'evento interruttivo non si è preoccupato.
Può il convenuto appellare tardivamente la sentenza?
Può eccepire la mancata interruzione del termine, ossia può sostenere di aver subito un pregiudizio? Appella tardivamente e se il giudice rileva la tardività chiede la rimessione in termini?
C'è una responsabilità del legale di controparte che non ha comunicato l'evento?
CHe casinooooooooooooooo

Da: miLANO TRIBUNALE 14/09/2012 06:46:11
L'impugnazione della sentenza può essere notificata in proprio dall'avvocato o deve necessariamente farla con l'ufficiale ex art 123 disp. att. cpc?

Da: miLANO TRIBUNALE 14/09/2012 06:49:59
Con accordo convenzionale le parti, rinunciano all'impugnazione della sentenza.
E' ammisibile tale accordo?
Può essere revocato?

Da: !!!!14/09/2012 08:05:24
L'accordo x saltum (ma prevede il ricorso in cassazione) o al limite x acquiescenza, cioè porre in essere atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza. L'accordo x saltum se venisse revocato unilateralmente poi sarebbe un bel casino. Quindi no! Ti rigettano l'impugnazione sicuramente. Puo' essere notificato dall'avvocato sicuramente. Nulla lo vieta.

Da: Sole2314/09/2012 09:46:34
Ragazzi scusate... Leggo che termine finale per la proposizione dell' istanza di vendita o di assegnazione delle somme e' di 90 gg dal pignoramento... Cioè nella pratica io ricordo che eseguivamo il pignoramento e poi lo iscrivevamo a ruolo ed il giudice in udienza provvedeva all' assegnazione delle somme... Mi manca questa istanza, nn ricordo di averla mai fatta!

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