>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Procedura civile
831 messaggi, letto 14309 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..., 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Successiva >>

Da: Semplice26/08/2012 15:21:05
Gli prendi i soldi e, se ha pagato in ritardo, gli dai due calci nel c..o!

Da: A26/08/2012 15:24:39
Bisogna far riferimento al c.d. termine di grazia che si trova nella legge sull'equocanone del 1978l
Quando c'è lo sfratto per morosità l'intimato che compare potrebbe non effettuare l'opposizione e riconoscere che, in effetti, è moroso, ma se dichiara che non l'ha potuto fare perchè disoccupato, c'è un malato in famiglia etc può ottenere dal giudice (e lo danno sempre) il termine di grazia che è di 90 giorni normalmente, ma che può essere innalzato a 120 gg in casi di particolare gravità. Il giudice quindi non emette alcuna ordinanza di sfratto, semplicemente rinvia a un'altra udienza che si deve tenere non oltre 10 gg dalla scadenza del termine.
Quando arriva il giorno dell'udienza si verifica se il soggetto ha pagato, se ha pagato il contratto non si risolve, se invece ha pagato il giudice emette l'ordinanza di convalida dello sfratto che è già esecutiva (e quindi poi vai dagli uff giud che fanno lo sloggio).
Pertanto se il giorno fissato nell'atto di citazione il conduttore porta i soldini non c'è problema, il giudice attesta che ha purgato la morosità e la cosa finisce lì e la locazione continua. Se ad esempio ti porta un assegno può fissare l'udienza dopo il termine di grazia così intanto si vede se è andato a buon fine.
Questa sanatoria della morosità però non si può fare un milione di volte, ma solo 3 volte in un quadriennio, poi perdi il beneficio e ti fanno subito l'ordinanza di convalida.
NB il termine di grazia si applica solo alle locazioni ad uso abitativo quindi nella locazione ad uso commerciale ti becchi subito in prima udienza la convalida dello sfratto esecutiva se non fai l'opposizione fondata su prova scritta.

Da: A26/08/2012 15:25:47
x sole23: sì è già in vigore dal 16 agosto, quindi tutti gli appelli d'ora in poi seguono questa procedura e idem per le modifiche della cassazione (il n. 5 del 360)

Da: A26/08/2012 15:26:22
ps queste sullo sfratto sono proprio le domande che mi hanno fatto l'altra volta e a cui non ho saputo rispondere, non sottovalutatelo come ho fatto io! ;-)

Da: x A26/08/2012 15:33:22
Paura!! Sul mandrioli minor non ci sono tutte queste cose sullo sfratto...  posso iniziare a piangere???

Da: A26/08/2012 15:33:29
Sperando di fare cosa gradita vi posto questo commento dell'Unione dei consigli degli ordini degli avvocati del Triveneto in relazione ai nuovi parametri:




Il compenso è regolato dall'accordo col cliente (che deve avere la forma scritta). Solo in mancanza di accordo scritto si può ricorrere alla liquidazione ricorrendo ad un organo giurisdizionale.
Ricorda che l'assenza di prova dell'invio di un preventivo di massima al cliente può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
In sede giurisdizionale per quantificare il compenso si ricorrerà ai parametri (che non saranno mai vincolanti per il giudice).
Non esiste più la distinzione tra onorari e diritti in quanto il compenso è unico.
Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella eventualmente concordata in modo forfettario. 
Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. 
Ricorda che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio. 
Quando l'incarico professionale è conferito a una società o associazione tra professionisti, si applica un solo compenso, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
Il compenso per l'attività stragiudiziale è determinato tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.  Non esistono dei parametri rapportati al valore dell'affare come le vecchie tariffe, per questo è necessario pattuire per iscritto il compenso.
Ricorda che per pattuire un compenso orario devo prima aver determinato quale'è il costo orario dello studio in base alle spese annue.
Quando l'affare stragiudiziale consiste in una conciliazione (esempio la transazione di una lite), il compenso è aumentato fino al 40 per cento.
L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore (determinato secondo i criteri dell'art. 5) e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione; deve inoltre tenere conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale o difende una parte contro più parti il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. 
Quando il procedimento giudiziale si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento.
Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.
Nel gratuito patrocinio e per le difese d'ufficio i compensi sono di regola dimezzati.
Nelle cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà.
Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis (azioni di classe) del decreto  legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo
Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione sino ad euro 1.500.000,00 liquida il compenso applicando per il maggior valore i criteri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. 
Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase
esecutiva relativa a beni immobili

Per l'assistenza negli arbitrati rituali si applicano i parametri corrispondenti al giudiziale. Per quelli irrituali i parametri dello stragiudiziale.
Costituiscono elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Anche l'attività giudiziale penale è distinta in fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva.  Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, tenuto conto di tutte le particolari circostanze del caso e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.  Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale  il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso criterio di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
Anche per l'attività penale l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli può essere elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: A26/08/2012 15:40:53
Ho sbagliata sull'entrata in vigore della riforma dell'appello e della cassazione:si applicano dal 30o giorno successivo a  quello di entrata in vigore della L.134/12, che è entrata in vigore 12.08.12, quindi dal 11.09.2012

Da: A26/08/2012 16:39:44
Per chi ha già studiato l'appello nuovo, io ho capito questo, confrontiamoci se vi va:

PRIMO PUNTO:
Ci sono due filtri: il primo è di tipo formale e si trova nell'art. 342 cpc nuovo --> bisogna infatti:
a) indicare le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vorresti venissero fatte;
b) indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza.
Se queste cose non sono indicate allora ciao, l'appello è dichiarato inammissibile.

Il secondo filtro invece è nell'art. 348bis cpc: il giudice deve effettuare un giudizio circa la ragionevole probabilità che l'impugnazione sia accolta. E' un suo giudizio discrezionale. Se ritiene che ci sia questa probabilità l'appello va avanti, altrimenti lo dichiara inammissibile e ciao, puoi solo fare ricorso per cassazione.
Il commento che ho letto criticava questa cosa perchè diceva che innanzitutto c'è un potere discrezionale troppo forte nel giudice e dall'altro lato che questa norma potrebbe portare ad un incremento del lavoro per la cassazione.

SECONDO PUNTO:
Quando c'è l'inammissibilità dell'appello perchè non ha ragionevole probabilità di essere accolto il giudice lo dichiara alla prima udienza con una ordinanza succintamente motivata, anche facendo un rinvio ad altri atti e giurisprudenza conforme.
Il commento che ho letto critica questa cosa dicendo che le questioni più incerte sono quelle che forse meritano di più una discussione dell'appello, proprio per l'incertezza.

TERZO PUNTO:
Se è proposto appello incidentale il giudizio sull'innammissibilità dell'appello perchè non ha ragionevole probabilità di essere accolto viene fatto solo se riguarda sia l'impugnazione principale sia l'impugnazione tardiva.

Da: Sole2326/08/2012 17:04:09
Ringrazio Dio per tutta la pratica che ho fatto!! Non sapete a quante sospensioni dell' esecuzione degli sfratti ho assistito!! Cmq mi pare che fosse legittimata dal decreto mille proroghe pure

Da: Sole2326/08/2012 17:04:50
Ma a Catanzaro i commissari le conosceranno tutte queste riforme?

Da: Smemo26/08/2012 17:19:03
Vi stavo leggendo e sulla questione dello sfratto mi è venuta una questione...ok, se l'intimato viene in udienza con i soldi e io gli avevo notificato intimazione di sfratto con richiesta di ingiunzione di pagamento, il tutto si chiude li, nel senso che il giudice non convaliderà lo sfratto...ma se invece l'intimante avesse interesse anche ad ottenere la risoluzione del contratto, cioè detta in parole povere a non avere più un conduttore che spesso è moroso, non può ottenere cmq la convalida dello sfratto (senza ingiunzione visto che ha pagato)?

Da: Sole2326/08/2012 18:06:04
Certo perché nella domanda chiedi anche la risoluzione del contratto e siccome il ritardo nel pagamento del canone e' motivo di risoluzione tu puoi insistere affinché il giudice la dichiari

Da: palle27/08/2012 11:51:36
Programma troppo vasto nn ce la faccio!

Da: Zzz27/08/2012 12:07:20
X sole23

Secondo me non é corretto quanto affermi...lo sfratto è un procedimento speciale che ha come effetto la convalida e la conseguente risoluzione del contratto.
Se è intimato sfratto per morosità la convalida è subordinata alla persistenza della morosità ....ergo se non c'è morosità non c'è convalida e neppure il conseguente effetto risolutivo del contratto...
Al più potrà esserci se il conduttore ha sanato la morosità dopo l'intimazione oltre le quattro volte nel corso di un quadriennio....

Correggetemi se sbaglio

Da: Sole2327/08/2012 12:31:30
Non c' e' convalida ma posso proseguire il giudizio con mutamenti del rito x ottenere la risoluzione contrattuale della locazione. E' un caso che mi e' capitato a studio, x questo dici ciò!

Da: Zzz27/08/2012 12:37:35
Non so, io pensavo che visto la specialità del rito il mutamento potesse effettuarsi solamente nei casi di legge, ovvero opposizione dell'intimato fondata o meno su prova scritta.
Se il conduttore sana la morosità viene meno il motivo del ricorso alla procedura speciale di sfratto...
Sempre che, come prescritto dalla legge Sull'equo canone questo non si sia reso moroso per più di quattro volte nel corso di un quadriennio ... In questo caso ci sarebbe giusto motivo di risoluzione .
Considerato poi che il contratto di locazione trova una specifica disciplina...che impone il tacito rinnovo e il divieto per il locatore di negarlo salvo casi particolari ( la necessita di adibire l'immobile ad esigenze particolari) ho ritenuto che non potesse applicarsi la disciplina generale del cc in tema di risoluzione per inadempimento...
Forse mi faccio troppe Pippe..

Da: Sole2327/08/2012 12:45:50
Nel momento in cui il conduttore sana la morosità si oppone alla convalida dello sfratto e siccome l' intimante ha interesse alla risoluzione del contratto puo certamente proseguire il giudizio per ottenere la sentenza dichiarativa della risoluzione... Non e' una domanda nuova, perché quando si chiede la convalida dello sfratto si chiede anche la risoluzione del contratto e Cmq x una questione di economia processuale perché nuoceree all' intimante che foce ebbe esperire un nuovo giudizio?

Da: Sole2327/08/2012 12:47:08
Cmq le parti il piu delle volte convengono chre il mancato pagamento di uno o piu canoni di locazione comporta la risoluzione del contratto...

Da: Zzz27/08/2012 12:51:52
Si sono d'accordo con te... Ma i miei dubbi fanno leva sul fatto che la legge sull'equo canone tutela particolarmente il conduttore prevedendo che il locatore non possa risolvere il contratto quando vuole...
Se consideri che anche ai sensi del cc l'inadempimento per essere causa di risoluzione del contratto deve essere "di non scarsa importanza" e che la morosità può essere sanata per "non più di quattro volte nel corso di un quadriennio" io credo che ottenere la risoluzione del contratto a fronte di una prima morosità magari relativa solo a tre mensilità e comunque sanata banco judicis sarebbe come aggirare il divieto di risoluzione del contratto imposto al locatore...

Da: Zzz27/08/2012 12:54:04
Giro qui la domanda visto che mi sembrate ferrati

Secondo voi , una volta ottenuta la misura cautelare a tutela del possesso se decido di instaurare il merito posso domandare la rivendica della proprietà ? O deve esserci coincidenza tra domanda avanzata in sede cautelare e domanda promossa nella fase di merito?

Mi spiego meglio
Tizio fa un'azione di reintegrazione nei confronti di Caio affermando di essere stato spogliato della cosa di cui era proprietario...
Posso nei 60 gg successivi alla concessione della misura cautelare instaurare un giudizio di merito petitorio?
Il codice dice che posso solo dopo che la misura è stata eseguita 705 cpc.... Ma allora che senso ha? Se sono reintegrato della cosa sarebbe un non senso agire in via petitoria.....

Forse perché il provvedimento cautelare non ha efficacia di giudicato e non può essere invocato in altri processi??

Bah
Grazie a chi risp

Da: Smemo27/08/2012 13:43:07
ragionando e leggendo le norme mi viene da dirti che il divieto del 705 non vale per l'attore che può dunque sempre agire per instaurare un giudizio petitorio, (anche in pendenza di un giudizio possessorio) in quanto l'art 705 riguarda solo il convenuto nel possessorio e non l'attore. Dunque per il solo convenuto vale la preclusione del 705 con le due eccezioni (quella del secondo comma e quella prevista dalla corte costituzionale)
..ma perchè poi menzioni il termine dei 60 gg?
l'instaurazione del giudizio di merito a seguito di un possessorio è rimessa alla facoltà delle parti per cui non vI sono termini o decadenze...

che dite?
confrontiamoci!

Da: Zzz27/08/2012 13:58:19
Certo, il giudizio di merito, pur se rimesso alla facoltà delle parti deve essere instaurato nel termine perentorio di 60 gg dal provvedimento cautelare...anche se il giudice non fissa alcuna udienza...669 octies

La mia domanda era: l'attore in sede cautelare chiede reintegra nel possesso...
Nello stesso atto dichiara la domanda che formulerà nel merito... Questa domanda deve coincidere con la domanda possessoria con eventuali domande accessorie, tipo risarcimento danno, etc... Oppure posso dichiarare che nel merito la mia domanda sarà petitoria ?

Io opterei per la prima soluzione in quanto la tutela cautelare assolve esigenze immediate di tutela e nel merito potrò al più chiedere i danni che mi sono derivati dallo spoglio....però il dubbio rimane, in quanto se sono proprietario e il giudice mi concede la tutela non vedo perché devo instaurare un separato giudizio petitorio, specie considerando che se sono reintegrato della cosa che mi è stata tolta il giudizio petitorio non avrebbe senso, mancherebbe l'interesse ad agire...

Da: Zzz27/08/2012 13:59:51
Vabbè scusate con tutto questo diritto ho dimenticato l'italiano

Da: poche idee, ma confuse27/08/2012 15:14:01
x sole23
in relazione alla domanda relativa alla procedura di sfratto per morosità, sbagli nel ritenere che si possa verificare la risoluzione anche nel caso in cui il conduttore provveda a pagare in udienza tutte le morosità e le spese di procedura. in tal caso infatti la procedura si chiude ed il conduttore continua ad abitare la casa.

se la morosità si verifica per la 4 volta nello stesso quadriennio allora si ha risoluzione posto che il giudice in tal caso non può che convalidare lo sfratto.

Da: Sole2327/08/2012 16:53:10
A me e' capitato in un caso in udienza... Poi fate voi!

Da: ...27/08/2012 16:55:05
cioè è capitato che in udienza il giudice abbia deciso contemporaneamente di non convalidare lo sfratto ma considerare comunque risolto il contratto? mah!

Da: fg27/08/2012 18:29:37
ha ragione 'poche idee..' è previsto espressamente dall'ultimo comma dell'art 55 della l. 392/78


Da: A27/08/2012 18:37:56
Ciao, oggi ero senza internet. Ha ragione fg!
"il pagamento nei termini di cui ai commi precedenti esclude la risoluzione del contratto" mi sembra abbastanza chiaro sul punto. Sole forse il soggetto aveva dato dei soldi ma non tutti e allora si è proseguito per quello verso la risoluzione.

Riguardo alle domande sui procedimenti possessori volevo precisare però che i procedimenti possessori NON sono procedimenti cautelari, ma azioni di merito. Il cpc li colloca vicino ai procedimenti possessori visto che la prima fase interdittale è in effetti svolta in modo simile ai cautelari, ma non lo sono.

Da: Smemo27/08/2012 19:53:38
bene avete risolto il miodubbio, grazie mille!
x sole 23 forse nel tuo caso l'intimato non aveva pagato il tutto, in quanto per sanare la morositá è necessario pagare capitale, interessi e spese di procedura.

ulteriore dubbio..
neiprocedimenti cautelari è necessarioindicare le ragioni della domanda di merito (ovviamente se proposto ante causam)? io direi di si anche perchè ciò mi consente di individuare il giudice competente....
e nel possessorio ( che non è procedimento cautelare in quanto ad esso si applicano gli art 669 bis e ss IN Quanto compatibili)?

Da: A27/08/2012 20:00:41
Il codice non richiede che vengano indicate le ragioni della domanda di merito, perciò non vanno indicate. Per la competenza usi i criteri del cpc, indicare il titolo della domanda non ha nessun nesso secondo me.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..., 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Successiva >>


Torna al forum