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Procedura civile
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Da: bravo h2416/08/2012 20:08:00
Oggi h24 è soddifatto perchè ha perso tempo a far finta di studiare e, sopratutto, a dire due cazzate sulla competenza...

Da: A16/08/2012 20:14:55
tribunale ordinario se questioni su minori figli di genitori sposati o separati, tribunale dei minori se questioni su figli di genitori non sposati o divorziati.

Da: Sole2317/08/2012 08:59:59
Qualcuno di voi che sta utilizzando i mandrioli sa  x caso in che cosa differisce l' edizione 2012 da quella del 2011? So che la novità maggiore e' data dal decreto tagliariti ma volevo capire in concreto quale parte del libro e' stata modificata... Solo un capitolo apposito o, come mi dicevano in libreria, sono cambiati il secondo e terzo libro? Vi spiego perché: mi hanno prestato i mandrioli dell' anni scorso e vorrei capire se, a Parte le nozioni introduttive, posso usare quelli o devo comprare l' edizione aggiornata

Da: ............17/08/2012 09:19:51
Se non ti crea casino potresti trovare le modifiche su internet. In ogni caso non c'è un singolo capitolo ma e' tutto spars0 sugli ultimi due libri. L'unico e' il capitolo sulla semplificazione dei riti di poche pagine che probabilmente il mandrioli 2011 non aveva fatto tempo ad inserire. Le modifiche si riferiscono maggiormente alla l 183/ 2011 e 15o per la semplificazione dei riti. Ma non penso sia indispensabile l'acquisto dell'ed 2012

Da: Sole2317/08/2012 09:22:41
Ti ringrazio! Mi preoccupa solo il fatto che la modifica si sia concretata in revisione degli ultimi due libri. Cmq prenderò i decreti e li studierò direttamente.grazie

Da: ............17/08/2012 09:23:24
La semp dei riti sono 5 pagine di cui due solo per la critica del mandrioli alla legge. Niente che non sia, anche meglio, spiegato e chiarito su internet

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Da: ............17/08/2012 09:27:07
Una cosa importante e' la legge 218 2011 che ha abrogato un inciso dell'art 645 sui termini a comparire a seguito del problema gigante che era sorto con le Sezioni unite

Da: Sole2317/08/2012 09:55:55
Ma il processo di cognizione in cosa cambia oltre al fatto della riduzione dei riti? I termini a cui ti riferisci sono quelli x l' opposizione a decreto ingiuntivo vero? Non più cinque giorni ma dieci dalla notifica dell' opposizione!

Da: ............17/08/2012 10:06:06
A memoria attuazione riforma processo telematico,  le inibitorie che se inammissibili vengono sanzionate fino a 10000 euro. Adesso non mi viene in mente molto. Se mi viene in mente ti dico. Ma sono tutte norme x lo piu miranti a velocizzare il sistema giudiziarie, a evitare inutili cause o a far prendere piu soldi allo stato. Cmq non c'e quasi niente nel terzo libro a parte la semp dei riti. La riforma importante rimane la 69 2009. Poi se sto sbagliano qualcuno gentilmente mi corregga. Piuttosto anche la legge del 2012 sul filtro all'appello e modifica art 383 CPC che ovviamente non ho nemmeno io

Da: stesso problema..17/08/2012 12:24:19
anch'io ho il mandrioli dell'anno scorso e per le modifiche ho comprato il manuale breve della giuffrè che è orrendo! Non dice nulla nemmeno sul processo telematico. Qualcuno sa darmi gentilmente i riferimenti del processo civile telematico?

Da: stesso problema..17/08/2012 12:31:47
inoltre quali sono le modifiche apportate dalla legge 183-2011.. Grazie mille

Da: G.O.17/08/2012 14:17:30
Che ne dite dell'arbitrato? Per voi rientra tra le possibili domande??
Vorrei quasi quasi sorvolare...

Da: A17/08/2012 14:22:15
No, l'arbitrato è domanda possibile

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 14:33:05
Ragazzi mi sto perdendo in un qualcosa di banale e le pagine del Mandrioli mi stanno creando solo confusione.
Differenze tra capacità processuale e legittimazione processuale.
Grazie

Da: A17/08/2012 14:53:08
La legittimazione ad agire è il fatto che in giudizio può agire solo il soggetto che si afferma titolare del diritto fatto valere, al di fuori di questa ipotesi normale ci sono i casi di legittimazione straordinaria per cui il soggetto agisce facendo valere in nome proprio un diritto altrui (v. art 81 cpc).
Il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo ed è insanabile.

La capacità processuale invece è paragonabile alla capacità d'agire del diritto civile ed è cioè la capacità di essere capaci di porre in essere atti processuali (anche se tramite magari il difensore).

Se tu hai la legittimazione ad agire perchè sei titolare del diritto ciò non comporta automaticamente che tu abbia la capacità processuale: pensa all'interdetto o al minore  che è proprietario di un immobile. L'incapace è legittimato ad agire per tutelare il suo diritto ma non può farlo da solo, non ha la capacità processuale, gli serve l'ausilio del tutore o del genitore.
Oppure si ha anche nel caso in cui un soggetto volontariamente attribuisca la rappresentanza volontaria ad un altro soggetto.

Da: daddy  -banned!-17/08/2012 14:54:53


Tipico caso di legittimazione straordinaria è l'azione surrogatoria.

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 15:09:36
GRAZIE RAGAZZI!
Adesso è tutto più chiaro!!!!

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 15:29:35
Il soggetto al quale è stato nominato un amminstratore di sostegno come sta in giudizio?
Con l'amministratore previa autorizzazione del Triunale?

Da: Sole2317/08/2012 15:30:25
Ma la legittimazione ad agire e' diversa dalla legittimazione processuale... Legittimazione ad agire significa titolarità dell' azione, ossia coincidenza tra colui che agisce e colui che su afferma titolare dell' azione. Legittimazione processuale invece e' la capacita' di stare in giudizio, ossia di compiere gli atti del processo e divenire destinatari dei provvedimenti del giudice

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 15:35:30
Quindi il titolare dell'azione, se incapace, ha comunque la legittimazione ad agire ma non ha, invece, la legittimazione processuale?
Che casinoooo

Da: Sole2317/08/2012 15:36:43
Esattamente, e' titolare dell' azione ma non può stare in giudizio... Come il cado dell' interdetto

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 15:40:13
e nell'amministrazione di sostegno, invece?

Da: A17/08/2012 15:47:48
Sole23: hai ragione tu. Ho dato la mia risposta in base al codice esplicato de la tribuna, ma guardando poi negli appunti vecchissimi del Mandrioli, sempre validi su questi argomenti, è palesemente ragione tua.

Nell'amministrazione di sostegno il soggetto non è affatto incapace! Può tranquillamente proporre azioni giudiziarie, querele etc A MENO CHE il giudice nel decreto non vada a limitare la sua capacità.

Da: A17/08/2012 15:56:38
Però sole23 il mio schema dal Mandrioli dice:

legittimazione processuale:  la parte ha il potere di proporre la domanda

legittimazione ad agire: titolarità del diritto di azione

capacità processuale o capacità di stare in giudizio: sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere

Quindi la capacità processuale non è la legittimazione processuale

Da: A17/08/2012 15:57:21
ci voleva un punto di domanda alla fine!

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 16:02:26
Da quanto ho capito se si ha capacità processuale si ha anche legittimazione processuale nel senso che la capacità processuale attriuisce al soggetto la legittimazione processuale...
Aspettiamo anche gli altri però

Da: Sole2317/08/2012 16:07:04
T sbagli perché poi il mandrioli poi parla di legittimazione rappresentativa processuale per indicare il caso in cui l' incapace può darsi rappresentare in giudizio dal rappresentante legale. Capacita processuale e' quello che dici tu, legittimazione processuale e' la capacita' di stare in giudizio e quindi di compiere gli atti del processo

Da: Sole2317/08/2012 16:07:53
In risposta ad A

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 16:13:01
e' un casino questa parte....
riporto quanto trovato in altro testo:
con la nozione capacità processuale ex art 75 il legislatore ha voluto esprimere
1) la capacità come modo di essere psicofisico del soggetto
2) la titolarità del potere di stare in giudizio, ossia a) di proporre una domanda (cd. legittimazione processuale, che normalmente consegue a tale incapacità, b) la cd. legittimazione sostanziale che consiste nella titolarità attiva e passiva del giudizio
3) un presupposto processuale consistente nell'astratta idoneità di un determinato soggetto a compiere e a ricevere gli atti del processo (CHIOVENDA, ATTARDI), corrispondente, sul piano sostanziale, alla capacità di agire ex art 2 cc (CARNELUTTI, ATTARDI, LUISO).
Adesso non ci capisco più niente....

Da: milANO TRIBUNALE17/08/2012 16:14:15
Sole è quindi corretto quanto ho affermato precedentemente? Non riesco più a connettere...

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