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ORALE NAPOLI
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Da: enry666 | 06/11/2012 14:52:29 |
Non c'è nulla, ho trovato tutto su internet. E comunque l'unica differenza è che non è più il Consiglio dell'ordine competente per i procedimenti disciplinari. Il Cdo è stato (o meglio: sarà) sostituito dai Consigli territoriali disciplinari i cui componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale. Per il resto, l'iter e le regole del procedimento disciplinare sono le stesse. Bisogna solo sostituire al Cdo questi Consigli Territoriali. A quanto pare, comunque, non sono ancora stati istituiti questi benedetti consigli...Sul Simone non c'è nulla della riforma, solo qualcosa sull'abrogazione delle tariffe forensi e sul praticantato che dura 18 mesi...Per il resto non c'è altro... o_O | |
Da: patazo | 06/11/2012 14:55:49 |
Nn ti sbagli dato ke nn è entrata ancora in vigore! E si dovrebbe parlare di cosa dovrebbe cambiare! Mah! Le altre riforme sn state approv ad AGOSTO! Tipo udienza filtro in appello! | |
Da: Clo | 06/11/2012 15:23:46 |
Ma state ancora studiando? Povere piccole che siete. Che brutti momenti. Per fortuna passati. Per chi nn lo sapesse io son Avvocato con tanto di giuramento. Food look ciaoooooo | |
Da: patazo | 06/11/2012 15:48:01 |
Ce ne faremo una ragione......avvocato ma lei nn ha appuntamenti allo studio ? Perchè spende il suo preziossimo tempo qui nel limbo dell'avvocatura? Mi perdoni l'impertinenza ...ma mi preoccupo dei cittadini ansiosi del suo illustre patrocinio..le auguro una buona serata. | |
Da: Homer 82 | 06/11/2012 16:00:41 |
Si Enry, mi riferivo a queste riforme! Cercherò qualcosa su internet... Certo che la deontologia è la mazzata finale, dopo aver ripetuto fino allo sfinimento le 5 materie! :-D Comunque per la riforma contenuta nel decreto sviluppo mi limito a riportare quanto segue (bast e 'avanz!) Il Decreto Sviluppo ha modificato l'art. 360,co. 1 c.p.c., che elenca i motivi per cui è possibile proporre ricorso per Cassazione. Il motivo n. 5, nella formulazione attuale, consente di ricorrere alla Suprema Corte «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti»; nella definizione che è stata sostituita, il codice parlava di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La normativa de qua (Legge n. 134 del 7.08.2012) innova principalmente, ai fini che qui interessano, l'atto di appello, nonché il procedimento inerente la fase domanda-prima udienza. Vengono aboliti gli "specifici motivi" richiesti in appello; con la riforma serve la motivazione dell'appello stesso: la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': - l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; - l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In tema di prove nuove, viene eliminato il riferimento all'indispensabilità[2]: oggi l'ingresso di prove nuove è ammissibile solo ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La novità più dirompente, però, si ribadisce, emerge dalla lettera del nuovo art. 348 bis c.p.c.: fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta. Tale enunciazione non vale per le cause in cui è obbligatoria la presenza del pubblico ministero e nel grado di appello[3] ad ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione. All'udienza di cui all'articolo 350 c.p.c. il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348 bis, comma 1° c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360 c.p.c., ricorso per Cassazione. In tal caso, il termine per il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Il filtro de quo non si applica, ex art. 348 bis c.p.c., quando è proposto per le cause in cui è necessario l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 c.p.c., e quando si appella un'ordinanza decisoria a rito sommario di cognizione, ex art. 702 quater c.p.c. L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 c.p.c. ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348 bis c.p.c.; in mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza; in pratica: o entrambe le impugnazioni sono inammissibili, così da dichiarare l'inammissibilità, oppure deve essere dichiarata l'ammissione (in caso di ammissibilità solo di una impugnazione); non c'è spazio per l'inammissibilità parziale. Tutto quanto detto vale anche per il rito del lavoro. il giudice competente valuta se sussiste una sola probabilità di accoglimento, ed in caso di giudizio prognostico positivo, il filtro dell'inammissibilità è superato. Rispetto al fumus boni iuris, però, è preteso qualcosa in più: non solo la ragionevolezza, ma anche - se non soprattutto - una probabilità; non solo possibilità, ma probabilità che è qualcosa in più sul piano statistico. Il fumus boni iuris si accontenta della parvenza del diritto, ovvero della sua credibilità o ragionevole esistenza[11] rapportata al singolo caso[12], oppure addirittura un'opinione di credibilità[13]; diversamente, la ragionevole probabilità pretende un quid pluris statistico. L'atto di appello legato all'esposizione sommaria dei fatti ed a motivi specifici è tramontato. Nel dettaglio, l'art. 342 c.p.c., prima della novella del 2012, recitava che l'atto di appello - del tipo citazione per il rito ordinario - dovesse contenere: -l'esposizione sommaria dei fatti; -i motivi specifici dell'impugnazione; -tutti gli altri requisiti previsti all'art. 163 c.p.c. Il nuovo art. 342, post novella del 2012, recita che, sempre accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., è richiesto che l'appello: -sia motivato; -contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; -contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. | |
Da: enry666 | 06/11/2012 16:17:57 |
Sì, Homer, è tutto giusto. Io comunque lo dico molto in breve... t_t | |
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Da: Gogo🐣 | 06/11/2012 16:52:11 |
Qualcuno può postare le domande di dip?mi sembra di non sapere niente!!!nn è che di mettono a chiedere le capacità le notifiche Etc?io ho studiato sulla 218 | |
Da: Homer 82 | 06/11/2012 17:07:41 |
Gogo la L. 218/95 va bene per i criteri di collegamento ma ti consiglio do integrare con le varie convenzioni che hanno introdotto adozione internazionale, trust, testamento internazionale, obbligazioni contrattuali (Conv Roma 1980 e successiva Convenzione di Roma I del 2008). Dai uno sguardo anche al titolo esecutivo europeo ed alle teorie della qualificazione. | |
Da: patazo | 06/11/2012 17:21:59 |
Concordo cn le domande di dip aggiungerei la lex mercatoria. Ad una mia collega hanno chiesto il trust ma lei è stata vaga e le hanno subito formulato una nuova dom ke verteva sulle obblig contrattuali! | |
Da: Clo | 06/11/2012 19:36:17 |
Patazza ma che fai, mi dai del lei. In fondo siamo amiche no? È vero che io son Avvocato e tu nn ancora, allora vuoi portare rispetto ma dai nn ti preoccupare nn fa niente, quindi mi puoi dare del tu. Poi sappi che se ti impegni e studi, potresti diventarlo anche tu. Nn è facile, ma nemmeno impossibile. Dai impegnati, è difficile per una con il cervello piccolo piccolo, ma dai basta un po più di impegno e sicuramente, o quasi, anche tu sarai una collega. Ok? Ti abbraccio patazina mia | |
Da: patazo | 06/11/2012 20:11:20 |
....vedo ke nn ha gradito l'ardire...mi perdoni! L'amicizia concetto relativo nn interpretabile in modo univoco....la mia personale visione nn è prettamente conforme alla sua! | |
Da: Gogoï¿ | 06/11/2012 23:18:08 |
Ormai nn c e tempo x integrare perché p | |
Da: .....aaaa | 06/11/2012 23:51:16 |
Ma sta clo perchè non va a prenderlo nei paesi bassi!!! | |
Da: patazo | 07/11/2012 00:35:06 |
@gogo hai ragione integrare nn è possibile più di tanto dato ke ora si deve contenere una marea di concetti e di per se è gia complicato. X l'appello penso basti accennare al udienza filtro! Ci pensate a rispondere tipo scuole medie: nel libro nn c'è scritto e nn l'ho imparato!! | |
Da: patazo | 07/11/2012 00:38:49 |
Errata corrige: all'udienza ! Pardon ma comprenderete la stanchezza mentale o alle mio cervello piccolo piccolo! Clo docet! | |
Da: enry666 | 07/11/2012 08:47:55 |
Patazo, ma che cervello piccolo piccolo! Vorrai dire "stanco"! Comunque io dell'appello riformato dico che nell'atto devono essere indicati tutti i capi della sentenza che si vogliono impugnare. Che deve essere provato che l'appello ha la ragionevole probabilità di essere accolto. Poi parlo dell'udienza filtro e dell'ordinanza inoppugnabile. E ancora del fatto che l'ordinanza può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge (mi pare). E infine che scompare dalla formulazione del cpc la possibilità di ammettere le nuove prove che la Corte ritenga necessarie e indispensabili per la definizione del giudizio e che nuove prove possono essere ammesse solo se non sono state ammesse (nel giudizio che ha dato vita alla sentenza impugnata!) unicamente PER FORZA MAGGIORE! Questa è la mia disquisizione sull'appello riformato! | |
Da: Gogo'' | 07/11/2012 08:52:27 |
Homer grazie!Ho organizzato le risposte anche per le domande che mi hai suggerito,almeno x non fare scena muta!E devo ancora rivedere i compiti ......domani è arrivatoooooooo!Buono studio a tt! | |
Da: patazo | 07/11/2012 09:19:56 |
@CIAO ENRY buon giorno:)il mio cerv è piccolo x clo ...scherzavo! Appello ok! @gogo in bocca al lupo! | |
Da: enry666 | 07/11/2012 14:34:33 |
Ciao Patazo! Buono studio! | |
Da: patazo | 07/11/2012 15:03:08 |
Enry nn ne posso più! E ti capisco. .ke giornataccia sto tappata in casa cn le cuffie in quanto un cantiere vicino CHIUSO DA 1 ANNO ha ripreso oggi con trivelle trapani ecc ke x restare in tema superano la normale tollerabilità!! Ke nervi! | |
Da: Gogo🙍 | 07/11/2012 15:23:31 |
🙅🙅🙅🙅🙅🙆🙆🙆🙆🙆 | |
Da: ele | 08/11/2012 02:39:24 |
come si fa per il certificato medico quando si porta ? | |
Da: margheritina | 08/11/2012 08:47:19 |
per ele, devi accompagnarlo con una istanza in cui chiedi al presidente della tua commissione un rinvio della seduta di esame per i motivi di cui al certificato | |
Da: enry666 | 08/11/2012 09:38:11 |
Ragazzi, stamattina sto sbattendo la testa sulla testimonianza e su quel cavolo di "principio di prova per iscritto". o_O Ma sapete che, se mi fanno la domanda, non ho proprio capito cos'è? Chi mi illumina? | |
Da: patazo | 08/11/2012 10:28:39 |
Buon giorno Enry. Cerco di illuminarti: la prova testimoniale è sempre ammessa quando vi è un preesistente principio di prova per iscritto. Cosa si intende per principio di prova per iscritto? Si intende che la prova test è sempre ammessa se verte su un documento anche non sottoscritto purchè lo stesso provenga dalla parte contro la quale viene richiesta la prova testimoniale. Ad es una ricevuta, missiva, ricevuta dall'attore ed inviata dal convenuto. Spero di averti aiutata!!! | |
Da: enry666 | 08/11/2012 10:43:21 |
Patazo, grazie mille! :) Stamattina sono svogliata più del solito, ormai domani è arrivato...E mi sembra, come sempre, di non sapere niente...:( | |
Da: patazo | 08/11/2012 10:53:36 |
E tt normale a me manca 1 sett e mi mancano le parole sinonimi ecc quando ripeto. Pensa ke oggi è l'ultimo pom l'ultima sera e domani rivedrai l'alba. Tranq devi mostrare sicurezza! In bocca al lupo. Stai già a napoli? Ti è stata chiara la mia spiegaz? In ogni caso posta i tuoi dubbi e cercherò x quanto mi è poss aiutarti! | |
Da: Avv. Amaro del Capo | 08/11/2012 11:00:01 |
Sto pensando che tra una decina di giorni, quando avrete superato l'esame anche voi due (enry e patazo) 'sto forum diventerà un deserto... :) | |
Da: patazo | 08/11/2012 11:20:08 |
@@Ciao Amaro cm va? Sembra ieri! Pìan piano ognuno prenderà la sua strada...ma è stato bello interargire cn voi! A te come va? | |
Da: enry666 | 08/11/2012 11:26:00 |
Patazo, no a Napoli arriverò direttamente domani per l'esame! :) La tua spiegazione mi è stata chiarissima, grazie! Amaro: già... :( | |
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