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concorso ds lazio:voti e domande...e altro
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Da: @@mumble05/01/2014 14:04:15
Perché invece di dare rispostacce non motivi le tue affermazioni magari fornendo qualche informazione di cui evidentemente sei in possesso?
Rispondi

Da: ...mumble05/01/2014 18:08:29
che modi! io non ho info secretate o altro, solo previsioni statistiche alla luce dell'andamento delle assunzioni e dei colleghi da assumere. ma se siete così acide voi donne, ragiono da solo. bye bye
Rispondi

Da: che io sappia...07/01/2014 22:29:33
spero ne entrino pochi...
Rispondi

Da: saranno pochi08/01/2014 18:54:15
E ringraziamo tutti la Fornero.
Rispondi

Da: ...mumble08/01/2014 20:27:08
ma sul fronte ricorsi ci sono novità?
Rispondi

Da: ...mumble08/01/2014 20:27:11
ma sul fronte ricorsi ci sono novità?
Rispondi

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Da: Idonea lazio11/01/2014 08:55:50
Sentenza buste lazio, che soddisfazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2012/201204631/Provvedimenti/201400219_01.XML
Rispondi

Da: A idonea lazio11/01/2014 16:04:39
Non riesco ad aprire il testo del provvedimento da te citato, vuoi  postarlo ? Grazie , una nella tua stessa situazione .
Rispondi

Da: Idonea lazio11/01/2014 16:46:30
Prova ora,

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2012/201204631/Provvedimenti/201400219_01.XML

Altrimenti, da diritto scolastico

http://www.dirittoscolastico.it/tar-lazio-sentenza-n-219-del-09-gennaio-2014/
Rispondi

Da: @ a idonea lazio11/01/2014 17:49:11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4631 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Simona Ambrosino, Serena Acciarino, Mara Angeletti, Maria Cristina Baleani, Rossella Baldazzi, Rosa Anna Berardi, Laura Catteruccia, Giovanni Lorenzo Cardia, Annamaria Ciocchetti, Patrizia Gisella Corasaniti, Domenico De Angelis, Carmine De Pasquale, Stefania Di Girolamo, Biancamaria Di Meo, Claudia Falcioni, Maria Lucia Forte, Fausta Maria Fulvio, Paola Gallo, Carmelinda Golino, Teresa Golino, Giuliana Greco, Rosanna Labalestra, Tiziana Lombardi, Stefano Maurizi, Tiziana Mariottoni, Carmela Mastrangelo, Maria Grazia Mattei, Fortunato Nacca, Tiziana Rita Pagano, Alessandra Peleggi, Antonella Scarpellino, Anna Maria Scampone, Carmela Silva, Anna Maria Simeone, Roberto Spirito, Daniele Storti, Eugenio Trovato, Cinzia Vettese, Maria Rosaria Villani, Bruno Vitiello, rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Franco, con domicilio eletto presso Gabriella Forte in Roma, via Taranto, 95/A;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege Via dei Portoghesi, 12 Roma;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato,Via dei Portoghesi, 12 Roma;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Atzeni Giuliana, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bruto Gaggioli Santini, Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, piazza Santi Apostoli, 66; Sandra Tetti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sarchi, con domicilio eletto presso Antonella Sarchi in Roma, via A. Mantegna, 18;
per l'annullamento
con il ricorso principale
- del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56/11;
- del decreto n.275/11 del Direttore Generale dell'USR Lazio di nomina della commissione esaminatrice;
- del decreto n.288/11 del 10.10.2011, come modificato e integrato dal Decreto dirigenziale n.341/2011;
- dei criteri di valutazione delle prove;
- del provvedimento di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice;
- del decreto n.156 del 7 maggio 2012 con cui si è proceduto alla pubblicazione degli ammessi alle prove orali;
- di tutti gli altri atti consequenziali;

e con i motivi aggiunti, notificati in data 24.07.2012, proposti da:
Simona Ambrosino, Serena Acciarino, Mara Angeletti, Maria Cristina Baleani, Rossella Baldazzi, Rosa Anna Berardi, Laura Catteruccia, Giovanni Lorenzo Cardia, Annamaria Ciocchetti, Patrizia Gisella Corasaniti, Domenico De Angelis, Carmine De Pasquale, Stefania Di Girolamo, Biancamaria Di Meo, Claudia Falcioni, Maria Lucia Forte, Fausta Maria Fulvio, Paola Gallo, Carmelinda Golino, Teresa Golino, Giuliana Greco, Rosanna Labalestra, Tiziana Lombardi, Stefano Maurizi, Tiziana Mariottoni, Carmela Mastrangelo, Maria Grazia Mattei, Fortunato Nacca, Tiziana Rita Pagano, Alessandra Peleggi, Antonella Scarpellino, Anna Maria Scampone, Carmela Silva, Anna Maria Simeone, Roberto Spirito, Daniele Storti, Eugenio Trovato, Cinzia Vettese, Maria Rosaria Villani, Bruno Vitiello, rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Franco, con domicilio eletto presso Gabriella Forte in Roma, via Taranto, 95/A, franco@arubapec.it;

per l'annullamento
di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi per la Regione Lazio, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56/11;
dei criteri di valutazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta pubblicati il 15 febbraio 2012;
dell'eventuale provvedimento dell'USR Lazio con cui si è proceduto all'approvazione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l'elenco degli ammessi alla prova orale;
del decreto n.156 del DG dell'USR del Lazio del 7 maggio 2012 con cui si è proceduto alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale;
di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale;

nonchè, con successivi motivi aggiunti notificati in data 14.11.2012:
della graduatoria generale di merito adottata con DDG n.245 e pubblicata sul sito internet dell'USR del Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Giuseppa Tomao;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe, i ricorrenti hanno esposto:
-che con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U: - 4^ serie speciale -n.56 del 15 luglio 2011, veniva indetto il "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado e per gli istituti educativi".Il numero complessivo di posti disponibili era determinato in 2386, di cui 225 per la Regione Lazio;
- che l'art. 2 del citato decreto prevedeva che la procedura concorsuale si svolgesse, in tutte le sue fasi, a livello regionale. Ogni Ufficio Scolastico Regionale era tenuto a curare l'organizzazione del concorso, a nominare le commissioni giudicatrici, a vigilare sul corretto e regolare svolgimento della procedura concorsuale, all'approvazione delle graduatorie di merito al termine delle varie fasi;
- che l'art 9 prevedeva che l'accesso alle prove concorsuali fosse subordinato al superamento di una preselezione su una batteria di cento quesiti a risposta multipla; le prove del concorso si articolano, quindi, in:
-    due prove scritte ( un elaborato e una soluzione di "caso");
-    una prova orale.
La valutazione dei titoli ed un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio - per coloro che si collocano in posizione utile nella graduatoria e sono dichiarati vincitori - completavano l'iter concorsuale.
- che in data 23 settembre 2011 il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con decreto n.275, ex art.7 del bando, nominava la Commissione Esaminatrice del concorso; in data 10 ottobre 2011, con decreto n.288, nominava il nuovo presidente in sostituzione del precedente, che aveva rassegnato le dimissioni; il 16 dicembre 2011, con decreto n.341, considerato che il numero dei candidati che aveva sostenuto le prove scritte era superiore alle cinquecento unità, il Direttore Generale provvedeva a nominare anche una sottocommissione nonché a sostituire un commissario dimissionario;
- che in data 12 ottobre 2011 i ricorrenti, che avevano tutti presentato regolare domanda di partecipazione al concorso per la Regione Lazio, sostenevano la prova selettiva, la superavano e conseguivano il diritto a sostenere le prove scritte, rientrando tra i 926 idonei ammessi alle prove scritte su 3784 partecipanti nel Lazio ;
- che nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 i ricorrenti sostenevano a Roma, la prima e la seconda prova scritta;
- che il 7 maggio 2012 sulle reti intranet ed internet veniva pubblicato, con DDG n.156 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'elenco degli ammessi alla prova orale, in cui i ricorrenti risultavano tutti non ammessi.
A seguito dell'esclusione dalla prova orale, i ricorrenti deducevano i seguenti motivi di censura, chiedendo l'annullamento del concorso:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
Ad avviso dei ricorrenti, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del Direttore Generale, avrebbe violato, nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso, di cui al DDG n.275 del 23 settembre 2011 e al DDG n.341 del 16 dicembre 2011, le disposizioni normative dettate dall'art. 35, comma 3 lett. E del D.Lgs 165/2001 e dall'art. 51 del codice di procedura civile, con riferimento alla nomina quali componenti della prof.ssa Elisabetta Spaziani, del dott. Mauro Arena e della prof.ssa Ester Rizzi.
In particolare, i ricorrenti assumono di avere avuto sicura contezza della loro effettiva partecipazione alle operazioni concorsuali alla data della pubblicazione dei risultati delle prove scritte e precisamente in data 7 maggio 2012, data a decorrere dalla quale andrebbe collocato il termine a quo per proporre ricorso giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 25 gennaio 2005,n. 138)
La prof.ssa Elisabetta Spaziani, la prof.ssa Ester Rizzi e il dott. Mauro Arena risulterebbero infatti incompatibili con la funzione di commissari al concorso per dirigenti scolastici, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti dalla Commissione, tra cui la valutazione degli elaborati.
In particolare:
a)    la prof.ssa Elisabetta Spaziani risulerebbe essere rappresentante sindacale della CISL SCUOLA. Ella, è infatti, nell'elenco dei componenti quale rappresentante della Cisl Scuola, del Consiglio Generale della Cisl di Roma (Via Ludovico Muratori, n. 29); (All.to n.3 del ricorso introduttivo);
b)    Il dott. Mauro Arena risulterebbe essere tra i "docenti e componenti del Comitato Scientifico" del corso di preparazione per il concorso per dirigenti scolastici tenuti dalla I.S.M.E.D.A. - Istituto Superiore Metodologie e Direzione Aziendale s.r.l. - Via Eufrate, n. 15 - Roma .
Egli sarebeb, altresì, dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che, a norma dell'art. 2, comma 2 del D.D.G. 13.07.2011, "cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della prova concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle vari fasi". (All.to n.4 del ricorso introduttivo);
c)    La prof.ssa Ester Rizzi risulterebbe nell'organigramma dell'ANP, sindacato costituitosi ad opponendum nei ricorsi pendenti dinanzi Codesto Tribunale richiedenti l'annullamento della procedura concorsuale; di tale sindacato è anche consulente (All.to n 15 del ricorso introduttivo).

II) ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, TERZO COMMA LETT. E DEL D.LGS. 165/2001: SULLA "PROVATA COMPETENZA" DEGLI ESPERTI CHIAMATI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE E SUI CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE . ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPREENTAZIONE DEI FATTI. ARBITRARIETA' DECISIONALI. CARENZA DI MOTIVAZIONI.
I ricorrenti contestano, in secondo luogo, competenza dei commissari relativamente alle problematiche concorsuali, invocando la lesione dell'art.35,comma 3, lett.E del decreto legislativo 165/2001, che pone in capo alla P.A. l'obbligo di comporre la commissione esclusivamente "con esperti di provata competenza nelle materie del concorso".
In particolare, attese le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 del bando di concorso in merito all'oggetto delle prove scritte, ovvero che:
•    "le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico";
•    ""la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art.8."
•    "la seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio".
I ricorrenti, attesa la prevalente natura "umanistico-giuridica" delle materie di cui all'art. 8 del bando di concorso, contestano la competenza dei Presidente ing. Giorgio Guattari -che insegna "elettronica applicata" alla Terza Università di Roma- dell'ing Mauro. Calzecchi - che è esperto di "struttura tecnica di missione ecc"- e della dirigente scolastica Ester Rizzi- laureata in matematica- a predisporre le tracce delle prove scritte.
In particolare, i ricorrenti evidenziano che l'ing. Mauro Calzecchi ha "provata esperienza" in campi che, nemmeno marginalmente, coincidono o hanno attinenza con le tematiche di cui all'art: 8 del bando di concorso. Sicché egli sarebbe stato illegittimamente chiamato a far parte della commissione e la sua presenza nella commissione avrebbe determinato l'illegittimità di tutte le operazioni compiute, ivi compresa la predisposizione delle tracce e lo stesso espletamento delle prove scritte (avvenuto il 14 e il 15 dicembre 2011).
La motivazione offerta dalla P.A. nei provvedimenti di nomina impugnati, peraltro, consiste esclusivamente nella tautologica riproposizione delle qualifiche e/o funzioni (d.s, dirigente tecnico,ecc.) o delle supposte competenze (esperto in, esperto di) dei nominati, conseguentemente viziando il provvedimento.


III) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA PROCEDIMENTALE, INFONDATEZZA FATTUALE DEL GIUDIZIO, CARENZA DI MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7.08.1990, N. 241 e VIOLAZIONE DELL'ART.12 dpr 487/94.
Detto articolo, al fine di garantire la trasparenza del procedimento "dispone che la commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove".
Nel caso di specie, i ricorrenti evidenziano che la Commissione ha comunicato i criteri relativi alla correzione delle prove scritte solo in data 15.02.2012, unitamente alle informazioni relative all'andamento dei tempi della correzione, ben due mesi dopo l'espletamento di dette prove.
In tale modus operandi, oltre alla violazione di legge, i ricorrenti ravvisano il concretizzarsi dell'eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche e della non imparzialità di trattamento.
Ulteriore profilo di illegittimità viene ravvisato nel fatto che le schede valutative delle prove scritte risultano firmate dal Segretario della Commissione. E ciò è palesemente contra legem perché il segretario non fa parte dei soggetti che hanno il munus di valutare.
Sul punto, i ricorrenti invocano la dottrina secondo cui "a tutela del processo di regolare formazione della volontà del collegio, nessun soggetto estraneo potrà partecipare in seduta alla fase decisionale, poiché tale partecipazione, secondo l'orientamento della giurisprudenza, potrebbe influenzare (con la stessa presenza, con l'atteggiamento o nel caso in cui si effettui un intervento attivo nella discussione preliminare al voto) la volontà del collegio e gli atti deliberativi; si è sostenuto che la composizione dell'organo alterata dalla presenza di un soggetto non legittimato evidenzia un vizio funzionale dell'attività svolta e quindi della delibera".
Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione esaminatrice del concorso de quo sia incorsa, nella predisposizione dei criteri di valutazione degli elaborati,in evidente eccesso di potere per violazione di legge,irragionevolezza, inadeguatezza e genericità dei criteri adottati. Infatti:
I criteri di "apprezzamento degli elaborati", risulterebbero in particolare generici, ambigui, e sostanzialmente "inadatti" allo scopo in quanto inidonei a "dare conto della valutazione di ogni singolo elaborato", in violazione del principio, desunto direttamente dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale " i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione" (Cans. Stato - Sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 102).
Nello specifico, la commissione esaminatrice del concorso per dirigenti scolastici per il Lazio ha optato per strutturare una tabella nella cui ordinata sono posti tre indicatori delle caratteristiche dell'elaborato, nell'ascissa sono invece strutturate cinque finche valutative. La tabella è completata da tre "mezze righe" da utilizzarsi per le "motivazioni" .
I criteri generali, così come predisposti, ad avviso dei ricorrenti, oltre che estremamente generici, sarebbero "tecnicamente inadeguati" ed irragionevoli.
Detta genericità risulterebbe più chiara confrontando le "schede" predisposte dalla Commissione d'esame per il Lazio e quelle predisposte dalle altre Commissioni quale, ad esempio quella della Lombardia e quelle del Friuli Venezia Giulia (desunti dalla sentenza T.A.R. FVG n.194 del 25.05.2012).
Detti commissari, infatti,
a)    hanno predisposto due diverse schede valutative
b)    hanno previsto 13 indicatori di prestazione;
c)    hanno altresì previsto un "largo spazio" (10 righe) per le osservazioni valutative.
I commissari del Friuli Venezia Giulia hanno stabilito la seguente griglia di valutazione " nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la commissione terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell'elaborato alla traccia proposta. Verrà quindi preso in considerazione l'approfondimento teorico del tema desumibile, tra l'altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e pedagogici. L'esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione delle tesi sostenute dal candidato.
La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari".
La genericità dei criteri valutativi adottati, al contrario, dalla Commissione laziale, comporterebbe, oltre che l'irragionevolezza e l'inattendibilità tecnica, anche la impossibilità oggettiva sia per gli interessati che per il giudice di conoscere le ragioni specifiche della valutazione.
Poiché è di tutta evidenza che "i criteri di valutazione non si sottraggono al controllo giurisdizionale, ben potendo essere sottoposti a censura se presentino lacune, insufficienze o contraddizioni dal punto di vista logico e razionale" (TAR Val d'Asta 21 marzo 1997, n. 48);
poiché, ancora, "il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dell'autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).
I ricorrenti, pertanto, concludevano per l'accoglimento del ricorso.
Con atto del 15 giugno 2012 si costituiva in giudizio il MIUR per avversare il ricorso.
Con ordinanza n.2282/2012 la Sezione respingeva l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, evidenziando che " i ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, esclusivamente la sospensione della procedura concorsuale medesima e, quindi, anche delle prove orali, iniziate il 4 giugno 2012 ed in corso di svolgimento" e che "allo stato, le censure dedotte non appaiono fornite del prescritto fumus, in considerazione anche delle puntuali controdeduzioni svolte nella memoria difensiva dell'amministrazione con riferimento a ciascun componente della Commissione".
Con atto del 24 luglio 2012 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti.
Ulteriori motivi aggiunti venivano depositati in data 14 novembre 2012 avverso la graduatoria di merito, nella parte in cui i ricorrenti non venivano inseriti.
Con ordinanza collegiale n.2889/13 depositata in data 20/03/2013 il Collegio, rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria risultano notificati esclusivamente all'amministrazione ed alla controinteressata Prof.ssa Giuseppa Tomao, disponeva l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.49 cpa, nei confronti di tutti i candidati idonei nominativamente individuati nella graduatoria di merito, i quali subirebbero pregiudizio dall'eventuale annullamento delle prove scritte del concorso (Consiglio Stato , sez. IV, 03 marzo 2009 , n. 1230; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 marzo 2010 , n. 3146), ritenendo nel caso di specie il Collegio di non poter fare applicazione del comma 2 della medesima disposizione, trovando la valutazione circa la "manifesta inammissibilità" del ricorso ostacolo in quella parte della giurisprudenza - pur non interamente condivisa dalla Sezione - secondo cui sussiste in capo ai partecipanti ad una prova concorsuale l'interesse "strumentale" ad impugnare la stessa, a prescindere dall'incidenza del vizio di carattere formale sulle prove concretamente svolte dal candidato, nei casi in cui la prova possa essere ripetuta (ex multis, dal Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916 e, con riferimento ad un caso del tutto analogo, dal TAR Lombardia, Milano, Sez. 4, sentenza n.2035/2012; ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez.IV, n.336/2013 del 13 gennaio 2013).
Inoltre, ritenutolo necessario ai fini del decidere, il Collegio chiedeva all'amministrazione resistente documentati chiarimenti circa le buste utilizzate per lo svolgimento delle prove nella Regione Lazio volte a dimostrare, eventualmente, che si tratti di materiale diverso (quanto a fabbricazione etc) rispetto a quello utilizzato per il concorso nella Regione Lombardia nochè, in ogni caso- al fine della eventuale determinazione di procedere alla verificazione, all'esito della decisione del Consiglio di Stato, in originale, 30 "bustine" contenenti i nominativi dei partecipanti alle prove (ove possibile, includendovi anche 15 "bustine" relative ai candidati che avessero superato la prova scritta).
L'amministrazione ottemperava con atto depositato in data 18 maggio 2013.
Con atto depositato in data 4 giugno 2013 intervenivano, ad opponendum, la Prof.ssa Giuliana Atzeni più altri, vincitori del concorso, alcuni dei quali evidenziavano di avere preso servizio con decorrenza dal 1 settembre 2013.
Nella udienza pubblica del 22 novembre 2013 il Collegio procedeva, nel contraddittorio delle parti, ad aprire il plico relativo alle buste e a verificarne la consistenza.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, all'esito delle prove scritte di ammissione al concorso per Dirigente Scolastico con riferimento alla Regione Lazio, bandito con decreto del 13 luglio 2011, risultando non ammessi a sostenere la prova orale, per non avere raggiunto il punteggio minimo di 21/30, hanno impugnato la procedura di concorso, chiedendone l'annullamento con una serie di censure di ordine formale.
Nelle more, è stata approvata la graduatoria di merito- con relativa assunzione in servizio dei vincitori- impugnata con proposizione di motivi aggiunti.
I ricorrenti, in particolare, hanno lamentato:
a) l'incompatibilità di alcuni membri della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento alla violazione dell'art.35 comma 3 del D.lvo 165/2001;
b) la violazione dell'anonimato e, quindi, la compromissione della serietà della selezione in quanto le bustine contenenti i dati anagrafici dei candidati sarebbero stati di consistenza tale che era possibile leggerne in controluce i nominativi già prima dell'apertura delle stesse; inoltre nelle 5 diverse sedi concorsuali delle prove svolte nel Lazio "sembrano essere state utilizzate bustine di colore diverso, ciò che avrebbe determinato la riconoscibilità dei candidati "per gruppi di provenienza", con conseguente violazione delle prescrizioni del DPR 9.05.1994, n.487, art.14.;
c) la violazione dell'art.15 del DPR 487/94, in quanto la verbalizzazione della valutazione di ciascun candidato è stata rimessa ad una semplice "scheda" anziché ad una vera e propria deliberazione;
d) la violazione dell'art.12 comma 1 del medesimo DPR, in quanto i criteri di correzione non venivano adottati "alla prima riunione" ma solo il 20 dicembre 2011, dopo l'effettuazione delle prove, e venivano resi noti ai candidati solo a correzione ultimata, con pubblicazione avvenuta il 15.02.2012;
e) l'insufficienza e genericità dei criteri e delle modalità di valutazione degli elaborati.
Il ricorso principale ed i motivi aggiunti non meritano accoglimento.
Il Collegio ritiene prioritario affrontare la seconda censura del ricorso principale unitariamente alla prima censura dei motivi aggiunti, con cui si deduce la violazione dell'anonimato e, quindi, la compromissione della serietà della selezione in quanto le bustine contenenti i dati anagrafici dei candidati sarebbero stati di consistenza tale che era possibile leggerne in controluce i nominativi già prima dell'apertura delle stesse; inoltre nelle 5 diverse sedi concorsuali delle prove svolte nel Lazio "sembrano essere state utilizzate bustine di colore diverso, ciò che avrebbe determinato la riconoscibilità dei candidati "per gruppi di provenienza", con conseguente violazione delle prescrizioni del DPR 9.05.1994, n.487, art.14. Inoltre, si deduce l'illegittimità della procedura in quanto:
a) nelle diverse sedi in cui si sono svolte le pro¬ve scritte sarebbero state usate, per raccogliere e conservare i dati identifica¬tivi dei candidati, bustine di colore diverso;
b) la busta utilizzata per contenere i dati anagrafici dei candidati sarebbe risultata trasparente;
e) "l'accoppiamento" delle generalità dei candidati agli elaborati non risulterebbe lineare e coperta da oggettive garanzie.
Ed invero, dapprima il TAR Lombardia (TAR Lombardia, n.2035/2012) e, successivamente, il Consiglio di Stato, VI Sezione, inizialmente con ordinanza cautelare e quindi con decisione nel merito (sentenza n. 3747/2013 depositata in data 11 luglio 2013) hanno ritenuto sussistente l'interesse strumentale dei partecipanti al concorso a chiedere l'annullamento dello stesso o, comunque, della fase concorsuale in cui il vizio si è verificato - anche quando, come nel caso in esame, non sia emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato- sostenendo che " la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte".
Ciò in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, "nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell'anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l'amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all'interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all'apertura delle buste".
Orbene, anche a volere condividere tale interpretazione, il Collegio rileva che il principio non è applicabile nel caso in esame, per insussistenza dei medesimi presupposti di fatto.
Infatti, diversamente a quanto accertato con riferimento alle buste utilizzate nel concorso per Dirigenti Scolastici della Regione Lombardia, quelle utilizzate per il concorso della Regione Lazio - alla cui provvista ha provveduto autonomamente l'URS del Lazio - all'esame effettuato dal Collegio, nell'udienza pubblica del 22 novembre 2013, in cui si è proceduto all'apertura del plico depositato dall'amministrazione nel contraddittorio delle parti, sono risultate ictu oculi di colore, consistenza e spessore (buste gialle e foderate al loro interno da carta nera), tale da rendere addirittura impossibile, e non soltanto difficoltoso, verificarne in controluce il contenuto.
Pertanto, il Collegio ha ritenuto superfluo, nell'economia processuale, disporre una verificazione tecnica analoga a quella disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare della sez.IV, n.336/2013 del 13 gennaio 2013.
Inoltre, con riferimento all'ulteriore profilo di illegittimità della non omogeneità del colore delle stesse, ipotizzato dai ricorrenti, non soltanto con nota prot. 9183/2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha smentito tale circostanza (specificando di non essere a conoscenza del tipo di materiale utilizzato nelle prove scritte del concorso per dirigente scolastico nelle altre Regioni, in quanto ogni U.S.R. ha gestito autonomamente - come previsto dal Bando- l'organizzazione delle prove scritte della procedura e di avere provveduto direttamente alla provvista del materiale necessario alla selezione) ma le stesse 30 buste depositate in giudizio sono state individuate prendendo, in stretto ordine alfabetico, per ciascuna delle 5 sedi scolastiche in cui si sono svolte le prove scritte del concorso i nominativi dei primi 6 candidati (3 che hanno superato a prova e tre che non l'hanno superata). Orbene, tali buste che appaiono tutte del medesimo colore e consistenza.
Ad ulteriore sostegno della correttezza della procedura, il verbale del 20 dicembre 2011 attesta che la Commissione: i) ha verificato l'integrità delle chiusure dei pacchi contenenti gli elaborati; ii) ha proceduto al rimescolamento in modo da far risultare casuale l'ordine di presentazione; iii) ha proceduto alla suddivisione dei 926 pacchi in due gruppi di 462 assegnati per la correzione alla prima sottocommissione e 464 assegnati alla seconda sottocommissione; iv) ha riposto i due gruppi di pacchi in due armadi poi chiusi e le cui chiavi sono state date in custodia una per ciascuna al Presidente della Commissione e alla segretaria.
Conseguentemente, le censure in esame devono essere disattese.
Quanto alle restanti censure, a prescindere dai profili di irricevibilità per tardività del primo motivo del ricorso principale, con cui si deduce violazione dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 11 del DPR n. 487/1994, nonché degli arti 51 e 52 c.p.c. con riferimento:
-    alla nomina della prof.ssa Elisabetta Spaziani, atteso che risulterebbe rappresentante sindacale della CISL Scuola. Ella risulterebbe nell'elenco dei componenti, quale rappresentante della CISL Scuola, quale membro del Consiglio Generale CISL;
-    alla nomina della prof.ssa Ester Rizzi, che risulterebbe consulente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte professionalità della Scuola (ANP), nonché nell'organigramma della ANP Roma;
-    alla nomina del dott. Mauro Arena, il quale sarebbe componente del Comitato Scientifico di ISMEDA, Società che ha curato i corsi di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici; ed inoltre sarebbe poi dirigente dell'USR Lazio (essendo stata la Commissione nominata con i Decreti prot. n. 275 del 23.09.2011, prot. n. 288 del 10.10.2011, n. 341 del 16.12.2011 mentre l'impugnazione veniva proposta solo all'esito dell'esclusione delle prove scritte dei ricorrenti), ne va rilevata l'infondatezza.
In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto recentemente modo di ribadire che la ratio dell'art. 35, comma 1, lett. e), del d.lgs, n. 165 del 2001 è "di evitare che siano nominati componenti delle commissioni di concorso soggetti investiti di cariche comportanti il pericolo della deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso", precisando che "- l'interpretazione di questa normativa comporta la ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso (Sez. VI, 1 giugno 2010, n. 3461; Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056);
- occorre, di conseguenza, che ricorra un "qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche, politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione " (Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6526)".
In questo quadro la norma in esame presuppone che tale incidenza non sussiste per i soggetti "che non siano" titolari delle cariche incompatibili affermandosi con ciò, anzitutto, la necessità che tale titolarità sia in atto, cioè "con la piena attribuzione delle relative funzioni….poiché soltanto con tale effettività diviene possibile l'incidenza sull'attività concorsuale delle funzioni rivestite, essendo la volontà o l'effetto di condizionamento assistiti dalla concretezza dei poteri azionabili." (Sez. VI, n. 3461 del 2010, citata e Cons.Stato, Sez.VI, n.5947/2013 depositata in data 11 dicembre 2013).
Ciò premesso, la Sezione ha già avuto modo di pronunziarsi con riferimento alla infondatezza nel merito della censura con riferimento alla posizione della Prof.ssa Spaziani (cfr. TAR Lazio, III bis, 15.03.13 n. 2722), la quale è risultata non avere mai svolto funzioni di direzione e rappresentanza sindacale.
Analogamente, con la decisione citata- da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- la censura è stata ritenuta infondata con riferimento alla Prof.ssa Ester Rizzi, che non è mai stata dirigente sindacale dell'ANP, né a livello nazionale, né regionale o locale, né è membro di organi statutari dell'associazione professionale e sindacale, né ancora è stata mai destinataria di designazione o di nomina quale rappresentante dell'ANP.
Anche per quanto riguarda l'asserita incompatibilità del dott. Mauro Arena, il quale sarebbe stato componente del comitato scientifico di I.S.ME.D.A. - società che ha curato i corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici, frequentati da un alto numero di professori che hanno poi effettivamente partecipato al concorso- la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi, anche di recente, ritenendo al censura infondata. In proposito, è stato infatti affermato nella decisione n.8549/13, depositata in data 2 ottobre 2013, che:
"Appaiono enunciabili alcune considerazioni: la prima che tale situazione resta solo a livello di ipotesi non supportata da nessun elemento di prova; inoltre che neppure rientra tra i casi di astensione obbligatoria indicati nel comma 5 dell'articolo 51 codice di procedura civile; infine che la desunzione di una situazione di incompatibilità sulla base dei sintomatici elementi addotti dai ricorrenti si pone in palese contrasto con conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza allorquando ha posto in luce che la "incompatibilità" tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro professionale talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina ma condizionata da tal cointeressenza (C.d.S. - Sez. III 20/9/2012 n. 5023).
In tal senso ha concluso anche di recente questa Sezione (cfr. TAR Lazio III bis n. 1117/2013) che ha risolto la fattispecie sottoposta al suo esame, richiamando la surriportata C.d.S. - Sez. III n. 5023/2012 e respingendo la relativa censura.
- Quanto alla censura riguardante l'asserita incompetenza di alcuni membri della Commissione Esaminatrice rispetto alle problematiche del Concorso e, pertanto l'illegittimità della loro nomina con consequenziale invalidità di tutti gli atti della procedura concorsuale da essi compiuti (II motivo del ricorso principale), essa non merita di essere condivisa.
In particolare i ricorrenti - attesa la prevalente natura "umanistico-giuridica" delle materie di cui all'art. 8 del bando di concorso- contestano la competenza dei Presidente ing. Giorgio Guattari (che insegna "elettronica applicata" alla Terza Università di Roma) dell'ing Mauro. Calzecchi (che è esperto di "struttura tecnica di missione ecc") e della dirigente scolastica Ester Rizzi (laureata in matematica) a predisporre le tracce delle prove scritte, con conseguente illegittimità delle prove scritte.
Sul punto, il Consiglio di Stato (Sez. V, 30 gennaio 2013 n. 574) ha precisato che il requisito della comprovata esperienza non può spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione concorsuale. Inoltre, si è ritenuto che della sussistenza di tale requisito non è necessario che venga dato atto con il provvedimento di nomina della commissione di concorso ma è sufficiente che esso sussista in concreto. In ogni caso, in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v'è a carico dell'amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, anche qualora i componenti possano essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali diverse, in quanto la stessa qualifica rivestita denota l'idoneità a svolgere il compito assegnato (cfr.anche Tar Campania, Napoli, sez.VI, n.3842/2013).
Il motivo, pertanto, va respinto.
-    Quanto alla violazione dell'art.15 del DPR 487/94, sotto i profili che la verbalizzazione della valutazione di ciascun candidato è stata rimessa ad una semplice "scheda" anziché ad una vera e propria deliberazione e che, in ogni caso, i criteri predisposti dalla Commissione si appalesano inidonei e generici, sì da non consentire la ricostruzione dell'iter logico nell'attribuzione del voto numerico a ciascun candidato, il Collegio ravvisa profili di inammissibilità di detta censura per carenza di interesse in quanto, come già rilevato, i ricorrenti non hanno impugnato la valutazione negativa della propria prova, né appare chiaro sotto che profilo anche l'eventuale sussistenza del profilo di illegittimità in esame potrebbe condurre all'annullamento dell'intera fase delle prove scritte. In ogni caso, nel merito, la censura è stata già esaminata e respinta dalla Sezione in un caso analogo - in cui viceversa veniva impugnato l'esito negativo delle prove scritte- con argomentazioni dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.
In particolare, è stato rilevato che la commissione ha fissato i seguenti criteri di valutazione:
-    a) prima prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; padronanza dei temi affrontati;
-    b) seconda prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; analisi del contesto; articolazione ed efficacia delle azioni proposte.
Sul punto, ha osservato il Collegio che "i suindicati criteri non risultano né generici né inadeguati ma assolutamente idonei e pertinenti per la valutazione delle prove del concorso in questione, posto che riguardano sia la forma espositiva sia il contenuto degli elaborati. Gli stessi infatti si differenziano con riguardo al diverso carattere, teorico e pratico, delle prove, risultando adeguatamente specifici rispetto a ciascuna di esse.
E ciò è ancor più vero ove si consideri che tra i criteri di valutazione della prova pratica vi sia "l'articolazione e l'efficacia delle azioni proposte", ossia un criterio utile a valutare la capacità del candidato nel cosiddetto problem solving.
Nè i criteri in questione avrebbero dovuto essere specifici rispetto alle singole materie del concorso, risultando gli stessi non manifestamente illogici rispetto alle prove di esame.
Sul punto, la costante giurisprudenza ha più volte ribadito che, in sede di concorso pubblico l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 maggio 2012, n. 4134; Cons. St., sez. IV, n. 5862 del 2008; 8 giugno 2007, n. 3012; 11 aprile 2007, n. 1643; TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010; Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3038). D'altra la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a posti di pubblico impiego non può essere considerata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura, trattandosi appunto di attività riservata alla discrezionalità dell'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estremamente ristretto. Di conseguenza, la mancanza od indeterminatezza di tali criteri non può di per sé comportare l'illegittimità del concorso e delle valutazioni in esso formulate quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio (ex multis, Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2002 n. 6250; TAR Emilia-Romagna Parma, sez.I, 25maggio 2010, n.206). Peraltro la stessa giurisprudenza - nel dar atto che, nel caso in esame, i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione contenevano indicazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche che ciascun elaborato doveva possedere per poter essere considerato idoneo - ha evidenziato sia che la predeterminazione dei criteri di valutazione "è peraltro connotata da una ampia discrezionalità tecnica, per cui essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta ed intrinseca illogicità ed irrazionalità", sia che il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice riguarda vari profili, "la valutazione dei quali implica all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell'operato valutativo della commissione" (Cons. St., sez. IV, n. 8504 del3 dicembre 2010). E l'ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione emerge peraltro nella circostanza, richiamata dalla stessa ricorrente, per cui nelle diverse Regioni, ove si è svolto il concorso in questione, ciascuna commissione ha indicato differenti criteri di valutazione. Sotto tali profili pertanto le doglianze risultano inammissibili in questa sede trattandosi di censure tese a sindacare il merito dell'azione amministrativa censurabile solo per manifesta illogicità ed arbitrarietà non rinvenibile nella specie" (Tar Lazio, sez.III bis, n.5381/2013 del 21 marzo 2013).
-    Con riferimento, poi, alla violazione dell'art.12 comma 1 del medesimo DPR, dedotta anche con il II dei motivi aggiunti, la sua infondatezza in punto di diritto, è stata di recente ribadita, con argomentazioni che il Collegio condivide, anche dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato come la previsione della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione delle commissioni "pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti". È stata pertanto ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione", cioè "della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte." (Cons.Stato, Sez.VI, n.5947/2013 depositata in data 11 dicembre 2013; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8).
In conclusione, l'impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti non trova nessuna possibilità di accoglimento sotto tutti i profili denunciati dai ricorrenti e va pertanto rigettata.
Le spese, ai sensi degli artt.26 c.p.a., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
li respingi.
Condanna i ricorrenti alle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila), oltre iva e CPA come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri,    Presidente
Pierina Biancofiore,    Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano,    Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: A idonea lazio11/01/2014 18:42:59
Grazie , adesso aspettiamo di sapere quanti di noi entreranno quest'anno .
Rispondi

Da: povero marsupiale11/01/2014 20:01:29
Paga paga....
Rispondi

Da: ...mumble11/01/2014 20:39:49
questa sentenza è musica
Rispondi

Da: ciao12/01/2014 12:49:11
a idonea lazio

sei impagabile, grazie a nome di tutto il forum! :)
Rispondi

Da: Copio e incollo12/01/2014 13:11:15
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/01/11/news/noi-soli-contro-il-sistema-scuola-1.8453252
Rispondi

Da: PAROLA FINE14/01/2014 12:36:26
Epitaffio per i ricorrenti:

ET TUMULUM FACIT ET TUMULO SUPER ADDITE CARMEN.

P.S.
E' bello essere DS, non pensavo di stare così bene...

La graduatoria verrà esaurita, tutta.

Al prossimo concorso, per i ricorrenti, quando ci sarà, un grosso in bocca al lupo!!!
Rispondi

Da: numerus 14/01/2014 17:15:05
Lieto di rivederti Eva.
Rispondi

Da: evakant...14/01/2014 19:51:36
@numerus
Se hai pensato che fossi io l'autrice del post sopra al tuo, ti sei sbagliato. Io mi sarei limitata, eventualmente, al solo epitaffio. Anche (e non soltanto) perchè non sono ds...pertanto non saprei dire quanto sia o meno bello.
Dunque, lieta io di rivederti... :)
Rispondi

Da: numerus 14/01/2014 20:48:26
Sempre lieto sono. Mi dispiace solo che ancora non sei DS. Spero lo diventerai presto. Ciao.
Rispondi

Da: ...mumble15/01/2014 07:16:01
ciao Evakant.... bentornata tra noi!!!!!!!!!!!
manca poco e anche tu sarai ds!!!!!! e speriamo molti di noi!
Rispondi

Da: ma il marsupiale....15/01/2014 10:45:14
...non era contrario ai ricorrenti?....non diceva che i ricorsi erano mezzucci usati dagli avventurieri......che in questo concorso sarebbero passati solo e soltanto i meritevoli........

                 M A H !!!!!!!
                                  M A H !!!!!!!
                                                    M A H !!!!!!!
e ancora......M A H !!!!!!!

Come cambiano i modi di pensare PER IL PROPRIO TORNACONTOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rispondi

Da: curioso28/01/2014 10:41:38

                Novità......... ? ? ?
Rispondi

Da: ...mumble28/01/2014 12:14:06
articolo disal sulle bustine lazio a conferma della correttezza procedura concorsuale.
ci siamo: pensionamenti in vista e preparazione nuove assunzioni nei prossimi mesi
Rispondi

Da: curioso28/01/2014 17:05:59
e vaiiiiiiiii

Rispondi

Da: Idonea lazio28/01/2014 19:34:06
Pochissimi pensionamenti in vista, temo.
Rispondi

Da: pensionamenti28/01/2014 19:42:39
Non più di 30
Rispondi

Da: ...mumble29/01/2014 09:08:07
cavolate, non credete ai sindacati: ci saranno almeno 50 pensionamenti coatti!
ma è meglio tenere gli occhi aperti
Rispondi

Da: A tutti i vincitori finalmente rilassati29/01/2014 14:57:29
Qualcuno sa come sono divisi per provincia i pensionamenti ?? Così é più facile per tutti controllare .
Rispondi

Da: A tutti i vincitori finalmente rilassati29/01/2014 14:57:47
Qualcuno sa come sono divisi per provincia i pensionamenti ?? Così é più facile per tutti controllare .
Rispondi

Da: ...mumble30/01/2014 09:38:46
Ancora alcun dato ufficiale. dobbiamo attendere una mesata
Rispondi

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