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Venezia orali 4a commissione
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Da: chris_2314/09/2012 16:11:32
sapete qualcosa di oggi?

Da: chris_2314/09/2012 16:18:10
due domande per chi ha studiato dip dal Giuffrè.. dove si trova la disciplina dell'e commerce? non mi pare ci sia, si parla solo in materia di obbl extracontrattuale della violazione dei diritti commessi via internet..
e della questione romana in nel giuffrè di diritto ecclesiastico?non spiegano assolutamente nulla...

Da: Lupo Veneziano14/09/2012 16:26:44
allora sulla questione romana spiegano a pag. 78, poi ci sono due acche di storia da dire tipo breccia di porta pia, legge delle guarentigie, enciclica non expedit e via di là.
Per quanto riguarda l'e-commerce io direi che si tratta di obbligazione contrattuale contratta via internet, e che si applica il Roma I che ha efficacia erga omnes, e che quindi si applica la legge scelta dalle parti ed in assenza di scelta si applica la legge del luogo di residenza del debitore.

Magari non sarà preciso ma non penso di sbagliare, in giro non ho trovato nulla

Da: Tridentum14/09/2012 16:34:57
sul mio libro ci sono due facciate sull'e-commerce che se volete vi riassumo (mettendoci anche cose scontate):
Viene definito e-commerce il fenomeno finalizzato a concludere transazioni commerciali tramite la rete internet. Caratteristica essenziale quindi di tale fenomeno è la transnazionalità: permette di varcare i propri confini rimanendo in casa propria.
Con riferimento al diritto applicabile a questi contratti con elementi di estraneità occorrerà far riferimento all'art. 57 L. 218 che rinvia alla Convenzione di Roma del 1980. Conseguentemente i criteri saranno quelli noti:
- volontà delle parti (che nella prassi dell'e-commerce è davvero difficilmente applicabile)
- criterio della prossimità
- criterio della conservazione

Una questione particolare che affronta il mio libro è quella relativa alle donazioni via internet (ex. cessione di software gratuiti). Quali sono i criteri? Si ritiene che debba applicarsi la norma di cui all'art. 56 L. 218 che indica come criterio principale la legge nazionale del donante e come criterio dettato dalla professio iuris la legge di residenza del donante al momento della donazione.

Altro non si dice :-)

Ciao a tutti e in bocca al lupo!

Da: Lupo Veneziano14/09/2012 16:39:36
Grazie mille! dai ci avrei beccato un po' ;)

Da: Tridentum14/09/2012 16:49:47
ci sei arrivato ragionando perfettamente! cosa che io fatico a fare se sono in sede di esame davanti alla commissione :-(

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Da: chris_2314/09/2012 18:07:40
grazie mille Lupo e Tridentum!

Da: carbonfossile14/09/2012 19:01:05
ho l'impressione che l'avv. Andrich faccia domande un po' su tutto!!!

Da: kia79 14/09/2012 20:48:12
Nessuna news di oggi?
Non ho fretta di sapere le domande, solo un po' di curiosità sulle percentuali e di sapere se i commissari sono sempre disponibili come i primi giorni....

e-commerce, bella domanda! e devo dire che tridentum ha spiegato benissimo!
Ragazzi, io mi ricollegherò domani, sono davvero stanca stasera!
buona notte forum!

Da: Mallino14/09/2012 23:21:28
Tridentum, porta pazienza, ma la soluzione che prospetti non collima con i dati normativi che io conosco. La legge applicabile ai contratti si determina oramai in base al regolamento Roma I. Rispetto alle fattispecie ricomprese nella sfera applicativa del regolamento (e non vedo come un contratto di e-commerce possa esserne escluso), l'art. 57 non ha alcun ruolo da giocare. Varranno dunque le soluzioni dettate dal regolamento, da identificarsi - a seconda dei casi - negli articoli 3 e 4 o nell'art. 6, in materia di contratti conclusi da un consumatore (se ricorrono le condizioni per la sua applicabilità). Sempre al regolamento io farei capo anche per risolvere i conflitti di leggi suscitati dal genere di donazioni a cui fai riferimento: le donazioni "contrattuali" rientrano pacificamente nella sfera di applicazione materiale del regolamento Roma I (ne sono escluse, semmai, quelle "familiari", ad esempio fra coniugi). Nell'esempio che fai, pertanto, l'art. 56 non è applicabile. Questa, almeno, è la risposta che ricavo dalle norme. Quale sia la risposta che si attende la commissione, francamente non lo so. 

Da: x  mallino15/09/2012 09:49:57
xè ritieni non applicabile il 57 scusa  ?

Da: Mallino15/09/2012 10:51:11
Perché la fattispecie di cui discutiamo è ricompresa nella sfera applicativa del regolamento Roma I, e quest'ultimo è di applicazione esclusiva nel proprio ambito di applicazione (il tenore testuale delle norme non lascia dubbi e il punto è pacifico in dottrina). Applicare una norma interna ad una situazione che il regolamento "vuole" disciplinare equivale a violare il diritto dell'Unione, in barba al principio del primato.

Da: kia79 15/09/2012 18:40:35
Scusate se mi intrometto, ma vorrei solo capire bene.
affermare che all'e-commerce si applica l'art. 57 della l. 218/95 non è del tutto sbagliato se si precisa che la convenzione di roma dell'80, recepita nell'84 è ora sostituita dalla convenzione ROMA I.
Ci sono anche altre norme che pur rinviando a specifiche convenzioni, ora vanno interpretate diversamente (mi riferisco in particolare all'art. 3 della 218 dove rinvia alla convenzione di bruxelles, ma che ora va letto in riferimento al reg. 44/2001).
in linea di massima quindi, con le dovute cautele e precisazioni, si può anche affermare che si applichi l'art. 57. (almeno così afferma anche il mio manuale).
quindi, tornando ai criteri di collegamento, in primis si dovrebbe applicare l'art. 3 della Roma I, cioè la scelta delle parti, e in suo difetto gli altri criteri della convenzione stessa.
Almeno così capisco io...

cmq, nessuno sa nulla di ieri?

Da: Mallino15/09/2012 19:30:57
kia79: non sono d'accordo: quando ancora non esisteva il regolamento Roma I, la Convenzione di Roma si applicava già per forza propria, non in quanto richiamata dall'art. 57. Questo si ricava dal fatto che la Convenzione, come anche tu dici, ha ricevuto esecuzione in Italia con una legge del 1984, applicabile da che la Convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale, nel 1991 (prima della l. 218, dunque). La funzione dell'art. 57 della l. 218, in effetti, non è mai stata quella di rendere applicabile la Convenzione di Roma (che, appunto, era già applicabile ad altro titolo), ma piuttosto quella di ESTENDERNE l'applicabilità ad alcune situazioni cui la Convenzione stessa, di per sé, non sarebbe stata applicabile (questo è il senso dell'inciso "in ogni caso" che compare nell'art. 57). Con la sostituzione della Convenzione ad opera del regolamento, questo quadro non è cambiato di molto: la disciplina europea, ora rappresentata dal regolamento, continua ad applicarsi per forza propria entro il suo ambito di applicazione, ed è estesa, in forza dell'art. 57, alle "obbligazioni contrattuali"  estranee alla sua sfera applicativa "materiale". Può sembrare una sottigliezza, ma se in presenza di una fattispecie disciplinata dal diritto dell'Unione si PARTE applicando una norma interna e POI si arriva al diritto dell'Unione solo perché da quella richiamato, si rischia di dare alla commissione la sensazione di non conoscere i rapporti fra diritto del'Unione e diritto interno (e per chi porta anche comunitario questo è, a mio avviso, un errore grave).

Da: Mallino15/09/2012 19:33:58
Dimenticavo: non so cosa dica il tuo libro a proposito del modo in cui dev'essere interpretato, oggi, il rinvio compiuto dall'art. 3.2 della l. 218 alla Convenzione di Bruxelles; faccio presente, però, che le Sezioni unite (22239/09), a torto o a ragione, dicono il contrario, e cioè che quel rinvio deve tuttora essere inteso come un rinvio alla Convenzione.  

Da: x a me15/09/2012 20:07:53

Da: !!!!16/09/2012 06:06:34
Mi sembrano discorsi inutili! L'europa non e' il mondo. I maggiori rapporti commerciali li abbiamo con la Cina. Applicate Roma 1 per esempio?  Basterà dire che tra gli stati membri dell'ue si applica Roma 1 e convenzione di Roma x il resto!

Da: vicolo cieco16/09/2012 08:47:25
con la Cina? non direi, con Germania e francia semmai. cmq cambiando discorso ma stando nel dip qcuno mi sa dire in quali materie alle fine si tiene conto del rinvio indietro/oltre?

Da: vicolo cieco16/09/2012 09:01:05
cioè, concretamente, dov'è che lo si usa?

Da: x !!!!16/09/2012 10:53:47
mi associo!!!
anch'io lo spiego così: Roma I con l'UE, convenzione  con tutto il resto del mondo!

Da: Intruso16/09/2012 11:16:07
Scusate, non c'entro, l'esame l'ho fatto qualche anno fa e sto solo dando una mano alla mia ragazza. Io col diritto internazionale privato ci campo e vi dico che ha ragione Mallino. Poi se i commissari vogliono sentirsi dire dell'altro, questo non lo so. Comunque forza, tenete duro, buono studio a tutti!

Da: basta con dip!16/09/2012 17:01:55
Ragazzi, lasciamo stare il dip, vi prego! stiamo facendo discorsi così campati per aria che tra un po' non sapremo più dove sbattere la testa.
alla fine mi sembra di capire che nessuno ha info sull'esame orale di venerdì...
vabbè sepriamo qualcuno vada mercoledì, così ci mettiamo in pari...
buona domenica di studio...

Da: x tutti16/09/2012 17:06:58
ma proprio nessuno che è andato venerdi!?!?!?!?

Da: !!!!16/09/2012 20:52:34
Mercoledì ci sarò io...che Dio mi assista!

Da: Appunto17/09/2012 08:43:41
In bocca al lupo !!!!

Da: chris_2318/09/2012 14:29:35
domani ci sarà qualcuno che va a sentire le domande?

Da: kia79 18/09/2012 21:26:12
Vado io domattina! forse mi fermo un po' al pome, ma non troppo perchè ci metto un po' a tornare a casa...
ci saranno molti penalisti domani...
se riesco scriverò le domande già in tarda serata, al più tardi al mattino di giovedì.
notte forum!!!
siete troppo il mio sostegno....

Da: x kia18/09/2012 21:44:51
grazieeeeee

Da: Miciobaubau19/09/2012 16:22:43
Passatooooo! Grazie a tutti della collaborazione.
Tutala possessoria, impugnazione verbale di polizia ( termine processuale o no?), intervento del terzo nel processo appello ( poi non mi ricordo), decreti legge e legislativi, ordine pubblico e le successioni. Ringrazio lupo veneziano x la dritta delle successioni.
Altri probabilmente vi daranno informazioni migliori!!!!!

Da: Lupo Veneziano19/09/2012 17:54:09
Passato anche io!
Complimenti micio! Di niente,sono contento per te!
A me hanno chiesto:
penale: sospensione condizionale della pena, violenza contro pubblico ufficiale (attiva e passiva), cause di non punibilità nell'utilizzo dei stupefacenti
procedura penale: interrogatorio poteri P.M. e P.G.
civile: rappresentazione, accettazione tacita e legale, accettazione beneficiata.
internazionale: art. 64, 65 e 66.
ecclesiastico: gli ancoraggi dell diritto ecclesiastico nella costituzione, rapporti tra sentenza di delibazione sentenza di divorzio, libertà religiosa e art. 19, questione del crocefissio e sentenza della Corte Costituzionale.
Deontologia: fonte e tipo di norme dell'ordinamento deontologico


Grazie a tutti!

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