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Orali L'Aquila
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Da: M. | 08/10/2012 22:55:10 |
Pro pen Chiusura ind prel , giudizio immediato, prove assunte in un altro procedimento possono essere utilizzate? Eccl Organi dello stato in materia di culto, matrimonio prima del 29 Deo Iscrizione all'albo avv straniero, rinuncia al mandato, diritto di ritenzione del fascicolo Cost Parlamento, parl in seduta comune, resp delle camere, scioglimento anticipato delle camere Proc pen Patteggiamento, abbreviato Dip Applicazione dellaegge straniera, interpretazione legge straniera, diff fra conv di Lugano e di Bruxelles Eccl Insegnamento religione nelle scuole, rango dell'ordinario militare Comunitario Rinvio pregiudiziale Deo Radiazione dall'albo, sanzioni disciplinari, incompatibilità , rapp di colleganza Lavoro Sanzioni disciplinari, licenziamento, appello nel rito del lavoro Tributario Imposte, contenzioso tributario Eccl SCV Proc civ Prove orali, proc di ammissione delle prove, confessione, giuramento, nullità degli atti, esecuzione immobiliare Dip Rinvio, reciprocità Deo Cdo, proc disciplinare, formazione continua Cost Le libertà, art 138, il governo Proc pen Misure cautelari, i presupposti, interrogatorio di garanzia, intercettazioni telefoniche Eccl CEI, matrimonio Comunitario Rinvio pregiudiziale, le decisioni Dip Rinvio altrove Deo Sospensione e radiazione, divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive | |
Da: uno dei pochi | 08/10/2012 23:57:01 |
non so come ringraziarti! :-) | |
Da: M. | 09/10/2012 00:11:41 |
Non mi devi ringraziare... Dobbiamo aiutarci fra di noi.. | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 00:20:10 |
giusto! cmq da ciò che ho capito, non ammettono solo quando proprio sono costertti, quindi, secondo me, possiamo stare tranquille. A presto. | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 08:26:39 |
Grazie mille! | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 09:37:27 |
Convenzione di Lugano ho visto è stata chiesta diverse volte io non ho trovato granchè da dire solo che si occupa delle stesse materie della conv di bruxelles l'unica differenza è la partecipazione della Danimarca? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà. | |
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Da: M. | 09/10/2012 10:14:28 |
Buongiorno Lunetta, la prof vuole sapere la differenza fra le due convenzioni ma non ha detto qual è, ovviamente! L'unico consiglio che posso darti è di cercare su internet un qualcosa che abbia come fonte il manuale della UTET. Lei lo porta sempre dietro.. Mi dispiace non poterti aiutare di più .. Quello che ho capito è che lei vorrebbe che noi Rispondessimo con le stesse parole che ha lei in mente e finché non gliele dici insiste. | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 10:32:56 |
Ciao io ho capito che è "la gemella", come ha detto testualmente lei, della Conv. di Brux. , evidentemente per i Paesi che non aderiscono alla Conv. di Brux. (per gli Stati dell'EFTA : associazione europea di libero scambio --> fonte internet). | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 11:04:51 |
X. Lunetta ed M. Io sto dando uno sguardo qui...per il momento mi sembra che ci sia ciò che cerchiamo... books.google.it/books?isbn=8859807786 | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 11:15:00 |
CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 La Convenzione di Bruxelles del 1968 (Convenzione) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale entrò in vigore l'1 febbraio 1973 fra i sei Stati fondatori della Comunità Economica Europea (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo). Essa individuava i criteri per la determinazione del giudice competente per controversia nelle materie di cui sopra insorte nel territorio dei Paesi aderenti. Varie modifiche nel corso degli anni portarono all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Per regolare i rapporti con gli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), nel 1988 è stata sottoscritta fra questi ultimi1 e i Paesi comunitari la Convenzione di Lugano, entrata in vigore per l'Italia l'1 dicembre 1992 e che riproduce nella sostanza la Convenzione. L'adozione del Regolamento (CE) n. 44/2001 (Regolamento) ha reso necessario stipulare una nuova Convenzione di Lugano, sottoscritta il 30 ottobre 2007 dalla Comunità europea e da Islanda, Norvegia e Svizzera e di imminente entrata in vigore, per riallineare le disposizioni in vigore all'interno dell'Unione Europea e quelle relative ai rapporti con i rimanenti Stati EFTA. Il Regolamento, primo frutto del processo di "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato e processuale reso possibile dall'introduzione, con il Trattato di Amsterdam, della cooperazione giudiziaria codificata nel nuovo articolo 65 del Trattato di Roma, ha sostituito e profondamente rivisto la Convenzione, sulla base delle criticità emerse negli anni e degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Avendo da tempo il Regolamento sostituito la Convenzione ed essendosi uniformata al suo contenuto anche la nuova Convenzione di Lugano, nel proseguio si farà riferimento esclusivamente alle disposizioni del Regolamento. | |
Da: M. | 09/10/2012 11:50:42 |
Grazie .... Anche se io non porto dip ... Ma credo che a lunetta sia molto utile... | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 12:09:32 |
Ho visto ora i vs messaggi grazie mille a tutti! Buono studio, ps non so voi ma io sono decisamente a pezzi! | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 15:01:58 |
io ho i giramenti di testa! Dopo questo esame mi farò ricoverare...:-) | |
Da: prima sottocommissione | 09/10/2012 15:03:56 |
vi capisco, anche il mio stato di salute è preario | |
Da: prima sottocommissione | 09/10/2012 15:04:14 |
precario | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 17:03:48 |
Si dopo l'esame ci vuole un periodo in cui lentamente torniamo in contatto con il mondo esterno..... Non nè posso più non si finisce mai di ripassare sembra che come passo da una meteria all'altra ne dimentico una ma come si fà! | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 18:18:07 |
..sembra...hai detto bene. Poi te le ricorderai. B. studio. | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 18:32:05 |
scusate, mi è venuto un dubbio, (Eccl.) ma rispondete solo se avete voglia, non è importante. Nel giudizio di delibazione dinanzi alla Corte d'Appello, è richiesto che la sent. del Tr. Eccl. non sia in contrasto con altra sent. già passata in giudicato tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto. Non capisco bene cosa vuol dire. Se hai ottenuto una sent. di divorzio non puoi chiedere, successivamente, l'efficacia giuridica di una sent. eccl. di nullità? Grazie. | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 19:37:05 |
Divorzio e nullità del matrimonio non sono la stessa cosa, secondo me non puoi chiedere l'efficacia della sent eccl di nullità quando già hai una sent civile di nullità del matrimonio civile, puoi quindi ottenere la sent eccl di nullità ma poi agli effetti civili non ti serve perchè ne hai già una e x questo non puoi chiederne l'efficacia (almeno questo è quello che ho capito io) ciaooo | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 19:44:52 |
brava Lunetta! Grazie!Ciaooo | |
Da: prima sottocommissione | 09/10/2012 20:00:42 |
Sono d'accordo con lunetta, credo che la nullità riguardi un vizio del matrimonio ab origine, mentre il divorzio è lo scioglimento di un matrimonio valido che non presenta alcun vizio per cui in questo specifico caso non vi può essere conflitto fra le due sentenze, aggiungo che secondo me il conflitto dovrebbe esserci fra una sentenza del Tribunale ordinario, ovviamente fra le stesse parti, che rigetta la richiesta di nullità di matrimonio e la sentenza del Tribunale ecclesiastico che invece accoglie la relativa domanda di annullamento. Prendi comunque con le pinze quello che ti dico, sono mie considerazioni che dovrebbero essere controllate | |
Da: uno dei pochi | 09/10/2012 21:03:52 |
grazie! Mi ero confusa al momento, ma poi leggendo la risp. di Lunetta mi sono resa subito conto di aver fatto una domanda stupida..capita...:-) | |
Da: Lunetta 82 | 09/10/2012 21:18:25 |
Prima commisione hai perfettamente ragione in quel caso c'è conflitto di giudicati, io mi sono limitata a parlare di sent concord xchè se non sbaglio nel libro parla solo di sentenza già passata in giudicato senza specificare, ma sicuramente è giusto quello che dici! Ciao a tutti! | |
Da: prima sottocommissione | 09/10/2012 21:19:49 |
figurati, siamo tutti sulla stessa barca...è normale essere in confusione, anche a me vengono sempre un sacco di dubbi | |
Da: M. | 10/10/2012 00:02:10 |
Ragazzi chi di voi ha voglia di spiegarmi per bene il discorso della immunità penale dei membri della camera? Scusate ma ho un po' di confusione in testa... Grazie in anticipo.. | |
Da: kio roboat venuto dal cielo | 10/10/2012 02:12:38 |
so chi sei M. una donna sicuramente. Imbranata come una donna. Scommetto pure mora e non alta. Con 2 tette da sballo? Giusto? | |
Da: uno dei pochi | 10/10/2012 09:49:32 |
X M. Ti posso dire ciò che direi io..credo sia giusto : 1) insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; 2) autorizzazione Camera di appartenenza : in caso di ispezioni, sequestri, perquisizioni, intercettazioni, arresto (salvo sent. di condanna o arresto in flagranza -->potendo essere, infatti, sottoposti a procedimento penale). | |
Da: iusi | 10/10/2012 10:33:47 |
brava si così, aggiungerei possono essere sottoposti ad indagini senza autorizzazione della camera.. | |
Da: uno dei pochi | 10/10/2012 11:55:30 |
grazie iusi per la conferma. :-) | |
Da: prima sottocommissione | 10/10/2012 18:25:37 |
di procedura penale non so come ripetere i termini delle misure cautelare, in particolare quelli di custodia cautelare perchè non riesco a ricordarmelo, voi come avete affrontato l'argomento? | |
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