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Mobilità interna Inps
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Da: x tutti 11/04/2014 13:56:35
Si anche per me c'è qualcosa che non va e i sindacati tacciono, è uno schifo

Da: lotta dura11/04/2014 14:07:51
io mi informo costantemente con uno dei sindacati dico ma se avete dubbi il che e' comprensibile perche' non chiamate la direzione risorse umane in sede centrale?

Da: x lotta dura 11/04/2014 14:59:02
Mi dai il numero che chiamo?

Da: x lotta dura 11/04/2014 14:59:02
Mi dai il numero che chiamo?

Da: Per il cretino sopra11/04/2014 16:29:26
Se lo chiedi a lotta dura il numero vuol dire che non sei dell inps...dovresti sapere dove cercare i numeri della sede centrale!

Da: ufficiale...11/04/2014 16:33:13
Come vi fate prendere in giro!! Povero INPS mio voi sareste la futura classe dirigente!!

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Da: a me 11/04/2014 18:16:22
Il sindacato ha detto :mah è da un anno che deve uscire...non mi sembrano convinti nemmeno loro..

Da: roby4 11/04/2014 18:26:54
Il sindacato questa mattina da me interpellato ha affermato che non si andrà comunque oltre l'estate. Starebbero approntando gli ultimi dettagli

Da: lotta dura x ormai11/04/2014 18:33:18
confermo quanto detto da roby4 quindi vero o non vero questo e' quello che dicono i sindacati attendiamo un attimo

Da: PEccato che 11/04/2014 18:33:21
E' passato un anno dall'accordo...quando uscirà il bando ci vorrà un altro anno per il trasferimento... I sindacati devono assolutamente risolvere il problema considerato che noi paghiamo ogni mese per essere tutelati nonché rappresentati! A me hanno detto imminente...mah non ci credo più

Da: x lotta dura 11/04/2014 18:37:25
Ma non avevi detto giugno?

Da: x lotta dura per ormai 11/04/2014 18:46:11
E tu per un attimo intendi 5 mesi??????

Da: lotta dura x PECCATO CHE11/04/2014 19:05:03
ma perche' "non si andra oltre l'estate cHe vuol dire" GIUGNO MI SEMBRE CHE NON SIA NE LUGLIO NE AGOSTO CHE TUTTI SONO IN FERIE....IL BANDO REGIONALE SOTTOSCRITTO  NEL GIUGNO DEL 2013 COME QUELLO NAZIONALE E' STATO ESPLETATO DA POCO RAGAZZI ANCHE IO SONO ESAURITO E STANCO E VI GARNATISCO CHE SAREI UNO DEI PRIMI IN GRADUATORIA ..MA ALLO STESSO TEMPO HO DECISO DI FIDARMI DI CIO' CHE DICONO PERCHE STAVOLTA MI SEMBRANO SINCERI..SE COSI' NON FOSSE SI AGIRA' PER CHI LO VORRA' FARE COME LO FARO' IO PUNTO NON C'E' ALTRO DA DIRE PER QUELLO CHE MI RIGUARDA.
MA VISTO CHE SIETE TUTTI O QUASI ISCRITTI AI SINDACATI E PAGATE PERCHE NON ROMPETE LE PALLE COME FACCIO IO A CHI DI DOVERE?

Da: x lotta dura 11/04/2014 19:09:51
Scusa ma tu cambi spesso opinione e che cavolo ora si arriva a dicembre!!!!!!

Da: ric 11/04/2014 19:11:59
Ma il bando non era alla firma, ora si scopre che mancano ancora dei dettagli, è uno schifo ci stanno prendendo in giro!!

Da: ciliegina sulla torta11/04/2014 19:23:57
ci vogliono togliere la gestione degli ammortizzatori sociali (ASPI, mobilità e simili) per darli ad una sedicente agenzia nazionale per il lavoro.

Da: x lotta dura 11/04/2014 19:47:16
Cos hai da dire a tua discolpa?

Da: x lotta dura11/04/2014 20:21:37
Grazie per il tuo interessamento.. a nome di tutti coloro che attendono il bando per riunirsi ai propri figli e coniugi

Da: x lotta dura 11/04/2014 23:09:12
Puoi rispondere per favore?

Da: x lotta dura 12/04/2014 09:01:08
Allora?

Da: iosi 12/04/2014 11:01:12
Secondo me Lotta dura sta aspettando l assegnazione provvisoria e cerca di tenerci buoni

Da: x iosi12/04/2014 11:19:03
dai non scherziamo

Da: X iosi12/04/2014 12:36:54
no...assegnazione negata...per quetso è incazzato nero!

Da: lotta dura x io si12/04/2014 13:41:16
mi limito semplicemente a non rispondere e a scrivere in base alle novita' che avro' se mi metto dietro a 4 coglioni che scrivono qui farei il loro gioco asta luego e bye bye

Da: x lotta dura12/04/2014 14:07:48
Sei un mito.. mi piace come rispondi a queste teste di cavolo

Da: ufficiale...quello vero12/04/2014 15:06:54
Dopo essermi divertito adesso sono serio.Il bando esce presto...stessi requisiti dell'accordo di giugno 2013, con l'inserimento di una clausola che salvaguardia i punteggi di chi accetta il trasferimento in un'agenzia per una successiva(presumibile nel 2015,a breve verrà firmato un nuovo accordo di programma) mobilità verso le direzioni provinciali . L'eventuale contingentamento si definirà in base al numero delle domande presentate e alle sedi cedenti...ho già detto al mio segretario nazionale che se mi fregano i posti che mi interessano dipendenti con meno di 5 anni di servizio per via di qualsiasi l.104 faccio immediatamente ricorso per mancato rispetto del vincolo di permanenza dei 5 anni presso la sede di prima assegnazione.

Da: iosi12/04/2014 15:19:57
x ufficiale...quello vero

bravo cosi si fa, altro che lotta dura........

Da: lotta dura x io si12/04/2014 15:26:04
si fai ricorso ufficiale.....personalmente ho qualcosa di ufficiale da dirti  a caga coglioneeeeeee

Da: x ufficiale...quello vero12/04/2014 15:31:52
ti auguro che tu riesca a non avere problemi per la tua destinazione scelta..ma nell'ipotesi di eventuali ricorsi ti consiglio di informarti per bene per avere chiaro il quadro della situazione..ti assicuro che l'amministrazione è molto più informata di quanto possa sembrare...x questo porgo all'attenzioni di tutti voi un pò di argomentazioni giuridiche e giurisprudenza sul punto tratto da una nota rivista giuridica:

Il vincolo della permanenza quinquennale nella sede di prima nomina, nelle amministrazioni pubbliche, è superabile attraverso una interpretazione sistematico/complessiva degli artt. 1 c. 29 decreto legge 138 del 2011 e 16 legge 183 del 2011 e dei commi 5bis e 5ter art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di pubblico impiego.
L'art.1, comma 29, del decreto legge 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 148 del 14.9.2011 prevede che:
L'art. 1, comma 29, stabilisce, in buona sostanza, che ai pubblici dipendenti si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile con riferimento all'esigibilità della prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto : la norma prevede, quindi, il potere, regolato in sede di contrattazione, di modificare «il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa attraverso lo strumento del trasferimento definitivo o temporaneo».

L'art. 16 della legge 183 del 12.11.2011 prevede, poi, la ricollocazione d'ufficio del personale in soprannumero o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione, confermando il principio civilistico dell'art. 2103 per cui il lavoratore può essere trasferito, secondo criteri datoriali, da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In questo quadro normativo vanno letti i commi 5bis e 5ter dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni, in una interpretazione complessivo/sistematica, non diversamente da quanto avviene in tema di contratti ex art. 1363 c.c.
Il comma 5bis regola la c.d. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione. L' obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione non è obbligo di diritto oggettivo posto a tutela dello stesso ordinamento positivo, ma è vincolo posto a tutela di situazioni giuridiche soggettive della P.A. che, esercitando la sua facoltà/potestà organizzatoria, può farlo valere o meno a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente. E', cioè, un vincolo posto a tutela, non di un interesse generale della comunità, ma di un interesse particolare della P.A. in funzione delle sue variabili esigenze organizzative, tecniche e produttive.
Se il comma 5bis dell'art. 35 avesse, invece, avuto a contenuto un vero e proprio obbligo di diritto oggettivo, inderogabile, dell'ordinamento del p.i. contrattualizzato posto a carico sia del dipendente che dell'amministrazione, l'obbligo temporale di permanenza, come suo rovescio, avrebbe potuto assicurare al dipendente un vero e proprio diritto alla inamovibilità quinquennale dalla sede di prima assegnazione : così non è.
Un obbligo assoluto del lavoratore alla permanenza e, quindi, un suo diritto all' inamovibilità dalla sede di prima destinazione è assicurato, invece, dal successivo comma 5ter dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, dalla norma cioè sulla c.d. territorializzazione, la quale prevede che l'amministrazione può richiedere come requisito di partecipazione alla procedura pubblica selettiva la residenza dei partecipanti in un determinata zona geografica del Paese.
Allora sì che i concorrenti assunti vanterebbero nei confronti dell'amministrazione il diritto alla inamovibilità di sede, e l'amministrazione, dal canto suo, essendosi specificamente auto- vincolata nel bando di concorso, non godrebbe più di quella discrezionalità nelle scelte di autorganizzazione che le è, invece, riconosciuta nell'ambito della operatività del comma 5-bis dell'art. 35.
Le clausole normative di cui ai commi 5bis e 5ter del decreto legislativo 165 del 2001 vanno, quindi, lette unitariamente in simbiosi ermeneutica.
Solo unitariamente interpretando i commi 5bis e 5ter dell'art. 35, il decreto legislativo 165/2001, che costituisce l'ordinamento del pubblico impiego contrattualizzato, non va in aperta rotta di collisione con le omologhe norme civilistiche sul rapporto di lavoro subordinato. Così, l'interpretazione congiunta dei commi 5bis e 5ter si armonizza con l'art. 2103 c.c. dove, con riguardo sia al contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, si dice "Egli (il prestatore di lavoro) non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo", si dice, cioè, che il lavoratore privato non ha diritto ad una inamovibilità nella struttura lavorativa di prima assegnazione, ma può essere trasferito per esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

Il che equivale a dire, sul piano ordinamentale specifico del d.lgs. 165/2001, che l'obbligo di permanenza minima nella sede di prima destinazione è un obbligo, derogabile, di permanenza condizionato alle esigenze organizzatorie della P. A., la quale può rimuoverlo per ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Ente. E il richiamo all'articolo 2103 C.C. viene operato non solo per una esigenza ermeneutica, ma anche per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. c), del d.lgs. 165/2001, che pone il principio dell'applicazione, nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di condizioni uniformi rispetto al rapporto di lavoro privato, e per effetto dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto in forza del quale i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, del titolo II, del libro V del codice civile, e quindi anche dall'art. 2103, "fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo" : e l'art. 2103 C.C., che consente il trasferimento del prestatore di lavoro da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è norma che non contrasta con una "diversa disposizione" imperativa del decreto 165, ma che, invece, collima con l'interpretazione sistematica qui data al combinato disposto dell'art. 5bis e dell'art. 5ter del decreto legislativo 165/2001, in un quadro complessivo/sistematico con gli artt. 29, c.1, decreto legge n.138 del 13.8.2011 e 16 legge n.183 del 12.11.2011.
In ogni caso, il vincolo della permanenza quinquennale è da considerarsi ormai venuto meno in virtù dell' art. 2 del Dl n. 95/2012 (sulla spending review), che ai commi 12 e 14 ha disposto che il personale in esubero, anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, sia posto in disponibilità biennale ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 33 novellato del d.lgs. 165/2001, in deroga al comma 3 dell'art. 16 della legge di stabilità per il 2012 n.183 del 12 novembre 2011.


Da: ufficiale..quello vero12/04/2014 15:50:47
peccato ci siano altri pareri..discordanti...cmq, avvisati...eventualmente lo stabilirà un giudice

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