NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
esami avvocato 2012 UNA FARSA PEGGIO DEL SOLITO!
152 messaggi, letto 45067 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Successiva >>
Da: giustapposizione di elementi isolati | 11/12/2012 11:31:50 |
ma sei sicura? | |
Da: abboccato | 11/12/2012 11:32:41 |
sull'azione di riduzione e prelegato non trovo alcuna sentenza recente. Voi? | |
Da: greg. | 11/12/2012 11:34:02 |
per favore sviluppate questi concetti , quanto segue è una parte (in diritto) di una vertenza che ho fatto a settembre scorso: Gli interessi anatocistici 1. Come si evince dagli estratti conto che si producono (all. 10 varie decine di fogli) e dalle perizie di parte (all. 11 e 12), la Banca convenuta ha sempre capitalizzato gli interessi ultralegali con scadenza trimestrale sul rapporto di conto corrente dell'attore; 2. ora, la chiusura trimestrale con la corresponsione di interessi su interessi, costituisce una palese violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ., che espressamente statuisce che gli interessi scaduti possono produrre, a loro volta, interessi, soltanto: a) dal giorno della domanda giudiziale; b) per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi; 3. orbene, la Banca ha sempre richiesto all'odierno attore, nel corso del lungo rapporto intrattenuto, il pagamento degli interessi di mora neppure semestralmente, bensì trimestralmente, applicando un vero e proprio anatocismo. Nè, può essere accettato l'eventuale richiamo ad una applicazione, nella fattispecie dei c.d. "usi bancari" che derogano al disposto di cui all'art. 1283 cod. civ.; 4. la dottrina maggioritaria, infatti, da sempre sostiene che il divieto di anatocismo previsto nel codice civile non può considerarsi derogabile in quanto tale norma rientra nel novero di quelle imperative, pertanto, gli "usi bancari" non sarebbero ammissibili per la formazione di una consuetudine legittimante un anatocismo proveniente dalla ripetuta adozione di clausole generali predisposte dal cartello bancario in aperto contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ. e perciò stesso nulle ai sensi degli art. 1418 e 1419 cod. civ.. D'altronde, qualsivoglia atto, sia pur reiterato nel tempo che al momento della relativa attuazione sia in contrasto con quanto previsto da una legge, non potrà mai essere considerato "uso" in senso giuridico; 5. l'anatocismo, in definitiva, risulterebbe ammissibile soltanto per l'uso avente carattere normativo, che andrebbe accertato e dimostrato come già esistente quantomeno in un momento antecedente alla promulgazione del codice del 1942, sempre che risulti attualmente esistente. Si aggiunga che la giurisprudenza, ribaltando il granitico e precedente orientamento, ha ritenuto di condividere i principi esposti; 6. dal 1999 la giurisprudenza di legittimità , prendendo spunto dalle novità normative in tema di usura (L. n. 108/96) e di tutela del consumatore (L. n. 52/96, che ha introdotto l'art. 1469 bis e ss. cod. civ.), ha stabilito che sono rilevanti solo ed esclusivamente gli "usi normativi" e non certo gli "usi negoziali"; 7. i principi affermati nelle motivazioni delle decisioni citate possono così sintetizzarsi: • gli usi cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo sono quelli normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 delle disp. Prel. al cod. civ.. Solo tali usi contrari possono derogare al divieto di capitalizzazione anatocistica; • le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI non hanno natura normativa ma pattizia e rilevano solo se richiamate dal contratto ai sensi dell'art. 1340 c.c.; • non esiste prima del 1942 un uso normativo che autorizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito; • le norme bancarie uniformi (N.U.B.) che consentono tale capitalizzazione sono state predisposte per la prima volta in data 1/01/1952; • gli usi bancari difettano, in ogni caso, del presupposto psicologico della spontanea adesione da parte di entrambi i contraenti, che caratterizza l'uso normativo, laddove l'uso della Camera di Commercio difetta, comunque, del carattere nazionale della prassi, trattandosi sempre di usi locali. • Alla luce di quanto esposto, l'applicazione dell'anatocismo operato in contrasto alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c., genera ex artt. 1418 e 1419 c.c. la nullità parziale della clausola che prevede gli interessi. Di conseguenza il contratto di conto corrente viene integrato, ex artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c., dalla norma dispositiva di cui all'art. 1284 c.c. Che prevede l'applicazione degli interessi senza alcun tipo di capitalizzazione al saggio legale. Pertanto gli interessi andranno ricalcolati secondo le modalità su indicate, a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente e fino alla chiusura dello stesso. Quanto affermato è stato espressamente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 1 febbraio 2002, n°1281, e di recente, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 aprile 2012, n. 78, le quali hanno dichiarato la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della Commissione di Massimo Scoperto, nonché, con l'ultima pronuncia della Corte Costituzionale si è stabilito che: Il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall'apertura del conto alla sua chiusura; nel caso che ci occupa il conto è stato chiuso nell'anno 1999 (come potrà notarsi dagli estratti conto) e la prescrizione decennale è stata interrotta con la racc. del 12.04.2006 da parte dell'Avv. XXXXX (all.8). La commissione di massimo scoperto. • Parte attrice rileva, giusta perizia allegata al fascicolo, un'illegittima applicazione della clausola di massimo scoperto che è stata, anch'essa, sottoposta a capitalizzazione trimestrale. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità , le commissioni di massimo scoperto devono essere calcolate su base annuale (corrispondente alla chiusura del conto) anziché trimestralmente. Approfondendo un attimo la natura della c.m.s., infatti, non si può che concludere affermando che la semplice messa a disposizione delle somme da parte dell'istituto di credito non comporta in concreto alcuna attività o impegno aggiuntivo che non sia già di per sé intrinseco al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività bancaria e che le somme date a credito, sono già ampiamente remunerate dalla pretesa di interessi passivi, infatti, la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e non può, pertanto, essere capitalizzata. Carenza di convenzione scritta degli interessi. • Il contratto in oggetto non include la pattuizione scritta degli interessi, ma un semplice rinvio agli usi su piazza. Tale richiamo non è idoneo ad assolvere al disposto di cui all'art. 1284 c.c., ultimo comma, che espressamente prevede la forma scritta per la pattuizione degli interessi ultralegali; • la mancanza di una valida determinata pattuizione degli interessi impone che questi siano dovuti nella misura del saggio legale e senza alcuna capitalizzazione. Mancata pattuizione sulle spese addebitate sul conto corrente • Parte attrice sostiene che la Banca ha sempre addebitato su tutti i rapporti diverse spese (spese operazioni, spese di chiusura trimestrale, commissione di massimo scoperto, commissioni varie, spese di istruttoria fidi, etc. etc.) senza fornire alcuna giustificazione e, sopratutto, senza averle preventivamente concordate con l'altra parte. Tali addebiti, contestati dall'attore, sono del tutto arbitrari e, pertanto, inammissibili. Ci si riserva di contestare altre eventuali voci a seguito dell'esibizione degli e/c ed in ogni caso durante la fase istruttoria. Ingiustificato arricchimento da parte della Banca convenuta • Nelle considerazione in fatto abbiamo parlato della definizione transattiva della posizione debitoria dell'attore a cura dell'Avv. XXXXX, giusta proposta ed accettazione datate 05.06.00 e 24.08.00 (all. 4 e 5). Abbiamo detto che susseguentemente all'accettazione della Banca eseguiva i primi due versamenti di £ 5.000.000 ciascuno, giuste ricevute (all.6 e 7), l'attore non riusciva ad adempiere alle successive scadenze e, pertanto, il suddetto istituto eseguiva le procedure esecutive per il recupero del credito azionando i suddetti effetti cambiari. Per contro la convenuta non ha detratto dal debito dell'attore i versamenti nel frattempo eseguiti, non li ha mai menzionati o giustificati e, sopratutto non li ha mai restituiti all'attore; • quanto sopra esposto ed allegato, fa piena prova in ordine alla possibilità di annoverare la controversia nell'ambito dell'art. 2041 c.c., il quale stabilisce che: " Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda."; • secondo la giurisprudenza nella formula senza una giusta causa, contenuta nell'art. 2041 c.c., rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in una ipotesi di mancanza di causa. La non volontarietà dello spostamento patrimoniale, tuttavia, non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero l'arricchimento-depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida ("secundum ius") intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario l'arricchimento risulta senza una giusta causa, quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato a un impoverimento non remunerato, né conseguente a un atto di liberalità e neppure all'adempimento di una obbligazione naturale. Ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. Civ. N°11330 del 15.05.2009); • pertanto, i versamenti effettuati dall'attore avrebbero un giustificato motivo se fossero stati imputati al credito vantato dalla convenuta (nella fase transattiva, nella fase di recupero giudiziale o nella fase di cessione del credito), ma, sino ad oggi, non essendo avvento nulla di tutto questo i versamenti effettuati dall'attore e l'arricchimento della convenuta non trova alcuna giustificazione, realizzando esclusivamente l'impoverimento dell'attore che in cambio non ha ricevuto alcun mutamento delle proprie posizioni di sofferenza e, pertanto, l'attore ne chiede la restituzione ex art. 2041 c.c. oltre gli interessi legali a partire dalla data dei versamenti effettuati. Risarcimento dei danni sofferti • La condotta tenuta dalla banca convenuta, al fine di recuperare il proprio credito, ha costretto parte attrice ad intraprendere un estenuante iter sia lavorativo e sia giudiziario. L'attore, invero, ha censurato il comportamento della Banca convenuta, assumendo di aver risentito come conseguenza di tale condotta una serie di patologie, derivate dallo stress, cui è stato esposto per essere stato costretto ad intraprendere un lunghissimo contenzioso, il quale ha determinato la distruzione della propria vita sociale e lavorativa. Tale condotta, asseritamente illecita della suddetta convenuta, ha cagionato all'attore danni alla sua integrità psico-fisica, sicché ne invoca in questa sede il ristoro a titolo di danno biologico e morale secondo quanto risulterà in corso di causa o da CTU medico-legale; • interpretando l'art. 2947 c.c., il momento del verificarsi del fatto non può che essere quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, e giammai quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto (Cass. 3206/89, 8845/95, 5913/00). Sviluppando tale assunto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 in parola inizia a decorrere soltanto quando il fatto viene percepito - o sarebbe comunque percepibile come tale usando l'ordinaria diligenza - in tutte le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento doloso o colposo di un terzo (o comunque imputabile ad un terzo) e non per il solo dato della conoscenza fenomenica dell'evento dannoso, che può essere giuridicamente irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria. Quindi non è sufficiente la conoscenza della malattia in sé, ma la conoscenza dell'antigiuridicità della sua causa: nel caso che ci occupa, quindi, che la stessa sia stata indotta (o possa essere stata indotta) da condotta altrui (così da ultimo Cass. 2645/03); • ciò posto, il dies a quo del termine prescrizionale in oggetto non può che rapportarsi alla data, non già in cui il danneggiato ha avuto contezza della malattia, ma in cui il danneggiato ha avuto contezza del fatto che la patologia di cui risulta affetto sia dovuta allo stress derivante come conseguenza diretta dalla condotta della Banca convenuta. Quindi l'istante ha acquisito la certezza scientifica in ordine al nesso eziologico tra tali eventi ( patologia- stress) solo alla data 15-04-2009 giusta relazione del Prof. Aldo Quattrone, che si allega al fascicolo (all. 13), che, presupponendo la derivazione della malattia dallo stress sostenuto, pone il danneggiato a conoscenza degli elementi dell'illecito aquilano perpetrato in suo danno e lo pone in condizione quindi di azionare la relativa tutela risarcitoria; • la C. Cost. (sent. 11 luglio 2003 n. 233), nel prendere atto della evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale, ribadisce che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo e afferma di condividere l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona; • in definitiva, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l'interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (Cass. n. 8827/03); • occorre, tuttavia, dare adeguata dimostrazione dei rapporti eziologici fra la condotta e l'evento, dimostrando che vi sia stata una condotta illecita idonea a cagionare obiettivamente stress emotivo. La partita si gioca quindi tutta sul piano non già della configurabilità di un danno risarcibile, bensì della prova; • se pure dunque può ritenersi sufficientemente dimostrato in atti sia l'insorgenza della patologia in epoca successiva all'avvio dell'iter per il recupero del credito di cui si è detto, nonché l'esistenza di un nesso eziologico fra lo stress cui l'attore è stato sottoposto per lungo tempo e la patologia insorta certificata in atti, tuttavia, ai fini della risarcibilità del danno biologico occorre che la lesione alla integrità psico-fisica dell'istante sia una diretta conseguenza di un condotta illegittima ( dolosa e/o colposa) del terzo, in tal caso della Banca convenuta; • nel nostro caso in esame può essere dimostrato in giudizio: 1. che la Banca convenuta abbia tenuto una condotta colposa e/o dolosa contra ius: infatti, la condotta della banca si è esplicata in comportamenti sia di natura "non iure" arrecando danni all'attore per aver attuato comportamenti non giustificati da altra norma dell'ordinamento giuridico e sia ""contra ius", in quanto tale situazione ha comportato un danno lesivo di una situazione giuridica altrui. La Banca convenuta nell'aver sempre capitalizzato gli interessi ultralegali con scadenza trimestrale sul rapporto di conto corrente dell'attore ha dato un suo contributo all'inadempimento del debitore, il quale ha seguito del crollo della propria situazione economica ha dovuto chiudere la propria attività . Inoltre, si ricorda che l'attore aveva raggiunto una transazione del proprio debito con la suddetta Banca ma dopo aver eseguito i primi due versamenti di £ 5.000.000 ciascuna, giuste ricevute che si producono (all.6 e 7), rimaneva inadempiente ed il suddetto istituto eseguiva le procedure esecutive per il recupero del credito azionando i suddetti effetti cambiari ceduti in garanzia, infatti pendone per tale motivo procedura esecutiva immobiliare n. 64/2003 (udienza prossima 7.11.12) ed in data 15.7.2009 si è proceduto alla vendita di parte degli immobili stagiti (all. 13-14) ma, non solo non detraeva i versamenti nel frattempo eseguiti, ma dei suddetti, ancora oggi, non si sa quale sia stato il loro utilizzo, rappresentando, tuttora, un ingiustificato arricchimento della Banca convenuta; 2. che vi sia un nesso eziologico fra detta condotta e la patologia dell'istante: nella fattispecie, l'insieme dei comportamenti della convenuta, dedotti come lesivi dal ricorrente, non trovano giustificazione nella legittimità di recuperare le proprie pretese creditizie, in quanto, la condotta pregiudizievole della banca, ripetuta e costante, è stata di per sé idonea e sufficiente a reprimere psicologicamente e moralmente l'attore, tanto da indurlo a dover anche chiudere la propria attività lavorativa; 3. l'entità dell'incidenza di tale eventuale efficacia causale sulle condizioni di salute dell'istante: lo stress e l'ansia a cui è stato sottoposto l'attore ha influito in maniera negativa sulla propria vita lavorativa e sociale, in quanto gli stimoli sono stati troppo intensi e prolungati nel tempo senza permettergli un periodo di recupero sia mentale che fisico sufficiente, così creando una condizione di esaurimento emotivo con perdita di entusiasmo, interesse ed impegno personale, disaffezione al proprio lavoro caratterizzata da delusione, insofferenza, intolleranza e sensazione di fallimento. Tale situazione è stata aggravata dalla condotta della convenuta, la quale ha contribuito con i bassi livelli di partecipazione ed organizzazione nella risoluzione dei problemi economici su esposti, con la sua scarsa e difficile comunicazione e con gli artifici e raggiri che la stessa a usato per arricchirsi ingiustificatamente. Tutto ciò ha portato l'attore a vedersi diagnosticata una sindrome ansiosa-depessiva grave con un declino delle proprie funzioni cognitive. Visto l'esito negativo della mediazione (all. 16). | |
Da: franx79 | 11/12/2012 11:42:36 |
ATTENZIONE LA FRASE "soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito" IN REALTA' DOVREBBE ESSERE:" soffermandosi in particolare sulla prescrizione dell'eventuale ripetizione di indebito" VERIFICATE!!! | |
Da: eicesame2010 | 11/12/2012 11:58:59 |
SCUSATE MA E' ''PRESCRIZIONE DELL' EVENTUALE RIPETIZIONE DI INDEBITO,....'' ????? | |
Da: Lucy 2012 | 11/12/2012 12:44:59 |
Qui non ci sono le tracce già sviluppate? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: chiccoracco | 11/12/2012 12:54:03 |
qual'eè la sentenza della traccia 2 | |
Da: infnn | 11/12/2012 13:01:36 |
per favore risposta alla traccia N. 2 ?? | |
Da: Abogado Hispanico | 11/12/2012 13:06:16 |
ci sono sentenze su entrambe | |
Da: monopoli | 11/12/2012 13:06:54 |
ragazzi ki corregge bari? | |
Da: infnn | 11/12/2012 13:07:31 |
quella di sopra per qual'è? grazie mille | |
Da: infnn | 11/12/2012 13:08:07 |
la sentenza della 2° traccia qual'è? sopra è tutto attaccato non si capisce nulla | |
Da: infnn | 11/12/2012 13:42:59 |
ci siete? | |
Da: greg. | 11/12/2012 13:44:25 |
ma nessuno ha sviluppato il mio contenuto spedito alle ore 11.34.02? | |
Da: anna | 11/12/2012 13:46:53 |
ma nessuno scrive qui? c'è per caso un altro forum? | |
Da: infnn | 11/12/2012 13:47:43 |
certo ma non capisco chiedo scusa, cosa dobbiamo prendere per la traccia 2? | |
Da: tizio | 11/12/2012 13:57:01 |
ciao | |
Da: Davide991 | 11/12/2012 13:57:23 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: mon. | 11/12/2012 15:23:56 |
soluzione traccia 2 Cassazione Civile, Sez. Un., 29.03.2011, n. 7098 ...la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288) | |
Da: ,,, | 11/12/2012 15:44:33 |
La capitalizzazione annuale è legittima? | |
Da: jjjjj | 11/12/2012 16:14:44 |
mn | |
Da: rossella1606 | 11/12/2012 16:15:00 |
Ma chi corregge Napoli? | |
Da: cesare1982 | 11/12/2012 16:39:57 |
Qualcuno sa che commisione corregge quelli di firenze? | |
Da: fiorellino 80 | 11/12/2012 16:54:24 |
Non credo proprio mio caro. Purtroppo, ai fini del superamento di questo esame, non conta soltanto la preparazione bensì, tra le varie componenti, gioca un ruolo di non poco conto anche la fortuna!E te lo dice una persona che non ha mai ripetuto l'esame.... | |
Da: ansiatime | 11/12/2012 16:58:04 |
Chi corregge Catanzaro??? | |
Da: paranoico15 | 11/12/2012 17:56:24 |
Chi corregge Palermo? | |
Da: cogita | 11/12/2012 19:36:43 |
Qualcuno sa quale commissione correggerà i compiti di Salerno? | |
Da: Nathalie | 12/12/2012 09:13:18 |
È presto...aspetto novità | |
Da: giannivecchione | 12/12/2012 09:56:26 |
alloraaaaa | |
Da: giannivecchione | 12/12/2012 09:57:24 |
qualcuno sa le tracce di penale? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Successiva >>