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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: qoob 17/06/2014 14:03:33
x ribelle, grazie mille!

Da: Ribelle86 17/06/2014 14:08:00
X qoob: ma no, grazie di cosa ;-)

Da: Samourai 17/06/2014 14:49:09
Infatti la confisca di prevenzione  non è una misura di sicurezza ma una misura di prevenzione giusto? Inoltre è applicabile a prescindere non solo di una condanna ma anche dalla pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti è posta in essere
Chi ha le idee chiare sul punto le condivide....?
In particolare differenze e analogie, in quanto a natura, presupposti ed oggetto della confisca allargata e della confisca di prevenzione

Da: parus 17/06/2014 15:06:44

- Messaggio eliminato -

Da: Samourai 17/06/2014 15:11:29
Ma confisca per equivalente,
confisca allargata ( quella del 12 sexies per intenderci, che comunque presuppone una condanna o un patteggiamento)
e confisca di prevenzione  (art 24 COD antimafia, che prescinde dal presupposto di accertamento del reato di cui alla precedente confisca allargata)
Sono tre cose diverse

Da: Jonny123 17/06/2014 15:30:36
Qualcuno sa qualcosa sulle incompatibilità dei commissari??

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Da: zorro1 17/06/2014 15:35:08
Mi pare difficile che esca una traccia che si occupi in via esclusiva del falso in bilancio.
Tutto può essere.
Ma forse è più plausibile che magari si arrivi al falso in bilancio all'esito dell'esame di una problematica di parte generale, del tipo della successione tra fattispecie.

Da: zorro1 17/06/2014 15:35:57
E così pure per gli altri argomenti trattati da ribelle.
Era questo il senso della "critica".

Da: Avulsione 17/06/2014 15:40:00
Provo a intervenire sulle confische.

credo che la confisca intesa da ribbè sia quella di cui all'art. 25 codice antimafia. Ovvero la confisca per equivalente applicabile quando il proposto disperde distrae etc i beni  di cui sia titolare, sui quali avrebbe dovuto applicarsi al c.d. confisca antimafia di cui all'art. 24.
La confisca antimafia è una misura di prevenzione.
l'orientamento prevalente la qualificava in termini di misura di sicurezza: precisamente la stessa veniva parificata, in quanto agli effetti, ad una normale confisca ex art. 240 c.p. La disciplina applicabile, quindi, è quella richiamata dall'art. 236 c.p.

Nel 2008 e nel 2009 la confisca antimafia ha subìto diverse introduzioni normative. In particolare è ora possibile prescindere dal requisito dell'attualità del pericolo, da ravvisare in capo al proposto, e la stessa misura può applicarsi anche quando non sia stata disposta alcuna misura personale di prevenzione. In breve, viene meno il requisito di accessorietà tra misura di prevenzione patrimoniale e misura personale.
Un orientamento, più recente, per tanto contesta la configurazione della confisca antimafia in termini di misura di prevenzione (e più in generale di sanzione amministrativa), affermando che essa abbia natura sanzionatoria, proprio perché difetta l'attualità del pericolo.

Ci sono vari argomenti a favore e contro l'orientamento più recente. Li trovate in alcuni commenti su penale contemporaneo. La questione è stata rimessa alle sezioni unite

Da: NickChinasky78 17/06/2014 15:46:20
E mi inserisco io al volo con una domanda.  Che succede ae per caso sul bene confiscato era stata avviata una procedura esecutiva, per esempio a seguito di iscrizione di ipoteca?

Da: NickChinasky78 17/06/2014 15:51:17
Per info2000.
Io tratterei in primis la natura giuridica controversa della aai parlando del dibattito sul teerium genus e sulla secca smentita in tal senso da parte della cassazione. Passando poi al parere del cds che ha ammesso pacificamente il poterr regolamentare delle aai toccando il processo abbreviato ex art 133 cpa se non ricordo male ed i nuovi poteri di censura concessi all antitrust finirei il discorso sul dibattito in merito agli interessati a ricorre. Solo aziende colpite, aziende concorrenti o anche consumatori? Primo orientamento restrittivo e poi ultimo orientamento cassazione che ammette l'interesse a ricorrere anche dei consumatori soprattutto nei casi di omissione in termini di vigilanza.

Da: Avulsione 17/06/2014 15:51:46
Nick trovi la risposta alla tua domanda nell'art. 52 del codice antimafia

Da: NickChinasky78 17/06/2014 15:53:30
Avulsione ;) era un buon esercizio mentale per dei collegamenti...quei pochi che conosco fammeli sfoggiare :)

Da: Avulsione 17/06/2014 15:58:42
:-) buono studio

Da: NickChinasky78 17/06/2014 15:59:56
Grazie cara anche a te. Io da oggi a sabato penale.

Da: Avulsione 17/06/2014 16:12:02
:-) caro...ehehe

Da: NickChinasky78 17/06/2014 16:19:21
Ops....chiedo venia...sono stato vittima di un penoso misuderstanding...sono sempre stato convinto fossi donna...non so perché avro letto male... buono studio ugualmente :)

Da: Musica12345 17/06/2014 17:13:20
Ciao a tutti scusate se mi intrometto.. Vista la comunicazione del presidente relativa ai codici, qualcuno per caso sa (per esperienza) quali sono i codici che "rischiano"? io porterei il classico "blu" della Giuffrè di civile, il tribuna di penale e il Simone di amministrativo..
Grazie a chi sarà così gentile da rispondermi
Buono studio a tutti

Da: Info2000 17/06/2014 17:21:25
x nick
Grazie per la tua disponibilità e cercherò di ricambiare il favore per quanto nelle mie possibilità.
Con riferimento alla confisca di bene ipotecato vi è stata una sentenza a ssuu, la n. 10532 del 2013 (che consiglio di leggere anche se lunghina perchè spiega benissimo la confisca ed il suo carattere multiforme), che con riferimento precipuo alla confisca penale sui beni della mafia ha sottolineato la prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale rispetto all'iscrizione di ipoteca. Il terzo, anche se di buona fede, non potrà far valere il diritto reale di garanzia azionato ma ad egli sarà riconosciuta una tutela meramente risarcitoria.
Al riguardo la giurisprudenza civile e penale si contendevano il campo con due distinte interpretazioni del dato normativo (art.2 ter lex n.575 del 1965)
secondo la giurisprudenza penalistica, il terzo che invochi la sussistenza del diritto reale di garanzia deve provare la propria buona fede ed il suo incolpevole affidamento dimostrando di aver adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento sulla posizione del soggetto nei cui confronti lo stesso fa valere il proprio diritto di garanzia.
Secondo la giurisprudenza civilistica, invece, la confisca de qua non può pregiudicare i diritti reali di garanzia vantati dai terzi su beni oggetto di provvedimento ablativo, qualora detti diritti siano sorti in epoca antecedente all'emissione della misura. Non a caso le cause estintive del diritto reale di garanzia sono tassative e vanno ricercate nell'art. 2878 cc

La questione è "leggermente" più complicata, questo è giusto un piccolo incipit.

Da: Info2000 17/06/2014 17:26:41
xmusica 12345

per simone amministrativo e giuffrè civile, non credo ci siano problemi perchè li ho usati anch'io.
sul codice della tribuna non saprei dirti ma credo che non vi dovrebbero essere problemi, ogni volta dicono la stessa cosa, giusto per fare un po' di terrorismo psicologico, come se non fossimo già terrorizzati di nostro!

Da: zorro1 17/06/2014 17:29:44
i codici la tribuna passano.

Da: Musica12345 17/06/2014 17:30:57
Grazie zorro e info2000! Buono studio ragazzi.. Dai che tra due settimane stiamo in panciolle.. Non so voi ma io sono veramente cotto!!

Da: Musica12345 17/06/2014 17:37:25
Ps: ho letto un po' delle vostre "performance" sulla confisca e mi ha preso malissimo,, io vado per principi generali:
- confisca come misura di sicurezza, ratio e disciplina
- ipotesi speciali di confisca codicistiche ed extracodicistiche
- questione problematica : natura eclettica delle confische "speciali" : sanzione o misura di sicurezza? Ricadute sulla disciplina in particolare in materia di successione - impatto della giurisprudenza della CEDU (caso Punta Perotti) - giurisprudenza nostrana
No chance for me!!

Da: NickChinasky78 17/06/2014 17:59:30
Grazie info!
In effetti la questione è complicata poi ricordo esserci anche lo spartiacque del gennaio 2013 quale elemento discretivo tra ipoteche iscritte prima o dopo tale data e per quelle iscritte successivamente una ulteriore distinzione che mi sfugge. Tuttavia ricordo il principio di diritto e cioè come ben detto da te la confisca prevale sullipoteca e il terzo può accedere soltanto al rimedio risarcitorio mentre il bene confiscato viene acquistato dallo stato a titolo originario scevro da ogni leso ed onere antecedente.

Musica perché ti abbatti? Il tuo percorso fila che è una bellezza altro che!

Da: Italia lex85  17/06/2014 18:05:35
Scusate perché non dovrebbero ammettere i codici tribuna??? Io ho preso quelli classici per penale e civile e tribuna per il concorso di amministrativo... Potrebbe venirmi un infarto tra poco😱😱

Da: Musica12345 17/06/2014 18:06:45
Grazie Nick! Mi vado ad ossigenare con una corsa all'aria aperta.
Forza che tra due settimane avremo il nostro meritato riposo!
In bocca al lupo a tutti

Da: qoob 17/06/2014 18:08:15
le stampate dalla banca dati di testi legislativi o parti di essi sono ammesse, vero?

Da: NickChinasky78 17/06/2014 18:14:37
Comunque io sono pensieroso e perplesso e visto che sto facendo pausa the vi espongo cioè che mi perplime.
Se vero che pongono in essere una feroce selezione volta a debellare il numero dei consegnanti, premesso che l'eliminazione fisica mediante cecchini non è consentita - almeno fino ad ora- , devono per forza agire sulla difficoltà della traccia. I temi sviscerati in questa sede sono tutti molto belli però una riproduzione a larga scala del forum mi induce a ritenere che così come li sappiamo più o meno noi, del pari saranno temi svolgibili anche dal resto dei partecipanti.
Ergo mi chiedo se non dobbiamo aspettarci qualcosa di molto più specifico e "bastardo".
Vabbe' non volevo creare allarmismi riflettevo ad alta voce.

Da: qoob 17/06/2014 18:20:37
Nick, da un lato hai ragione. Dall'altro bisogna tenere conto che una cosa è "saper inquadrare" un argomento, un'altra è scriverci sopra un bel tema.

All'esame di avvocato le tracce per lo svolgimento dei pareri facevano il giro dell'aula, ma poi hanno bocciato di brutto lo stesso... Non voglio assolutamente paragonare i due esami, però bisogna vedere come la gente scrive le cose...

O, forse, dico tutto questo per auto-rassicurarmi scioccamente, perchè se queste che circolano sul forum sono tracce facili... PANICO!

Da: Dammacco 17/06/2014 18:21:08
...e fu così che gli aspiranti magistrati della tornata di scritti 2014 si trovano davanti a siffatta traccia:
"Premessi cenni sulla nozione di buco nero astronomico, tratti il candidato delle ipotesi di sistemi binari presenti nella nostra galassia".

Ahahah :-)
Comunque, condivido le tue perplessità, Nick.
Torno ai miei stupefacenti (quelli "teorici", ovviamente). ;)

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