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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: Musica12345 08/06/2014 16:52:02
Ma quale legittimo affidamento !!  Sapete quante prove concorsuali vengono rinviate per i motivi più disparati?! E di certo la PA non si mette a risarcire a destra e a manca!! Diversa sarebbe stata una revoca contraria a buona fede.
Quanto alla giurisdizione : ZORRO e ZANETTI rileggetevi gli articoli 7 CPA e 63 d lgs 165/2011!! E chiudere sto cavolo di pc che mi conviene studiare !!!!

Da: zorro1 08/06/2014 16:52:02
se il Governo non si muove, pagherà l'albergo a 20 mila persone!
Non solo l'albergo.
Ma tutta la fatica, le ferie fruite, le occasioni di lavoro perse per studiare in vista del concorso,
Cose che non tornano indietro e che qualunque giudice ordinario potrà risarcire, per lesione dell'affidamento.
Il bene supremo del tempo non viene restituito.
E già questo caos mi ha fatto perdere una giornata solo a pensarci!
Accipicchia.

Da: zorro1 08/06/2014 16:54:08
la giurisdizione in materia di oncorsi è di legittimità e non esclusiva.
Leggilo bene l'art. 63 d.lgs 165 e così pure l'art. 7 cpa.
Ergo sulla lesione dei diriti soggettivi, e tale è la lesione dell'affidamento o del diritto all'integrità patrimoniale, è di spettanza del g.o., giuste sezioni unite del 2011 che peraltro sancivano la giurisdizione del g.o. anche a fronte di ipotesi di giurisdizione esclusiva (esproprio, appalti, concessione)

Da: fedek 08/06/2014 16:54:09
La legge precedente prevedeva l'espletamento di due prove a sorteggio. Il legislatore ha modificato la normativa precedente. Si deve ritenere che la ratio legis sia da rinvenire nella considerazione che la selezione dei magistrati richiede la verifica della preparazione su tre materie e non su due (per gli scritti).
Se il legislatore successivo ritiene sufficiente la valutazione di due elaborati può farlo per il futuro, non certo per un concorso già bandito, a pochi giorni dall'espletamento delle prove, per bypassare una decisione della magistratura amministrativa.

Da: Musica12345 08/06/2014 16:54:38
Ovviamente 165/2001, errore di battitura
Ciao a tutti e buono studio

Da: Camillad 08/06/2014 16:54:44
concordo pienamente con uffa3! Secondo me slitterà, i tempi sono troppo stretti affinchè le date restino queste!

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Da: uffa3 08/06/2014 16:55:07
non pagherà nulla perchè per il 1227 e la legislazione vigente tutti i candidati sono in tempo a recedere dai contratti di alloggio...se non lo fanno c'è concorso di colpa (mia opinione)

Da: zorro1 08/06/2014 16:55:50
fedek.
le due materie sono sorteggiate,
onde non esonera dallo studio delle tre,.
Certo potrai studiarne solo due
Ma a parte che tutti sono sullo stesso piano, occorre che il sorteggio faccia uscire solo le due studiate.
Non vi vedo illlegitimi

Da: zanetti86  08/06/2014 16:56:30
zorro1, se slitterá, andrai davanti al g.o. Ti rimanderá al g.a. e avrai imparato la traslatio iudicii. Almeno....

Da: zorro1 08/06/2014 16:56:33
io avevo da svolgere incarichi di difesa e li ho rifiutati.
dunque neppure questi mi risarciscono?
pensaci bene, e rifletti sul danno negativo

Da: zorro1 08/06/2014 16:57:22
zanetti non ti replico.
dici sempre le solite cose sbagliate

Da: AvantiTutta1 08/06/2014 16:57:27
per chi dice che non ci sarebbe un danno da mero rinvio:

su 20000 persone ce ne sono sicuramente alcune che hanno già programmato tutti i prossimi mesi e se le prove si dovessero sostenere a luglio ad esempio magari NON potrebbero partecipare perchè in quel periodo avevano già programmato (LEGITTIMAMENTE visto che sapevano di dover fare il concorso a fine giugno) ad esempio

1) un'operazione

2) un viaggio di lavoro all'estero

3) o si sono organizzati il lavoro in modo tale da prendersi un mese di ferie a giugno per studiare e poi non ne possono prendere un altro.

Chi tutelerebbe queste persone poi? Sticazzi se loro non possono partecipare, basta che partecipa il disabile (con tutto rispetto, ovvio non ce l'ho con lui)?

Questa decisione del TAR è semplicemente folle e vergognosa.

Da: zorro1 08/06/2014 16:58:38
zanetti
io non ho bisogno di imparare la "translatio"
tu forse sì

Da: lac17 08/06/2014 16:58:59
da notizia riportata su altro forum attendibile pare che il ministero abbia già impugnato la pronuncia dinanzi al cds, che dovrebbe decidere mercoledì o giovedì.

Da: uffa3 08/06/2014 17:00:15
non c'è contratto...come può esserci precontrattuale'
la precontrattuale tutela la lesione della libertà negoziale e null'altro...ma fra contratti, non fra concorso e contratti, cioè fra procedure pubblicistiche e autonomia privatistica.
Quando si richiama la precontrattuale in materia di procedimento amministrativo lo si fa a fini ricostruttivi ma vi sono differenze ontologiche fra le 2 situazioni che ostano ad una completa parificazione.

Da: valentinovg 08/06/2014 17:00:51
l'avevo detto, il concorso si fa!

Da: uffa3 08/06/2014 17:02:35
e che ha impugnato di domenica pomeriggio?

Da: valentinovg 08/06/2014 17:03:14
infatti, credo che sia impossibile, deve essere notificato e depositato in cancelleria, deve passare almeno lunedì

Da: alevole  08/06/2014 17:04:19
Valentino ma vai a dormire

Da: lac17 08/06/2014 17:04:56
l'ordinanza è di venerdì, cmq è possibile che provvedano domani, ma la notizia pare molto fondata.

Da: zorro1 08/06/2014 17:07:45
ad uffa dobbiamo ricordare che la prenotazione costituisce accettazione di una offerta al pubblico, secondo la giuruispruudenza, sicché - ti rivelo questa notizia  -la disdetta che tu dici possibile costituisce inadempimento contrattuale, a stretto rigore, sì che l'albergo ti potrebbe legittimamente fare la trattenuta sulla carta elettronica indicata.
pensaci.

Da: valentinovg 08/06/2014 17:08:13
se fosse come dite voi, la cancelleria del consiglio di stato avrebbe già chiesto la trasmissione del fascicolo di primo grado per decidere anche la domanda cautelare e visto che non è stato ancora fatto bisognerà attendere almeno domani!!!

Da: uffa3 08/06/2014 17:08:35
Certo...a rigor di logica il ministero potrebbe anche impugnare, far riformare l'ordinanza, attendere il merito sapendo di perderlo e pagare solo i danni al ragazzo abbruzzese.
Ma se succede questo la giustizia purtroppo è morta poichè in un caso in cui si può tutelare utilmente l'interesse del ricorrente con la sospensiva si opta, contra legem, per un futuro risarcimento danni.
Sarebbe veramente triste...con tutto il rispetto per gli altri 20000

Da: zorro1 08/06/2014 17:09:46
e sulla natura della responsabilità, mi interessa poco se la lesione del diritto venga inquadrata nella responsabilità pre o extra contrattuale, importante  è che la lesione del diritto sicuramente c'è, è risarcibile davanti al g.o., senza limiti di tempo.
Anche perché che cosa dovrei impugnare, un atto legittimo e doveroso quale quello adempitivo dell'ordinanza?
E qui casca l'asino per tutti quelli che negano la giurisdizione del g.o. (per mancata conoscenza del diritto amministrativo).

Da: valentinovg 08/06/2014 17:11:11
Sul rinvio ingiustificato del concorso: il risarcimento danni al candidato
Cassazione civile , sez. I, sentenza 23.05.2006 n° 12147 (Sandra Scarabino)
Il giudice di pace decide secondo equità nel rispetto dei principi regolatori della materia?

/ Sandra Scarabino / rinvio ingiustificato / risarcimento danni /



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Sul rinvio ingiustificato del concorso: il risarcimento danni al candidato
(Cass., sez. I civile, 23.05.2006, n. 12147)
di Sandra Scarabino
Il quesito:
•    Il giudice di pace decide secondo equità nel rispetto dei principi regolatori della materia?
________________________________________
La normativa.
L'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile, così come introdotto dalla legge 374/1191 recante l'istituzione del giudice di pace, recita:
"Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
Il testo precedente disponeva:
"Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia".
Il caso.
Il Ministero della Giustizia veniva condannato, con sentenza del 24-28 giugno 2002 dal Giudice di pace di Roma, con una pronuncia di natura equitativa, al risarcimento del danno nei confronti di S.R., derivante dal mancato compimento delle prove scritte del concorso notarile del novembre 2000. La parte attorea, infatti, deduceva che il concorso era stato rinviato a data da destinarsi, dopo aver consegnato i codici il giorno precedente e dopo esser rimasta ben nove ore in aula prima di essere messa a conoscenza del rinvio della prova scritta. Il giudice di pace, individuava un interesse meritevole di tutela della candidata a che il concorso si svolgesse regolarmente; la mancata prova da parte dell'amministrazione della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento determinante il disagio, per la candidata, dell'inutile trasferimento e permanenza in Roma dal luogo di residenza, determinava il diritto al risarcimento. Il Ministero della giustizia presentava ricorso per cassazione contestando la violazione dei principi regolatori della materia. Il giudice, infatti, non avrebbe valutato l'elemento soggettivo dell'eventuale comportamento illecito e l'interesse contrapposto dell'amministrazione, disattendendo le regole sul risarcimento del danno.
Sintesi della questione. La problematica.
La questione riguarda le regole di giudizio del Giudice di Pace, allorchè si esprime secondo equità: se debba, cioè, attenersi ai "principi regolatori della materia" o se sia da essi svincolato. Individuato dal giudice, infatti, l'interesse meritevole di tutela e statuito il diritto al risarcimento del danno, il ricorso dell'Amministrazione sottolinea il mancato rispetto di tutte le regole in tema di accertamento e verifica del diritto al risarcimento, con conseguente violazione dei principi regolatori della materia.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte (Cass., sez. I civile, 23.05.2006, n. 12147).
La prima sezione della Suprema Corte esclude che il giudice di pace debba seguire, nella sua decisione secondo equità, i principi regolatori della materia.
- Nel caso concreto, infatti, il ricorrente denunciava la violazione dei principi generali dell'ordinamento sostenendo che l'equità formativa, sulla cui base avrebbe deciso il giudice opposto, avrebbe indotto alla individuazione di un interesse meritevole di tutela la cui lesione avrebbe determinato il risarcimento del danno. In tale ottica, il giudice non avrebbe individuato un interesse all'espletamento delle prove di concorso nel giorno e nell'ora indicata né avrebbe individuato elementi di colpa, a base del comportamento illecito della PA, non considerando che il rinvio era stato determinato da una decisione cautelare del Consiglio di Stato, che aveva escluso candidati ammessi in precedenza dal Tar impugnato. Sicchè l'amministrazione ricorrente invoca i principi regolatori dell'ordinamento.
- la Corte, invece, precisa la natura del giudizio del giudice di pace e del suo riferimento ai principi dell'ordinamento, dando conto dell'impostazione delle Sezioni Unite prima (decisione n. 716/1999) e della Consulta, poi (decisione n. 206/2004), che chiarisce il carattere dei "principi" che devono indirizzare l'equità del giudice di pace.
- Distinguendo, infatti, i principi "regolatori" del conciliatore da quelli "informatori" della Consulta, sottolinea che il rispetto dei principi informatori non vincola il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio.
- Alla luce di tali considerazioni, la Corte precisa che il ricorso per cassazione avverso una pronuncia del giudice di pace deve essere diretto a contestare non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento del limite che quella regola impone. Pertanto, ai fini del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto specificare, in relazione al principio informatore che si assumeva violato, in qual modo la regola equitativa posta fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
- La mancata censura, in tal senso, della regola equitativa individuata dal giudice di pace (la meritevolezza di tutela dell'interesse di un candidato, costretto al trasferimento ed alla permanenza in altra città ai fini del concorso, al risarcimento del danno di fronte ad un rinvio delle prove non giustificato) non avrebbe consentito alla Corte di rilevare alcuna violazione di principi informatori in tema di risarcimento: anzi, l'evoluzione del concetto di danno ingiusto sarebbe rispettata dalla decisione impugnata.
- Nella fattispecie concreta, la Suprema Corte adotta una linea che dà conto tanto dell'impostazione della giurisprudenza, quanto della Consulta. Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: pertanto, l'impugnazione delle pronunce del giudice di pace deve denunciare non già l'inosservanza di una regola bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato e deve specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
Il commento.
La problematica in oggetto va letta alla luce dell'evoluzione normativa dell'art. 113 c.p.c.: la norma che disciplinava il giudizio del giudice conciliatore, ex l. 399/1984, prevedeva che la decisione secondo equità osservasse i principi regolatori della materia. Tale riferimento, tuttavia, scompare con l'istituzione del giudice di pace, alimentando differenti tesi interpretative circa la natura dell'equità e la portata dei principi informatori dell'ordinamento, fino alla decisione 716/1999 delle Sezioni Unite che dissipa ogni dubbio e precisa che la pronuncia secondo equità deriva dall'applicazione alla fattispecie concreta della regola equitativa, frutto dell'elaborazione del giudice, escludendo ogni riferimento a canoni regolatori di natura positiva.
L'equità, dunque, avrebbe natura "sostitutiva" e non "correttiva" o "integrativa" della regola di diritto, in quanto il giudice crea la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato sui valori preesistenti nella realtà sociale.
Tale interpretazione ha scatenato dubbi di costituzionalità, finchè la Consulta, con la decisione 206/2004, ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 c.p.c., laddove venga escluso che il giudice di pace debba osservare i principi "informatori" della materia, differenziandoli dai principi "regolatori" della materia. Il giudice delle leggi chiarisce che il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.
Alla luce di tale intervento, il giudizio equitativo non può essere meramente discrezionale o arbitrario, ma deve pur sempre essere sorretto da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa.
L'intera questione ha rilevanza con riguardo all'impugnazione delle sentenze equitative. Infatti, la definizione della natura dell'equità e della portata dei canoni che deve rispettare involge la rilevabilità dei motivi in sede di impugnazione.
Va, infine, sottolineato che attualmente, se l'art. 113 rimane immutato, la riforma al codice di rito ad opera della legge 40/2006 ha reintegrato il concetto dei principi regolatori all'art. 339, che disciplina i casi di appellabilità delle sentenze: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.12147/2006 (Presidente: G. Lo Savio; Relatore: U. Vitrone)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2001 S. R. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma il Ministero di Giustizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal mancato espletamento delle prove scritte dal concorso notarile indette per il 29 novembre 2000.
A sostegno della sua domanda l'attrice deduceva che si era recata a Roma il 28 novembre, data fissata per la consegna dei codici, e che il giorno successivo era rimasta per nove ore nella sala dell'hotel Ergife, sede prescelta per il concorso, poiché solo alle ore 17 le era stato comunicato che lo svolgimento delle prove di esame era stato rinviato a data da destinarsi.
Con sentenza del 24- 28 magg. 2002 il giudice di pace condannava l'amministrazione convenuta al pagamento della somma, equitativamente stabilita, di Euro 619,75, in base alla considerazione che il Ministero della Giustizia non aveva fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che l'evento dannoso non fosse prevedibile e potesse essere evitato senza costringere la candidata a sopportare il disagio di un trasferimento dal luogo di residenza a Roma e di una inutile permanenza nella città sede degli esami.Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con un solo motivo.
Resiste con controricorso S.R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione dei principi generali dell'ordinamento e sostiene che l'equità formativa, in base alla quale il giudice è tenuto a formulare sia la qualificazione del fatto sia la regola da applicare al caso concreto, avrebbe comportato l'individuazione in via preventiva di un interesse meritevole di tutela attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto la cui lesione, in assenza di cause di giustificazione, comporterebbe il risarcimento del danno.
Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe individuato un interesse all'espletamento delle prove concorsuali nel giorno e nell'ora indicata, ne avrebbe accertato l'elemento della colpa, che costituisce elemento essenziale nell'accertamento dell'illecito poiché non avrebbe considerato la circostanza, incontroversa tra le parti, che l'espletamento della prova era stato sospeso a causa di una decisione cautelare del Consiglio di Stato che avrebbe escluso dal concorso alcuni candidati a suo tempo ammessi per effetto di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado.
Afferma infine che mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del danno, tenuto conto del fatto che la domanda originaria comprendeva anche la liquidazione del danno morale, risarcibile solo se dipendente da reato.
La censura non ha fondamento poiché il ricorrente, facendo riferimento al rispetto dei principi regolatori dell'ordinamento, non considera che la legge istitutiva del giudice di pace ha eliminato ogni riferimento ai principi regolatori della materia, introdotto dall'art. 3 della legge 30 lug. 1984, n. 399, come limite dell'equità del conciliatore, e che la giurisprudenza formatasi in materia, e culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 716 del 1999, è pervenuta alle conclusioni che l'equità del giudice di pace ha natura sostitutiva, non già correttiva o integrativa della regola di diritto, sicché questi non è tenuto a seguire i principi regolatori della materia ricavandoli in via di generalizzazione dalle norme specifiche dettate dal legislatore per disciplinare il rapporto dedotto in giudizio ne ad individuare le norme giuridiche astrattamente applicabili, ma crea egli stesso la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato su valori preesistenti nella realtà sociale.
Tale interpretazione ha però provocato un intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza additiva n. 206 del 2004, applicabile al giudizio in corso, ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 cod. proc. civ. [1], così come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Nell'attuazione della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. 17 gen. 2005, n. 743) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.
Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento dell'arbitrio: n consegue che il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
Ciò premesso, va rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di una candidato sia stato costretto a trasferirsi in una città diversa da quella di residenza, a soggiornarvi e a trattenersi per un tempo considerevole in un'aula di esami con la privazione della propria libertà di movimento e sentirsi poi comunicare il rinvio a data da destinarsi delle prove da espletare senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità dell'accaduto.
Tale regola non è stata censurata con l'indicazione della violazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile poiché non sussiste alcun contrasto della decisione del giudice di pace con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell'autore della condotta lesiva.
Tale interpretazione è, del resto, suffragata anche dalla giurisprudenza del giudice amministrativo che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito da un'impresa aggiudicataria di una gara di appalto in dipendenze del diniego di approvazione dell'aggiudicazione della mancanza dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera, a causa della scorrettezza del comportamento dell'Amministrazione che non aveva disposto il rinvio della gara (Cons. Stato, Sez. IV, 19 mar. 2003, n. 1457).
Ne infine può ravvisarsi il vizio di carenza assoluta di motivazione prospettato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno operata dalla sentenza impugnata poiché la censura del ricorrente non si appunta conto la mancata giustificazione dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, ma denuncia piuttosto la violazione del disposto dell'art. 1226 cod. civ. [1], non vincolante per il giudice di equità, il quale consente la liquidazione equitativa del danno solo nei casi di motivata impossibilità o di comprovata difficoltà di un'esatta determinazione del danno risarcibile.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
L'intervento del giudice delle leggi e l'evoluzione della giurisprudenza sopraggiunti alla notificazione del ricorso costituiscono giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Roma, 28 mar. 2006.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2006.
Guida al Pubblico Impiego
1.2.2007 - n. 2 - p.89
Interesse legittimo, risarcimento del danno: giurisdizione al GA
di Unibosi Pierangelo

In breve
La Cassazione a sez. Unite recentemente è tornata sulla questione di giuri sdizione in caso di domanda di risarcimento danni promossa da un candidato di un pubblico concorso a fronte di atti mediante i quali viene disposta l'organizzazione delle prove (rinvio). La Suprema corte ha stabilito che spetta al giudice amministrativo - e non a quello ordinario - disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione dì un interesse legittimo.
Una recente controversia promossa da due candidati in un concorso per l'accesso alla professione di notaio, viene decisa dalle sez. Unite della Corte di cassazione con la sentenza del 16 ottobre 2006, n. 22219, affrontando la questione della giurisdizione alla luce di nuovi indirizzi giurisprudenziali della stessa Suprema corte.
La vicenda trae origine dal rinvio delle prove scritte del concorso notarile del 2000 , disposte dalla commissione di concorso proprio nella stessa giornata in cui le prove stesse avrebbero dovuto svolgersi, pertanto senza il minimo preavviso.
Tale decisione era stata motivata da ragioni di ordine pubblico legate al susseguirsi in quei giorni di sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato che si pronunciavano su ricorsi proposti da candidati esclusi a seguito della prova preselettiva.
Due candidati si rivolgono al Giudice di pace per ottenere il risarcimento, ritenendo immotivato il rinvio e che comunque l'amministrazione competente (il ministero della Giustizia) avrebbe potuto adottare scelte organizzative diverse, per non arrecare pregiudizio ai candidati.
Il Giudice di pace , dopo aver affermato la propria giurisdizione, riconosce il diritto al risarcimento del danno a favore di uno dei concorrenti per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute, mentre respinge la pretesa del secondo ricorrente in quanto non aveva fornito in modo sufficiente la prova del danno sofferto.
Il ministero della Giustizia impugna la sentenza, eccependo il difetto assoluto di giurisdizione, cui fa seguito la sentenza n. 22219 del 16 ottobre 2006, delle sez. Unite.
La controversia, ancorché abbia ad oggetto la domanda di risarcimento per un somma di modico valore, ha offerto l'occasione per approfondire diverse questioni, quali la posizione del candidato di un pubblico concorso di fronte agli atti mediante i quali viene disposta l'organizzazione delle prove e la giurisdizione in caso di domanda da risarcimento danni derivante dai suddetti provvedimenti.
Peraltro gli atti, come la decisione assunta dalla commissione di concorso, non pregiudicano in assoluto la possibilità del candidato di partecipare alle prove, che si sarebbero svolte secondo un calendario diverso rispetto a quello previsto, ma possono determinare un danno per i costi di viaggio e di soggiorno o per aver dovuto trascurare altri interessi o impegni lavorativi.
L'unica forma possibile di risarcimento in questo caso non poteva che essere per equivalente, ossia tramite il ristoro economico del danno sofferto, in quanto la possibilità di sostenere la prova nella data prefissata era già venuta meno lo stesso giorno in cui la commissione aveva assunto la decisione di rinviare le prove. La posizione dei ricorrenti non era quella dei candidati non ammessi per i quali è possibile il risarcimento in forma specifica , a seguito di una sentenza che riconosca il loro diritto a partecipare al concorso. In questi casi è peraltro frequente che nelle more del giudizio di merito venga emesso un provvedimento cautelare di ammissione con riserva, in presenza di un favorevole giudizio prognostico sull'esito della causa (fumus boni iuris) e per evitare che la posizione sostanziale sia irrimediabilmente compromessa (periculum in mora) , prima della conclusione del giudizio di merito.
La giurisdizione sulle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego o a determinate professioni, quale quella di notaio, spetta al giudice amministrativo, tuttavia nella vicenda in esame i ricorrenti non erano interessati tanto ad una pronuncia che dichiarasse l'illegittimità della determinazione assunta dalla commissione d'esame, quanto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'inatteso e intempestivo rinvio delle prove del concorso, per tale ragione avevano promosso l'azione in sede civile, seguendo un iter argomentativo che ricalcava l'impostazione seguita dalla sentenza n. 500/1999 delle sez. Unite della Corte di cassazione . Tale pronuncia, nel riconoscere la risarcibilità degli interessi legittimi, non solo aveva affermato che, ai fini del risarcimento del danno da provvedimento amministrativo, non era necessario coltivare con successo il relativo ricorso davanti al giudice amministrativo, ma che il giudice ordinario poteva accertare, seppur incidenter tantum, l'illegittimità dell'azione amministrativa, quale elemento necessario ai fini di quanto previsto dall'art. 2043 c.c. e disporre così il risarcimento del danno in forma economica.
Con l'entrata in vigore della legge n. 205 del 21 luglio 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa è stato modificato il c. 3 dell'art. 7 [1] della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istituzione dei tribunali amministrativi regionali, che attribuisce al giudice amministrativo, anche in sede di giurisdizione di legittimità, il potere di risarcire il danno mediante la reintegrazione in forma specifica o per equivalente.
Nonostante sia ormai un principio consolidato che l'annullamento di un provvedimento amministrativo e il risarcimento del danno possono essere chiesti in un unico contesto processuale [2] , è ancora dibattuto il tema della cosiddetta pregiudizialità amministrativa, soprattutto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 in cui si enuncia il principio secondo il quale il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione .
La posizione a favore del permanere della pregiudizialità amministrativa è sostenuta dal Consiglio di Stato in particolare con le pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 26 marzo 2004 e più recentemente con la n. 2 del 9 febbraio 2006 [3] . Quest'ultima pronuncia, nel ribadire la regola della concentrazione davanti al giudice dell'impugnazione, anche della pretesa risarcitoria, riafferma il principio secondo il quale il risarcimento del danno può essere chiesto entro i termini di prescrizione di tale diritto [4] , a condizione che sia stato impugnato il provvedimento lesivo e questo sia stato annullato.
Quest'impostazione è stata recentemente messa in discussione dalla Corte di cassazione, anche perché subordinerebbe l'azione risarcitoria alla previa o contestuale azione impugnatoria del provvedimento amministrativo, rendendo di fatto meno agevole il diritto di difesa del soggetto interessato, imponendo un onere di impugnazione entro i termini decadenziali, anche nei casi in cui dall'annullamento del provvedimento non può più sorgere alcun effetto utile per il ricorrente, come nel caso del provvedimento di rinvio delle prove, disposto senza alcun preavviso.
L'effettività della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, quale principio di rilevo anche comunitario, richiede, secondo la Corte di cassazione, che si superi il nesso inscindibile tra previa impugnazione del provvedimento amministrativo e tutela risarcitoria. Tale posizione è stata sostenuta dalle recenti ordinanze delle sezioni Unite della Corte di cassazione del 13 giugno 2006 n. 13659 e n. 13660 [5] .
Si tratta di un indirizzo destinato a consolidarsi, visto che anche la sentenza n. 22219/2006, che si commenta, giunge alle stesse conclusioni citando espressamente la precedente ordinanza n. 13659/2006, pertanto spetta al giudice amministrativo - e non a quello ordinario - disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione dì un interesse legittimo, e che al medesimo giudice amministrativo occorre dunque rivolgersi per far valere la conseguente pretesa risarcitoria, anche indipendentemente da un'eventuale azione di annullamento del provvedimento asseritamente illegittimo da cui sia derivato il danno .
In conclusione i provvedimenti adottati per definire le modalità organizzative di svolgimento di un concorso devono rispettare le norme di legge e i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono sempre caratterizzare l'attività della pubblica amministrazione.
Nel caso in cui la discrezionalità, pur ampia di cui dispone l'ente pubblico, sfoci in scelte arbitrarie o non ponderate dalle quali derivi un danno ai candidati, questi potranno chiederne il risarcimento davanti al giudice amministrativo, indipendentemente dall'impugnazione del provvedimento lesivo.
La Suprema corte ha pertanto respinto le tesi difensive con le quali il ministero della Giustizia aveva eccepito il difetto assoluto di giurisdizione , in quanto l'indizione e lo svolgimento di una procedura selettiva non possono in alcun modo rientrare tra gli atti mediante i quali lo Stato esplica le sue funzioni sovrane, come accade ad esempio nell'ambito della politica monetaria o dell'adesione a trattati internazionali.
La sentenza n. 22219/2006 non si pronuncia sul merito della controversia, ma si limita ad affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, tuttavia si ritiene che nel caso di specie il comportamento dell'Amministrazione abbia effettivamente dato luogo ad un danno ingiusto, in quanto tale risarcibile in base all'art. 2043 c.c. In tal senso si era espressa, su questione relativa ad un fatto storico del tutto identico, la I sezione della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 12147, depositata il 23 maggio 2006, aveva confermato quanto deciso a favore di un candidato dal giudice di pace.
Cosa hanno detto le sezioni Unite
Secondo l'orientamento ormai da anni assunto dalla giurisprudenza, l'eventuale lesione di un interesse legittimo, conseguente ad un provvedimento della pubblica amministrazione, è suscettibile di determinare un danno ingiusto, come tale risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c.: donde la sicura giustiziabilità di una pretesa risarcitoria quale quella in esame (come da ultimo confermato anche da Cassaz. n. 12147/2006), attenendo poi al merito ogni valutazione circa l'effettiva esistenza dell'illiceità de nunciata. Le sezioni Unite di questa Corte hanno però di recente anche chiarito, con diverse decisioni di analogo contenuto (vedi, per tutte, l'ordinanza n. 13659/2006) che spetta al giudice amministrativo - e non a quello ordinario - disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione di un interesse legittimo , e che al medesimo giudice amministrativo occorre dunque rivolgersi per far valere la conseguente pretesa risarcitoria, anche indipendentemente da un'eventuale azione di annullamento del provvedimento asseritamente illegittimo da cui sia derivato il danno [...] deve quindi negarsi che il giudice ordinario - nella specie il giudice di pace - sia fornito di giurisdizione per conoscere di una domanda di risarcimento dei danni come quella proposta dall'attore, spettando viceversa la giurisdizione al giudice amministrativo».
Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza del 16 ottobre 2006, n. 22219
La discrezionalità della PA non integra un difetto di giurisdizione
Tanto nell'indire un bando di concorso quanto nel determinare le concrete modalità del suo esercizio, sia dotata di un margine di discrezionalità: discrezionalità destinata a manifestarsi, in particolare, nella scelta delle date di espletamento delle prove di esame. Ma l'esistenza di un siffatto margine di discrezionalità non colloca l'operare della pubblica amministrazione al di là di ogni possibile sindacato di legittimità, e tanto basta ad escludere che, in un presenza di una fattispecie come quella in esame, sia configurabile un difetto assoluto di giurisdizione. Non si verte certo, cioè, in una situazione in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane (ad esempio: in materia di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali o di partecipazione ad organismi sopranazionali, di operazioni belliche ecc.) e che per questo necessariamente si sottrae alla giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, perché a nessun giudice compete sindacare il modo di esercizio di quelle funzioni, in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione d'interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto.
Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza del 16 ottobre 2006, n. 22219
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1. Cfr. art. 7, c. 3 della L. n. 1043/1971 Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso .
2. Cfr. Francesco Caringella Corso di Diritto Amministrativo Ed. Giuffrè, 2004, pag. 540 e seguenti.
3. Cfr. Maria Laura Maddalena Anche in separato giudizio, il risarcimento spetta sempre al G.A. , in Il Corriere del Merito , Ipsoa n. 4/2006, pag. n. 551.
4. Cfr. art. 2947 c.c. secondo il quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato. L'Adunanza Plenaria n. 2/2006 afferma che il periodo prescrizionale nel caso di danni da provvedimenti illegittimi decorre dal passaggio in giudicato della tentenna con cui il provvedimento lesivo è stato annullato. Tale posizione si fonda sul combinato disposto degli artt. 2935 e 2945 c.c.
5. Cfr. Maria Laura Maddalena Risarcimento degli interessi legittimi al G.A., ma senza pregiudiziale amministrativa in Il Corriere del Merito , Ipsoa n. 8-9/2006, pag. n. 1096.

Da: zorro1 08/06/2014 17:11:51
Il ministero non rischia solo di pagare i danni al ricorrente.
Rischia di farci fare un concorso invalido e di far decadere i vincitori.
Rischia molto di più, considerato che in quel caso il danno da affidamento è ancor più serio (pensiamo alle persone che si dimettono per prendere servizio da magistrato e sono disarcionati per effetto delll'annullamento del concorso)

Da: zorro1 08/06/2014 17:14:10
dai coso, hai infestato il sito con sentenze del secolo scorso superate.
Non te l'hanno insegnato che esistono le svolte giurispriuidenziali e che ce ne è stata una forte nel 2011?
non te l'hanno insegnato.
non infestare il forum con sentenze vecchie ee non più attuali.

Da: uffa3 08/06/2014 17:15:25
per zorro1 (e poi chiudo)
1) sei davvero sicuro che in materia di prenotazione alloggio (o accettazione di offerta al pubblico come la chiami tu la Giurisprudenza..mah) non esista una normativa che tuteli il consumatore sui termini del recesso' ti chiedo eh..nulla di più...
2) sul danno da legittimo affidamento... resp pre o extra sono la stessa cosa (cambio solo la posizione tutela) e trovamelo tu il diritto soggettivo leso in questo caso ....e non cominciare a sparare danni bagatellari tipo danno da concorso rovinato...a maggior ragione considerando che ancora ci 20 giorni per limitare i danni

Da: zorro1 08/06/2014 17:16:55
il diritto all'integrità del patrimonio.

Da: NickChinasky78 08/06/2014 17:17:17
Io so solo che se lo rinviano a dopo l'estate avrò grossi problemi a sostenerlo considerando che mi sono preso tutte le ferie in vista del 25...pazzesco...

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