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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: Eos10/10/2012 14:41:26
Mi rivolgo ad io x Montana.
Mi sembra di capire che tu segua il corso Caringella.
Garofoli, che io ritengo moooooolto attendibile sul punto, si è davvero pronunciato riguardo all'imminente (o meno) uscita del bando in GU?
Ti ringrazio :)

Da: xel10/10/2012 14:42:00
questo e' viceversa il gazzoni dire ottimo come approccio per te magda, semma  dopo  potresti aggiungendo lo studio di sacco de nova sul contratto e per le obbligazioni nobili:



.   IL  CONTRATTO  E  I  TERZI

Gli effetti inter partes.  Effetti reali ed obbligatori.
Secondo l'Art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se  non  per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Per forza di legge si intende l'immodificabilità e l'irretratabilità unilaterale salvo i casi previsti dalla legge o dall'autonomia privata.  L'effetto immediato e imprescindibile che scaturisce dall'accordo è la nascita di un vincolo, cioè di un rapporto obbligatorio.

L'effetto di irretrattabilità è sempre presente, così come lo è, sul piano sostanziale, la nascita di una nuova situazione giuridica atta a modificare il patrimonio dei contraenti, costituendo, modificando o estinguendo rapporti giuridici patrimoniali. Tale affermazione non è però pacifica con riguardo alla categoria del contratto ad effetti reali ex Art. 1376, il cui ambito coincide con quello dei contratti traslativi.
    parte della dottrina sostiene che poiché il trasferimento del diritto è effetto immediato del consenso, non sarebbe ravvisabile l'intermediazione di un effetto obbligatorio.
    altra parte invece sostiene che anche in caso di contratto traslativo nasce tra alienante ed acquirente un rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'obbligo per l'alienante di far acquistare il diritto all'acquirente, sia nelle ipotesi in cui ciò non è effetto immediato del contratto, sia nel senso di assicurare all'acquirente stesso la titolarità del diritto rispetto alla rivendicazione altrui. Di qui la disciplina della garanzia per l'evizione in caso di trasferimento della proprietà, e l'obbligo della garanzia ex Art. 1266 in caso di cessione del credito.

Resta però vero che, in ogni caso, nei contratti traslativi l'effetto finale, quello perseguito dalle parti, non è di carattere obbligatorio ma di carattere reale, identificandosi esso non solo in una prestazione a carico del debitore, ma nel trasferimento di un diritto che si ricollega al mero consenso legittimamente manifestato.

L'obbligo di far acquistare il diritto si configura come mero obbligo strumentale.  ï‚®  In caso di contratto ad effetti reali l'obbligo di far acquistare il bene all'acquirente si presenta particolarmente articolato quando, l'effetto traslativo non si produce immediatamente, perché presuppone l'adempimento di una prestazione di volta in volta mutevole a seconda della fattispecie concreta, come nel caso di vendita di cosa altrui, di cosa futura e di cosa generica. In questi casi l'effetto reale non può mai prodursi immediatamente per inesistenza del bene, in assoluto, perché  futuro o nel patrimonio dell'alienante, perché altrui, ovvero per indeterminatezza. Altre volte invece sono le parti che impediscono il prodursi immediato dell'effetto apponendo una condizione sospensiva o un termine di differimento.

Ai fini della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art 1465) è essenziale stabilire il momento in cui si produce l'effetto reale.
a)    Se la cosa trasferita è determinata e perisce per una causa non imputabile all'alienante, l'acquirente non è liberato dall'obbligo della controprestazione anche se la cosa non gli è stata consegnata, perché l'effetto reale si è immediatamente prodotto e sul proprietario grava il rischio del perimento del bene.
b)    Se invece la cosa trasferita è generica l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione solo se l'alienante ha eseguito la consegna o se la cose è stata individuata.

Il passaggio del rischio è un evento fondamentale, poiché esso è collegato al prodursi dell'effetto reale per il principio res perit domino, si determinano complicazioni in caso di vendita internazionale di cose mobili, attesa la diversa rilevanza che assume a tal fine il consenso nei vari ordinamenti, essendo esso talvolta, come in quello italiano, sufficiente a trasferire il diritto mentre altre volte è meramente prodromico, perché collegato alla successiva fase della consegna.
  La convenzione di Vienna del 1980 ha fissato il momento del passaggio del rischio con riguardo alla consegna del bene che può avvenire o nei confronti dell'acquirente o del vettore. Inoltre il rischio è a carico dell'acquirente anche quando l'alienante gli abbia messo a disposizione il bene e egli non l'abbia ritirato.

Contratto derivativo - costitutivo  ï‚®  La categoria del contratto ad effetti reali non prevede solo l'ipotesi del trasferimento di diritti, ma anche quella della costituzione di un diritto reale, si parla di contratto derivativo costitutivo atteso che non sussiste un rapporto di perfetta derivatività non esistendo nel patrimonio dell'alienante il diritto trasferito ma un diritto più ampio. E il caso di diritti reali di godimento sul cosa altrui. Si pensi ad esempio all'usufrutto che può essere costituito dal proprietario del fondo ma può anche essere trasferito dall'usufruttuario (Art. 980).

Nel caso di contratto ad effetti obbligatori, invece l'effetto consiste appunto nella nascita di un rapporto obbligatorio, cioè di una obbligazione di carattere finale, non meramente strumentale a prodursi di ulteriori effetti. Così è nel caso del contratto di lavoro (con cui una parte si obbliga a prestare la propria opera dietro compenso) ovvero di contratto di mandato (in cui l'obbligo del mandatario consiste nel compiere atti giuridici per conto del mandante).


Gli effetti per i terzi
L'Art. 1372 co.2 c.c. enuncia la regola della relatività degli effetti, nel senso che il contratto è di fronte ai terzi, inefficace salvo nei casi previsti dalla legge. Questa regola è la logica conseguenza del principio di libertà su cui poggia l'autonomia privata ma va contemperato con il divieto di intromettersi nella sfera altrui giuridico - economica ove l'attività sia priva di effetti non incrementativi.

Il concetto di terzo può delinearsi in termini negativi: sono tali tutti coloro che non sono parte del contratto. Il terzo è un non contraente, nei confronti del quale non può valere la regola della vincolatività dell'accordo e quindi degli effetti che a tale accordo si ricollegano.
a)    Gli effetti che il  contratto non può di regola produrre nei confronti del terzo sono solo gli effetti diretti, cioè quelli che trovano la loro causa produttiva direttamente del contratto.

b)    Vi sono invece effetti ricollegabili al contratto soltanto indirettamente, i quali possono ripercuotersi sui terzi, si parla tal proposito di efficacia indiretta o riflessa. pertanto anche terzi possono essere coinvolti nella vicenda contrattuale, così accade ogni qualvolta il contratto assume rilevanza e quindi efficacia esterna. Si pensi all'ipotesi di un terzo danneggiato da un animale o dalla rovina di un edificio: costui può agire rispettivamente ex Art. 2052 o 2053, per il risarcimento dei danni nei confronti del proprietario, il quale magari avrà acquistato la proprietà mediante contratto di donazione o di compravendita. In tal caso il contratto o meglio l'effetto prodotto il cioè trasferimento del diritto finisce per costituire la base su cui il terzo poggerà la propria azione giudiziaria.

A volte poi il contratto si pone come fatto giuridico nei confronti del terzo nel senso di legittimare l'esercizio di un diritto potestativo o di credito, che nasce rispettivamente dalla legge o da un altro contratto. È il caso della prelazione, laddove il titolare di tale diritto può esercitare in caso di mancata notifica della denuntiatio e successiva conclusione del contratto con il terzo, il diritto potestativo di riscatto se la prelazione è legale, ovvero il diritto di credito al risarcimento del danno se essa è volontaria.
L'opponibilità
L'opponibilità si distingue dall'efficacia del contratto: mentre infatti l'efficacia per i terzi è sempre solo riflessa ed indiretta, l'opponibilità , in quanto sussiste ,è nei confronti dei terzi sempre e solo diretta.
-    l'efficacia è la situazione che ha riguardo in via diretta ed immediata alla posizione dei contraenti,
-    l'opponibilità riguarda i conflitti che in seguito alla conclusione del contratto possono nascere tra contraente e i terzi, ogni qualvolta l'acquisto di un diritto in base ad un contratto è contestato da un terzo che pretende di potersi avvalere, eventualmente anche in base ad un atto contratto, di un titolo incompatibile.

Il conflitto che si determina è un conflitto tra titoli, da cui diritti  derivano. Tale conflitto si situa all'interno di una vicenda circolatoria, presuppone che il contratto sia un contratto traslativo.

È dubbio se un problema di opponibilità possa sussistere per i contratti ad effetti obbligatori: infatti non si vede come la funzione di un'obbligazione possa dar luogo a conflitti.
  si può immaginare che un soggetto assuma contemporaneamente più obbligazioni sapendo di non poterle adempiere entrambe, come nel caso di chi accetti un mandato a gestire un affare in America ed uno in Asia per lo stesso periodo di tempo,uno dei mandanti su come soccomberà a rispetto all'altro ma non può dirsi che tra di essi vi sia un conflitto giuridico di titoli. Il problema si risolverà puramente e semplicemente in un fatto di risarcimento dei danni da inadempimento.

Un problema di diritti incompatibili potrebbe invece prospettarsi qualora il proprietario stipulasse due contratti di opzione o due contratti preliminari per il trasferimento di diritti reali incompatibili relativi allo stesso bene (ad esempio la vendita della piena proprietà e una costituzione di usufrutto di servitù) ovvero stipulasse prima un contratto di opzione o un contratto preliminare e poi  alienasse il bene ad un terzo.

Se il bene è immobile o mobile registrato:
a)    nel caso di duplicità di opzioni non prevale chi per primo accetta ma chi per primo trascrive l'acquisto conseguente all'accettazione. Se l'opzione è stata concessa per atto pubblico o scrittura privata autenticata  e l'accettazione riveste questa forma, l' opzionario accettante potrà trascrivere immediatamente l'atto. Se viceversa la forma osservata è stata quella della scrittura privata non autenticata è necessario ai  fini della trascrizione ripetere il negozio  per atto pubblico. ovvero iniziare il giudizio di accertamento della sottoscrizione della scrittura privata, trascrivendo la relativa domanda. Lo stesso dicasi se con l'opzione il concedente trasferisce ad un terzo il bene questo prevarrà purché trascriva prima della trascrizione dell' eventuale acquisto dell' opzionario conseguente all'accettazione.
b)    in caso di duplicità di contratti preliminari prevarrà chi trascriverà per primo il preliminare, o in difetto, o venuta meno l'opponibilità, il contratto definitivo ovvero la domanda ex Art. 2652 n. 2.

Se il bene è mobile: in base all'Art. 1155 prevarrà l'acquirente che in buona fede avrà conseguito per primo il possesso, pur se si sarà avvalso per secondo del diritto di opzione o per secondo avrà stipulato il contratto definitivo o ottenuto la sentenza ex art 2932 . Peraltro il  primo acquirente potrà agire finché l'alienante mantiene il possesso ex Art. 2930. Il comune autore e il terzo, se di malafede, deve comunque risarcire il danno contrattuale, se pretermesso è un promettente acquirente, precontrattuale, se pretermesso è un opzionario.
È inoltre esperibile l'azione revocatoria se ne ricorrono gli estremi. Al riguardo la giurisprudenza ha statuito che in caso di duplicità di preliminari non può ravvisarsi consilium fraudis ex Art. 2901 n. 2 del secondo promittente acquirente che stipula il contratto definitivo ignorando l'esistenza del precedente preliminare ovvero essendone venuti a conoscenza  nelle more della stipula del definitivo (cioè dopo aver concluso il preliminare), perché tale stipula si configura come atto dovuto a cui il promittente acquirente non può sottrarsi. Il consilium fraudis va dunque valutato con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare e non del contratto definitivo (Gazzoni).

Per quanto riguarda il quadro dei potenziali conflitti tutelati dalla legge avente ad oggetto i contratti traslativi, può essere così sintetizzato:
1.    acquisto a non domino: In questo caso il conflitto è tra chi acquista mediante un contratto a non domino e il dominus. L'acquirente acquista il diritto da chi non è proprietario e che dunque non può vantare nemmeno un titolo di proprietà inefficace o invalido, come nel caso di alienazione ad opera di un ladro o di un omonimo del proprietario.
Il conflitto è risolto:
a)    in caso di trasferimento di diritti reali mobiliari mediante applicazione del principio possesso vale titolo (Art. 1153).
b)    in caso di d trasferimento di diritti reali immobiliari, l'acquirente potrà solo opporre eventualmente l'avvenuta usucapione magari decennale non trovando applicazione l'Art. 2644 perché non si tratta di conflitto tra aventi causa dello stesso autore.
In ipotesi di trasferimento di diritto di credito, invece l'acquisto da chi non è creditore non è mai opponibile né al vero creditore né al debitore.

2.    il conflitto tra un avente causa dell'acquirente e l'alienante: L'avente causa è in sostanza un successore a titolo particolare nella posizione giuridica del dante causa, il quale opera il trasferimento.
a)    In base al principio resoluto iure danti,s resolvintur et ius accipientis, l'invalidità o l'inefficacia del primo contratto si ripercuote necessariamente sull'efficacia del secondo: in sostanza se il primo contratto di trasferimento cade, l'acquirente verrà a trovarsi nella condizione di aver acquistato da chi era o appariva, ma ora non è più titolare del diritto trasferito ï‚® si avrà un acquisto a non domino, con la particolarità che il non dominus, al momento del trasferimento, era o appariva dominus.
b)    Nel caso invece di trasferimento di diritti di credito-in particolare in caso di cessione-, vale la disciplina generale, ad esempio per quanto riguarda la salvezza dei diritti dei terzi materia di annullamento, rescissione e risoluzione.

3.    il conflitto tra più aventi causa dello stesso autore:  Se il diritto si collega uno degli atti menzionati dall'Art. 2643 vale il principio fissato dall'Art. 2644. In caso di doppia o plurima alienazione mobiliare vale invece la regola fissata dall'Art. 1155.
a)    In caso di conflitto tra più diritti personali di godimento prevale chi per prima abbia conseguito il godimento stesso e  non chi al momento in cui il conflitto nasce godrà della cosa non essendo necessaria l'attualità del godimento.
b)    In caso di conflitto tra cessionari dello stesso diritto di credito prevale chi per primo ha notificato la cessione al debitore ovvero ha conseguito l'accettazione, con atto di data certa (Art. 1265 co.1).

4.    il conflitto tra l'acquirente o i suoi aventi causa e i creditori dell' alienante, i quali hanno interesse a salvaguardare la propria garanzia patrimoniale in funzione dell'azione esecutiva da esperire in ipotesi di inadempimento. In tal caso si applicano le regole dettate per l'azione revocatoria dagli articoli 2901 seguenti. In particolare acquirente farà salvo il proprio acquisto, se in caso di alienazioni mobiliari, potrà invocare l'Art. 1153, mentre in caso di alienazione immobiliari potrà invocare l'Art. 2652 n. 5 valendo da questo punto di vista quanto osservato con riguardo al conflitto tra il subacquirente e l' alienante.
Se invece l'azione esecutiva è già iniziata varranno, in caso di alienazione mobiliare,  le regole in materia di trascrizione del pignoramento, in caso di alienazione mobiliare il possesso vale titolo. La stessa regola vale in caso di cessione dei beni ai creditori.


Il contratto a favore di terzo
Le parti possono concludere un contratto ,anche preliminare o di opzione, inserendo una clausola (cd stipulazione ) in virtù della quale gli effetti si producono in via diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo,che è estraneo non parte del contratto .
  Il contratto a favore di terzo non è pertanto un contratto a sé stante, ma un modo d'essere del contratto di volta in volta concluso. La disciplina del contratto a favore di terzo risulta dalla fusione della normativa  di cui agli Artt. 1411 ss. con quella dettata per il singolo contratto concluso.

Le parti contraenti sono:
-    il promittente, che si obbliga alla prestazione in favore del terzo,
-    lo stipulante, che designa la persona del terzo e nel cui patrimonio di regola si sarebbero dovuti produrre gli effetti ove non fosse stata conclusa la stipulazione, con conseguente deviazione degli effetti stessi verso il patrimonio del terzo designato.

Non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico ,essendo necessario che la prestazione in suo favore sia stata prevista dai contraenti come elemento del sinallagma. Il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della sola stipulazione conclusa tra promittente e stipulante (Art. 1411 2 ° comma).
  È errato, allora, affermare che l'adesione del terzo si configurerebbe come condicio iuris sospensiva dell'acquisto del diritto, quando essa sarebbe un autonomo negozio acquisitivo, esercizio del potere di consolidare gli effetti instabili. L'effetto acquisitivo è infatti immediato, pur se può venire meno ex tunc in caso di revoca o di rifiuto, che opera quindi alla stregua di una condicio iuris risolutiva. Per questo motivo il terzo deve esistere è possedere i requisiti di legge ab initio, anche se può essere solo determinabile in un  secondo  momento in base a criteri fissati o anche a discrezione dello stipulante.

Il terzo può dichiarare di voler profittare della stipulazione in proprio favore ma tale dichiarazione non è un'accettazione in senso tecnico (cioè di una proposta contrattuale non avendo il contratto a favore del terzo una struttura trilaterale e può risultare anche per facta concludentia), ed ha una duplice la funzione:
1)    di impedire la modifica o la revoca della stipulazione stessa da parte dello stipulante (Art. 1411 co.2);
2)    di consumare il potere di rifiutare in capo al terzo. La norma non fissa un termine al rifiuto come invece accade in caso di contratto con prestazione a carico del  solo proponente (Art. 1333) ove la necessità dei termini discende dal fatto che si tratta di un negozio unilaterale irrevocabile o, secondo diversa  impostazione, una proposta irrevocabile ex lege.
Il rifiuto come quello ex Art. 1333 ha carattere eliminativo ex tunc di diritti già acquisiti a momento della conclusione del contratto.

La vicenda che origina dal contratto a favore di terzo si sviluppa attraverso fasi successive: innanzitutto le parti devono comunicare al terzo la stipulazione al fine di permettergli  l'esercizio eventuale del potere di rifiuto. La comunicazione - che non richiede particolari formalità - è successiva alla conclusione del contratto. Ciò accade quando l'individuazione del terzo dipende da un evento successivo o quando lo stipulante si sia  riservato di indicarlo.
   E' addirittura possibile che la stipulazione sia in via  alternativa  e  solo eventuale a favore del terzo non ancora designato. In tal caso la vicenda sembra analoga a quella del contratto per persona da nominare ma in realtà nel caso di riserva la nomina incide sull'identificazione stessa di uno dei contraenti mentre nel caso di attribuzione al terzo la nomina identifica solo la persona che può ricevere la prestazione.

Per parte sua, il terzo deve comunicare l'adesione o il rifiuto ad entrambi i contraenti. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo la prestazione, operando entrambe ex tunc, rimane con effetto fin dal momento della conclusione del contratto a beneficio dello stipulante ,salvo che risulta diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto - si pensi al contratto di servitù o a quelli di intuitu personae - in tal caso il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta dell'adempimento

Da: info libri10/10/2012 14:49:03
Qualcuno saprebbe dirmi come sono i testi del dott. Bellomo?
Grazie mille

Da: xel10/10/2012 15:07:22
gurda penale e' fatto bene, potrebbe essere l'alternativa a mantovani come visione generale del tutto ma dipende dal proprio back ground , cioe' se si hanno le basi buone ....

io ho adottato amministrativo volume 2 attivita' ,preso da poco,  a mio parere e' un cult...e' del 2009 , io lo necessitocome libro base al tar per eventuale partecipazione .......
e' da dire , pero' , che le dispense del corso danno un valore aggiunto al tutto perche' aiutano ad inquadrare la materia che rimane una delle piu' complesse ...
ed ancora non e' il mio primo libro di amministrativo che studio bensi' l'ultimo di una lunga serie ....quindi cum grano salis ( io lo potrei trovare ottimo avendo studiato molto in materia) ...per qualsiasi cosa chiedi

vai sul sito e dai uno sguardo.......

Da: info libri10/10/2012 15:18:17
Per xel
Hai fatto anche il caringella?
Lo consigli il Bellomo rispetto a quest'ultimo?
Anche io ho fatto più libri di amministrativo. Ma non sono mai soddisfatto.

Da: info libri10/10/2012 15:22:24
Quindi xel consigli anche il corso? Io potrei fare solo quello on line senza temi.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: a quando10/10/2012 15:28:17
il bando?

Da: xel10/10/2012 15:50:03
per info, no il caringella no

ma tra qualche dispensa che avevo di caringella e le dispense che ho di bellomo c'e' l'abisso...

certamente ...ma coem detto prima non vorrei condizionare alcuno di voi...entrambi sono maestri , ne differisce il metodo, ecco io trovo cjhe gia' le dispense aiutino ad avere una forma mentis tesa all'elaborazione dell'argomento....

senza correzioni perdi il valore aggiunto ...comunque dovresti smepre apprendere a schematizzare il tutto...

perche' potresti fare solo quello on line senza temi... per le risorse,tipo  tempo a disposizione ed altro???

Da: info libri10/10/2012 15:55:58
Io lavoro. Ho vinto già un concorso. Ufficio legale di un ente pubblico. Non avrei assolutamente tempo di fare i temi. Dici che senza temi è  meglio non farlo per nulla il Bellomo?

Da: MagdaB10/10/2012 16:15:15
grazie per i consigli. torrente per un ripasso quindi. se me lo consenti come vedi il Gazzoni ai fini del concorso?
grazie mille

Da: e chi sà10/10/2012 16:18:26
nel 2011 il bando fu pubblicato dalla G.U. del 22 settembre, quest'anno ancora niente, siamo sicuri che verrà bandito??

Da: MagdaB10/10/2012 16:19:34
oppssss, non avevo letto il commento sul gazzoni, grazie ancora

Da: Recidiva10/10/2012 17:06:47
Chi di voi ha ricevuto notizie sulla non uscita del bando? Di solito le voci dei corridoi dei corsi sono affidabili

Da: ius10/10/2012 17:28:39
Al mio corso la voce unanime e concordante dopone per l"imminente uscita del bando. Ho avuto conferma da un mio amico che lavora al ministero.  Punto.

Da: per tutti10/10/2012 17:55:11
ottimo direi!!!

Da: per tutti10/10/2012 17:58:38
ragazzi io sono nuova in questa avventura!!! chiedo a quanti negli anni scorsi frequentavano i corsi dei soliti noti se le voci che mettevano in giro circa la pubblicazione dei bandi si mostravano poi attedibili. Stando a quanto dicono il bando dovrebbe uscire nei prossimi mesi...e speriamo che sia così

Da: dita incrociate10/10/2012 17:59:35
i soliti noti difficilmente sbagliano..........

Da: luna d estate10/10/2012 18:12:36
Ma credete anche a questi sciocchi che danno info false per avere la meglio..studiate gente, studiate!

Da: Recidiva10/10/2012 18:14:29
Concordo. Gli hanni passati non hanno mai sbagliato
speriamo!

Da: vittorio emanuele orlando10/10/2012 22:19:08
il giudice mancusi barone a napoli se un allievo paga di meno
di quanto costa il corso chiama a casa dell'allievo.
Si vede  che vi è un bussines si per chi organizza i corsi sia
per chi scrive codici .

Da: miii...per v.e.orlando10/10/2012 23:03:37
che significa "pagare di meno di quanto costa il corso"?

Da: opinione11/10/2012 08:21:23
secondo voi, in aggiunta a Gazzoni, per il contratto è meglio il Bianca (anche se è un'edizione del 2000) o Roppo che è aggiornato ?

Da: alina1234 11/10/2012 08:31:22
qualcuno è interessato al manuale di garofoli penale parte generale? vendo a 30 euro o scambio con il torrente diritto civile!!!
ho pubblicato un annuncio su subito... per chi interessato può contattarmi lì...manuale diritto penale garofoli, Frosinone

Da: allthesun11/10/2012 10:49:32
Ciao  a tutti!

Volevo chiedere se qualcuno che come me sta seguendo il corso Fglaw sarebbe disposto a ripetere via Skype, tipo il giovedì/venerdì pimeriggio, l'assegno che ci viene dato ogni settimana... io da sola me lo prefiggo ogni volta ma poi alla fine non lo faccio mai!

Se ci fosse qualcuno interessato ci possiamo scambiare l'email e poi metterci d'accordo in privato!

Da: gio X althhesun11/10/2012 13:20:44
..come ti stai trovando al corso Fglaw? io intendo iscrivermi a breve, non avendo potuto farlo prima, ma se mi dici che l'assegno sett. non riesci a finirlo ...mi viene l'ansia,dovendo già recuperare le precedenti lezioni..

Da: allthesun11/10/2012 13:31:48
Guarda, io mi sto trovando benissimo! Per l'assegno riesci a farlo tranquillamente, infatti io cercavo qualcuno per ripetere assieme!
Poi io ultimamente sono con i tempi stretti perché sto preparando anche avvocato, ma questo é un problema mio!

Da: x opinione11/10/2012 13:38:50
guardati
fava il contratto in generale
è molto meglio delle tue alternative
(bianca troppo datato e troppo generico e limitato)
(roppo troppo generico e limitato) 

Da: CCCCCCC11/10/2012 16:06:39
chi studia dal torrente?

Da: gio X althhesun11/10/2012 17:22:59
allora appena mi iscrivo al corso e mi metto al passo mi rifaccio viva...non più tardi di due sett spero...io non ho l esame di avvocato ma in compenso ho il lavoro che mi toglie tempo!..poi ti invio l'indirizzo e mail. a presto

Da: eva11/10/2012 19:28:31
per ccc
di che anno sono lezioni bellomo?

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