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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: swedenborg | 09/10/2012 00:12:34 |
x tutti tu che testi e riviste consigli per autodidatti? | |
Da: x nunzio | 09/10/2012 00:23:36 |
Da: x nunzio 83 | 09/10/2012 00:27:10 |
Diritto civile Bianca è un testo risalente al 1993 (non aggiornato) - vedi prime pagine del libro - devi aggiungerci qualcosa di più aggiornato quantomeno sul contratto e sulla responsabilità civile (il fava va bene) se gazzoni non ti piace come alternativa c'è torrente | |
Da: X Tutti | 09/10/2012 00:38:01 |
Io partirei dai grandi classici. Bianca o Gazzoni x civile. Fiandaca o Mantovani x penale. X amministrativo Galli | |
Da: swedenborg | 09/10/2012 00:40:43 |
riviste? | |
Da: ma siete fuori dal mondo | 09/10/2012 07:26:31 |
il corso è molto interessante. sono mattiniera. numero di pagine fisso. voglio iniziare bene. ce la metto tutta- buono studio. sono un cretino penserebbe che il corso "garantisca" il successo. lo se che ci vuole fortuna ma bisogna anche fare la propria parte. ti confesso che studiando la sola non avrei mai immaginato di dover dare importanza agli argomenti che sono stati trattati al corso dove, peraltro, posso confrontarmi anche con persone più matura che hanno seguito da altre parti e dicono che qui si trovano molto bene | |
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Da: utilità dei corsi | 09/10/2012 13:02:59 |
i corsi - se ben fatti s'intende - sono utilissimi e necessari perchè si propongno una serie di argomenti di studio. All'uscita dall'università (con il massimo dei voti) non mi sarei mai riuscito ad organizzare se non avessi trovato un corso. Il metodo di studio e di approccio alla traccia del tema è la cosa più importante. L'ho capito nel tempo. Chi dice che non è necessario mette fuori strada non credetegli. Quale ex-neolaureato ve l'assicuro e sono consapevole di darvi un buon consiglio. Almeno vi trasmetto la mia esperienza personale. Non chiedetemi nomi di corsi però. Ognuno scelga quello che gli piace. Ognuno ha le sue preferenze e le sue lacune. Ora ne ho seguiti tanti e posso confermare che ogni corso propone il proprio metodo. Taluni sono fatti meglio altri peggio. Il prezzo, però, non è indice della qualità del corso. Quindi non pensate che pagando tanto riceverete tanto. Potrebbe anche non essere così! | |
Da: nereo | 09/10/2012 13:13:02 |
........ e il Galli per amministrativo sarebbe un grande classico? Io a suo tempo lo trovai un mattone impossibile, snervante, faticoso, prolisso. Piuttosto, come grande classico, l'unico che ancora oggi può essere acquistato, prenderei lo Scoca (sostanziale e processuale), magari approfondendo alcune tematiche preminenti con riviste di commenti a sentenze. Per civile Gazzoni sì che è un grande testo classico; certo, non da usare come semplice testo base, stante la sua proverbiale ma incisiva problematicità : l'autore non si perde in fronzoli, ma approfondisce quello che occorre approfondire, stimolando il "lettore" a ragionare e, in definitiva, ad essere in grado di affrontare ogni traccia, anche quelle più astruse, come quando, alcuni anni orsono, una commissione chiese ai candidati di affrontare la problematica del "maso chiuso" (maso, non naso). Ma per fortuna non sempre vi sono commissioni di concorso desiderose di mettersi così in mostra, sino ad esigere la trattazione di simili tematiche. | |
Da: carla29 | 09/10/2012 13:18:50 |
corsi on line o "dal vivo"? | |
Da: opinione | 09/10/2012 14:26:24 |
Ha ragione nereo...con Scoca, Gazzoni e Mantovani si possono fare buoni temi. | |
Da: Recidiva | 09/10/2012 14:35:02 |
Ragazzi avete notizie serie sull'uscita del prossimo bando? Io ho partecipato all'ultimo concorso ma non ho avuto il coraggio di consegnare la terza prova perché non ero soddisfatta del tema di civile.. | |
Da: ert | 09/10/2012 14:46:38 |
quale corso consigliate a napoli?!?!? | |
Da: concordo con nereo | 09/10/2012 15:42:16 |
grande nereo: civile : gazzoni penale : mantovani amministrativo : scoca | |
Da: x carla 29 | 09/10/2012 15:45:08 |
ovviamente dipende dalle tue esigenze. I corsi "on line" vecchio stile sono praticamente inutili (si limitano ad inviarti materiale e a correggerti i temi). Molto meglio quelli live. Ho provato, invece, il servizio di videoconferenza della fglaw ed del tutto equivalente alla frequenza live. Fai tu... | |
Da: x ert | 09/10/2012 15:47:08 |
caro ert a napoli ci sono tanti corsi. Ti consiglio di sceglierlo dopo aver fatto una lezione di prova da quelli principali così ti orienti meglio e non "per sentito dire" | |
Da: seul | 09/10/2012 16:19:39 |
Bellomo online é super. Fidati | |
Da: io x Recidiva | 09/10/2012 22:35:50 |
Al corso di caringella si dice ottobre novembre, con scritti a giugno. | |
Da: montana | 10/10/2012 00:13:47 |
ragazzi,non prdete tempo e mettetevi l'animo un pace una volta per tutte.NON CI SARA' NESSUN BANDO!!!! NON FIDATEVI DI CHI HA....INTERESSE A FARVI CREDERE IL CONTRARIO.I CORSI ALTRO NON SONO CHE UN GRNDE BUSINES......... | |
Da: Basta voci | 10/10/2012 00:16:23 |
Pensiamo a studiare. Quando esce in gu si fara' la domanda | |
Da: per basta voci | 10/10/2012 00:37:00 |
Non tutti sono studenti mantenuti a vita come te. magari c'è qualcuno che nella vita lavora e ha bisogno di organizzarsi e magari puntava su quest concorso per l'ultima volta, visto che purtroppo lo passano prevalentementente se on esclusivamente mantenuti figli di papà che non hanno mai avocato un giorno sotto padrone in vita loro. non ti viene sto dubbio?? IN EFFETTI NON Può VENIRTI RIENTRANDO TU NELLA CATEGORIA D CUI SOPRA | |
Da: hbjhbu | 10/10/2012 09:03:46 |
ragazzi ma qual è ol vostro metodo di studio? leggete e ripetete? | |
Da: per hbjbhbu | 10/10/2012 09:08:29 |
ripetere??? e chi ha il tempo....si legge una volta ed è tanto se si riescono a finire i tre manuali...con 2 ore al di, lavoro e figli non è facile, m forse sono l'unico in questa condizione a 31 anni suonati... | |
Da: per montana | 10/10/2012 10:49:45 |
Ciao Montana perché sei così sicuro che il bando non uscirà ? | |
Da: NON SO, VORREI SAPERE | 10/10/2012 11:24:35 |
è meglio un manuale unico o piu`monografie per i singoli argomenti? obbligazioni , contratti etc etc? | |
Da: io x Montana | 10/10/2012 13:18:12 |
tra la tua parola e quella di Garofoli, per quanto "interessato" al profilo economico, con tutto il rispetto, io credo a Garofoli. Anche perchè la tua affermazione, a differenza della sua, non essendo motivata, non ha alcun pregio. | |
Da: MagdaB | 10/10/2012 13:20:51 |
che ne pensate del Torrente? qualcuno ha studiato su questo testo? | |
Da: partecipante | 10/10/2012 13:40:49 |
SEUL perchè trovi il corso online di bellomo ottimo? In cosa consiste? Manda solo le dispense o c'è dell'altro? Grazie | |
Da: xel | 10/10/2012 14:19:29 |
per magdab e' solo semmai per un ripasso, un qualcosa in piu' del trabucchi di diritto privato....... concetto e norma quindi, spesso rubricando la stessa norma a definizione del concetto o istituto .... anche se io sono sostenitore dello studio fatto su norme.... pecca di dottrina nella stesura, sia di riferimenti dottrinale e giurisprudenziali.... pochi riferimenti trsversali ecco un riassunto fatto bene dal libro: ...................non e' formativo ..... l'interpretazione sistemica e' del tutto assente cioe' la norma rispetto ai principi . poca utilita' ed efficazia ai fini del concorso allego un riasasunto fedele del libro: CAPITOLO XVII IL RAPPORTO OBBLIGATORIO Un'obbligazione è un rapporto tra due soggetti, in forza del quale un soggetto passivo (chiamato debitore) è tenuto ad una determinata prestazione nei confronti di un soggetto attivo (chiamato creditore). Mentre al debitore fa capo una determinata obbligazione (debito), al creditore fa capo il correlativo diritto di credito, che per essere conseguito ha bisogno dell'indispensabile cooperazione del debitore. In questi casi il diritto è relativo, in quanto può essere fatto valere solo nei confronti del debitore. Il vincolo del debitore è sanzionato da una norma che lo rende soggetto a responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740). Il soddisfacimento del creditore vittima dell'inadempimento del debitore può avvenire tramite esecuzione forzata in forma specifica (quando vi è un obbligo di consegnare una cosa, di concludere un contratto, di un facere fungibile o di un non facere), oppure tramite risarcimento dei danni. Fonti delle obbligazioni Secondo l'art. 1173, le obbligazioni possono sorgere da: • contratto • fatto illecito • ogni altro atto o fatto idoneo a produrle Esiste anche la nozione di obbligazione naturale (2034): è un'obbligazione che è dovuta non già in forza di prescrizioni normative, bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è quindi giuridicamente obbligato ad eseguire l'obbligazione, ma se la esegue non può chiederne la ripetizione, anche se si presuppongono alcuni caratteri dell'adempimento: la spontaneità , la capacità del soggetto che lo esegue e la proporzionalità tra l'adempimento, le risorse del debitore e l'interesse da soddisfare. Il diritto del destinatario di non dover restituire la prestazione ricevuta è l'unico effetto dell'obbligazione naturale. Non costituiscono obbligazioni naturali le prestazioni eseguite per riconoscenza, per meriti del beneficiario, per speciale remunerazione o in conformità agli usi (ad es. le mance).CAPITOLO XVIII GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere determinati o quantomeno determinabili. Perché abbia luogo un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti, ma è possibile che l'obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti; è un'ipotesi che ricorre in caso che di: • obbligazione solidale: si ha quando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell'unico creditore, l'intera prestazione e l'esecuzione di essa ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri debitori (c.d. passiva); oppure si ha quando ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell'unico debitore, all'intera prestazione e l'esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l'obbligazione (c.d. attiva) • obbligazione parziaria: si ha quando ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell'unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione dev'essere eseguita dagli altri condebitori (c.d. passiva); oppure si ha quando ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell'unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore di ciascuno degli altri creditori (c.d. attiva) In caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (1294). In caso di pluralità di creditori, si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero dal titolo. Nell'obbligazione solidale passiva, si hanno i seguenti rapporti: • il creditore può rivolgersi ad uno qualsiasi ovvero a taluni dei suoi condebitori, senza che essi possano rifiutarsi dall'adempimento integrale (1292) • l'effettuazione integrale della prestazione estingue l'obbligazione per tutti i condebitori • la costituzione in mora di uno dei condebitori non vale a costituire in mora anche gli altri • il carico della prestazione si divide fra condebitori in parti che si presumono uguali, se non risulta diversamente e salvo che l'obbligazione non sia sorta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi • se uno dei condebitori ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, ha diritto di richiedere agli altri la parte di rispettiva competenza Vi sono obbligazioni indivisibili e divisibili: le prime hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale, le seconde sono le rimanenti. La prestazione cui è tenuto il debitore deve essere suscettibile di valutazione economica e deve rispondere ad un interesse del creditore (1174). In relazione al contenuto delle obbligazioni, le prestazioni possono consistere in: un dare (specifico o generico), un facere, un non facere; esse si distinguono anche in obbligazioni di mezzi (in cui il debitore deve solo assicurare una certa attività , senza garanzie sul risultato) ed obbligazioni di risultato (in cui il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato, che fa parte della prestazione dovuta). Le prestazioni si distinguono infine in fungibili, se per il creditore non sono rilevanti né l'identità né le qualità personali di chi le esegue, e infungibili, nel caso contrario.Per l'esistenza di un'obbligazione, è necessario che la prestazione dovuta sia possibile, lecita, determinata o determinabile. Con riferimento alle obbligazioni di dare, si parla di obbligzioni generiche quando il debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate ed appartenenti ad un genere, e di obbligazioni specifiche quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata. In caso di obbligazioni generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media; l'obbligazione da generica si trasforma in specifica quando si perviene alla individuazione delle res scelte per adempiere (1178). Si distinguono inoltre le obbligazioni semplici, che hanno ad oggetto una sola prestazione che il debitore è tenuto ad adempiere; dalle obbligazioni alternative, che hanno ad oggetto due o più prestazioni, tra cui il debitore può scegliere quale adempiere (1286), liberandosi dall'obbligazione; dalle obbligazioni facoltative, che hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore può liberarsi eseguendone un'altra. L'obbligazione più diffusa nella prassi è quella pecuniaria, in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro; il rischio del deprezzamento monetario grava sul creditore (1277). L'obbligazione agli interessi, è una particolare obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio rispetto ad un'obbligazione principale, pur essa a contenuto pecuniario. La fonte degli interessi può essere: legale, qualora questi siano espressamente previsti dalla legge; convenzionale, qualora siano dovuti a un accordo fra le parti. Gli interessi possono altresì essere: corrispettivi, cioè dovuti al creditore come compenso per il godimento di capitali concessi a terzi; compensativi, se rappresentano una sorta di risarcimento al danno subito dal creditore per il mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione; moratori, cioè dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni inadempiute aventi ad oggetto una somma di denaro. Gli interessi vengono calcolati in misura percentuale (c.d. tasso) in proporzione all'entità dell'obbligazione principale e relativamente al tempo con riferimento al quale sono dovuti. Il tasso d'interesse è legale: stabilito dall'art. 1284, è di regola intorno al 5% annuo, e si applica a tutti i tipi di interesse menzionati, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. Può essere anche convenzionale se è in forza di un accordo tra le parti, ma richiede la forma scritta ad substantiam, in difetto della quale gli interessi vanno pagati secondo il tasso legale, e non può superare il 50% del tasso medio praticato dalle banche. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (1815). CAPITOLO XIX MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono, nel corso della vita del rapporto stesso, sostituirsi altri soggetti, nell'ambito di una successione a titolo universale o particolare.Modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio Modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio possono avvenire per un atto inter vivos: 1. cessione del credito: di regola, qualsiasi credito può costituire oggetto di cessione, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale, la cessione sia vietata dalla legge o le parti abbiano deciso convenzionalmente di escludere un'eventuale cessione; il contratto di cessione si perfeziona tra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario), senza che sia richiesta alcuna accettazione da parte del debitore, e può prevedere un corrispettivo in denaro ovvero altra prestazione; perché la cessione abbia effetto, essa deve essere notificata al debitore (che se adempie prima della notifica verso il creditore originario si libera dall'obbligazione); per il resto, l'obbligazione rimane invariata; se la cessione è a titolo oneroso, il cedente garantisce l'esistenza del credito, ma non la solvenza del debitore; se la cessione è a titolo gratuito, il cedente non è tenuto a garantire alcunchè 2. delegazione attiva: consiste in un accordo trilaterale tra creditore, debitore e terzo, in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo (delegatario); di regola, si ha effetto cumulativo, cioè il delegato diventa debitore anche del terzo 3. pagamento con surrogazione Il contratto di factoring è una figura in forza della quale un imprenditore (factor) si impegna, a fronte di una commissione, a fornire all'impresa cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti che l'impresa vanta sulla sua clientela; peraltro il factor si accolla anche il rischio dell'insolvenza di uno o più debitori, anticipando all'impresa una somma pari ad una parte del valore nominale dei crediti. Questa figura fa perno su quella della cessione del credito: l'impresa cede al factor, in massa, i crediti vantati sulla clientela, ricevendo da questo una somma che egli recupererà con la solvenza dei crediti ceduti. Modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio Modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio possono avvenire mediante le figure di: 1. delegazione passiva: si distingue in: • delegazione a promettere: consiste in un negozio trilaterale tra creditore, debitore e un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario); il delegante resta però obbligato insieme al delegato, benchè il creditore non possa pretendere il pagamento dal debitore originario senza prima averlo preteso dal delegato; il delegatario può altresì liberare il delegante, conservando quale unico debitore il delegato • delegazione di pagamento: consiste in un accordo tra debitore e terzo, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz'altro una determinata prestazione nei confronti del creditore (delegatario); la delegazione di pagamento ha quindi funzione immediatamente solutoria dell'obbligazione, non già di mera modificazione del soggetto passivo di essa 2. espromissione: consiste in un accordo bilaterale tra creditore e terzo, in forza del quale quest'ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare il debito dell'obbligato originario (espromesso); l'elemento caratterizzante consiste nella spontaneità dell'iniziativa del terzo, cioè nell'assenza di delega del debitore; come nella delegazione, anche nell'espromissione il terzo è obbligato in solido col debitore originario, per quanto il creditore possa liberare quest'ultimo 3. accollo: consiste in un accordo bilaterale tra debitore e terzo, in forza del quale quest'ultimo (accollante) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo (accollato); si distingue in: • accollo interno (semplice): si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante; quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore accollato (o mettendogli a disposizione i mezzi per adempiere o provvedendo direttamente in prima persona), senza che il creditore acquisti un nuovo debitore • accollo esterno: si ha quando l'accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, quando cioè, il terzo accollante e il debitore accollato conferiscono al creditore il diritto di pretendere direttamente dall'accollante l'adempimento del credito; l'accordo è cumulativo se il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante, liberatorio se il debitore si libera, lasciando obbligato il solo accollante | |
Da: xel | 10/10/2012 14:36:03 |
viceversa e ad esempio il manuale di bianca ha altra stesura viceevrsa nei paragrafi allegati parte dall'inquadramento sistematico dell'obbligo legale di contrarre , ovvero quando raffronta l'istituto con il principio di sistema ed il fondamento normativo ex art 41 , continua sull'i inquadramento dogmatico e cita la relazione al codice, delinea il momento ed i casi di applicazione nel codice ..trattazione trasversale . applicazioni controverse in dottrina e giurisprudenza ..... posto fedele riassuto del contratto di bianca L'obbligo legale di contrarre Talvolta, il soggetto non è libero di contrarre ma vi è obbligato o dalla legge o dalla stessa volontà privata (es. Contratto preliminare). L'obbligo legale di contrarre è l'obbligo che ha la sua fonte della legge, esso si distingue dunque rispetto all'obbligo negoziale che ha la sua fonte in un impegno negoziale del soggetto. Logico legale di contrarre si ha quando un soggetto, di regola un imprenditore, è vincolato dalla legge a stipulare un contratto. Ciò non si pone in contrasto con il principio dell'autonomia contrattuale, anzi si armonizza con esso, infatti, sia pur vincolato il soggetto è pur sempre chiamato ad esprimere il proprio consenso in ordine alla formazione dei contratto. L'obbligo legale rappresenta, invece, una limitazione autoritaria della libertà contrattuale. L'ammissibilità di tale limitazione trova il suo fondamento normativo dell'articolo 41 secondo comma della costituzione, in forza del quale l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da danneggiare la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La disposizione costituzionale è stata interpretata sostenendo che essa è diretta "alla tutela dell'utente e del consumatore nei confronti dell'esercizio abusivo del proprio potere da parte del soggetto monopolista". Ne consegue allora che la libertà contrattuale è limitata dal superiore interesse dell'utilità sociale. Il nostro ordinamento offre diversi esempi di obbligo legale di contrarre: es. il caso di un'impresa sia opera in condizioni di monopolio legale (art. 2597) o nel caso di imprese di trasporto che esercitano servizi pubblici di linea (art.1679). Ad esempio l'art. 2597 codice civile statuisce che "chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento". La norma trova una sua giustificazione nella relazione al codice civile, nella quale viene specificato che la revisione dell'obbligo a contrarre sancita nell'articolo in discorso si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento a soppressione della concorrenza. L'art. 1679 cod. civ. si ferisce invece alle imprese di trasporto che esercitano pubblici servizi di linea. La norma non va interpretata come semplice applicazione dell'articolo 2597, purché la sua ratio si ravvisa non nella mancanza di concorrenza, ma nell'organizzazione in pubblico servizio dell'attività di trasporto. Quindi, le due disposizioni devono essere lette congiuntamente, in quanto attribuiscono al privato un diritto soggettivo ad ottenere la prestazione dai soggetti obbligati. Da queste norme si evince che il contenuto dell'obbligo a contrarre, non si sostanzia soltanto nel dovere di concludere un contratto ma implica anche la garanzia della parità di trattamento per gli utenti. Si discute se la disciplina prevista dal codice possa essere applicata anche nei confronti delle imprese che operano in regime di Monopolio di fatto. Per potere identificare la nozione di monopolio di fatto, occorre preventivamente capire cosa si intenda per impresa in condizioni di monopolio legale. Sostanzialmente, si ha monopolio legale solo quando una disposizione legislativa prevede in modo espresso, per un soggetto, una riserva di mercato. Monopolio di fatto si quando sussistono all'interno del mercato posizioni di preminenza di un'impresa dovute non già ad una regolamentazione normativa ma a regole del mercato stesso che determinano, in favore dell'impresa, una situazione di esclusività nel settore. Per poter dare una risposta compiuta all'interrogativo cioè se la disciplina prevista dal codice civile all'articolo 2597 possa essere applicata in via analogica alle ipotesi di monopolio di fatto, occorre prendere le mosse dalla ratio della norma. Il fondamento di essa va individuato nella tutela degli interessi dei consumatori pregiudicati dalla soppressione della concorrenza la quale fa venir meno la certezza di fatto di vedere accolta ogni domanda. Secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina non si può applicare analogicamente all'articolo 2597 al monopolio di fatto proprio in virtù delle fatto che si tratta di una norma dettata proprio per il caso di monopolio legale (si tratta dunque di una norma eccezionale). Secondo un'altra tesi, invece, è possibile applicare analogicamente l'articolo 2597: quest'opinione prende le mosse dalla negazione dell'eccezionalità della norma ed arriva da affermare che la stessa (letta congiuntamente all'articolo 41 della costituzione e all'articolo 86 del trattato CEE) va considerata norma attuativa di principi generali dell'ordinamento. L'applicazione analogica viene giustificata con la necessità di apprestare eguale tutela al consumatore rispetto sia al monopolista legale sia a quello di fatto. Si ritiene quindi che l'applicazione analogica dell'art. 2597 sia da un conforme alla ratio della norma e dall'altro frutto di un'interpretazione estensiva della norma. Il Bianca ritiene non ammissibile un'estensione analogica della norma per l'eccezionalità dell'obbligo legale di contrarre, per il fatto che una situazione di monopolio legale non è equiparabile ad una situazione di monopolio di fatto e per il fatto che una soluzione positiva comunque avrebbe scarsa incidenza data la rarità di Monopoli di fatto e piuttosto la ricorrenza di oligopoli. Comunque, in generale l'imprenditore ha normalmente interesse a contrattare e che il rifiuto è un'ipotesi eccezionale. La dottrina ha individuato alcune ipotesi in cui il rifiuto appare illecito: boicottaggio commerciale, discriminazione ideologica o sociale. • Rimedi contro l'inadempimento dell'obbligo legale di contrarre Anzitutto va detto che l'obbligo di stipulare contratti sussiste verso il pubblico, cioè verso la generalità dei consumatori e degli utenti, ma esso diviene attuale solo a seguito delle specifiche richieste. L'ingiustificato inadempimento del monopolista comporta l'obbligo del risarcimento del danno a favore del richiedente, rapportato al mancato conseguimento della prestazione. Ci si chiede se l'avente diritto possa ricorrere all'esecuzione in forma specifica. Tale rimedio, in generale, è sancito nei confronti di chi sia obbligato a concludere un contratto, non rilevando la natura legale o convenzionale dell'obbligo. Peraltro, in mancanza di un bene preventivamente individuato un oggetto dell'alienazione, della prestazione, la sentenza sarebbe comunque inidonea a realizzare l'effetto traslativo. La responsabilità precontrattuale Per giungere alla stipulazione di un contratto spesso è necessario un periodo di trattative, cioè di quei negoziati tra le parti che precedono la stipula del contratto stesso. Le trattative hanno carattere preparatorio e strumentale (in quanto hanno valore nell'ipotesi in cui si arrivi un contratto) pertanto non sono vincolanti. Durante le trattative le parti sono, dunque, libere di concludere o meno il contratto, ma devono comportarsi secondo buona fede, cioè secondo quel generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti contraenti. Chi regredisce il principio di buona fede, chi viola questo dovere di correttezza incorre nella c.d. Responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo). La responsabilità contrattuale indica la responsabilità per la lesione dell'altrui libertà negoziale realizzata durante le trattative che precedono la stipulazione di un contratto mediante l'inosservanza del precetto di buona fede. Quindi, è la responsabilità che sorge a causa del comportamento scorretto di uno dei contraenti (non dopo che il contratto si è formato, ma) in un momento antecedente. Infatti, sostanzialmente questo generale dovere di correttezza viene violato, ad esempio, se si entra nella fase delle trattative senza un serio intento a contrarre o se si interrompono le stesse senza la giusta causa quando l'affare sta per essere concluso. Il danno risarcibile La regola generale è che nessuno obbligo di giungere effettivamente alla conclusione del contratto grava sulle parti durante le trattative: in ogni caso, però, anche durante questa fase devono comportarsi secondo buona fede, tutte le volte che ciò non accade la parte che ha subito la scorrettezza può pretendere di risarcimento dei danni, causati dall'interruzione immotivata delle trattative o dalla loro conduzione disonesta. La responsabilità contrattuale non tutela, infatti, l'interesse all'adempimento ma l'interesse del soggetto a: • Non essere coinvolto in trattative inutili • Non stipulare contratti invalidi o inefficaci • Non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali. Conseguentemente, il danno lamentato dalla vittima non consisterà nella lesione del c.d. Interesse positivo (cioè l'interesse all'esecuzione del rapporto contrattuale, esso è il criterio seguito nel campo della responsabilità contrattuale) ma nella lesione del c.d. Interesse negativo che è l'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale. Bisogna distinguere tra il danno dell'interesse positivo e danno dell'interesse negativo: • Il danno dell'interesse positivo (quale interesse all'esecuzione del contratto) è rappresentato dalla perdita di soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato eseguito (lucro cessante). • Il danno dell'interesse negativo (quale interesse a non essere leso nell'esercizio della libertà negoziale) consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce: nei casi di rottura ingiustificata delle trattative o di stipulazione di un contratto invalido o inefficace il soggetto. Interesse negativo comprende sia il lucro cessante cioè le spese inutilmente sostenute, nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto sia il danno emergente cioè la perdita di ulteriori occasioni per la mancata conclusione, nei riguardi di altri possibili stipulanti, di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello non concluso. Pertanto, non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con l'esecuzione del contratto. Natura giuridica della responsabilità precontrattuale La dottrina è divisa sul se inquadrare la responsabilità precontrattuale nell'ambito della responsabilità contrattuale o in quella extracontrattuale. La disputa, peraltro, non è solo teorica ma ha anche dei riflessi pratici nel caso di: • Prescrizione • Norme applicabili in tema di risarcimento del danno (per esempio se la impariamo nell'ambito della responsabilità extracontrattuale potrà essere chiesta la restitutio in integrum) • Imputabilità (si discute, infatti, se l'incapace possa incorre in culpa in contrahendo e la risposta non poteva che essere negativa se si accoglie la tesi della responsabilità contrattuale mentre sarà positiva se si accorge la tesi della responsabilità extracontrattuale) • Messe in mora (perché solo nell'ipotesi in cui si tratti di responsabilità contrattuale occorrerà un atto specifico per mettere in mora del debitore). La tesi della responsabilità extracontrattuale Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente, la responsabilità precontrattuale rientra nella generale responsabilità extracontrattuale. A favore di questa degli sembra deporre l'ovvia considerazione che tra le parti ancora non c'è un rapporto contrattuale, ma solo un contatto. Le parti, del resto, sono libere di concludere o meno il contratto, non c'è nessun obbligo alla conclusione del contratto, tuttavia tra le parti incombe l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative, ma questo costituisce soltanto un dovere generico di condotta. L'obbligazione vera e propria, infatti, presupporrebbe l'esistenza di uno specifico dovere nei confronti di un soggetto determinato, dovere previsto, dunque, a tutela dell'interesse di quest'oggetto, per soddisfare un particolare interesse individuale. L'obbligo di buona fede, invece, è imposto alla generalità dei consociati per la tutelare interessi della vita di relazione suscettibili di essere lesi nei contatti sociali. Ora, appunto, l'interesse che rileva nella responsabilità precontrattuale è un interesse della vita di relazione e precisamente l'interesse all'altrui libertà negoziale, intesa come leale svolgimento delle trattative ed è inoltre preesistente alle trattative stessa. Pertanto, la lesione dell'altrui libertà negoziale si inquadra appropriatamente nell'ambito della responsabilità extracontrattuale in questa prospettiva all'art. 1337 sembrerebbe soltanto una specificazione dell'art.2043. La tesi della responsabilità contrattuale Le argomentazioni, a favore della tesi che inquadra la responsabilità precontrattuale nell'ambito della generale responsabilità extracontrattuale, sono state criticate su più versanti dai sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale che peraltro è rimasta una tesi minoritaria. Quanto all'argomento secondo cui in capo ai contraenti non può essere ravvisata alcuna obbligazione i sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale affermano che questa obbligazione c'è ed è proprio l'obbligo di buona fede previsto dall'art. 1337. D'altro canto le tendenze dottrinali e giurisprudenziali più recenti sono inclini a considerare le disposizioni che impongono buona fede e correttezza non più norme programmatiche ma come vere e proprie norme precettive, fonti di un obbligo preciso a carico dei contraenti. Quanto all'affermazione secondo cui l'obbligo di buona fede graverebbe sulla generalità dei consociati, i sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale sostengono invece che questo obbligo non è a carico di tutti ma solamente tra soggetti che sono entrati in contatto. In altri termini, a seguito dell'inizio delle trattative si creerebbe tra i soggetti determinati (contraenti) un'obbligazione legale di buona fede. La tesi intermedia e conclusioni Secondo la tesi intermedia la responsabilità precontrattuale dovrebbe considerarsi un tertium genus di responsabilità , non inquadrabile nè nell'ambito della responsabilità contrattuale nè nell'ambito di quella extracontrattuale. Quest'ultima tesi non ha trovato proseliti, e rimase sola in quanto non è assolutamente ipotizzabile un terzo genere di responsabilità al di fuori dell'alternativa, al di fuori della dicotomia responsabilità contrattuale-responsabilità extracontrattuale (o responsabilità aquiliana). È chiaro o c'è un contratto e allora si può parlare di responsabilità contrattuale, che ricordiamo si ha nel caso di violazione di uno specifico dovere derivante da un precedente rapporto obbligatorio; o non c'è un contratto e allora si potrebbe parlare di responsabilità extracontrattuale o aquiliana che ricordiamo si ha nel caso di violazione del generico dovere di neminem laedere, cioè nel dovere di collega del altrui sfera giuridica. Per tale ragione, il Bianca, accoglie la tesi della responsabilità extracontrattuale che tra l'altro si basta su precedenti storici e di tipo comparatistico. Anche il sistema francese, ad esempio, non ha una regola sulla responsabilità precontrattuale ipotesi elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina è fatta rientrare nell'ambito dell'illecito extracontrattuale. Né tale regola esisteva nel nostro codice del 1865 per cui si applicava l0allora vigente art. 1151 (che era l'omologo dell'attuale art. 2043). D'altronde sia il modello francese sia quello italiano del 1865 attribuiscono un ruolo centrale alla volontà delle parti; e proprio in virtù della centralità dell'elemento volontaristico non può immaginarsi una restrizione della libertà contrattuale tale da imporre un obbligo di concludere il contratto solo perché si è iniziata una trattativa. Applicazioni pratiche della norma: le varie ipotesi di responsabilità precontrattuale • Violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto La buona fede cui fa riferimento l'art. 1337, secondo dottrina e giurisprudenza, è la cosiddetta buona fede in senso oggettivo (intesa come generale dovere di correttezza e deve essere distinta rispetto alla buona fede soggettiva intesa come ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui). La buona fede esprime il principio della solidarietà contrattuale che si specifica nelle fondamentali aspetti della lealtà e della salvaguardia. La buona fede, precisamente, impone alla parte di comportarsi lealmente e di attivarsi per salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale sono sotto il profilo della lealtà e della salvaguardia: • Di informazione: cioè il dovere di informare l'altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all'affare e cioè innanzi tutto sulle cause di invalidità e di inefficacia del contratto, sulle cause di inutilità , sulle cause di inadempimento del contratto, ecc.. La violazione del dovere di informazione o avviso si qualifica come reticenza. • Di custodia: delle cose di cui si è venuti in possesso durante le trattative, può trattarsi di merce da esaminare o di documenti da leggere. • Di segreto: inteso come dovere di tacere su tutte le informazioni e le notizie sull'altro contraenti è venuto alla luce nel corso delle trattative. In realtà , una tipizzazione e propria è comunque impossibile trattandosi di una clausola generale. Il recesso ingiustificato dalle trattative Un'ipotesi ricorrente di responsabilità precontrattuale è data dalla rottura ingiustificata dalle trattative. L'art. 1337 impone il dovere di non coinvolgere un soggetto in trattative inutili: lo svolgimento delle trattative, non comporta l'obbligo di contrarre, di giungere obbligatoriamente alla conclusione del contratto, ma è contrario a buona fede recedere ingiustificatamente dalle trattative che erano state condotte al punto tale da ingenerare nella controparte la ragionevole aspettativa di concludere il contratto. Il contraente, sappiamo che, consente di potere di revocare la propria proposta o la propria accettazione fino a quando il contratto non è compiuto e l'esercizio di tale potere e non costituisce come tale violazione di un obbligo di comportamento. La responsabilità del soggetto deriva piuttosto dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto. Il comportamento doloso sussiste quando il soggetto inizia o prosegue le trattative pur avendo l'intenzione di non concludere il contratto. Sussiste raccolta quando il soggetto non si attiene alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto e cioè porta avanti le trattative senza verificare le proprie possibilità o senza avere una sufficiente determinazione. Il limite delle trattative oltre il quale il contraente può confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto dipende dalle circostanze concrete. In via esemplificativa questo limite può ravvisarsi quando i contraenti hanno raggiunto un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare dovendo ancora definire dettagli di minore importanza o quando l'accordo è completamente raggiunto ma rimane da tradurre nella forma scritta necessaria per la validità del contratto. Conformemente alla regola della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve fornire prova del fatto lesivo; di conseguenza è a carico del danneggiante fornire la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative. E' il giudice che deve valutare in altre circostanze concrete se le trattative hanno creato delle fondate aspettative. • Stipulazione di contratto invalido o inefficace Altra ipotesi di responsabilità precontrattuale è data dalla dolosa o colposa stipulazione di contratto invalido o inefficace. Quindi, mentre nell'ipotesi precedentemente analizzata cioè nel recesso ingiustificato il soggetto è coinvolto in una trattativa inutile, qui è coinvolto in una stipulazione inutile. Il soggetto è precisamente leso nella sua libertà negoziale in quanto il comportamento doloso o colposo dell'altra parte lo ha coinvolto nella stipulazione di un contratto invalido o inefficace. Il codice prevede espressamente la responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non è ha dato notizia all'altra parte. Quest'ultima ha, allora, il diritto ad essere risarcita del danno subito per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. La norma è, spesso intesa come una specificazione del precetto di buona fede nelle trattative. Tuttavia, qui la responsabilità , il fatto lesivo non è costituito dalla mancata comunicazione delle cause di invalidità o inefficacia ma direttamente dalla stipulazione del contratto invalido o inefficace di chi conosce o dovrebbe conoscere le cause. La formula legislativa fra generico riferimento alle cause di invalidità del contratto: per invalidità si intende sia la nullità anche l'annullabilità ma non l'inesistenza del contratto. Inoltre, ai fini della responsabilità precontrattuale la legge richiede ulteriormente che la parte lesa abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Questa è previsione costituisce applicazione del generale principio in base al quale il danno che una parte avrebbe evitato con il proprio comportamento diligente non può essere causalmente imputato al comportamento dell'altra. La colpa dell'essere valutata nel concreto delle circostanze. • Violenza e dolo. Colposa induzione in errore La lesione della libertà negoziale si riscontra in tutti i casi in cui i contraente vittima di violenza o dolo. La violenza (che è la più grave forma di lezione della libertà negoziale) è sempre causa di invalidità del contratto anche quando sia esercitata dal terzo senza essere nota al controparte. Se quest'ultima è consapevole ho partecipa alla violenza, la responsabilità precontrattuale graverà solidalmente su di essa e sul terzo. Se la violenza proviene dal terzo e la controparte non ne era a conoscenza, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul terzo. Anche il dolo comporta la responsabilità precontrattuale del suo autore. Il dolo è causa di annullamento del contratto e consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto per far cadere in errore un altro soggetto al fine di indurlo a concludere il contratto che, in assenza del dolo, non avrebbe concluso. Il dolo è causa di annullamento del contratto anche se posto in essere da un terzo purché la controparte che ne ha tratto vantaggio ne fosse a conoscenza. In tal caso sussisterà la responsabilità solidale in capo alla controparte e al terzo (non comporterà invece l'annullamento del contratto quando la controparte che ha tratto vantaggio dal dolo non ne fosse a conoscenza). Il terzo è comunque responsabile per avere leso la libertà negoziale della vittima e secondo la regola della responsabilità precontrattuale dovrà risarcire il danno della misura dell'interesse della vittima a non stipulare il contratto. Trattandosi di contratto valido l'interesse leso è costituito dalla perdita della vittima avrebbe evitato o dalle migliori condizioni che avrebbe potuto realizzare se non lo avesse stipulato. Il riferimento alle migliori condizioni realizzabili deve essere fatto in tutti i casi di raggiri che hanno inflitto non sulla conclusione del contratto ma sul suo contenuto (il dolo incidente 1440). Il contratto è allora valido ma l'autore risponde del danno costituito dalla minore convenienza economica dell'affare a causa dell'intervento doloso. La lesione della libertà negoziale è altresì riscontrabile quando la controparte o un terzo abbiano colposamente indotto il contraente in errore. Sotto questo profilo l'errore può rilevare anche se non si tratta di errore essenziale (è essenziale in errore quando senza di esso la parte non avrebbe concluso il contratto) ma anche se l'attività di dire errore incidente sul contenuto del contratto. • La responsabilità precontrattuale dell'incapace L'incapace non può incorrere in responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui il contratto è annullato per la sua incapacità . L'invalidità del contratto è, infatti, prevista a preminente tutela dell'incapace e il pregiudizio che deriva da tale invalidità è un rischio a carico del contraente capace, il quale ha l'onere di essere accertarsi dello stato di capacità legale della controparte già al momento di iniziare le trattative. Deve anche escludersi la responsabilità precontrattuale dell'incapace che recede dalle trattative, dato che il recesso è sempre giustificato dal preminente interesse dell'incapace. Una deroga principio dell'invalidità a tutela dell'incapace è ammessa solo nell'ipotesi in cui minore abbia con raggiri occultato la sua minore età . In tal caso il contratto non è annullabile e non è dunque prospettabile una responsabilità precontrattuale in capo al minore. • Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione La giurisprudenza ha affermato che anche nei confronti della pubblica amministrazione è ipotizzabile una responsabilità precontrattuale, in quanto anch'essa è tenuta conformarsi nella fase delle trattative ai precetti contenuti negli articoli 1337 e 1338. | |
Da: Conban | 10/10/2012 14:39:22 |
Purtroppo si vocifera di nessun bando; se ne riparla nel 2013 | |
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