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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: zaffiro7 | 02/09/2015 10:15:56 |
ma io non metto in dubbio che il metodo bellomo sia vincente, è che non sono sicura se è il caso di spendere 900 euro per il momento, magari poi cambio idea. | |
Da: drtt | 02/09/2015 12:34:02 |
Sono della tua opinione anche io zaffiro | |
Da: concorsista II | 02/09/2015 12:46:24 |
salve a tutti,sono nuovo del forum volevo chiedere a chi fosse così gentile, ed ha fatto l'accesso ai temi del concorso 2013 se me ne potrebbe passare qualcuno idoneo da farmi leggere.glie ne sarei molto grato il mio indirizzo è alfiobasile97@gmail.com grazie di cuore a chi risponderà | |
Da: zaffiro7 | 02/09/2015 15:16:12 |
drtt ; grazie per la tua opinione. | |
Da: vim vi repellere licet | 03/09/2015 10:07:31 |
Buongiorno e buono studio a tutti!! | |
Da: Norma Stella | 03/09/2015 10:58:10 |
Buona giornata e buono studio a tutti voi! Vim mi sono un po' persa, alla fine hai optato per Galli? Quando inizia? Ti sei trasferito vicino Roma? Un saluto!! | |
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Da: Leva78 | 03/09/2015 11:49:10 |
ciao a tutti....scusate l'assenza ma non è stato un bel periodo, sono molto giù per vari motivi...ho ripreso il lavoro ma non lo studio.....poi sull'altro forum si parla di civile e del cuore del problema che, pare, dovesse essere la scommessa....me vada a sparà | |
Da: Ale A | 03/09/2015 11:57:57 |
Buongiorno a tutti!!! Vi leggo da un po' con interesse e devo dire che questo mi sembra l'unico forum "civile" sul tema concorso in magistratura :-) mi sembrate tutte persone volenterose e, soprattutto, educate! Io sono agli inizi del mio percorso e procedo con cauto ottimismo (alternato a crisi di rigetto) Tra un paio di mesi dovrei iniziare a frequentare il corso Galli, sperando sia d'aiuto.. in ogni caso vi farò avere il mio riscontro :) Nel frattempo un saluto e buono studio a tutti! | |
Da: Norma Stella | 03/09/2015 12:27:13 |
Leva ti capisco, appena mi imbatto in gente che parla di soluzioni di civile mi viene una nausea mista a rabbia. L'unica cosa che posso dirti è di mettere chiuso in un cassetto dentro di te fino a marzo (dico marzo perchè penso usciranno per allora i risultati) quel pensiero, senza affaticarti su cosa andava fatto. Col senno di poi è facile dare soluzioni. Ti auguro buon lavoro e spero per te, per me e per noi amici qui, di riprendere tra un po' ritmi e fiducia. Anch'io inizio a breve da un avvocato e spero di riuscire a conciliare le due cose. Spero anche che gli altri motivi di tristezza si risolvano. Benvenuta Ale A.! :-) | |
Da: Leva78 | 03/09/2015 17:23:20 |
grazie mille norma... ragazzi un appello accorato a chi, come me, ha avuto la stolta idea di consegnare. Non ho mai chiesto nulla in merito, ho rimosso il concorso e continuerò a rimuoverlo....ma per mera curiosità mi chiedo e vi chiedo, secondo voi chi non ha incentrato tutto sulla scommessa (?) è fuori? | |
Da: qoob | 03/09/2015 18:59:22 |
ciao Norma, ciao Leva! Leva io su civile non dico nulla perché tuttora non ho capito che cosa avrei dovuto scrivere... | |
Da: Bastaurc | 03/09/2015 20:28:51 |
Ciao ragazzi e ragazze. X Leva: cara, a questo punto è stato detto tutto il contrario di tutto. C'è chi ha fatto un'analitica descrizione sulle tipologie di derivati; chi ne ha trattato principalmente gli aspetti afferenti alla causa, sul presupposto che ad essa si riferisse il concetto di meritevolezza e chi, invece, si è concentrato sugli obblighi informativi precontrattuali relativi al concetto di rischio, traendone conclusioni differenti dai sostenitori della nullità in concreto; chi ha svolto un lavoro un po' più semplice (ma non per questo meno corretto), limitandosi ad un raffronto con il concetto di scommessa (artt. 1933 c.c. e 23 Tuf) e valutandone l'alaetorietà, la speculazione e la meritevolezza in entrambe le ipotesi. Conseguentemente, è pressoché impossibile stabilire con certezza chi ha fatto bene e chi no, anche perché sono assolutamente convinto che ci saranno temi idonei che, salvo strafalcioni, avranno trattato l'argomento da varie angolazioni. | |
Da: zaffiro7 | 03/09/2015 21:20:58 |
per parte mia posso dire che il gruppo che avevo vicino in sede di esame, discuteva sulla scommessa, però non garantisco con certezza se poi sia stata trattata nel " Cuore" del tema | |
Da: Norma Stella | 04/09/2015 09:44:25 |
Bastaurc sto per cadere sul lato poetico e malinconico che la situazione mi ispira. Vorrei farti i miei complimenti per la tua forza e al contempo la tua pacatezza. Intervieni sempre a darci fiducia e speranza in modo concreto ed efficace. E ti ammiro per aver impedito che questo concorso rovinasse o dirigesse tutta la tua vita. Ogni tanto questo studio e l'idea delle cose già fatte e ancora da affrontare mi stremano. So che tra un po' mi passerà. Lo spero. E non è il momento di partire logorati. Leva anch'io ho sentito da amici varie risoluzioni tra cui quelle menzionate da Bastaurc, unitamente a riferimenti alla tipicità/atipicità dei contratti in esame. Quindi effettivamente il panorama sarà così ampio che le idoneità riguarderanno compiti anche molto diversi tra loro. Ora quel che è fatto è fatto. Sicuramente ne riparleremo in periodo di risultati. Forza Leva e grazie Bastaurc. | |
Da: TEMA CIVILE | 04/09/2015 11:49:41 |
Questo il mio schema di civile. Che ne pensate? La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione". Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative. Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse. Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi. Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni forse da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase (in ispecie sull'intermediario finanziario)? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto (cd neoformalismo)? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto concluso? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite). Breve cenno alla negoziazione di strumenti finanziari in relazione alle clausole vessatorie: nullità parziale della singola clausola (nullità di protezione) che non si riverbera sull'intero contratto e distinzione tra le cc.dd. lista grigia e lista nera delle clausole vessatorie (art 36 Codice del Consumo). Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa". Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari"). E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva forse richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venir meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc? Strumenti di finanziari atipici: sono ammissibile nel nostro ordinamento? Al quesito dianzi prospettato pare debba fornirsi risposa affermativa, in omaggio al principio generale statuito dal combinato disposto degli art 41 Cost e 1322, secondo comma, cc, sempre a patto che tali contratti siano socialmente utili e, quindi , meritevoli di tutela, altrimenti dovranno essere considerati nulli. E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E' ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela? Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza". Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione. L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza. Credo, allora, che i profili di meritevolezza andassero esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost) di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc? Sul punto, appare preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti, purchè la funzione speculativa sia circoscritta entro ragionevoli limiti. Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative). E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente sia in fase precontrattuale che esecutiva), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela? Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore) è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume. A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico. La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato. La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale. Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende, entro ragionevoli limiti, ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato. Gli intermediari dovranno fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione dovrà illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonchè i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisione di investimento informato. La descrizione dei rischi dovrà includere anche il rischio di perdita totale dell'investimento. Quando è probabile che i rischi di uno strumento finanziario o di un'operazione finanziaria che combina tra loro due o più strumenti o servizi finanziari siano superiori ai rischi delle singole componennti, l'intermediario dovrà fornire una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce il rischio. Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; ) per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria. (Nella specie, anche secondo le SS.UU., non sembra convincente quell'orientamento che considera nullo il contratto, ex art 1418 cc, per violazione di norme imperative). In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento, ex 1439 cc (breve indagine in ordine alla circostanza se il venir meno degli obblighi di diligenza ed informativi in capo all'intermediario possa integrare i "raggiri" richiesti dalla predetta disposizione codicistica: i raggiri possono essere perpetrati mediante dolo omissivo?). Da escludere, in line generale, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono generalmente precluse queste ultime azioni) | |
Da: Bastaurc | 04/09/2015 12:25:05 |
ti ringrazio Norma ;) Per Tracia di civile: per quel che può valere la mia opinione, è sicuramente ben argomentato e, in alcune sue parti, io l'ho svolta proprio come te (nella sostanza, s'intende). Quanto all'interpretazione della punteggiatura, onestamente non mi ci fisserei più di tanto e comunque anch'io ritengo che il cuore della traccia dovesse essere svolto ancorando la meritevolezza ai concetti di negoziazione, ma soprattutto di alea contrattuale e funzione speculativa. Semmai, quanto al concetto di negoziazione, credo che si dovesse interpretare in senso lato, cioè non soffermarsi autonomamente sui profili che gli sono propri ( e cioè, come giustamente dici tu, tutta la problematica dell'informativa precontrattuale sul rischio), ma relazionarlo direttamente con la meritevolezza. Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per l'alea e per la funzione speculativa. Insomma, data la loro funzione speculativa, questi contratti sono meritevoli di tutela si o no? E se si, a quali condizioni? | |
Da: Bastaurc | 04/09/2015 12:26:12 |
Facile da domandarsi, difficile da rispondersi ;) | |
Da: qoob | 04/09/2015 12:26:56 |
:-D | |
Da: Leva78 | 04/09/2015 13:01:00 |
grazie mille caro bastaurc....ho capito che può passare di tutto!!!! guarda caso oggi ho saputo che ha superato lo scritto al mef un ragazzo che ha sbagliato la seconda prova ed invece chi ha fatto una prova eccellente, a detta anche dei suoi docenti, non ha avuto neanche il minimo....bah!!!!! quindi potrei anche aver sostenuto che non esiste la funzione speculativa e passarlo ahah :) piuttosto, Vi chiedo, se Voleste fare un dottorato scegliereste indirizzo pubblicistico (che comprende pure costituzionalew ahimè) o civilistico??? che poi civilistico comprende anche commerciale? non credo | |
Da: zaffiro7 | 04/09/2015 14:22:43 |
effetti collaterali da studio; stavo per riporre in frigo un 'insalata di polpo, d'un tratto un capogiro e sono sono volati due polpi insieme al condimento che si è schiantato tutto sullo sportello del frigo e per fortuna che non mi è volata la ciotala in vetro ( ma poi che caldoooo che fa ) | |
Da: concorsista II | 04/09/2015 19:37:38 |
salve,sono nuovo del forum vorrei rivolgere gentilmente una domanda a qualche collega di buon cuore qualcuno che ha fatto l'acceso al concorso scorso(2013)sarebbe così gentile nel passarmi qualche tema idoneo.mi piacerebbe leggerli.grazie a chi risponderà la mia mail è alfiobasile97@gmail.com | |
Da: drtt | 05/09/2015 11:50:40 |
Ciao Zaffiro7 allora mi sono informato per corso a...x. Mi hanna mandato una dispensa di amm. ed è fatta bene. Dovrebbe iniziare a ottobre max novembre. Io sono orientato. Tu? Se poi riusciamo ad arrivare ad un gruppo di 4 abbiamo lo sconto del 25 %. Che dici? Se c'è qualcun altro interessato a fare un gruppo per il corso online a..x ce lo dica. Grazie | |
Da: qoob | 05/09/2015 12:16:53 |
drtt che cifra sarebbe a testa? | |
Da: drtt | 05/09/2015 12:40:57 |
Ciao qoob Ti rispondo subito. Il corso si articola in 2 quadrimestri. Volendo puoi iscriverti solo a uno. Ogni quadrimestre costa 390 + iva (475,80 i.i.). In caso di gruppo di 2 persone lo sconto è del 15%, in caso di 3 del 20% e in caso di 4 del 25%. Il corso si articola in dispense scritte + esercitazioni e aule virtuali in presenza coi docenti. Io mi sono fatto mandare una dispensa scritta ed è di buona qualità. | |
Da: zaffiro7 | 05/09/2015 14:44:26 |
drtt, per me va bene, tra l'altro io ho sempre contatti con loro e so che le cose sono fatte bene Per me va benissimo. Considerami nel gruppo eventualmente. | |
Da: zaffiro7 | 05/09/2015 14:46:46 |
aggiornamento; caringella 40 pagine volano, idem fiandaca, ma dal Gazzoni, per farne 20 ce ne vuole ogni volta, possibile? L'avrei buttato volentieri dalla finestra, ! | |
Da: ornyevito29 | 05/09/2015 14:50:21 |
Buon pomeriggio a tutti... ho intenzione di seguire il corso di caringella a Palermo...qualcuno di voi lo ha già seguito? | |
Da: Theone | 05/09/2015 15:04:10 |
x orneyevito29 Io l'ho seguito | |
Da: ornyevito29 | 05/09/2015 15:06:17 |
Theone, come ti è sembrato? Delucidami per favore | |
Da: Theone | 05/09/2015 15:13:07 |
Io mi sono trovato molto bene. Come forse saprai a Palermo è in videoconferenza e dunque non è possibile interagire con il docente. Per me non è stato un problema, altri preferiscono non rinunciare alla possibilità di chiedere chiarimenti e optano per altri corsi | |
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