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1886 Allievi Carabinieri
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:34:33
Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                                                                               Da: genesi1     19/08/2012 22.04.34
Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:34:40
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:34:46
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:34:52
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
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Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:34:59
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
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pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:05
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
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Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
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Da: Semper20/08/2012 19:35:10
L'INDAGINE
Viminale: reati in aumento del 5,4%
I sindacati di polizia: i tagli continuano
Dopo tre anni di flessione, nel 2011 segnali negativi sul fronte della criminalità. Colpa anche della crisi economica, come testimonia l'aumento di furti e rapine. Dalle forze dell'ordine critiche al governo: "Ha ridotto i fondi di un miliardo e mezzo"
Lo leggo dopo

Viminale: reati in aumento del 5,4% I sindacati di polizia: i tagli continuano

    APPROFONDIMENTI
    Articolo
    Un diario sulla legalità per le scuole
    la Polizia parla ai giovani con Diahiò

ROMA - Da anni l'Italia non registrava dati così negativi sul fronte della sicurezza: stando a una ricerca del Viminale, i reati commessi nel Paese hanno registrato nel 2012 un aumento del 5,4%, con ben 2milioni e 760mila delitti in totale.

Considerando che nei tre anni precedenti si era invece registrata una riduzione dell'indice di criminalità, siamo davanti a un'evidente inversione di tendenza. Un peggioramento dovuto, secondo gli esperti, in buona parte alla crisi economica, tant'è vero che sono proprio i reati di tipo predatorio, come furti e microcriminalità, ad essere aumentati maggiormente, e i furti in appartamento sono cresciuti del 21%, arrivando a quota 205mila.

Anche le rapine (oltre 40mila) hanno registrato un'impennata, e i negozi hanno sostituito le banche come bersaglio. Borseggi (134mila) e scippi (quasi 17.700) sono saliti rispettivamente del 16 e del 24%.

La situazione è grave in maniera uniforme da nord a sud dello penisola ma in alcune aree il problema è più accentuato. Milano ha la più alta incidenza di reati in rapporto alla popolazione (7.360 ogni 100mila abitanti), seguita da Rimini (7.001), Bologna (6.914), Torino (6.763) e Roma (6.138), ed è prima anche per il numero totale dei reati denunciati (quasi 295mila), seguita da Roma (257.434), Torino (155.701) e Napoli (133.153).

Nell'ultimo periodo comunque a Roma c'è stato un aumento di oltre il 10 % dei borseggi, delle rapine e dei furti d'auto rispetto agli anni precedenti. "E' patetico - spiega il segretario del Pd Roma, Marco Miccoli - che la propaganda di Alemanno voglia leggere questi risultati in modo diverso, magari comparandoli con altre città. Ricordiamo agli "ascari" del sindaco che nel 2008 Alemanno vinse a Roma speculando su fatti di cronaca nera (caso unico in Italia) e promettendo una città più sicura. Tutto questo non si è realizzato, Roma è sempre più pericolosa e anche i dati del Sole 24 sono lì a dimostrarlo".

Ed a essere più colpite sono dunque le aree metropolitane e le città più ricche, come alcune province tosco-emiliane. Il capoluogo emiliano e quello della riviera battono perfino Roma a livello di numero dei reati ogni 100.000 persone: a Rimini, l'anno scorso, si sono contate 23.054 denunce, cioè 7.001 ogni 100.000 abitanti; sotto ledue torri, invece 68.582 reati, 6.914 ogni 100.000 residenti. Particolare tuttavia il caso di Rimini, in seconda posizione ma penalizzata dal calcolo matematico: i pochi residenti, circa 330 mila, devono infatti "ripartirsi" interamente i delitti concentrati nei mesi estivi, quando l'affollamento turistico determina un aumento di occasioni "ghiotte" per la criminalità.

Le critiche dei sindacati di polizia. "Questi dati indicano che c'è un'esigenza di sicurezza da soddisfare ed una maggiore domanda di tutela da parte dei cittadini - spiegano i sindacati di polizia Siap e Anfp - ma il governo risponde tagliando un miliardo e mezzo ai corpi di polizia". Le organizzazioni sottolineano che furti in casa, scippi e rapine minacciano la vita dei cittadini e richiedono quindi di essere contrastati con un maggior controllo del territorio e un potenziamento dell'attività investigativa, "che sarà impossibile da realizzare - continuano - dopo i tagli della spending review che incidono negativamente sull'operatività delle forze dell'ordine".

Nella sola polizia di Stato nel 2012, spiegano ancora i sindacati di polizia, dovevano essere assunti 2.000 agenti, "ma verranno messi a concorso solo 400 posti per il blocco del turn over, e su di un organico già ridotto mancheranno ulteriori 1.600 poliziotti che equivalgono ad 800 turni di volante al giorno. Nel 2010 si è fermata l'emorragia dell'organico ma da quest'anno riprenderà, nonostante la domanda di sicurezza dei cittadini sia aumentata".

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:12
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:18
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
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dal decreto-legge n. 138 del 2011
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autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
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nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:24
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Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:30
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"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:36
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(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:41
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La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:47
Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                                                                               Da: genesi1     19/08/2012 22.04.34
Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:53
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:35:59
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
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provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:05
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:11
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
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pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:17
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(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
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(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:23
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
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dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:29
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Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
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personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
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La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:36
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Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
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(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: x arciererossonero cc in servizio cio sempre lui20/08/2012 19:36:37
sucate..anzi no ci sono le vostre mammone a farlo

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:42
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Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
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personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
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autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
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"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:48
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L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
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fiscali.

Da: x i coglioni20/08/2012 19:36:50
C'E' SEMPER QUALCUNO CHE SPARA CAZZATE

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:36:56
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Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
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La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
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La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
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"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:37:01
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(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
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personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
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La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
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"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:37:07
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Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
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dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
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Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper20/08/2012 19:37:13
Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!Sapete leggere!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                                                                               Da: genesi1     19/08/2012 22.04.34
Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti
L'articolo 2 (commi 1 e 2) dispone una riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente
soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.
La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il
personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.
La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella
(almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata
dal decreto-legge n. 138 del 2011
La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti
pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
"NON OPERA" (ai sensi del comma 7) per: il comparto sicurezza; il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
la magistratura.
Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti
provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie
fiscali.

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