>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

1886 Allievi Carabinieri
94007 messaggi, letto 1970898 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti gratis con i quiz del concorso per 1886 allievi carabinieri o per scaricare il software!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>

Da: il che14/08/2012 22:09:45
x per questo concorso va avanti- premessa io sono ottimista. scusa il comma 2 dell art.14 che ha modificato una legge relativa alla assunzione del comporto sicurezza , a cosa sii riferisce.
Ti dico che comunque la stessa non intressa il nostro concorso.

Da: QUESTO14/08/2012 22:09:54
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1ï¿ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente ï¿Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunettaï¿;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2011.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'interno (Polizia di Stato), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 24, foglio n. 244

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


   
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:12:44
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;                                                                                                                                                                         L'Italiano lo capite!!??

Da: il che14/08/2012 22:14:12
si di questa legge già ero a conoscenza, però la spending riview, il comma 2 , modifca la suddetta legge,impone un'assunzione del 20 per cento, questo voglio capire 

Da: il che14/08/2012 22:16:24
no , onestamente no 

Da: paperoga114/08/2012 22:16:36
è cosi il che..............................
il nostro è salvo come quello in polizia.....................
se rimane questa legge cosi com'è i prossimi sono al 20%
apposta tutti i sindacati di polizia sono incazzati

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:19:37
Art. 66.
Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:21:53
Se non capite l'Italiano questo non fa per voi:                                      Art. 14.

                 Riduzione delle spese di personale

  1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia:
    a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  come  modificato  da  ultimo  dall'articolo  9,  comma  5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole  "Per  il  quadriennio
2010-2013"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "Per  il   quinquennio
2010-2014";
    b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015";
    c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016".
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "A decorrere dall'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il  seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016"
  3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  "Per  il  quadriennio  2009-2012"  sono
sostituite dalle seguenti "Per il  triennio  2009-2011"  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio  2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni di cui al periodo precedente e' effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attivita',  sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "Per il  triennio  2011-2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il  quadriennio  2011-2014"  e  all'ultimo  periodo  le
parole "del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole  "del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016".
  5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012".
  6. A decorrere dal 2012 le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui  l'articolo  66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento a quelle cessate  dal  servizio
nel corso dell'anno precedente.
  7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over.
  8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea.
  10. Sino al  31  dicembre  2014  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5,  della  legge  266  del
1999. Nei confronti del personale interessato dal presente  comma  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
presente decreto.
  11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  "100  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti "70 unita'";
    b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino  a
"unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'".
  12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo.
  13. Il personale docente dichiarato permanentemente  inidoneo  alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dei competenti  uffici  scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti
e disponibili nella provincia di  appartenenza,  tenuto  conto  delle
sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il  personale
docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20  giorni  dalla
data di notifica del verbale  della  commissione  e'  utilizzato,  su
posti anche di  fatto  disponibili  di  assistente  amministrativo  o
tecnico,  prioritariamente  nella  stessa  scuola  o  comunque  nella
provincia di appartenenza.
  14. Il personale  docente  attualmente  titolare  della  classi  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con  proprio  decreto,alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
  17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
    b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico,
nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un  apposito  corso
di formazione;
    c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere;
    d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili  durante  l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere;
    e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione;
  18. Le  assegnazioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  sono
effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di  utilizzo
predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ai sensi del comma precedente percepisce lo  stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza  e'
erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato  il  servizio,  a
valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata  all'istituto
stesso. Negli altri casi, la differenza a favore  del  dipendente  e'
erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
  23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato.
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000.
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000.
  27 All'articolo  17  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  la  quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.

Da: il che14/08/2012 22:22:04
ma è naturale che i sindacati fanno casino, è il loro mestiere.

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:22:55
E' legge il decreto sulla "spending review" : la Difesa è dentro ai tagli (leggi tutto)
lunedì 13 agosto 2012

Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 -  è diventato legge.

Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da  una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni.

Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7.

L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro".

Da: paperoga114/08/2012 22:23:33
non c'è il 9 bis

Da: paperoga114/08/2012 22:25:07
x il che
assodato che questa nuova legge nn colpisce il concorso in atto
c'è un altro pericolo........................

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:27:04
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 3, del decretoâlegge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici
e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno
le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione
e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel
rispetto delle percentuali previste dalle suddette
lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del
presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il totale generale degli organici delle forze
armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo
799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni
di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente
articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile
in base alle predette disposizioni, è collocato in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le
modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione
dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il totale generale degli organici delle forze
armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799
del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale
in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al
comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il
predetto personale, ove non riassorbibile in base
alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa
per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In
attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le
dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il
numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma
dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il
Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della
polizia penitenziaria. Con il medesimo
regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi
organici entro il 1° gennaio 2016, nonché
12
disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto
del collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri al personale militare non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a
trovare applicazione le specifiche discipline di
settore.
4. Identico.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012,
su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze
considerando che le medesime riduzioni possono
essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificità delle singole amministrazioni,
in misura inferiore alle percentuali ivi previste a
condizione che la differenza sia recuperata
operando una maggiore riduzione delle rispettive
dotazioni organiche di altra amministrazione.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze
considerando che le medesime riduzioni possono
essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificità delle singole amministrazioni,
in misura inferiore alle percentuali ivi previste a
condizione che la differenza sia recuperata
operando una maggiore riduzione delle rispettive
dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il
personale della carriera diplomatica e per le
dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente
ad una quota corrispondente alle unità in servizio
all'estero alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede
alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali
ivi previste, all'esito del processo di
riorganizzazione delle sedi estere e, comunque,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale
data trova applicazione il comma 6 del presente
articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5
entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere
dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e
di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai
sensi dell'articolo 19, commi 5âbis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il
rinnovo degli incarichi.
6. Le amministrazioni per le quali non siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5
entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere
dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e
di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai
sensi dell'articolo 19, commi 5âbis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta
data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del
13
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,
il personale di magistratura. Sono altresì escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta
con il decretoâlegge 27 giugno 2012, n. 87, recante
«Misure urgenti in materia di efficientamento,
valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione
economicoâfinanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del
settore bancario», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha
provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15
giugno 2012.
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,
il personale di magistratura. Sono altresì escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta
dall'articolo 23âquinquies, nonché la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla
riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.

Da: paperoga114/08/2012 22:28:33
questo concorso va avanti lo sappiamo...................
ma i prox no

Da: il che14/08/2012 22:28:57
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa.
Grazie
Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano.

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:32:29
Da: il che    14/08/2012 22.28.57
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa.
Grazie
Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano.                                                           Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:33:53
Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 -  è diventato legge.

Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da  una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni.

Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7.

L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro".

Da: il che14/08/2012 22:39:16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc. 
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:39:38
Da: il che    14/08/2012 22.28.57
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa.
Grazie
Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano.                                                           Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:39:47
Da: il che    14/08/2012 22.28.57
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa.
Grazie
Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano.                                                           Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:40:04
Da: il che    14/08/2012 22.28.57
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa.
Grazie
Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano.                                                           Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!!

Da: tony1919 14/08/2012 22:44:00
io penso che se davvero come dite i 1886 cc vannoa ricoprire i pensionamenti del 2010 allora il concorso è salvo perchè identico a quello della pds.Ma se vanno a coprire i pensionamenti del 2011 secondo me rischiate

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:45:02
Da: il che    14/08/2012 22.39.16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc.
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza                                                              mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:45:10
Da: il che    14/08/2012 22.39.16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc.
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza                                                              mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:45:18
Da: il che    14/08/2012 22.39.16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc.
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza                                                              mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!!

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:45:26
Da: il che    14/08/2012 22.39.16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc.
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza                                                              mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!!

Da: il che14/08/2012 22:47:29
rischiate anche voi della polizia perchè i due concorsi ,sono stati banditi , con la stessa  legge di stabilità economica anno 2011-

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:48:45
Certo chi non condivide la tua Dittatura è un arrogante!!!!!!                                          Da: il che    14/08/2012 22.39.16
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che   fai tutti questi post, con legge vecchie  ecc.
ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza

Da: il che14/08/2012 22:50:49
vai a leccare il gelato che è meglio, cosi ti pulisci la bocca.
è inutile l'arroganza non si può mascherare.
meglio ignorante che arrogante

Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI!14/08/2012 22:52:04
' legge il decreto sulla "spending review" : la Difesa è dentro ai tagli (leggi tutto)
lunedì 13 agosto 2012

Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 -  è diventato legge.

Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da  una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni.

Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7.

L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro".

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>


Torna al forum