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1886 Allievi Carabinieri
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Da: il che | 14/08/2012 22:09:45 |
x per questo concorso va avanti- premessa io sono ottimista. scusa il comma 2 dell art.14 che ha modificato una legge relativa alla assunzione del comporto sicurezza , a cosa sii riferisce. Ti dico che comunque la stessa non intressa il nostro concorso. | |
Da: QUESTO | 14/08/2012 22:09:54 |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1ï¿ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente ï¿Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunettaï¿; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2011. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'interno (Polizia di Stato), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza). Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 24, foglio n. 244 Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:12:44 |
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; L'Italiano lo capite!!?? | |
Da: il che | 14/08/2012 22:14:12 |
si di questa legge già ero a conoscenza, però la spending riview, il comma 2 , modifca la suddetta legge,impone un'assunzione del 20 per cento, questo voglio capire | |
Da: il che | 14/08/2012 22:16:24 |
no , onestamente no | |
Da: paperoga1 | 14/08/2012 22:16:36 |
è cosi il che.............................. il nostro è salvo come quello in polizia..................... se rimane questa legge cosi com'è i prossimi sono al 20% apposta tutti i sindacati di polizia sono incazzati | |
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Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:19:37 |
Art. 66. Turn over 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:21:53 |
Se non capite l'Italiano questo non fa per voi: Art. 14. Riduzione delle spese di personale 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia: a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio 2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014"; b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015"; c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016". 2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il seguente periodo "La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016" 3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005." 4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016". 5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012". 6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. 8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea. 10. Sino al 31 dicembre 2014 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto. 11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unita'" sono sostituite dalle seguenti "70 unita'"; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino a "unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'". 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo. 13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza. 14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione; 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. 21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. 23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale cessato. 25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000. 26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000. 27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo. | |
Da: il che | 14/08/2012 22:22:04 |
ma è naturale che i sindacati fanno casino, è il loro mestiere. | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:22:55 |
E' legge il decreto sulla "spending review" : la Difesa è dentro ai tagli (leggi tutto) lunedì 13 agosto 2012 Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 - è diventato legge. Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni. Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7. L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro". | |
Da: paperoga1 | 14/08/2012 22:23:33 |
non c'è il 9 bis | |
Da: paperoga1 | 14/08/2012 22:25:07 |
x il che assodato che questa nuova legge nn colpisce il concorso in atto c'è un altro pericolo........................ | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:27:04 |
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decretoâlegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché 12 disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. 4. Identico. 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. 6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5âbis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5âbis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del 13 Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decretoâlegge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economicoâfinanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23âquinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. | |
Da: paperoga1 | 14/08/2012 22:28:33 |
questo concorso va avanti lo sappiamo................... ma i prox no | |
Da: il che | 14/08/2012 22:28:57 |
si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa. Grazie Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano. | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:32:29 |
Da: il che 14/08/2012 22.28.57 si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa. Grazie Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano. Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:33:53 |
Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 - è diventato legge. Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni. Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7. L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro". | |
Da: il che | 14/08/2012 22:39:16 |
ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:39:38 |
Da: il che 14/08/2012 22.28.57 si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa. Grazie Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano. Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:39:47 |
Da: il che 14/08/2012 22.28.57 si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa. Grazie Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano. Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:40:04 |
Da: il che 14/08/2012 22.28.57 si siccome non capisco l'italiano , ti avevo chioiesto un chiarimento del comma 2 dell'art.14, è il commento di questo comma che interessa. Grazie Io sono cosi umile, non conosco l'Italiano. Se sei cosi umile prima di postare domande già fatte,vai indietro e trovi le risposte,comunque se non conosci l'italiano non sei un concorsista e non fa per te capire queste cose!!!!! | |
Da: tony1919 | 14/08/2012 22:44:00 |
io penso che se davvero come dite i 1886 cc vannoa ricoprire i pensionamenti del 2010 allora il concorso è salvo perchè identico a quello della pds.Ma se vanno a coprire i pensionamenti del 2011 secondo me rischiate | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:45:02 |
Da: il che 14/08/2012 22.39.16 ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:45:10 |
Da: il che 14/08/2012 22.39.16 ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:45:18 |
Da: il che 14/08/2012 22.39.16 ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:45:26 |
Da: il che 14/08/2012 22.39.16 ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza mi sa che tu sei Austin,alias tutti i nick che metti,se non capisci l'italiano non è colpa mia,se vai indietro(e lo sai)ho già risposto dettagliamente alla tua domanda e anche ripetivamente,poi dimostri di essere maleducato,arrogante e presuntuoso,leggi vecchie!!??Ma la Spending la conosci!!????Ignorante!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: il che | 14/08/2012 22:47:29 |
rischiate anche voi della polizia perchè i due concorsi ,sono stati banditi , con la stessa legge di stabilità economica anno 2011- | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:48:45 |
Certo chi non condivide la tua Dittatura è un arrogante!!!!!! Da: il che 14/08/2012 22.39.16 ho c apito non sia cosa rispondere, allora è inutile che fai tutti questi post, con legge vecchie ecc. ho l'impressione che tu sei gloria 89, perchè hai la stessa arroganza | |
Da: il che | 14/08/2012 22:50:49 |
vai a leccare il gelato che è meglio, cosi ti pulisci la bocca. è inutile l'arroganza non si può mascherare. meglio ignorante che arrogante | |
Da: QUESTO CONCORSO VA AVANTI! | 14/08/2012 22:52:04 |
' legge il decreto sulla "spending review" : la Difesa è dentro ai tagli (leggi tutto) lunedì 13 agosto 2012 Il Decreto Legge 6.07.2012, n. 95 - è diventato legge. Il provvedimento riguarda anche l'amministrazione della Difesa che, come è noto è interessata da una operazione di profonda rivisitazione della spesa che prevede tagli di personale per ben 43.000 unità (10.000 civili e 33.000 militari da qui al 2024) e la riduzione del 30% dell'attuale assetto nei prossimi sei anni. Ad essere toccati, sono sia la struttura degli Uffici che le componenti del personale: l'art.2, comma 1, prevede una nuova riduzione del 20% degli Uffici dirigenziali di livello generale e un nuovo taglio del 10% della spesa rispetto agli organici conseguenti alle riduzioni previste dal D.L. 138/2011, il cui provvedimento attuativo peraltro è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 3 agosto u.s.. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che recepirà la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. Il provvedimento di cui trattasi tocca anche la componente militare - il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti la riduzione dl 10% degli organici -, ma solo nella parte relativa al "comparto difesa" , dunque il personale delle FF.AA. Dovranno dunque essere tagliate circa 6000 unità, che saranno collocati in ARQ - aspettativa riduzione quadri- con stipendio ridotto al 95%, atteso che la componente che fa riferimento al "comparto sicurezza" (PS, CC, V.F., etc.) ne è invece esclusa al pari delle altre categorie di cui al c. 7. L' art. 2 del D.L. 95 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione in legge del provvedimento. Queste le poche novità: previsione di graduale riduzione dei volumi organici militari entro il 1.1.2016; i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri attuativi delle riduzione di Uffici e organici dovranno essere adottati con DPCM; informazione alle OO.SS. per la riorganizzazione degli Uffici e esame congiunto con le stesse, ma "limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro". | |
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