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Domande e risposte commentate in materia di diritto costituzionale
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Da: piccolo aiutante di babbo natale | 19/03/2008 10:09:59 |
l'idea del presente forum è quella di postare una serie di domande realmente poste in sede di esame universitario, tratte da un manuale edito da una nota casa editrice e che ha come obiettivo quello di far conoscere e meglio comprendere a chi non è un operatore del diritto ovvero non abbia una preparazione giuridica specifica, alcune nozioni e definizioni in materia chiara, semplice e sintentica....l'augurio è quello di poter aiutare tutti coloro che debbano affrontare una prova orale, che richiede comunque una preparazione di base curata sui manuali. Per chi volesse darci dei suggerimenti, osservazioni, proposte, abbiamo creato la seguente email: confrontiamoci@katamail.com al prossimo messaggio, le prime due domande con le conseguenti risposte... | |
Da: forme di stato e forme di governo | 19/03/2008 10:17:57 |
1^ domanda Cos'è una forma di Stato e quali sono le principali forme di Stato? R. La "forma di Stato" attiene al complesso di relazioni che intercorrono tra i tre elementi costitutivi dello Stato - popolo, territorio e sovranità - nonchè alle finalità complessive perseguite nella loro azione dagli organi costituzionali. La forma di stato è dunque un concetto che esula dal solo ambito della politica, ma esprime una visione complessiva che coinvolge anche le sfere della vita civile, economica e sociale. In linea generale, la forma di stato può essere classificata in base al tipo di relazioni esistenti tra sovranità e comunità politica, ovvero secondo il diverso tipo di composizione ed articolazione territoriale del potere. In relazione alla prima clssificazione, si distingue tra forme di stato democratiche, forme di stato autoritarie e forme di stato totalitarie, mentre in relazione alla seconda, la distinzione è tra forma di stato unitaria, forma di stato regionale e forma di stato federale. | |
Da: <<<<< | 19/03/2008 10:19:00 |
puffolandia | |
Da: forme di stato e forme di governo | 19/03/2008 10:23:37 |
2^ domanda Che cos'è la forma di governo e quali sono le forme di governo che si sono succedute storicamente? R. Con "forma di governo" si indicano comunemente le modalità di articolazione delle funzioni politiche tra i diversi organi dello Stato e, in particolare, le dinamiche relazionali tra il potere esecutivo e quello legislativo, le rispettive modalità di elezione ed il criterio di legittimità e rappresentanza che assumono in un contesto politico democratico. La distinzione più classica è quella relativa alla divisione dei poteri, che può essere "pura" quando non esiste una forma di dipendenza reciproca tra potere esecutivo e potere legislativo, ovvero "mista" quando siano previste istituzionalmente forme di collaborazione tra i due poteri. Storicamente, l'evoluzione delle forme di governo ha visto il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale e da questa alla monarchia parlamentare. Nella forma di governo repubblicana, invece, all'esperienza americana della repubblica presidenziale ha fatto seguito quella europea della repubblica parlamentare. | |
Da: forme di stato e forme di governo | 19/03/2008 10:29:07 |
3^ domanda Qual è la forma di governo italiana e come si è evoluta storicamente? R. La prima forma di governo dell'Italia unita è stata quella monarchico-costituzionale che si è lentamente evoluta in direzione di quella monarchico-parlamentare. Tale processo evolutivo è stato interrotto dall'avvento della dittatura fascista che, pur nel rispetto formale dello Statuto Albertino, ha nei fatti sovvertito la natura dello Stato. A seguito del referendum istituzionale del 1946, l'Italia ha adottato una forma di governo repubblicana parlamentare, caratterizzata da un bicameralismo paritario, un circuito relazionale tra governo e parlamento caratterizzato dalla prevalenza del secondo sul primo e da un'articolazione territoriale dei poteri di tipo regionalista. Tale assetto è stato in parte modificato con il passaggio ad un sistema elettorale di tipo maggioritario e con la radicale riforma del Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001), che ha ridisegnato gli equilibri tra Stato centrale e regioni. | |
Da: forme di stato e forme di governo | 19/03/2008 10:36:44 |
4^ domanda Quali sono le modalità di formazione della costituzione? R. I procedimenti di formazione della costituzione sono convenzionalmente divisi in interni od esterni all'ordinamento statale. Le costituzioni prodotte da "procedimenti interni" sono essenzialmente di tre tipi: quelle concesse in modo autonomo dal titolare della sovranità (c.d. costituzioni "ottriate"); quelle che prevedono forme di coinvolgimento diretto da parte della comunità politica e quelle prodotte da un qualche tipo di patto tra entità territoriali diverse. Per quanto concerne i "procedimenti di formazione esterni", questi riguardano stati che, per diverse ragioni, non detengono (o non detengono più) una completa sovranità . Anche in questo caso, si è soliti individuare una tripartizione, distinguendo tra procedimenti imposti a seguito di una sconfitta bellica, procedimenti prodotti dai processi di decolonizzazione e procedimenti guidati o assistiti a livello internazionale. | |
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Da: forme di stato e forme di governo | 19/03/2008 10:42:45 |
5^ domanda Quali differenze intercorrono tra lo Sattuto Albertino e la Costituzione italiana? R. Lo Statuto Albertino rientra tra le Costituzioni "ottriate", cioè concesse dal monarca che spontaneamente accetta di limitare il proprio potere e condividere la propria sovranità . Lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile, in quanto non prevedeva norme relative alla sua revisione ed era anche una costituzione breve, dal momento che si limitava ad organizzare funzioni e competenze dei diversi poteri dello Stato e a garantire un nucleo ristretto di diritti e libertà ai cittadini. La Costituzione italiana è invece il prodotto di un procedimento democratico, che ha visto l'intervento del popolo direttamente attraverso la scelta della forma di Stato (monarchica o repubblicana) e l'elezione di una Assemblea Costuente. La Costituzione italiana, inoltre, è una costituzione lunga, programmatica e rigida, dal momento che prevede procedure aggravate per la revisione. | |
Da: piccolo aiutante di babbo natale | 19/03/2008 10:48:39 |
con le prime 5 domande (e relative risposte), abbiamo esaurito l'argomento sulle forme di stato e di governo; le prossime cinque domande riguarderanno i sistemi elettorali. Chiunque voglia fare osservazioni, dare suggerimenti, muovere critiche feroci, utilizzi l'email prima indicata: confrontiamoci@katamail.com...lasciamo così il forum libero da commenti poco opportuni... è evidente che chi vuol arricchire e dare un contributo positivo agli argomenti appena postati, rende un ulteriore servizio a tutti quelli che intendono seriamente studiare ed approfondire gli argomenti trattati... a dopo, ciao. | |
Da: I SISTEMI ELETTORALI | 19/03/2008 11:01:08 |
1^ domanda Qual è la differenza tra sistema elettorale e diritto elettorale? Con l'espressione "sistema elettorale" si indica l'insieme delle regole e procedure in base alle quali i voti espressi vengono trasformati in seggi, distinguendo dal "diritto elettorale", concetto più ampio che include il complesso di norme legate all'intero svolgimento del processo elettorale, quali ad esempio diritto di elettorato attivo e passivo, procedure relative alla presentazione delle liste e delle candidature, parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, modalità di attribuzione dei seggi, finanziamento privato e pubblico ai partiti politici. | |
Da: I SISTEMI ELETTORALI | 19/03/2008 11:10:37 |
2^ domanda Quali sono le due principali formule elettorali? R. I sistemi elettorali vengono distinti in due "famiglie", definite secondo principi sensibilmente diversi tra loro. Le formule che puntano a riprodurre quanto più fedelmente possibile lo spettro delle posizioni politiche, ideologiche, sociali, o culturali esistenti in un paese vengono genericamente definite "proporzionali", mentre quelle che mirano a semplificare la competizione, favorendo l'affermazione di un "vincitore" nelle condizioni di governare in modo stabile e continuativo sono dette "maggioritarie". Storicamente, il sistema maggioritario più antico è quello legato all'esperienza parlamentare e politica inglese; tuttavia la logica di fondo dei meccanismi maggioritari si riscontra in una pluralità di modelli che hanno trovato applicazione in contesti storici, socio-economici, culturali e geografici assai diversi. Il principio comune è che il criterio che deve contare nell'attribuzione dei seggi è quello del rispetto della volontà della maggioranza degli elettori. I c.d. "sistemi proporzionali" sono anche'essi distinti in modelli diversi in base alle modalità di riparto dei voti, alla maggiore/minore ampiezza delle circoscrizioni elettorali, alla previsione e meno di soglie di accesso alla rappresentanza; tutti fattori che incidono sensibilmente sul livello di effettiva "proporzionalità " del sistema. Storicamente, l'adozione della rappresentanza proprozionale viene collegata all'estensione del suffragio universale ed al consolidamento dei moderni partiti politici e di massa e risulta la più adatta in contesti culturali che presentano frattur etniche, linguistiche, religiose o ideologiche. | |
Da: I SISTEMI ELETTORALI | 19/03/2008 11:17:56 |
3^ domanda Quali sono le conseguenze tipiche del sistema proporzionale? R. Il proporzionale viene frequentemente descritto come il sistema potenzialmente più "democratico", dato che riporduce la realtà in modo fedele, senza eccessive coercizioni o manipolazioni del comportamento dell'elettore. Proprio a questa sua apertura, però, si collega la principale critica: il favorire la proliferazione dei partiti, incoraggiatri da una limitata soglia per l'accesso alla rappresenzanta, aspetto che - nel medio/lungo periodo - può generare instabilità governativa e di sistema. Tale proliferazione non avviene in presenza di un sistema di partiti altamente stabile e strutturato e/o di clausole di sbarramento o altre forme di ostacolo alla rappresentanza (ad esempio la dimensione dei collegi); dunque anche adeguati ritocchi alla formula proporzionale riescono ad ottenere effetti riduttivi, come nei casi citati della Spagna o della Germania. | |
Da: I SISTEMI ELETTORALI | 19/03/2008 11:28:10 |
4^ domanda Quali sono le conseguenze tipiche del sistema maggioritario? R. Il sistema maggioritario è visto come un meccanismo in grado di semplificare il panorama politico, favorendo l'aggregazione tra le diverse forze in competizione in due coalizioni o soggetti principali, programmaticamente alternativi e parimenti legittimati, con un impatto positivo sulla stabilità politica e sull'efficienza decisionale del sistema; i critici delle formule maggioritarie, però, sottolineano il forte grado di disproporzionalità tra i voti espressi ed i seggi attribuiti, la difficoltà per le minoranza non integrate di trovare una propria rappresentanza ed una tendenziale omologazione nei programmi e nel linguaggio politico tra i due partiti o le due coalizioni contrapposte. | |
Da: I SISTEMI ELETTORALI | 19/03/2008 11:37:43 |
5^ domanda Qual è l'evoluzione della legislazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica? R. L'Assemblea Costituente venne eletta con sistema proporzionale su liste concorrenti e voto di preferenza, vale a dire l'ultimo sistema adottato nell'Italia monarchica e prima dell'avvento della dittatura fascista. Tale sistema venne mantenuto per l'elezione della Camera dei Deputati fino al 1993, con la parziale eccezione delle elezioni del 1953, avvenute con proporzionale e premio di maggioranza (la c.d. Legge Truffa). Dal 1994 al 2005 rimase in vigore un sistema elettorale misto in prevalenza maggioritario uninominale (per il 75% dei seggi) con un recupero proprozionale su liste conconrrenti e sbarramento del 4% nazionale per il rimanente 25%. Alla fine del 2005 una nuova riforma ha sancito il ritorno al proporzionale su liste concorrenti (bloccate), premio di maggiornanza ed un articolato sistema di sbarramenti per le coalizioni ed i singoli partiti. Il Senato della Repubblica è sempre stato eletto con il ricorso a collegi uninominali, con criterio prevalentemente proporzionale dal 1948 al 1993 e con criterio prevalentemente maggioritario dal 1994 al 2005. La riforma del 2005 abolisce per la prima volta i collegi uninominali, prevedendo liste bloccate a livello regionale e premio di maggioranza regionale. | |
Da: piccolo aiutante di babbo natale | 19/03/2008 11:46:01 |
i primi due argomenti sono andati....speriamo di aver scritto qualcosa di utile...il prossimo argomento da affrontare, riguarderà i principi fondamentali della Costituzione...a più tardi... | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:01:53 |
1^ domanda Quale principio si desume dall'art. 2 Cost.? R. L'art. 2 Cost. stabilisce, nella prima parte, che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ". Con tale disposto, dunque, il costituente ha accolto l'idea della preesistenza ed anteriorità logica dei diritti fondamentali dell'uomo rispetto ad ogni potere costituito, esprimendo una priorità di valore che postula il pieno sviluppo della persona umana come "fine ultimo" dell'organizzazione sociale (principio PERSONALISTA). Molto stretto è, tuttavia, il collegamento fra i diritti e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dei quali la Repubblica "richiede l'adempimento" sempre ai sensi dell'art. 2 Cost. | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:14:18 |
2^ domanda In quali forme viene salvaguardata l'eguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Cost.? R. L'eguaglianza rappresenta anzitutto un interesse autonomo della persona collegato alla sua dignità , che integra dunque un vero e proprio diritto inviolabile con efficacia erga omnes. Quest'ultimo intende garantire a chiunque, a prescindere da un giudizio di valore circa la moralità di determinate condizioni e/o sclete sociali-personali, le libertà inviolabili. In secondo luogo l'eguaglianza sostanzia un meta-diritto: in tal senso, il principio di "eguaglianza formale" enunciato all'art. 3, 1° comma, Cost. dispone che:" tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". E' condivisa l'idea che l'eguaglianza formale definisca anzitutto la forza e l'efficacia generalizzata della legge, e che, dall'art. 3, 1° comma, Cost., derivino sia il divieto di leggi singolari o personali, sia un generale principio di non-discriminazione. L'art. 3, 2° comma, Cost., afferma infine il principio di "eguaglianza sostanziale", in base al quale "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:22:04 |
3^ domanda Come si è tratto il principio della ragionevolezza? R. Dall'eguaglianza formale si è ricavato, fra i diversificati imperativi egualitari desumibili, anche un generale principio di non-discriminazione, giacchè, escluso che un criterio di classificazione rientri fra quelli espressamente menzionati all'art. 3, 1° comma, Cost., il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionelvole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in una situazione eguale. Così interpretato, l'eguaglianza formale non impone un obbligo assoluto di adottare differenziazioni normative, bensì richiede l'adozione di criteri di differenziazione ragionevoli. Di quì, a cascata, l'enucleazione di un PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, in base al quale si richiede al legislatore di trattare un modo uguale ciò che è oggettivamente uguale, ed in maniera diversa ciò che è oggettivamente diverso, nel rispetto delle peculiarità e differenze. | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:31:27 |
4^ domanda Che cosa consente il principio codificato all'art. 5 Cost.? R. L'art. 5 afferma il principio dell'autonomia locale sul piano dei rapporti fra ordinamenti, imprimendo all'ordinamento italiano la caratteristica della pluralità degli ordinamenti territoriali minori. Questi ultimi sono poi espressamente individuati nel nuovo art. 114 Cost. che dispone che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalla Province, dalla Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", cioè da enti pubblici territoriali dotati di personalità giuridica pubblica e di un'autonomia variamente modulata. Quest'ultima si estrinseca tramite il potere riconosciuto agli enti territoriali di adottare un proprio Statuto (autonomia statutaria), di esprimere tramite Consigli o assemblee un proprio indirizzo politico, ovvero, limitatamente alle regioni, di emanare leggi aventi valore di legge ordinaria e con efficacia limitata al territorio regionale (autonomia politico-legislativa), di adottare provvedimenti amministrativi ( autonomia amministrativa), e di stabilire, entro i limiti fissati dalla costituzione, tributi e spese (autonomia finanziaria). | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:45:44 |
5^ domanda In quali modi si è garantita l'attuazione del principio di laicità dello Stato? R. La qualifica di "laico" attribuita allo Stato italiano assume un significato doverso rispetto a quello normalmente ascrivibile ad altre esperienze costituzionali democratiche ritenute talii, in primis quella francese, ove proprio dal principio di laicità si è desunta la pretesa di un atteggiamento delle pubbliche istituzioni indifferente nei confronti del fatto religioso. Se da un lato, infatti, i requisiti dell'indipendenza e della sovranità , riconosciuti nell'art. 7 Cost. sia allo Stato che alla Chiesa cattolica, riflettono il carattere originario dei due ordinamenti, sotto altro versante, invece, la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a disciplina pattizia. Di conseguenza, il principio di laicità implica non indifferenza dello Sato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardi delle libertà di religione, in regime fi pluralismo confessionale e culturale. | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 12:58:43 |
6^ domanda L'art. 2 Cost. è da considerare una clusola aperta o chiusa? R. L'art. 2 Cost., riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, ha la funzione di tutelare e garantire tutte quelle istanze di libertà che, seppur non ancora tradotte in specifiche norme costituzionali, emergono a chiare lettere nell'evoluzione del costume sociale, così come rilevabile. ad esempio, nella prassi internazionale di riconoscimento di nuovi spazi di libertà . Si è sostenuto cioè che l'art. 2 Cost. rappresenti una fattispecie "aperta", giacchè essa costituisce il framework tanto dei diritti già codificati in costituzione, tanto di eventuali "nuovi diritti" sopravvenuti - ad esempio per opera di riconoscimenti giurisprudenziali e/o del legislatore ordinario - o in fase di formazione. | |
Da: ..... | 19/03/2008 13:16:11 |
A coso.....sei davvero bravo a copiare dai libri...un fenomeno..... consiglia ai tuoi allievi di leggersi il Caringella piuttosto che Babbo Natale................. Risparmiano tempo e nn hanno bisogno di connettersi............. | |
Da: piccolo aiutante di babbo natale | 19/03/2008 14:07:12 |
se leggevi la premessa, era chiaro sia il fatto che le domande ( e le risposte) erano copiate da un testo; magari non tutti si possono permettere il lusso di comprare un Caringella o avere la finezza giuridica che ti contraddistingue.... | |
Da: ..... | 19/03/2008 14:39:51 |
A babbo continua sei er mito dei pataccari......... | |
Da: piccolo aiutante di babbo natale | 19/03/2008 15:43:51 |
grazie per l'incoraggiamento...ma come ti chiami?..mandami una email se vuoi continuare quest'amabile conversazione in privato...non te ne pentirai... | |
Da: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIAN | 19/03/2008 16:37:20 |
7^ domanda Quali principi si traggono dall'art. 1 Cost. in merito all'esercizio della sovranità ? R. L'art. 1 Cost., disponendo che"la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e dei limiti della Costituzione", afferma la legittimazione del potere politico e dell'assetto istituzionale nel consenso dei governati, ma ne affida l'esercizio sia direttamente alla comunità civile, o meglio ai cittadini forniti dei diritti politici (c.d. democrazia diretta), sia ad organi rappresentativi della collettività statale, giacchè formati da membri eletti pro tempore dai cittadini (c.d. democrazia rappresentativa). | |
Da: Gina pallida | 21/03/2008 14:43:38 |
Perchè hai smesso di fare i copia incolla?Hai trovato di meglio da fare? | |
Da: giuridica 21 | 03/06/2010 14:02:58 |
invece di contestare l'utile sintesi di questo ragazzo,perchè non andate a leggere qualche buon libro di diritto sciocchi contestatori?? bha.... | |
Da: eeehhh | 25/09/2012 17:58:12 |
ehhh gli altri???? :(( | |