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Polizia di Stato, 964 ALLIEVI AGENTI
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Da: x media finale | 25/11/2013 17:34:14 |
le tue fonti cortesemente? | |
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Da: MEDIA FINALE | 25/11/2013 17:36:41 |
via dei portoghesi | |
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Da: idoneo 10.56 | 25/11/2013 17:37:54 |
Pecoroni non capite un cazzo..ignoranti beduini. . | |
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Da: MEDIA FINALE | 25/11/2013 17:38:22 |
hai capito ora? | |
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Da: kjk | 25/11/2013 17:38:30 |
Ancona nn vi scoccia mamma mia che siete pesanti | |
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Da: x media finale | 25/11/2013 17:39:36 |
si si grazie gentilissimo | |
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Da: attendiamo il sogno | 25/11/2013 17:43:21 |
Che cazzari..... | |
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Da: X MEDIA FINALE | 25/11/2013 17:43:27 |
Hai fatto tu la media? | |
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Da: M o d e r a t o r e | 25/11/2013 17:43:58 |
si rammenta agli utenti di questo forum che è assolutamente bandita ogni forma espressiva tesa a denigrare l'altrui persona. Si avvisa che d'ora in poi non saranno più tollerate modalità di linguaggio non rispettanti il limite della continenza. | |
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Da: x moderatore | 25/11/2013 17:46:20 |
...almeno iscriviti al forum ha ha ha ha ha | |
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Da: M o d e r a t o r e | 25/11/2013 17:47:09 |
ciao | |
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Da: Elvis Presley | 25/11/2013 17:47:10 |
Si si grazieconme no'... | |
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Da: er mignotta | 25/11/2013 17:48:36 |
Ma andate a fanculo porca troia bastarda. .mignotta di sto cazzo | |
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Da: .....5 | 25/11/2013 17:49:31 |
credo che capopcorso e media finale sono la stessa persona | |
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Da: CAPOCORSO | 25/11/2013 17:49:52 |
GUAGLIU' ALLUCCAAAAAAAAAAAAAAAAT, VULIMM O SCORRIMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENT! | |
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Da: CAPOCORSO | 25/11/2013 17:51:56 |
AZ TIEN PROPRIJ L'INUIT A SBIRRRRRRRRRR! | |
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Da: danny,, | 25/11/2013 17:53:45 |
È parente di leone di lernia. Vaffanculo | |
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Da: oips | 25/11/2013 17:54:35 |
Siulp nazionale 20 minuti fa EFFETTI DEL DECRETO D'ALIA SUI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo degli effetti applicativi del c.d. decreto D'Alia in relazione ai concorsi nella Polizia di Stato. Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del Ministro che l'ha concepito, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. In effetti, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego». La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione». Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016». Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si dovrebbe ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi. Tuttavia si sostiene anche l'attrattività della disposizione anche nei confronti delle graduatorie precedenti sulla base dell'assunto che l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e che con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Secondo questa plausibile ricostruzione il Decreto D'Alia prorogherebbe fino al 31.12.2016 anche dette graduatorie se approvate dopo il 1° gennaio 2007. Ma veniamo a noi. Vero è che il decreto D'Alia non fa altro che recepire e codificare un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti». Ma se è vero che il Consiglio di Stato aveva già chiarito che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è anche vero che tale principio risulta enunciato in riferimento ai concorsi pubblici esterni. Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti non può trovare applicazione con riferimento a procedure disciplinate da disposizioni di legge che prevedono la messa a concorso dei posti disponibili su base annuale, come previsto per l'accesso al nostro ruolo dei Sovrintendenti. Anche in questo caso, infatti, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato con il parere, pubblicato nel precedente numero di questo notiziario, reso in ordine all'emanando bando per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si avrebbe il deleterio effetto che l'esigenza di inquadrare un certo numero di idonei all'ultimo concorso bandito, determinerebbe la copertura dei posti riservati per le altre annualità , frustrando le aspettative di concorso e progressione di carriera per coloro che avrebbero diritto a partecipare ai successivi concorsi. Infine, sempre a nostro avviso, la disposizione sullo scorrimento della graduatorie sarebbe inapplicabile anche alle procedure di accesso ala Qualifica di agente nella Polizia di Stato. Questo perché si tratta di una procedura concorsuale riservata a posizioni specifiche ed in proporzioni predeterminate (55% VFP1 e 45% VFP1 4). É evidente come l'assunzione degli idonei VFP1 dell'ultima selezione andrebbe a detrimento dei VFP 4 oltre a bloccare i successivi concorsi con il conseguente blocco dell'alimentazione delle Forze armate. È, invero, evidente come, il sistema di alimentazione e ricambio nell'attuale modello di difesa si basi quasi del tutto sull'aspettativa dei volontari rispetto all'assunzione nelle Forze dell'ordine dopo un servizio, nelle Forze armate, che nessuno farebbe se non avesse la successiva prospettiva di procurarsi un posto di lavoro stabile. Peraltro, Il Decreto D'Alia prevede eccezioni al principio in base a ""comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'espressione è certamente generica, ma tuttavia sufficiente a giustificare comportamenti in deroga. Di sicuro la norma sullo scorrimento delle graduatorie troverà applicazione per tutti i concorsi pubblici per ispettori e Commissari trattandosi di procedure ordinariamente previste e non sottoposte a vincoli di alcun tipo. Le considerazioni che precedono sono il frutto di una nostra prima riflessione sulla valenza e sull'ambito applicativo dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125). Non escludiamo, pertanto, di ritornare sull'argomento, qualora si manifestassero, da parte dell'Amministrazione o in giurisprudenza, indirizzi applicativi diversi da quello che abbiamo esposto sulla base di un primo approccio al problema dell'applicazione della normativa in argomento. | |
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Da: SIULP NAZIONALE | 25/11/2013 17:54:39 |
EFFETTI DEL DECRETO D'ALIA SUI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo degli effetti applicativi del c.d. decreto D'Alia in relazione ai concorsi nella Polizia di Stato. Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del Ministro che l'ha concepito, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. In effetti, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego». La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione». Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016». Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si dovrebbe ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi. Tuttavia si sostiene anche l'attrattività della disposizione anche nei confronti delle graduatorie precedenti sulla base dell'assunto che l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e che con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Secondo questa plausibile ricostruzione il Decreto D'Alia prorogherebbe fino al 31.12.2016 anche dette graduatorie se approvate dopo il 1° gennaio 2007. Ma veniamo a noi. Vero è che il decreto D'Alia non fa altro che recepire e codificare un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti». Ma se è vero che il Consiglio di Stato aveva già chiarito che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è anche vero che tale principio risulta enunciato in riferimento ai concorsi pubblici esterni. Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti non può trovare applicazione con riferimento a procedure disciplinate da disposizioni di legge che prevedono la messa a concorso dei posti disponibili su base annuale, come previsto per l'accesso al nostro ruolo dei Sovrintendenti. Anche in questo caso, infatti, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato con il parere, pubblicato nel precedente numero di questo notiziario, reso in ordine all'emanando bando per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si avrebbe il deleterio effetto che l'esigenza di inquadrare un certo numero di idonei all'ultimo concorso bandito, determinerebbe la copertura dei posti riservati per le altre annualità , frustrando le aspettative di concorso e progressione di carriera per coloro che avrebbero diritto a partecipare ai successivi concorsi. Infine, sempre a nostro avviso, la disposizione sullo scorrimento della graduatorie sarebbe inapplicabile anche alle procedure di accesso ala Qualifica di agente nella Polizia di Stato. Questo perché si tratta di una procedura concorsuale riservata a posizioni specifiche ed in proporzioni predeterminate (55% VFP1 e 45% VFP1 4). É evidente come l'assunzione degli idonei VFP1 dell'ultima selezione andrebbe a detrimento dei VFP 4 oltre a bloccare i successivi concorsi con il conseguente blocco dell'alimentazione delle Forze armate. È, invero, evidente come, il sistema di alimentazione e ricambio nell'attuale modello di difesa si basi quasi del tutto sull'aspettativa dei volontari rispetto all'assunzione nelle Forze dell'ordine dopo un servizio, nelle Forze armate, che nessuno farebbe se non avesse la successiva prospettiva di procurarsi un posto di lavoro stabile. Peraltro, Il Decreto D'Alia prevede eccezioni al principio in base a ""comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'espressione è certamente generica, ma tuttavia sufficiente a giustificare comportamenti in deroga. Di sicuro la norma sullo scorrimento delle graduatorie troverà applicazione per tutti i concorsi pubblici per ispettori e Commissari trattandosi di procedure ordinariamente previste e non sottoposte a vincoli di alcun tipo. Le considerazioni che precedono sono il frutto di una nostra prima riflessione sulla valenza e sull'ambito applicativo dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125). Non escludiamo, pertanto, di ritornare sull'argomento, qualora si manifestassero, da parte dell'Amministrazione o in giurisprudenza, indirizzi applicativi diversi da quello che abbiamo esposto sulla base di un primo approccio al problema dell'applicazione della normativa in argomento. | |
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Da: .....5 | 25/11/2013 17:55:29 |
credo che leone di lernia e damny,, saino la stessa persona. | |
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Da: ............ | 25/11/2013 17:56:44 |
si sapeva già ....ogni anno uscirà un concorso nuovo,in polizia penitenziaria è di prossima pubblicazione | |
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Da: Beppe Mangia Merda | 25/11/2013 17:57:17 |
mettetevi un dito nel culo sporcaccioni | |
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Da: MEDIA FINALE | 25/11/2013 17:57:46 |
http://www.sap-nazionale.org/graduatoria-finale-964.pdf | |
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Da: Leone di l''ernia | 25/11/2013 17:58:11 |
ci caz n capisc naud! | |
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Da: w lu salentu | 25/11/2013 18:02:32 |
simu li megghiu de tutti! w lu leccia! | |
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Da: O mast | 25/11/2013 18:03:00 |
Io sn 289 e ho 10,675 in bocca a lupo a tt | |
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Da: w lu salentu | 25/11/2013 18:03:54 |
se nu te scerri mai ti li radice ca tieni rispetti puri quiddri ti li paisi luntani.... | |
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Da: problema capocorso | 25/11/2013 18:03:57 |
il problema capocorso non esiste per me, infatti quando vedo dei post che non sono scritti in italiano ,non li leggo proprio e li salto. | |
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Da: X o mast | 25/11/2013 18:04:57 |
dove lo hai visto? | |
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Da: problema capocorso | 25/11/2013 18:05:25 |
e ovviamente non leggo neanche quelli degli altri dialetti | |
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