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Polizia di Stato, 964 ALLIEVI AGENTI
62974 messaggi, letto 1331649 volte

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Da: x media finale25/11/2013 17:34:14
le tue fonti cortesemente?
Rispondi

Da: MEDIA FINALE25/11/2013 17:36:41
via dei portoghesi
Rispondi

Da: idoneo 10.5625/11/2013 17:37:54
Pecoroni non capite un cazzo..ignoranti beduini. .
Rispondi

Da: MEDIA FINALE25/11/2013 17:38:22
hai capito ora?
Rispondi

Da: kjk25/11/2013 17:38:30
Ancona nn vi scoccia mamma mia che siete pesanti
Rispondi

Da: x media finale25/11/2013 17:39:36
si si grazie gentilissimo
Rispondi

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Da: attendiamo il sogno25/11/2013 17:43:21
Che cazzari.....
Rispondi

Da: X MEDIA FINALE25/11/2013 17:43:27
Hai fatto tu la media?
Rispondi

Da: M o d e r a  t o r e25/11/2013 17:43:58
si rammenta agli utenti di questo forum che è assolutamente bandita ogni forma espressiva tesa a denigrare l'altrui persona.
Si avvisa che d'ora in poi non saranno più tollerate modalità di linguaggio non rispettanti il limite della continenza.
Rispondi

Da: x moderatore25/11/2013 17:46:20
...almeno iscriviti al forum ha ha ha ha ha
Rispondi

Da: M o d e r a t o r e25/11/2013 17:47:09
ciao
Rispondi

Da: Elvis Presley25/11/2013 17:47:10
Si si grazieconme no'...
Rispondi

Da: er mignotta25/11/2013 17:48:36
Ma andate a fanculo porca troia bastarda. .mignotta di sto cazzo
Rispondi

Da: .....525/11/2013 17:49:31
credo che capopcorso e media finale sono la stessa persona
Rispondi

Da: CAPOCORSO25/11/2013 17:49:52
GUAGLIU' ALLUCCAAAAAAAAAAAAAAAAT, VULIMM O SCORRIMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENT!
Rispondi

Da: CAPOCORSO25/11/2013 17:51:56
AZ TIEN PROPRIJ L'INUIT A SBIRRRRRRRRRR!
Rispondi

Da: danny,,25/11/2013 17:53:45
È parente di leone di lernia. Vaffanculo
Rispondi

Da: oips25/11/2013 17:54:35
Siulp nazionale
20 minuti fa
EFFETTI DEL DECRETO D'ALIA SUI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO

Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo degli effetti
applicativi del c.d. decreto D'Alia in relazione ai concorsi nella
Polizia di Stato.
Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del
Ministro che l'ha concepito, proroga l'efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
In effetti, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.
101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego».
La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016».
Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si dovrebbe ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie
concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi.
Tuttavia si sostiene anche l'attrattività della disposizione anche nei confronti delle graduatorie precedenti sulla base dell'assunto che l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, e che con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Secondo questa plausibile ricostruzione il Decreto D'Alia prorogherebbe fino al
31.12.2016 anche dette graduatorie se approvate dopo il 1° gennaio 2007.
Ma veniamo a noi. Vero è che il decreto D'Alia non fa altro che recepire e codificare un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti».
Ma se è vero che il Consiglio di Stato aveva già chiarito che lo scorrimento della
graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita
motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è anche vero che tale principio risulta enunciato in riferimento ai concorsi pubblici esterni.
Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti non può trovare applicazione con riferimento a procedure disciplinate da
disposizioni di legge che prevedono la messa a concorso dei posti disponibili su base annuale, come previsto per l'accesso al nostro ruolo dei Sovrintendenti. Anche in questo caso, infatti, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato con il parere, pubblicato nel precedente numero di questo notiziario, reso in ordine all'emanando bando per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si avrebbe il
deleterio effetto che l'esigenza di inquadrare un certo numero di idonei all'ultimo concorso bandito, determinerebbe la copertura dei posti riservati per le altre annualità, frustrando le aspettative di concorso e progressione di carriera per coloro che avrebbero
diritto a partecipare ai successivi concorsi.
Infine, sempre a nostro avviso, la disposizione sullo scorrimento della graduatorie sarebbe inapplicabile anche alle procedure di accesso ala Qualifica di agente nella Polizia
di Stato. Questo perché si tratta di una procedura concorsuale riservata a posizioni specifiche ed in proporzioni predeterminate (55% VFP1 e 45% VFP1 4). É evidente come
l'assunzione degli idonei VFP1 dell'ultima selezione andrebbe a detrimento dei VFP 4 oltre a bloccare i successivi concorsi con il conseguente blocco dell'alimentazione delle Forze
armate. È, invero, evidente come, il sistema di alimentazione e ricambio nell'attuale modello di difesa si basi quasi del tutto sull'aspettativa dei volontari rispetto all'assunzione nelle Forze dell'ordine dopo un servizio, nelle Forze armate, che nessuno
farebbe se non avesse la successiva prospettiva di procurarsi un posto di lavoro stabile.
Peraltro, Il Decreto D'Alia prevede eccezioni al principio in base a ""comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'espressione è certamente generica, ma tuttavia sufficiente a giustificare comportamenti in deroga.
Di sicuro la norma sullo scorrimento delle graduatorie troverà applicazione per tutti i concorsi pubblici per ispettori e Commissari trattandosi di procedure ordinariamente previste e non sottoposte a vincoli di alcun tipo.
Le considerazioni che precedono sono il frutto di una nostra prima riflessione sulla valenza e sull'ambito applicativo dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125).
Non escludiamo, pertanto, di ritornare sull'argomento, qualora si manifestassero, da parte dell'Amministrazione o in giurisprudenza, indirizzi applicativi diversi da quello che abbiamo esposto sulla base di un primo approccio al problema dell'applicazione della
normativa in argomento.
Rispondi

Da: SIULP NAZIONALE25/11/2013 17:54:39
EFFETTI DEL DECRETO D'ALIA SUI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO

Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo degli effetti
applicativi del c.d. decreto D'Alia in relazione ai concorsi nella
Polizia di Stato.
Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del
Ministro che l'ha concepito, proroga l'efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
In effetti, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.
101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego».
La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016».
Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si dovrebbe ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie
concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi.
Tuttavia si sostiene anche l'attrattività della disposizione anche nei confronti delle graduatorie precedenti sulla base dell'assunto che l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, e che con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Secondo questa plausibile ricostruzione il Decreto D'Alia prorogherebbe fino al
31.12.2016 anche dette graduatorie se approvate dopo il 1° gennaio 2007.
Ma veniamo a noi. Vero è che il decreto D'Alia non fa altro che recepire e codificare un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti».
Ma se è vero che il Consiglio di Stato aveva già chiarito che lo scorrimento della
graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita
motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è anche vero che tale principio risulta enunciato in riferimento ai concorsi pubblici esterni.
Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti non può trovare applicazione con riferimento a procedure disciplinate da
disposizioni di legge che prevedono la messa a concorso dei posti disponibili su base annuale, come previsto per l'accesso al nostro ruolo dei Sovrintendenti. Anche in questo caso, infatti, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato con il parere, pubblicato nel precedente numero di questo notiziario, reso in ordine all'emanando bando per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si avrebbe il
deleterio effetto che l'esigenza di inquadrare un certo numero di idonei all'ultimo concorso bandito, determinerebbe la copertura dei posti riservati per le altre annualità, frustrando le aspettative di concorso e progressione di carriera per coloro che avrebbero
diritto a partecipare ai successivi concorsi.
Infine, sempre a nostro avviso, la disposizione sullo scorrimento della graduatorie sarebbe inapplicabile anche alle procedure di accesso ala Qualifica di agente nella Polizia
di Stato. Questo perché si tratta di una procedura concorsuale riservata a posizioni specifiche ed in proporzioni predeterminate (55% VFP1 e 45% VFP1 4). É evidente come
l'assunzione degli idonei VFP1 dell'ultima selezione andrebbe a detrimento dei VFP 4 oltre a bloccare i successivi concorsi con il conseguente blocco dell'alimentazione delle Forze
armate. È, invero, evidente come, il sistema di alimentazione e ricambio nell'attuale modello di difesa si basi quasi del tutto sull'aspettativa dei volontari rispetto all'assunzione nelle Forze dell'ordine dopo un servizio, nelle Forze armate, che nessuno
farebbe se non avesse la successiva prospettiva di procurarsi un posto di lavoro stabile.
Peraltro, Il Decreto D'Alia prevede eccezioni al principio in base a ""comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'espressione è certamente generica, ma tuttavia sufficiente a giustificare comportamenti in deroga.
Di sicuro la norma sullo scorrimento delle graduatorie troverà applicazione per tutti i concorsi pubblici per ispettori e Commissari trattandosi di procedure ordinariamente previste e non sottoposte a vincoli di alcun tipo.
Le considerazioni che precedono sono il frutto di una nostra prima riflessione sulla valenza e sull'ambito applicativo dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125).
Non escludiamo, pertanto, di ritornare sull'argomento, qualora si manifestassero, da parte dell'Amministrazione o in giurisprudenza, indirizzi applicativi diversi da quello che abbiamo esposto sulla base di un primo approccio al problema dell'applicazione della
normativa in argomento.
Rispondi

Da: .....525/11/2013 17:55:29
credo che leone di lernia e damny,, saino la stessa persona.
Rispondi

Da: ............25/11/2013 17:56:44
si sapeva già....ogni anno uscirà un concorso nuovo,in polizia penitenziaria è di prossima pubblicazione
Rispondi

Da: Beppe Mangia Merda25/11/2013 17:57:17
mettetevi un dito nel culo sporcaccioni
Rispondi

Da: MEDIA FINALE25/11/2013 17:57:46
http://www.sap-nazionale.org/graduatoria-finale-964.pdf
Rispondi

Da: Leone di l''ernia25/11/2013 17:58:11
ci caz n capisc  naud!
Rispondi

Da: w lu salentu25/11/2013 18:02:32
simu li megghiu de tutti! w lu leccia!
Rispondi

Da: O mast25/11/2013 18:03:00
Io sn 289 e ho 10,675 in bocca a lupo a tt
Rispondi

Da: w lu salentu25/11/2013 18:03:54
se nu te scerri mai ti li radice ca tieni rispetti puri quiddri ti li paisi luntani....
Rispondi

Da: problema capocorso25/11/2013 18:03:57
il problema capocorso non esiste per me, infatti quando vedo dei post che non sono scritti in italiano ,non li leggo proprio e li salto.
Rispondi

Da: X o mast25/11/2013 18:04:57
dove lo hai visto?
Rispondi

Da: problema capocorso25/11/2013 18:05:25
e ovviamente non leggo neanche quelli degli altri dialetti
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, ..., 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100 - Successiva >>


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