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DIRIGENTI PA
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Da: borty | 6 4 - 17/08/2023 20:18:51 |
Ma che senso hanno questi forum con post da sciroccati? E voi vorreste fare i dirigenti? | |
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Da: borty | 6 4 - 17/08/2023 20:18:51 |
Ma che senso hanno questi forum con post da sciroccati? E voi vorreste fare i dirigenti? | |
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Da: Io | 4 6 - 17/08/2023 21:14:54 |
Hai ragione Ma il punto è che quando viene data un'informazione c'è sempre il solito fenomeno di turno che mette in dubbio l'indiscrezione pur non essendo informato di nulla. Dice semplicemente la sua: non contesta nel merito. Se glielo si fa notare fanno peggio dei bambini capricciosi che devono avere l'ultima parola. Il resto sono le solite chiacchiere sui libri, sullo studio o, peggio, su come fare la domanda di questo o quel concorso senza neanche leggere il bando. Ti farei leggere le richieste di chiarimenti che arrivano in merito alla presentazione di domande di concorso. Se si fa una discussione ad hoc si dovrebbero dare informazioni nel merito. E chi ha indiscrezioni e le condivide dovrebbe essere ringraziato. Altrimenti a cosa serve questa discussione? | |
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Da: 747queenofthesky | 5 - 18/08/2023 07:09:45 |
Vabbè che sna prenda il 50% dei posto è cosa nota. Chi lo contesta ignora il mondo dei concorsi. | |
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Da: comunquer... | 3 3 - 19/08/2023 16:26:24 |
il piu' sciroccato di tutti è io che ha aperto 3-4 account per mettere i pollici su a quello che scrive ahahahha ma ritirati ahahaha | |
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Da: Iooomafattiuncrodino | 4 1 - 19/08/2023 16:35:00 |
l'unico fenomeno di turno è quello che scrive col nickname "Io" notizie senza fondamento e insulti a chi lo ha svergognato tutto il resto è.... fuffa "Ti farei leggere le richieste di chiarimenti che arrivano in merito alla presentazione di domande di concorso": ma chi sei? l'ufficio informazioni? mi sa che qualcuno si è preso il virus della mitomania torna a casa a studiare e poi parliamo p.S.: puoi replicare con uno dei tuoi 10.000 nickname diversi (tanto l'ip risulta uguale su tutti) ^_^ | |
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Da: x sopra | 4 1 - 19/08/2023 20:04:00 |
Confermo, quel tizio scrive stupidate pontificando come se fosse chissa' chi anche su altri forum dove l'hanno prontamente cacciato. Basta ignorarlo, è la soluzione migliore. | |
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Da: PRIVATOOOH | 3 - 20/08/2023 10:38:25 |
Hai ragione, ignorare i troll è la soluzione migliore, alla lunga scompaiono | |
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Da: Io | 3 4 - 20/08/2023 10:49:20 |
Ah ah @comunueper: veramente questo l'avevo scritto io riferendomi agli sfigati come te. Che ti devo dire: è inutile che continui a chiedere consigli sui libri e a fare le solite domande inutile, tanto i concorsi non li superi. Sei senza speranza @per questi altri due DL fenomeni qua sopra che sanno, evidentemente, dove lavoro e di cosa mi occupo e quali forum frequento: confermo. Siete davvero dei poveri sfigati senza speranza. Per voi valgono le stesse considerazioni. Solo domande idiote potete fare. Il vostro q.i. non vi consente altro purtroppo. Capisco che l'avete presa in acidità : in effetti prendere coscienza di non contare una mazza e di essere il nulla non deve essere piacevole. Soprattutto quando si pensava di essere dei geni (incompresi). Datevi ai campi: anche per voi il futuro è quello. Per tutti quelli seri che hanno voglia di provare i concorsi per dirigente: confermo quanto scritto nella pagina precedente e che questi idioti/sfigati mettono in dubbio così tanto per dire la loro e acquisire quel minimo di considerazione che nessuno gli da. La Funzione Pubblica ha inviato una nota alle varie amministrazioni chiedendo di indicare il numero dei posti dirigenti da riservare al prossimo concorso SNA ricordando che io 50% va reclutato tramite corso-concorso. La risposta va data entro fine agosto. | |
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Da: caio82 | 3 3 - 20/08/2023 11:49:35 |
Qua trovate tutta la normativa sui concorsi dirigenti per sapere le retribuzioni entrate sui vari siti esempio inps mef o mise amministrazione trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni per il lavoro se è meglio uno o l'altro ministero possono solo aiutare gli interni https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-06-2023/il-cdm-vara-nuove-norme-i-concorsi-pubblici Via libera del Consiglio dei Ministri alla nuova disciplina dei concorsi, che si inserisce tra gli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. È stato approvato in esame definitivo, infatti, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. "Con il provvedimento approvato oggi - afferma il Ministro Zangrillo - tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all'avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni". Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l'obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento. "Mettiamo a terra importanti passi sulla digitalizzazione dei nostri processi per una Pubblica Amministrazione attrattiva ed efficiente", conclude il Ministro Zangrillo. https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2023/07/CONCORSI-PUBBLICI-DECRETO-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REPUBBLICA-16-giugno-2023.pd .P.R. 09/05/1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O. Capo I MODALITA' DI ACCESSO - REQUISITI GENERALI - BANDO DI CONCORSO - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE Art. 1 Modalità di accesso (3) (4) 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso. 3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità , l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. 4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità , si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali. Art. 7 Svolgimento delle prove e modalità speciali (15) (16) 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6. 2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali. 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità , nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. 4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3. 5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso. 6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento. 8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. 9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Capo II CONCORSI UNICI Art. 19 Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (50) (51) 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità , in quanto compatibili, di cui al capo I. 2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità . 3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. 4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. 7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni. 8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale. Art. 21 Adempimenti per il concorso unico (54) (55) 1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate. 2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Art. 22 Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni (56) 1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale. 2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto. D.P.R. 16/04/2013, n. 70 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146. Titolo I RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE Art. 1 Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarità . (3) 3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale. 4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco. 5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento. 6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attività di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale. ________________________________________ (3) Per la soppressione delle Scuole di cui al presente comma, vedi l'art. 21, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Art. 2 Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione 1. È istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento. 3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni: a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8; b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 8, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative; c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici; d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali; f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole; g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14; h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università , con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali. 4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti. 5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati. ________________________________________ Titolo II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE Art. 3 Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonché sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonché del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni. (4) 3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti. ________________________________________ (4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 dicembre 2017, il D.M. 31 marzo 2020 e il D.M. 30 settembre 2022. Art. 4 Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici 1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali. 2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro: a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione; b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici; c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali; d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi. 4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. ________________________________________ Art. 5 Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari 1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura. 2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. 3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b). 4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento. 5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento. 6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione. ________________________________________ Art. 6 Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale. 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. 3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge. ________________________________________ Art. 7 Reclutamento dei dirigenti 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. (5) 2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. (5) 3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione. 4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 è abrogato; b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per titoli ed esami»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»; c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per titoli ed esami»; d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli»; e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»; f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»; g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»; h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento. 2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»; l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Modalità di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.»; m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.»; n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione. 2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»; o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.»; p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale. 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.»; q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione». ________________________________________ (5) Per l'individuazione delle scuole di specializzazione di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80. Art. 8 Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari 1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse. 2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. 4. Il Programma triennale contiene: a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione; b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione; c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione; d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione; e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione; f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati. 5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale. ________________________________________ Art. 9 Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche 1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95. ________________________________________ Art. 10 Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici 1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione. 2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne. ________________________________________ Art. 11 Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati 1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi. 2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8. ________________________________________ Art. 12 Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico 1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. 2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale. 3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica. ________________________________________ Art. 13 Collaborazione con le università e altri istituti di formazione 1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione. 2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica. ________________________________________ Titolo III CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE Art. 14 Incarichi di docenza 1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza: a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica; b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza; c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi. 2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione. 3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. ________________________________________ Art. 15 Impiego coordinato di docenti 1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. ________________________________________ Art. 16 Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione 1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento. 2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità , anche stranieri. 3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque. [4. A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente. (6) ] [5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. (6) ] ________________________________________ (6) Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. Art. 17 Norma transitoria 1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 2. Restano ferme altresì le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego. ________________________________________ Art. 18 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»; c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis; d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»; e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter; f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a); g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178; h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4; i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5; j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.». ________________________________________ Art. 19 Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
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Da: caio82 | 3 4 - 20/08/2023 12:03:59 |
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-05-2023/dpcm-11-maggio-2023-reclutamento-e-assunzione-di-personale-favore MI SA CHE IO HA RAGIONE 1. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. taliano Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per laPubblica Amministrazione Seguici su: Linkedin Telegram Spreaker • Il Ministro • Il nuovo alfabeto della PA • Dipartimento della funzione pubblica • Articoli e interviste • La newsletter PArliamo Home › Dipartimento della funzione pubblica › Articoli Dpcm 11 maggio 2023 - Reclutamento e assunzione di personale in favore di varie PA (Registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2023 al n. 1603) (Pubblicato sulla G. U. il giorno 12 giugno 2023 n. 135) Per le tabelle si consulti il PDF • Dpcm 11 maggio 2023 (PDF) Versione testuale del documento Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"; VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; VISTO l'articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, del citato decreto; VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche". VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in particolare l'articolo 6, il quale prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione; VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante Regolamento di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ed in particolare l'art. 2, comma 2, a mente del quale "ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati"; VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022 recante "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022"; VISTA la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022 recante "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80". VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; VISTA la legge 19 giugno 2019 n. 56 e in particolare l'articolo 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile; VISTO l'articolo 3, comma 4, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'articolo 35, comma 4 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione; VISTO l'articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3; VISTO l'articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell'articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (8° corso-concorso); VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso); VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'articolo 20 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"; VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l'articolo 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in particolare, l'articolo 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui "In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% omississ. Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL". VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28 comma 1-ter secondo cui "Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità , attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti". VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28-bis, rubricato "Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia", che, al comma 1, prevede "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica didirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggettiincaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il trienniosuccessivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia ela programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso". RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato; VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023. VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; VISTO l'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; VISTO lo stesso articolo 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; VISTO l'articolo 4, comma 3-sexies, del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità ; CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico; VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed, in particolare, l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale; VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione; VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 dicembre 2022, prot. n. DFP -0095729, con la quale le amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 56 del 2019; TENUTO CONTO, ai fini della verifica della conguità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo; VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alla predetta nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 dicembre 2022; VISTO l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022 e del 22 luglio 2022, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze DECRETA Articolo 1 (Consiglio di Stato) 1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 2 (Avvocatura generale dello Stato) 1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale togato indicate nelle Tabelle 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Articolo 3 (Avvocatura generale dello Stato) 1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nelle Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 4 (PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 5 (PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 6 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 7 (Ministero della cultura) 1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 8 (Ministero della difesa) 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 9 (Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell' economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 10 (Ministero della giustizia- Dipartimento Archivi notarili) 1. Il Ministero della giustizia- Dipartimento archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 11 (Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 12 (Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ) 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 13 (Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi) 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento Articolo 14 (Ministero dell'interno) 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022 -2024 le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 15 (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 16 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 17 (Ministero della salute) 1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 18 (Agenzia delle dogane e dei monopoli) 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Agenzia delle dogane e monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 19 (Agenzia delle Entrate) 1. L'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 20 (AIFA - Agenzia italiana del farmaco) 1. L'Agenzia italiana del farmaco - AIFA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Agenzia italiano del farmaco -AIFA è autorizzata ad procedure di reclutamento nel triennio 2022 - 2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 21 (ACT - Agenzia per la coesione territoriale) 1. L' Agenzia per la coesione territoriale - ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 28 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 22 (AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo- AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 29 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 23 (AGID - Agenzia per l'Italia digitale) 1. L' Agenzia per l'italia digitale - AGID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 24 (ITA - ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane) 1. L' Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane - ITA ex ICE è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 31 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 25 (AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 1. L' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 26 (ANSV - Agenzia nazionale sicurezza volo) 1. L' Agenzia nazionale sicurezza volo -ANSV è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 27 (ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) 1. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSFISA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 34 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 28 (ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 1. L' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni -ARAN è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 35 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 29 (INL - Ispettorato nazionale del lavoro) 1. L'Ispettorato nazionale del lavoro -INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 30 (INPS - Istituto nazionale previdenza sociale) 1. L' Istituto nazionale previdenza sociale - INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L' Istituto nazionale previdenza sociale - INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022 - 2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 31 (ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile- Enac è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 32 (AID - Agenzia industrie e difesa) 1. L' Agenzia industrie e difesa - AID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 33 (Parco Nazionale dell'Asinara) 1. Il Parco Nazionale dell'Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Parco Nazionale dell'Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 42 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 34 (Parco Nazionale del Circeo) 1. Il Parco Nazionale del Circeo è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 43 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 35 (Parco Nazionale del Gargano) 1. Il Parco Nazionale del Gargano è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 36 (Parco Nazionale Gran Paradiso) 1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 45 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 37 (Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga) 1. Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nelle Tabelle 46 e 47 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Articolo 38 (Ente parco Geominerario storico ambientale Sardegna) 1. L' Ente Parco Geominerario storico ambientale Sardegna è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 48 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Articolo 39 (Disposizioni generali) 2. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, le Amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico. 3. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. 4. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 5. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge. 6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Ministro per la pubblica amministrazione Il Ministro dell'economia e delle finanze Roma, 11 maggio 2023 | |
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Da: caio82 | 3 4 - 20/08/2023 12:14:43 |
ecco il punto ISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28-bis, rubricato "Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia", che, al comma 1, prevede "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica didirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggettiincaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il trienniosuccessivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia ela programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso". a me di io noi voi non interessa nulla ma prima di mettere pollici sparare cose a caso magari informarsi Saluti | |
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Da: x Io | 3 4 - 21/08/2023 09:55:38 |
scommetto che la nota l'hai scritta tu vero? AH MITOMANEEE AHHAHAHAHAHAH fatti vedere da uno bravo | |
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Da: donazione2 | 1 4 - 21/08/2023 10:48:36 |
offerta di donazione a tre famiglie bisognose Contattaci se sei interessato cynthiakapumaya@gmail.com Grazie | |
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Da: caio82 | 4 4 - 21/08/2023 16:01:49 |
ecco pollice verso dopo solo post inutili ho postato e indicato tutta la normativa sui concorsi da dirigente come si trova lo stipendio dei dirigenti di ogni pa senza il solito mio cuggino mi ha detto . la nota con cui la funzione pubblica sta facendo la ricognizione dei posti vacanti il cui 50% deve essere assegnato al concorso sna. Le uniche cose utili le ho postate io. E mi si mette il pollice verso? | |
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Da: x sopra | 5 - 22/08/2023 10:23:08 |
non ti preoccupare Caio82 è sempre quell'idiota che pensa di avere il monopolio delle informazioni (FALSE) e che si crede il padre eterno che può dire la sua su tutto, quando in realtà al massimo può fare l'operatore ecologico (E FORSE NEPPURE QUELLO) | |
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Da: Cabassisi | 1 1 - 23/08/2023 17:48:27 |
Che testo per la preparazione a un concorso che prevede un caso pratico applicativo? No polemiche, no risposte inutili, no ironie. Grazie. | |
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Da: Io | 3 4 - 24/08/2023 19:39:04 |
@per io Capisco che per te la parola Funzione pubblica non significa nulla. Il consiglio è sempre lo stesso. Datti ai campi di grano senti a me. In altri campi hai speranza. Magari troverai la tua Funzione pubblica in mezzo alle vacche. Con loro sono sicuro ti intenderai a meraviglia. Parlate la stessa lingua. Ah ah | |
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Da: x sopra | 4 1 - 25/08/2023 19:26:23 |
vedo che te ne intendi perchè bazzichi sempre il tuo settore: bravo, continua cosi', forse neppure fare l'operatore ecologico è per te (troppo difficile) | |
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Da: e comunqueeee | 3 - 25/08/2023 19:31:13 |
IO è solo un pallonaro che non usa uno dei suoi nickname registrati senno' lo sgamano e cosi si nasconde dietro l'anonimato: ma sparisci va', sei inutile! | |
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Da: caio82 | 1 3 - 25/08/2023 19:38:11 |
comunque ognuno può esprimere le proprie opinioni. Sarebbe il concetto di democrazia. A me ad ogni post che posto ho sempre la compagnia dei due pollici versi sempre gli stessi due che mai una volta mi hanno detto perchè il mio ragionamento sarebbe sbagliato. Uno non è d'accordo invece di offendere mettere i pollici versi spiegasse perchè il ragionamento è sbagliato se no si è solo dei conigli vigliacchetti. Aspetto i 2 pollici versi dei due geni conigli vigliacchetti | |
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Da: caio82 | 1 3 - 25/08/2023 20:00:30 |
Vigliacchetti dei pollici versi tanto siete sempre voi due non fate i vigliacchi don abbondio dite dove i miei ragionamenti sono sbagliati. Vigliacchetti don abbondio. Mi fate pena | |
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Da: caio82 | 1 3 - 25/08/2023 20:05:13 |
Mi fate tristezza esprimete il vostro pensiero non siate solo sempre dei vigliacchi | |
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Da: caio82 | 2 3 - 25/08/2023 20:08:27 |
Siete solo dei vigliacchi | |
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Da: caio82 | 2 3 - 25/08/2023 21:01:32 |
pollici versi siete come dei ratti fate schifo. | |
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Da: caio82 | 2 3 - 25/08/2023 21:08:16 |
Ratti dai pollici versi siete sempre voi due oltre che squiittire esprimetevi | |
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Da: caio82 | 2 3 - 25/08/2023 21:12:31 |
squit squit pollice verso siete pietosi | |
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Da: caio82 | 2 3 - 25/08/2023 21:38:29 |
Ratti mettete i pollici versi | |
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Da: caio82 | 3 - 25/08/2023 21:53:18 |
Ratti schifosi e pelosi ho scoperto che siete 4 ma a voi piace farvi offendere esseri abominevoli? Scrivete perchè non siete d'accordo . | |
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Da: caio82 | 3 - 25/08/2023 21:55:49 |
squit squit squit 4 ratti per strada | |
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