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AOU SASSARI- 15 POSTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
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Da: . | 12/08/2012 11:38:41 |
si vero, la prova per la cat. D è il 4 ottobre! chiedo venia...ho "preso" la data sbagliata...scusate! | |
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Da: Cortex | 13/08/2012 08:59:28 |
4 ottobre D 22 Novembre C Sempre che non cada la regione prima e blocchino tutto. | |
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Da: Hello Spam | 14/08/2012 08:35:12 |
Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 14/08/2012 08:36:08 |
Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 14/08/2012 08:36:35 |
Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 14/08/2012 08:38:22 |
Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune | |
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Da: Hello Spam | 14/08/2012 08:39:12 |
Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 17/08/2012 13:42:12 |
to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune Rispondi Da: Hello Spam 14/08/2012 8.39.12 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 17/08/2012 13:42:27 |
to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune Rispondi Da: Hello Spam 14/08/2012 8.39.12 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: Hello Spam | 17/08/2012 13:42:41 |
to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune Rispondi Da: Hello Spam 14/08/2012 8.39.12 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.01.35 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.02.05 Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.30 Ma dove? Chi? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.22.55 Ma dove? Chi? Quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.27 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.23.50 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.11 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.25.40 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Da: I soliti idioti 02/08/2012 16.28.38 Ma dove? Chi? Quando? Cosa? Che? Che, che cosa? Che, che cosa, che? Che, che cosa che quando? Fiodena!!! Da: ma... 02/08/2012 19.41.37 spamma quanto ti pare... Da: .. 03/08/2012 9.38.39 lo ripeto, visto che qui si spamma..questo bando di mobilità potrebbe incidere su prossimi concorsi futuri? Da: I itilos itoidi 03/08/2012 11.59.49 Ecco la risposta: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.548/2009 Reg.Dec. N. 7903 Reg.Ric. ANNO 2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Ferraro, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo De Falco, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. E. Anagni, in Roma, via G. Belloni, n. 78; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 8356/06 pubblicata il 28-9-2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 18-11-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l'Avv. Mingione per delega dell'avv. De Falco, l'avv. dello Stato Scaramucci e l'Avv. Tarallo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con l'impugnata sentenza il Tar Campania - Napoli, sez. III, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuseppe Ferraro, esercente attività di custodia giudiziaria, avverso il provvedimento del 15.5.2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso ha respinto il piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, proposto dal ricorrente. Il signor Giuseppe Ferraro ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della reiezione di un programma di emersione dal lavoro sommerso coinvolgente anche interessi urbanistici ed ambientali. La legge n. 383 del 2001 ha introdotto incentivi fiscali e previdenziali in favore degli imprenditori che dichiarino rapporti di lavoro irregolare, prevedendo altresì, quale ulteriore effetto, la regolarizzazione dei loro insediamenti produttivi. Nel caso in esame, la domanda di regolarizzazione concerneva anche il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle costruzioni in cui è esercitata la attività. In questi casi, l'art.1-bis, co. 5-bis della citata L.n.383/2001 prevede che qualora il programma di emersione coinvolga interessi urbanistici ed ambientali il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso debba sottoporre il piano al parere del Comune competente per territorio per la formulazione di "un parere vincolante" entro trenta giorni dalla richiesta. Con una prima censura l'appellante sostiene che il Comune di Napoli non avrebbe espresso il prescritto parere, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a dubitare della propria competenza a decidere senza esprimere alcun parere. Aggiunge l'appellante - con il secondo motivo - che l'impugnato diniego sarebbe, di conseguenza, privo di motivazione, in quanto il richiamo al parere negativo del Comune non sarebbe idoneo ad integrare per relazione la motivazione, non essendo stato espresso alcun parere dal Comune e, comunque, avendo quest'ultimo fatto riferimento solo alla presenza di un vincolo paesaggistico senza indicare alcuna ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le censure sono prive di fondamento. In primo luogo, si osserva che il Comune, per quanto in forma sintetica, ha espresso il previsto parere in termini negativi. Infatti, pur avendo premesso alcuni dubbi sulla propria competenza, il dirigente comunale ha evidenziato che l'istanza è riferita "ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale" e ricade "in zona di protezione integrale del piano territoriale-paesistico Agnano-Camaldoli" nonché nel "parco Regionale dei Campi Flegrei". Con tale riferimento il dirigente ha evidentemente inteso richiamare una ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza, derivante dal menzionato vincolo, e tale ragione ha costituito il fondamento dell'impugnato provvedimento, che risulta, quindi, essere motivato per relationem al parere negativo, espresso dal Comune. La motivazione, contenuta nel parere comunale, benché sintetica, è idonea a indicare le ragioni della non accoglibilità dell'istanza. Infatti, la sussistenza del vincolo paesaggistico e, in particolare, di una zona di protezione integrale costituisce elemento preclusivo ai fini dell'assentibilità del progetto, in quanto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 383/2001 prevede che gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. La disposizione aggiunge che "Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni". Il tenore letterale di tale ultima parte della disposizione è chiaro nel ritenere preclusiva all'accoglimento dell'istanza la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ad eccezione del caso di intervenuta sanatoria paesaggistica, ove possibile; ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame, in cui non risulta che la sanatoria sia stata neanche chiesta. Deve, poi, essere aggiunto che l'emanazione del parere del Comune oltre i termini di legge non costituisce elemento invalidante, tenuto conto che l'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01 prevede come effetto della decorrenza del termine la sola possibilità per il Comitato di decidere senza il parere vincolante, ma non consuma l'esercizio del potere in capo al Comune. 3. Deve, infine, ritenersi in parte irrilevante e in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con riferimento all'art. 1-bis, comma 5-bis, della legge n. 383/01. La questione è stata posta essenzialmente sotto il profilo della violazione della sfera di attribuzione che, nel settore ambientale e paesaggistico, vede coinvolti le Regioni e lo Stato, senza però alcuna competenza del Ministero del lavoro, che, invece, in caso di mancata espressione del parere comunale deciderebbe su settori non rientranti nella sua competenza. Qui è evidente l'irrilevanza della questione, riferita ad una controversia in cui il parere comunale, seppur contestato, è stato espresso e il Ministero si è attenuto a tale parere senza alcuna invasione di competenza. Sotto i restanti profili, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2005 ha già avuto modo di affermare la legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che, finalizzato al rilancio dell'economia, va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto attinente - in applicazione del criterio della prevalenza - alla materia dell'"ordinamento civile". 4. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 18-11-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo Presidente Paolo Buonvino Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Domenico Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est. Presidente Giuseppe Barbagallo Consigliere Segretario Roberto Chieppa Andrea Sabatini DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2009 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria Da: I itilos itoidi 03/08/2012 12.00.57 REPUBBLICA ITALIANA N. 1125/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6199 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.6199/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Sebino, n. 11; contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti ed elettivamente domiciliato presso il recapito dell'avv. Giuseppa Gallinaro in Roma, Viale delle Province n.2; e nei confronti della POSEIDON s.r.l. del COMUNE di NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore e della REGIONE LAZIO, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter 13 giugno 2007 n. 5410. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli. Uditi, alla pubblica udienza de 4 marzo 2008 , l'Avv. Caputo e l'Avv. Moretti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con la sentenza n.5410/2007 il Tar del Lazio, Sez, II ter ha respinto il ricorso n.2582/2007, proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l. per l'annullamento dei seguenti atti: - deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 2006, pubblicata all'Albo pretorio dal 3.1.207 al 18.1.2007, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento alla stessa di vari servizi; - deliberazione di detta Commissione n. 1 del 2007, pubblicata all'Albo pretorio dal 16.1.207 al 31.1.2007, di riapprovazione dello statuto di detta società, composto da 29 articoli, in sostituzione dell'allegato B) a detta deliberazione n. 29 del 2001, e di conferma nella restante parte della deliberazione stessa; -gli atti preordinati, connessi e consequenziali, in particolare la deliberazione della citata Commissione n. 28 del 2007, pubblicata dal 15.3.2007, di affidamento temporaneo alla citata società di una serie di servizi. Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa: "Con ricorso notificato il 16.3.2007, depositato il 24.3.2007, Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l., con sede in Nettuno, premesso di essere stata affidataria di una serie di servizi da parte del Comune di Nettuno e di rivestire comunque la qualità di imprenditore del settore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1.- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, assenza di prodromica valutazione di opportunità alternative, incongruità delle motivazioni addotte ex adverso sotto questo profilo e mancata osservanza delle indicazioni contenute nella recente segnalazione dell'Antitrust AS375 del 28.12.2006 (letta combinatamente all'art. 11, II c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), di cui si assume la disapplicazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle generali regole di concorrenza e disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. 2.- Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 113, V c., lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla luce delle regole del diritto societario. Eccesso di potere per difetto di presupposti e falso supposto in fatto. Assenza di controllo analogo secondo la relativa prospettazione della giurisprudenza, anche in riferimento all'art. 13, II c., del D. L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, di cui si assume la violazione. Violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo profilo e dell'art. 86 del Trattato di Roma. 3.- Violazione di legge. Violazione dell'art. 13, I c., del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e del prescritto controllo analogo, "anche per tal via". Consequenziale violazione delle generali regole di concorrenza sotto questo ulteriore profilo. Disapplicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto depositato il 16.4.2007 si è costituita in giudizio la s.r.l. Poseidon del Comune di Nettuno, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera n. 29 del 2006 (perché già comunicata a parte ricorrente in data 28.12.2006), per omessa notifica alla Regione Lazio (sulla base di un protocollo di intesa con la quale sarebbe stata costituita la Poseidon s.r.l.) e per carenza di interesse (generico e non attuale), nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità e di infondatezza. Con atto notificato il 20/23.4.2007 e depositato il 4.5.2007 parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Lazio. Con memoria depositata il 29.5.2007 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza del 4.6.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio." Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric.n.6199/2007) il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SANGALLO a r.l., che, nel contestare le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto che , in riforma della sentenza di primo grado, venga accolto il ricorso originario. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Comune di Nettuno, che , dopo aver riproposto le eccezioni preliminari formulate in primo grado e disattese dal Tar, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. DIRITTO Il Comune di Nettuno ha riproposto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento oggetto principale del ricordo di primo grado: la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno n. 29 del 21.12.2006, di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, con affidamento tra l'altro alla stessa di servizi in via di espletamento da parte dell'attuale appellante Consorzio Cooperative Sociali Sangallo a r.l. Ciò in quanto con nota commissariale n.366 in data 28 dicembre 2006 detta delibera era stata portata a conoscenza del predetto consorzio, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 16 marzo 2007, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni. Su tale eccezione il Tar non si è pronunciato in considerazione della ritenuta infondatezza del merito del ricorso. L'appellante ritiene tale eccezione infondata per le seguenti considerazione: a) era stata comunicata solo l'esistenza dell' atto, ma non ne era noto il contenuto; b) non era stato specificato nella nota di comunicazione il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere c) non vi era stata comunque alcuna acquiescenza all'atto; d) il consorzio è un imprenditore del settore e la delibera impugnata prevede, oltre a quelli espletati dal consorzio medesimo, ulteriori servizi da affidare alla società e una ipotetica attività extra moenia; e) in ogni caso si è in presenza di un atto per il quale non è richiesta la notifica individuale, per cui il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione. Ai fini dell'esame dell'eccezione è necessario richiamare brevemente i fatti che hanno preceduto l'adozione della delibera in contestazione. Il Consorzio appellante era stato costituito nel 1999 con la partecipazione del Comune di Nettuno, il quale nel 2001 aveva affidato al Consorzio stessa taluni servizi al fine della sistemazione di alcuni lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.). Successivamente veniva in data 18 luglio 2006 sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno, la rappresentanze sindacali dei lavoratori , i lavoratori stessi, il Consorzio Castel Sangallo e la società Proteo s.p.a. finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico per l' assorbimento dei lavoratori L.P.U., al quale sarebbero stati affidati i servizi già espletati dal Consorzio, che dichiarava di accettare la risoluzione delle relative convenzioni senza alcun indennizzo. Con la delibera in questa sede in contestazione il Comune, in esecuzione del protocollo ha provveduto "alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, denominata Poseidon s.r.l.,, società unipersonale a responsabilità limitata, partecipata unicamente dal Comune di Nettuno per gli effetti di cui al comma 5, lett. C) dell'art.113 del d.lgs.267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'art. 4 della Statuto". Con la stessa delibera veniva altresì deciso di affidare a detta società i servizi all'epoca gestiti dal Consorzio. Orbene ha rilevato il Tar che l'interesse "concreto ed attuale" del Consorzio all'impugnazione di detta delibera va rinvenuto "nella sua connotazione di "imprenditore di settore", che mira non solo a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una "chance" per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento di detti servizi ma che intende ottenere anche l'annullamento dell'affidamento temporaneo alla s.r.l. Poseidon (per un periodo non superiore a due mesi) nelle more disposto, con delibera n. 28 del 6.3.2007 della Commissione straordinaria del Comune de quo, delle attività di cui "alla relazione della Proteo" allegata alla deliberazione di C.C. n. 29 del 2006 di detta Commissione." Si tratta dunque di individuare quali parti della delibera possano considerarsi immediatamente lesive nel senso sopraprecisato. Per quanto riguarda la perdita di chance alla partecipazione alla gara pubblica, la lesione concreta e attuale si verifica nell'ipotesi in cui si manifesti una precisa volontà di affidare un determinato servizio senza gara. Nella delibera in contestazione una siffatta situazione si ha solo per quel che concerne l'affidamento dei servizi in corso di espletamento da parte dell'appellante. Per gli altri servizi di competenza del comune non è invece rintracciabile una scelta del genere, essendo stata solo prevista la possibilità in astratto di affidarli alla nuova società, senza alcuna tassativa esclusione di ricorrere per determinati casi alla gara. Il che significa che per detti servizi una lesione concreta ed attuale si avrà solo allorquando il comune deciderà di affidare direttamente alla neocostituita società uno specifico servizio. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che l'impugnativa della delibera , nella parte immediatamente lesiva , è tardiva. Infatti con nota la sopracitata nota commissariale n.366/2006 è stato comunicato al Consorzio che con la delibera in questione era stata costituta la predetta società in esecuzione de protocollo d'intesa del 18 luglio 2006, precisandosi altresì che non era ipotizzabile alcun tacito rinnovo delle convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi da parte del Consorzio stesso. Non può pertanto negarsi che fosse fin dalla predetta comunicazione chiaramente riconoscibile il contenuto immediatamente lesivo della delibera in questione. La delibera doveva dunque essere impugnata entro il termine di sessanta giorni da tale sua conoscenza, ma tale termine non è stato rispettato. Né può riconoscersi l'errore scusabile per il fatto che non erano stai indicati il termine per l'impugnazione e l'autorità avverso cui ricorrere, essendo inequivocabile sul punto la portata della delibera. Irrilevante è poi stabilire se sia o meno stata data acquiescenza alla delibera , perché quel che conta, ai fini che qui interessano, è che la delibera non è stata impugnata tempestivamente in parte qua. Non può infine ritenersi che il termine per l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della delibera, in quanto quest'ultima non sarebbe soggetta a notifica individuale. Nella parte in cui vengono affidate alla nuova società i servizi in corso di espletamento da parte del Consorzio la delibera incideva in modo diretto e immediato sulla posizione dello stesso, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuta comunque impugnare detta delibera entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del contenuto lesivo. L'impugnazione degli ulteriori atti impugnati non può essere presa in considerazione, in quanto,essendo tali atti integrativi o esecutivi della predetta delibera, l'impugnativa stessa presuppone la tempestività del ricorso avverso quest'ultima delibera. Il ricorso di primo grado deve dunque, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarato irricevibile. Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra la parti delle spese dei due gradi di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Emidio Frascione PRESIDENTE Giuseppe Severini CONSIGLIERE Cesare Lamberti CONSIGLIERE Caro Lucrezio Monticelli, est, CONSIGLIERE Aniello Cerreto CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.................25/02/09................. (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi Rispondi | |
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Da: x indignato | 31/08/2012 16:18:06 |
perche' non si discute piu' del concorso?.....ci sono novita'? | |
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Da: x indignato | 31/08/2012 16:20:14 |
ma siete tutti in vacanza?... | |
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Da: Hello Spam | 03/09/2012 13:52:56 |
Quale concorso? Dove? Ma quando? Perchè? E quindi? | |
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Da: x hello spam | 03/09/2012 15:11:32 |
Hello Spam o Hello Spank? | |
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Da: Sfinito!!!! | 05/09/2012 10:14:48 |
E bastaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Ancora a rompere le balle con sto concorso. Ma finitela, cercatevi un lavoro altrove se non riuscite a trovarlo a due metri da casa vostra, cazzo. Viziati, mammoni del cazzo. Imparate a vivere e ad affrontare la vita. | |
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Da: mi dispiace | 06/09/2012 13:31:28 |
che molta gente di questo forum scleri completamente.... linguaggio... atteggiamenti.... facile comportarsi così perchè non vi si vede, forse è il caso che la smettiate. | |
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Da: Sfinito!!!! | 07/09/2012 13:55:28 |
per "mi dispiace": non si vuole essere maleducati, ma solo sottolineare che ancora qualcuno ha del tempo per "stressarsi" su questo benedetto concorso. Basta dai, si cerchino altre soluzioni, altri sbocchi, studiare per altri concorsi, non fossilizzarsi su cose ormai passate. Se non lo hanno superato, punto, basta. Ma dai, per favore. | |
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Da: x sfinito | 07/09/2012 14:13:38 |
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Da: x sfinito | 07/09/2012 14:16:17 |
ok, concordo pienamente con te, ma il linguaggio che utilizzi...che decadenza.. | |
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Da: x sfinito | 08/09/2012 09:14:43 |
1. chi ritiene di dover seguire certi percorsi è giusto che lo faccia, ti cambia la vita? 2. mi riferisco poi a chi spamma e a chi adopera linguaggio e toni indecorosi? se permettete un pò di educazione e ancora cosa gradita. | |
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Da: aou | 10/09/2012 12:40:54 |
vi siete accorti che la graduatoria da 124 è passatta a 125 e questa non è mafia!!!! | |
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Da: vic | 10/09/2012 12:56:41 |
per aou leggi bene gli atti: 124 per cat. C, 125 per categoria D. Nessuna modifica, dunque. | |
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Da: novità | 11/09/2012 15:44:48 |
ho saputo che a breve ci sarà il concorso alla asl di sassari...voi avete sentito qualcosa? | |
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Da: Rex | 14/09/2012 10:49:18 |
Per novità: Sì, contaci. Faranno un concorso solo per te. | |
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Da: fff | 14/09/2012 11:14:38 |
nn credo che la asl farà concorsi... al massimo, in virtù della convenzione stipulata con la aou, potrà assumere dalle graduatorie dei concorsi in atto.... | |
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Da: Rex | 21/09/2012 11:56:03 |
per fff: finalmente qualcuno che scrive qualcosa di sensato. L'ASL attingerà dalla graduatoria della AOU, come da convenzione esistente tra tutte le ALS della Sardegna. Punto e basta. | |
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Da: vic | 21/09/2012 14:33:18 |
per Rex: dunque il bando del concorso bandito dalla ASL di Nuoro è illegittimo? | |
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Da: x rex | 21/09/2012 14:46:33 |
ma quali convenzioni? non le hanno mai rispettate. ogni asl fa cio' che vuole | |
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Da: moric | 30/09/2012 16:02:05 |
AIUTO!!! Su un altro gruppo ho letto che all'art. 10 di entrambi i bandi è scritto che la futura graduatoria della AOU verrà usata solo per stipulare contratti di lavoro a tempo DETERMINATO!! Sono andato a controllare il bando ed è effettivamente scritto così...qualcuno sa se tutto ciò è lecito? | |
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Da: jus | 04/10/2012 09:40:49 |
ciao ragazzi... questo per assistenti amm.vi che avrà luogo a novembre è il mio primo concorso con una prova pratica. sapete dirmi per caso come viene articolata la prova pratica per assistenti amm.vi? probabilmente si dovrà predisporre un atto o qualcosa del genere.... quello che mi chiedo però è come viene proposta la prova...o meglio...io ho preso come riferimento gli atti dell azienda sul sito istituzionale e ho visto che ogni atto pubblicato è formato da proposta e delibera del DG. Quello che mi chiedo è se noi dovremo predisporre un atto cosi come quello, proposta + deliberazione oppure solo la proposta o solo la deliberazione .... o cosa altro? potete aiutarmi per cortesia.. grazie mille | |
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