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ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE ?????????
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Da: LIa Per Artù | 16/12/2011 16:34:27 |
Non ho letto la sentenza ,pero', quando manca l'elemento oggettivo(nel nostro caso il danno), il fatto non sussiste...sono sicura e se cosi' non fosse cambio mestiere | |
Da: x tutti | 16/12/2011 16:34:53 |
anche il fatto non sussiste ci stava..lo hanno detto tutti i penalisti in commissione | |
Da: LIa Per Art | 16/12/2011 16:35:53 |
Ho fatto come te.....sulle indagini difensive........ | |
Da: Artu x lia | 16/12/2011 16:39:04 |
Lia... teoricamente e' come dici tu... ma non e' che, nel pratico, la cosa faccia molta differenza! Infatti, ora che mi viene in mente, ho scritto anche "... o con diversa formula assolutoria che l'adita Corte di Appello, ai sensi dell'art. 530 co 1 c.p.p., riterra' di giustizia). Su Giuffre' era riportata una sentenza del 2011 che parlava proprio dei contratti "tutto incluso" e la Cassazione diceva "il fatto non costituisce reato". Ad ogni modo, non e' un errore grave... sempre assoluzione ai sensi del 530 co 1 si chiede... :) | |
Da: x Artù | 16/12/2011 16:42:25 |
sicuro che non sia un errrore grave? perché anche io ho messo assoluzione ex art. 530 1 co. per ché il fatto non costituisce reato | |
Da: Artu x "x Artu''" | 16/12/2011 16:48:16 |
Ho messo anche io quella formula assolutoria che, ribadisco, e' inserita nella sentenza della Cassazione del 2011 che regola proprio quel caso! Quindi, OVVIAMENTE, se riporto quella sentenza, chiedo l'assoluzione con quella formula... Poi, vale sempre la pena inserire l'inciso (.... o con altra formula assolutoria...). | |
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Da: x Artù | 16/12/2011 16:59:24 |
scusa mi puoi dire il numero della sentenza e l'anno? | |
Da: Artu x "x Artu" | 16/12/2011 17:03:54 |
Si... se aspetti che torno a casa ed apro il trolley che mi sono portato all'esame e che ancora devo svuotare! :) In serata magari... | |
Da: x Artù | 16/12/2011 17:06:23 |
certo... è giusto per capire... | |
Da: Artu x "x Artu''" | 16/12/2011 17:07:58 |
Avendo comprato la prima volta giuffre', quest'anno ho portato gli aggiornamenti del 2011 e li' c'e' la sentenza di cui ti parlavo... ora la cerco su internet, magari sono fortunato e te la giro! | |
Da: Artu x "x Artu''" | 16/12/2011 17:10:54 |
Dovrebbe essere questa... e' del 2010, sorry... mi confondevo con quella del parere che era del 2011! :0 19/10/2010, n. 41709 | |
Da: x Artù | 16/12/2011 17:33:14 |
eh come sospettavo, anche io ho citato questa sentenza ritenendola abbastanza attinente al caso, però purtroppo non viene indicato da nessuna parte che il fatto non costuisce reato. Mi sa tanto che abbiamo preso un abbaglio. Spero solo che non sia eccessivamente grave. | |
Da: Artu x "x Artu''" | 16/12/2011 17:34:17 |
Aspetta... su giuffre' lo riportava quell'inciso... | |
Da: Artu x "Artu''" | 16/12/2011 17:46:43 |
Il senso mi sembra chiaro... :) E' anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c), essendo emerso che il Comune di …… aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell'Imputato e quindi un vantaggio ingiusto. neppure puo' ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione." | |
Da: x Artù | 16/12/2011 17:58:59 |
eh ok, si dice che non c'è il danno e non c'è ingiusto vantaggio...ma dove sta scritto che il fatto non costituisce reato. Per aversi questa formula di assoluzione deve mancare l'elemento soggettivo o essere presente una scriminante. Noi abbiamo detto che mancava il danno patrimoniale, un elemento oggettivo. In pratica quanto detto nella parte motiva è diverso dalla conclusione. | |
Da: Artu x "x Artu''" | 16/12/2011 18:43:21 |
Premesso che ricordo che sulla giuffre' c'era scritto che il fatto non costituisce reato..., questo inciso che copio mi sembra proprio che vada in quel senso: " neppure puo' ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer , mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione." Per come la vedo io, per la Cassazione il fatto commesso non costituisce reato. | |
Da: saggia della montagna | 16/12/2011 18:50:02 |
artù io dico che hai proprio ragione...la formula assolutoria da usare era quella "il fatto non sussiste", scrivere il fatto non costituisce reato in un atto vero è un errore gravissimo...il problema è che non tutti sanno la differenza tra una formula ed un'altra...così come, a mio avviso, è un errore scrivere "...o con qualunque altra formula assolutoria ritenuta di giustizia". Speriamo che ne tengano conto in sede di correzione... | |
Da: Artu x "x Artu'' | 16/12/2011 18:50:58 |
La formula di assoluzione secondo la quale "il fatto non costituisce reato" è dichiarata tutte le volte in cui si riconosce che il fatto è stato commesso effettivamente dall'imputato, ma manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato oppure vi è una causa di giustificazione. Quindi, mancando il danno... e' corretto dire che il fatto non costituisce reato, considerando che per aversi peculato, la cui norma incriminatrice tutela il patrimonio della P.A. o del privato, deve sussistere l'effettivo danno! | |
Da: Artu x saggia della montagna | 16/12/2011 18:53:38 |
Non hai capito... io opto per la formula "non costituisce reato"... e sopra ho spiegato il perche'. Poi, rimettersi alla CdA per l'individuazione di una diversa formula assolutoria, non mi sembra una bestemmia... perche' essa potrebbe vedere le cose da un punto di vista diverso... Comunque, la questione e' interessante... ma credo sia marginale! | |
Da: inguajata per Lia | 16/12/2011 20:36:03 |
Quindi mi son giocata l'atto di appello... | |
Da: LIa Per inguaiata | 16/12/2011 20:47:17 |
No, hai scritto la giusta formula assolutoria...anche se questi sono convinti che il fatto non costituisce reato...ti assicuro che loro saranno i primi ad essersi giocato l'atto..e sono tanti....hanno dimostrato di non capire le formule assolutorie e di non aver scelto da difensori la formula piena quando ci sono tutti i presupposti | |
Da: x Lia | 16/12/2011 21:01:20 |
non credo sai.. certo l'errore ci può anche stare, ma non penso sia così grave da farmi giocare l'atto sopratutto se ho ben motivato...poi io penso che l'importante sia aver messo cmq l'assoluzione ex art. 530 cpp | |
Da: inguajata per Lia | 16/12/2011 21:04:32 |
Grazie, Lia, speriamo... cmq io non sono penalista e inizialmente mi avevano "passato" la formula "perchè il fatto non costituisce reato". Ho preferito leggere il 530 cpp e alla fine ho cambiato. C'è stato anche chi non si è voluto incartare e ha semplicemente chiesto l'annullamento della sentenza impugnata... si poteva fare? | |
Da: LIa Per inguaiata | 16/12/2011 21:32:42 |
No perche' le formule assolutorie sono elencate perfettamente dalla più favorevole all'imputato e, dopo aver motivato su che basi l'impugnazione devi chiedere la formula relativa, noi abbiamo motivato basandoci sulla mancanza dell'elemento oggettivo e dobbiamo chiedere la relativa formula assolutoria.Secondo me hanno trovato una sentenza che aveva un contenuto simile al nostro,ma, il motivo di impugnazione era diverso..cosi' si sono confusi tutti, brava che hai letto l'articolo. | |
Da: inguajata per Lia | 16/12/2011 21:36:02 |
Grazie mille :-) in bocca al lupo!!! | |
Da: Artù x Lia | 16/12/2011 22:24:48 |
"No, hai scritto la giusta formula assolutoria...anche se questi sono convinti che il fatto non costituisce reato...ti assicuro che loro saranno i primi ad essersi giocato l'atto..e sono tanti....hanno dimostrato di non capire le formule assolutorie e di non aver scelto da difensori la formula piena quando ci sono tutti i presupposti" Mi sembra un po' presuntuoso da parte tua Lia trarre queste conclusioni... Come dicevo prima, a mio avviso, la formula di assoluzione secondo la quale "il fatto non costituisce reato" è dichiarata tutte le volte in cui si riconosce che il fatto è stato commesso effettivamente dall'imputato, ma manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato oppure vi è una causa di giustificazione.". Detto questo, mi spieghi, dalla semplice lettura del 530 cpp, come fai ad optare per una formula invece che per l'altra... Ed inoltre mi insegni che, ipotesi contemplate nel co.2 a parte, DI FATTO, le formule contemplate nel co 1, anche se quella piena è "il fatto non sussiste", si equivalgono! Comunque... staremo a vedere! Auguro a tutti di averlo superato... anche perchè, ripeto, è una sfumatura... e nulla più! | |
Da: x artù | 16/12/2011 23:02:35 |
beh a questo punto spero proprio che sia valutata solo come una semplice imperfezione | |
Da: basta | 16/12/2011 23:12:09 |
il fatto non sussiste si usa per il caso in cui manchi un elemento oggettivo del reato (azione evento nesso), invece il fatto non costituisce reato è la formula assolutoria da chiedere se manca l'elemento soggettivo del reato o opera una scriminante. leggete il c.p.p. annotato. | |
Da: LIa per Artù | 17/12/2011 00:26:46 |
L' ho spiegato prima...tu proponi appello...decidi il motivo...scegli la mancanza dell'elemento oggettivo...questa scelta ti obbliga ad indicare la conseguente formula assolutoria, cioe' il fatto non sussiste..se hai scritto il fatto non costituisce reato dovevi optare per un altro motivo, es. mancanza del dolo. Comunque, basta con questa storia, io non voglio avere ragione, mi possono bocciare ugualmente.per scegliere la formula dovevi aver studiato prima, come ha ben precisato "basta" sul codice commentato, sui manuali e' chiaro che il fatto non costituisce reato ad es se manca l'elemento soggettivo.Ora, pero' facciamola finita, questa storia e' archiviata...il tuo si vedra' non ha senso perche' e' cosi' e basta, poi ti possono tranquillamente promuovere e possono bocciare me...le prove sono tre e i compiti fanno media.. | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 17/12/2011 09:32:46 |
Posto qui la soluzione proposta da "Altalex" riguardo all'atto di appello penale dell'anno scorso. Leggetela attentemente !!! Così, capirete che ho ragione riguardo a quanto ho sostenuto sull'atto di quest'anno. TRACCIA Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all'interno di un'automobile parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto. All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più più persone. Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello. Soluzione proposta Alla Ecc.ma Corte d'Appello di � Atto d'appello Il sottoscritto Avv � , difensore di fiducia giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, di Tizio nato a � e residente a � in via �, imputato nel procedimento penale n. � RGNR, condannato dal Tribunale di � con sentenza n. � pronunciata in data � e depositata in data �, alla pena di anni di reclusione ed euro di multa per il reato di cui al combinato disposto ex art. 56 e 628, comma 3, lett. 1), c.p. PROPONE APPELLO avverso la sopra indicata sentenza, in particolare su tutti i capi della stessa sui quali si basa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per i motivi che qui di seguito si va ad esporre. Preliminarmente è opportuno ricordare alla Ecc.ma Corte, che Tizio, nel momento in cui veniva arrestato si trovava, insieme a Caio, all'interno di un'autovettura parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa, in possesso di due pistole con relative munizioni, ma non pronte allo sparo, e di un cappellino di lana ritenuto "astrattamente" idoneo al nascondimento del volto. La Corte ha, quindi, ritenuto che gli elementi ora ricordati fossero sufficienti a configurare il tentativo e, a seguito di giudizio immediato, ha condannato Tizio e Caio per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più più persone. Questa difesa intende, con il presente atto, evidenziare e motivare la erronea interpretazione della legge penale effettuata dal giudice di prime cure che, per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato, si è discostato dai principi vigenti in materia di delitto tentato. Infatti ai sensi dell'art. 56 del c.p. risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. L'individuazione del tentativo, dunque, si incentra su due requisiti che devono sussistere contemporaneamente: idoneità degli atti; e non equivocità degli stessi. Per quanto riguarda l'idoneità degli atti dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un atto si possa ritenere idoneo quando, valutato ex ante ed in concreto (c.d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata (ex plurimis Cass. 40058/2008; Cass. 43255/2009; Cass. 27323/2008; Cass. 34242/2009). Detto assunto risulterebbe poi anche confermato dall'espressa previsione dell'art. 49, comma 2, c.p., nella parte in cui dispone la non punibilità ' per l'inidoneità ' dell'azione. Piu' controversa appare, invece, la nozione di univocita' degli atti. Secondo un primo orientamento anche "l'atto preparatorio può' integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità , sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" (Cass. 40702/2009). Secondo altro orientamento, invece, "gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocita' degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori" (Cass. 9411/2010; Cass. 40058/2008; Cass. 36283/2003; Cass. 43406/2001). Vi è poi una posizione intermedia la quale stabilisce che il tentativo e' punibile non solo quando l'esecuzione e' compiuta ma anche quando l'agente ha compiuto uno o piu' atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volonta' di voler compiere un determinato delitto. In altri termini ci si troverebbe di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pi�º in dettaglio, per la configurabilità del tentativo di rapina occorre che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso (Cass., Sez. II, 1�° febbraio 1994, Evinni, in Giust. Pen., 1994, II, 705) In senso parzialmente contrario, si è ritenuto che, per configurare il tentativo di rapina, non è sufficiente che l'attività dell'agente sia virtualmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia e che la direzione degli atti sia univoca, ma è necessario, altresÃ, che sussista la prova manifesta della volontà di conseguire l'intento criminoso in relazione ad un fatto non astrattamente considerato, sebbene concretamente delineato con la contestazione accusatoria, pur potendo, l'intenzione criminosa, essere desunta anche da comportamenti esteriori dell'agente che non abbiano, comunque, un incerto significato (Cass., Sez. II, 1�° marzo 1986, Ciaravolo, in Cass. Pen., 1988, 66). Nel caso di specie, qualunque sia l'orientamento (anche il più restrittivo) al quale l'Ecc.ma Corte vuole aderire in ordine alla univocità degli atti richiesti per la configurabilità del tentativo, non è possibile ravvisare, nella condotta dell'opponente, il requisito richiesto. Infatti, perchè sia configurabile il tentativo di rapina, ed aderendo agli orientamenti più restrittivi, devono essere presenti i seguenti requisiti: idoneità degli atti: la condotta dell'agente deve essere potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa altrui mediante violenza o minaccia; non equivocità degli stessi: gli atti devono indicare in modo non equivoco la volontà di voler compiere la rapina. I suddetti requisiti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti. Al giudice, infatti, non è consentito conferire idoneità ed univocità di direzione ad atti che, di per se stessi, ne sono privi, basandosi semplicemente su una ``interpretazione'' dell'atteggiamento degli indagati o del luogo di sosta della loro autovettura. Nel caso di specie l'opponente è stato arrestato mentre si trovava seduto su un autovettura parcheggiata a 100 metri dalla banca Alfa che, secondo una mera supposizione, era l'obiettivo della presunta rapina. In altre parole nessun elemento oggettivo indica la sussistenza di un tentativo di rapina, ma solo una supposizione del giudicante. Oltre a ciò le armi rivenute dentro l'autovettura, seppur munite di munizioni, non erano pronte allo sparo e, cosa ancor più fondante, regolarmente detenute. In ordine poi al cappellino di lana ritrovato dentro la autovettura e ritenuto "astrattamente" idoneo al nascondimento del volto non configura prova certa che fosse detenuto per quell'utilizzo (non si trattava di un passamontagna). Oltre a ciò, anche qualora si volesse ipotizzare che servisse nella rapina (ma siamo sempre nel campo delle supposizioni), non si capirebbe per quale motivo vi dovesse essere un solo cappellino, quando i presunti autori del delitto sono due. I fatti, letti in modo obiettivo e scevri da arbitrarie interpretazioni, sono che l'opponente si trovava seduto su un autovettura parcheggiata a centro metri da una banca, in possesso di un arma regolarmente detenuta e un cappellino di lana. La condotta degli arrestati, quindi, non può essere considerata un comportamento idoneo ed univocamente diretto a commettere una rapina nei confronti della banca Alfa, né qualunque altro reato nei confronti di un qualunque soggetto. Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure non possono, quindi, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina In ultimo, e per mero scrupolo difensivo, è appena il caso di evidenziare come risultino infondate le aggravanti contestate in sentenza relative alla riunione di più persone e all'uso delle armi. La ratio di tali aggravanti risiede nel fatto che, grazie ad esse, si accresca la forza intimidatrice della minaccia, cosa, nel caso di specie, non avvenuta dal momento che il delitto non si è compiuto. In conclusione, la decisione impugnata deve essere riformata in quanto si basa su un'erronea interpretazione della legge penale in materia di delitto tentato. Per tutti i motivi sopra esposti SI CHIEDE che L'ecc. ma Corte d'Appello di ____, in condivisione dei motivi suesposti, voglia: In Via Principale: riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 1, c.p. perché il fatto non costituisce reato; In subordine: riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, c.p. mancando la prova che gli atti posti in essere fossero univocamente diretti a commettere un delitto. In subordine, e nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenga di condividere le motivazioni suesposte, escludere l'applicazione delle aggravanti contestate ed, in ogni caso, previa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., rideterminare la pena e concedere ogni beneficio di legge. NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE Il sottoscritto Tizio nato a ��., il ��., residente in ��., via ��.., domiciliato ai fini del presente procedimento in �.., via ��, imputato nel procedimento penale n. ��. RGNR e condannato con sentenza n. ��.. del Tribunale di ��.., nomina difensore di fiducia l 'avv..��., del foro di���, con studio in ..., via��., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni. ��..,li��. Tizio per accettazione dell'incarico e autentica della firma (Avv���) | |
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