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ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE ?????????
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Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:28:42 |
ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE ??????????? Ho letto che molti hanno concluso così l'atto di penale !!!!! E' ERRATO !!! Il fatto sussisteva (cioè, era avvenuto) eccome !!! Non aveva forse Caio usato Internet e scaricato files ??? Ma questo fatto non costituisce reato (secondo la CASSAZIONE) !!!!! Bisognava, quindi, solo richiedere l'ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO !!! E questa non è una richiesta di assoluzione piena !!!!! | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:40:13 |
Occorreva, poi, richiedere (in via subordinata) il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche. Tale richiesta, con riferimento all'ATTO DI APPELLO PENALE, è, ormai, entrata nella prassi e, pertanto, va fatta sempre e comunque. Infine, bisognava inserire una PROCURA SPECIALE (non conoscendosi l'Avv. di Caio nel giudizio di primo grado). | |
Da: x avv. fetente | 16/12/2011 09:41:57 |
minimo della pena? era già tre anni arrogante! | |
Da: x Dott. Fetente | 16/12/2011 09:46:25 |
Mi dispiace, hai toppato! Devi ripresentarti l'anno prossimo, ciuccio! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhh | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:47:29 |
Il fatto non sussiste quando non avviene ("sussistere" sta qui per "avvenire", "accadere", "verificarsi"). Ad es., uno viene condannato x omicidio, ma poi si scopre che la presunta vittima è viva e vegeta. In questo caso si chiede l'assoluzione perché il fatto (ossia l'assassinio) non sussiste (cioè non è avvenuto). Con riferimento al caso di cui al parere di penale, il fatto (ossia la condotta sanzionata) era avvenuto eccome. | |
Da: Avv. XXX | 16/12/2011 09:50:35 |
La formula corretta è perchè il fatto non sussiste.. Infatti la formula il fatto non costituisce reato presuppone che tutti gli elementi tipici del reato, a livello di condotta, siano stati posti in essere, ma manca ad esempio l'antigiuridicità perchè c'è una esimente oppure manca l'elemento psicologico del reato. Nel caso proposto mancava l'evento del danno e questo si traduceva in un'assenza di condotta appropriativa, la quale, per l'appunto, attiene al momento del fatto, ecco perchè il fatto non sussiste. | |
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Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:55:30 |
IL MINIMO DELLA PENA si richiede sempre nell'ATTO DI APPELLO PENALE, indipendentemente dalla condanna in primo grado !!! E questo perché il processo di Appello è un processo totalmente nuovo rispetto a quello di primo grado !!! Chiedete pure a qualunque penalista !!!!!! | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:58:00 |
SALUTI !!! | |
Da: x Avv. Prof. Fetente | 16/12/2011 09:58:27 |
Scusa ma, se sei avvocato, di cosa ti preoccupi? Tu non hai sostenuto gli scritti, vero? | |
Da: x tutti | 16/12/2011 10:01:10 |
eh bella domanda.. | |
Da: x tutti | 16/12/2011 10:10:44 |
se hai messo come seconda motivazione che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere le attenuanti, nelle conclusioni anche se metti solo la richiesta attenuanti senza il minimo della pena è OVVIO che è compresa facendosi riferimento al giudice di primo grado come in motivazione! | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 10:14:18 |
Io non mi preoccupo di nulla !!! Da buon giurista, stavo solo esprimendo la mia opinione con riferimento all'atto di diritto penale !!! Non sono forse libero di farlo ??? Beh, basta davvero !!! Saluti a tutti !!! | |
Da: x Avv. Prof. Fetente | 16/12/2011 10:16:34 |
Ho capito! Allora avvocato, scusi se le ho fatto perdere del tempo prezioso con una domanda indiscreta. Buon lavoro avvocato! | |
Da: LIa | 16/12/2011 15:15:56 |
ci rendiamo conto??????vuole chiedere il minimo della pena quando in primo grado e' stato condannato con il minimo della pena, poi........non ha capito che se manca l'elemento oggettivo(nel nostro caso) il danno, il fatto non SUSSISTE....e dichiara di essere un buon giurista. | |
Da: LIa | 16/12/2011 15:19:21 |
ci rendiamo conto??????vuole chiedere il minimo della pena quando in primo grado e' stato condannato con il minimo della pena, poi........non ha capito che se manca l'elemento oggettivo(nel nostro caso) il danno, il fatto non SUSSISTE....e dichiara di essere un buon giurista......devi chiedere il minimo della pena non del reato in questione...gia' te lo hanno concesso,ma, di cio' che diversamente proponi... | |
Da: inguajata | 16/12/2011 15:30:05 |
quindi ho fatto bene a "mandare assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste e in via gradata, nella denegata ipotesi di conferma del reato ex art. 314 c.p. rideterminare la pena al minimo edittale e concedere ogni beneficio di legge"? | |
Da: Artu` x tutti | 16/12/2011 15:40:06 |
Il fatto NON COSTITUISCE REATO. Il P.U. li scaricava i files... quindi il fatto sussiste! Non costituisce reato perche' c'era l'abbonamento "all inclusive". A volte ve le cercate proprio le etichette di ignoranti... | |
Da: inguajata | 16/12/2011 15:42:42 |
grazie, artù... meno male che ci sei tu... | |
Da: pecora nera | 16/12/2011 15:43:27 |
Ho letto bene??? procura speciale??? Ma quando mai per un atto di appello va inserita la procura speciale! E' una nomina semplice!!! anche se in primo grado il difensore era differente! AVVOCATO FETENTE MA PER CORTESIAAAAAAA!!!! | |
Da: LIa per inguajata | 16/12/2011 15:48:01 |
Hai fatto benissimo, purtroppo c'e ' chi non ha capito un tubo....non sussiste per mancanza dell'elemento oggettivo (danno) pero' hai sbagliato a rideterminare la pena in caso di conferma art.314 cp perché era già stato concesso il minimo...tre anni.... | |
Da: Artu x Lia e pecora | 16/12/2011 15:55:01 |
Poteva chiedere la sospensione condizionale della pena poiche', riconoscendogli le attenuanti generiche, la pena doveva essere comunque ridotta... ed a 2 anni con sospensione ci arrivava! Il 571 c.p.p. prevede la procura speciale solo se al momento dell'impugnazione si e' assunta la difesa. Se si era gia' difensore in primo grado, non occorre. Idem, in caso di imputato contumace. Nell'atto, potevate scrivere "atto di nomina e procura speciale gia' in atti...) e vi evitavate problemi... | |
Da: LIa per Artù | 16/12/2011 16:03:03 |
L'anno scorso ho passato lo scritto,ma, non mi sono potuta presentare all'orale. Nell' atto appello avevo messo la procura speciale, non ti sto a spiegare perche' secondo me ci vuole,ma, su tutti gli schemi dei libri sugli atti c'e '.non puoi ridurre la pena perche' e' gia' stata concessa al minimo...sotto i tre anni non puoi scendere....io ho chiesto prima l' attenuante speciale ( che consente la diminuzione) ex art.323 bis, poi le generiche....e i benefici di legge. | |
Da: x lia | 16/12/2011 16:07:24 |
oltretutto la giurisprudenza piu volte ammette la concessione del 323bis con il 64 n. 4..assieme! | |
Da: Artu x Lia | 16/12/2011 16:09:48 |
L'anno scorso anche io ho passato lo scritto... e non l'ho inserita la procura speciale perche' nel cappello avevo appunto scritto che era agli atti! Riguardo la necessita' o meno, se leggi il terzo comma dell'art. 571 cpp ed anche la parte poi abrogata, capisci quando occorre la procura speciale e quando no! Fidati... :) In merito alla diminuzione della pena... anche se si parte dal minimo (3 anni) la pena puo' essere ulteriormente ridotta sia per le attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza sulle eventuali aggravanti...) sia per effetto delle generiche. Ti faccio un esempio: in un processo inerente al furto aggravato e senza rito speciale... un mio cliente e' stato condannato a 9 mesi... | |
Da: pecora nera | 16/12/2011 16:11:20 |
Sui miei la procura speciale non c'era per l'appello... A studio non è mai stata messa... Nessuno parla di procura speciale. E' la prima volta che sento una cosa del genere per l'atto di appello... difensore di fiducia - giusta nomina in calce!! in calce ci va la nomina semplice. | |
Da: Artu x Lia | 16/12/2011 16:12:44 |
scusa ho ripetuto due volte attenuanti generiche. comunque, se hai chiesto la concessione dei benefici di legge (non pubblicazione, condizionale, ecc.) hai fatto bene. La formula assolutoria pero' resta "perche' il fatto non costituisce reato, del resto, dalla sentenza della cassazione quello si evince, oltre che in base alla logica...). In bocca al lupo! :) | |
Da: Artu x pecora... | 16/12/2011 16:14:02 |
Leggiti l'art. 571 cpp terzo comma! Non mi sembra difficile trarre poi le conclusioni... | |
Da: LIa Per Artù | 16/12/2011 16:17:55 |
va bene, ma, se la nomina..come ho fatto io....e' in calce all'atto con procura speciale va' benissimo...non sono d'accordo con la tesi che puoi diminuire la pena gia' al minimo...altrimenti a che serve stabilire un minimo e un massimo??? Si puo' diminuire, infatti, con le attenuanti speciali( come quella che ho messo io) e poi ulteriormente con le altre. Comunque, purtroppo molte cose non sono pacifiche( per questo e' difficile l'esame) . Tu quindi come hai concluso l'atto???? | |
Da: Artu x lia | 16/12/2011 16:24:39 |
1) assoluzione perche' il fatto non costituisce reato (n.b.: la cassazione del 2011 dice questo...) 2) riconoscimento di tutte le attenuanti e conseguente riformulazione della misura della pena 3) qualora, a seguito di riformulazione, la pena fosse contenuta nei 2 anni, riconoscimento della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici di legge. Ad occhio e croce, non ricordo le parole esatte... Se la procura speciale con la nomina la metti in calce, presupponi che non eri difensore in primo grado, quindi di certo non hai sbagliato. Non sto dicendo, infatti, se hai fatto bene o male, dico solo che non sempre va messa la procura speciale (nella nomina) in calce all'impugnazione. Per questo cito il 571 cpp terzo comma. | |
Da: Artu x lia | 16/12/2011 16:32:26 |
Piuttosto, ti chiedo un confronto su un'altra cosa: io ho specificato che le indagini difensive sono entrate nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 433 c.p.p. Diversamente, non si spiega come il collegio avrebbe poi dovuto valutarle come prove a discarico. A meno di non volerlo dare per assodato, come del resto poteva evincersi dalla traccia. Tu come hai fatto? | |
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