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Tracce e svolgimento pareri
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Da: io13/12/2011 12:18:06
Ragazzi ci sono novità?

Da: me13/12/2011 12:25:45
a lecce hanno finito di dettare chi mi aiuta a reparire lo svolgimento? sono una frano col pc

Da: io13/12/2011 12:26:25
faccio un copia e incolla dalla rete
1 TRACCIA: SOLUZIONE

Analisi della questione
La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore.
A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che ï¿��«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaï¿��». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.
Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente
vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso.
In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale.


Norme da considerare nella redazione del parere
Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede
Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede
Art. 1754 c.c. Mediatore
Art. 1755 c.c Provvigione


Giurisprudenza
Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527
In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della ï¿��« messa in relazione ï¿��» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare.
(Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto).
Cass. civ., 5-3-009, n. 5348
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase.
Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo.


Conclusioni
Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto
se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza

Da: io13/12/2011 12:27:48
Questa soluzione è giusta? Chiedo conferma

Da: anton7813/12/2011 12:32:30
vorrei saperlo pure io!!

Da: io13/12/2011 12:33:51
AIUTOOOOOOOOO

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Da: ant8213/12/2011 12:43:48
le traccie di gossiplandia non sono
corrette fidatevi di me, le ho ricevute direttamente scritte a penna da chi fa l'esame, sono queste:
ESAME AVVOCATO 2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 1
L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l'agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

ESAME AVVOCATO 2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 2
Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Da: zio dadà13/12/2011 12:46:39
qualcuno riesce a trovare qualcosa sulla seconda traccia?

Da: SANTA INQUISIZIONE13/12/2011 12:57:34
Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti. Quest'ultima infatti, può sussistere anche in caso di comunione di debito o di credito in cui all'esecuzione della prestazione, devono necessariamente partecipare più debitori per volontà delle parti, per disposizione di legge o per la natura della prestazione stessa. La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione.
Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Quindi il legislatore avrebbe disciplinato la materia delle obbligazioni solidali ancorandola al contratto che sorge tra le parti. A sostegno di quanto sopra è portato l'esempio dei diversi compratori della stessa merce nei confronti del singolo venditore: tutti sono obbligati al pagamento del prezzo e hanno il medesimo interesse economico-individuale.
Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse.
Chiariti i requisiti dell'obbligazione solidale, bisogna interrogarsi sulla ratio e sulla funzione della stessa. Nel silenzio del codice, la dottrina sostiene che l'obbligazione solidale passiva risponde all'esigenza di tutelare e avvantaggiare il creditore il quale, a fronte della prestazione unitaria, potrà chiedere l'adempimento anche ad uno solo dei condebitori e ciò libererà gli altri, salvo il diritto di regresso. Di difficile attuazione sarebbe invece, ritenere possibile che il creditore richieda a ciascun debitore la singola prestazione in ragione della quota del debito.
Alle obbligazioni solidali così come sopra delineate, si contrappongono quelle parziarie. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 1314 c.c. in virtù del quale, esclusa la solidarietà, a fronte di una pluralità di debitori e creditori di una prestazione divisibile, ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte così come ciascun debitore deve pagare per la sua parte. Il concetto di parziarietà è strettamente connesso a quello di divisibilità del contenuto della prestazione, che si configura laddove quest'ultimo possa essere frazionato in più parti sempre che tale operazione soddisfi complessivamente l'interesse del creditore.
La distinzione tra obbligazioni solidali e parziarie ha assunto particolare rilevanza nella materia condominiale. Oggetto di indagine di dottrina e giurisprudenza è la natura delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio, ovvero ci si chiede se le stesse seguano il regime delineato nell'art. 1292 c.c oppure quello ex art. 1314 c.c. Dalla risposta al quesito dipendono importanti risvolti pratici, soprattutto in relazione alla posizione del terzo creditore del condominio, nel caso di specie Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato
Il problema interpretativo consiste infatti, nel comprendere se quest'ultimo, conseguita la condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli secondo la quota di ciascuno, oppure può agire per l'esecuzione dell'intero nei confronti del condomino più facoltoso. Per fornire adeguata risposta è necessario analizzare la materia delle obbligazioni del condominio. Tradizionalmente si distingue tra obbligazioni esterne ed interne. Mediante le prime i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi. Le obbligazioni interne, invece, fanno riferimento alle spese di gestione del condominio e di conseguenza alle regole di riparto interno delle stesse. In particolare queste ultime sono disciplinate dall'art. 1123 c.c. secondo cui, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ebbene, la questione esegetica concerne la possibilità o meno di applicare l'art. 1123 c.c. anche alle obbligazioni esterne. La risposta positiva o negativa al quesito comporta importanti implicazioni. Infatti laddove si ammetta che l'art. 1123 c.c. trovi applicazione anche relativamente alle obbligazioni esterne, il creditore del condominio dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino.
Di contro nell'ipotesi in cui non si ammetta l'operatività della norma in esame in riferimento alle obbligazioni esterne, il rapporto debitore - creditore è connotato dal vincolo solidaristico: il terzo contraente con il condominio chiederà l'adempimento ad un condomino che libererà tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. Sul punto si sono formati due diversi orientamenti. L'indirizzo maggioritario sostiene la solidarietà dell'obbligazione esterna. L'assunto si desume sia dall'art. 1294 c.c. che prevede tale regola a fronte di un'obbligazione plurisoggettiva ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, sia dall'art. 1298 c.c. che regola i rapporti interni tra condebitori in solido. Tali norme, si sottolinea, non possono essere derogate dall'art. 1123 c.c. in quanto quest'ultimo sancisce solo la misura della partecipazione alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Secondo l'indirizzo minoritario, invece, la responsabilità dei condomini segue il criterio della parziarietà. Quindi l'art. 1123 c.c. si applica anche nei rapporti esterni poiché è norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio. A ciò si aggiunga che l'art. 1123 c.c. sarebbe norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e per tale ragione è operante non solo nei rapporti interni tra condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Alla luce di ciò si sostiene che le obbligazioni dei condomini sono regolate in base ai criteri dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di un condebitore si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno abbracciato la tesi minoritaria esposta. I giudici di legittimità sostengono che l'obbligazione contratta dall'amministratore nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno  l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c. A sostegno di quanto sopra sono richiamate le norme che disciplinano la divisione dei debiti ereditari tra i coeredi, i quali in base al combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c.c., ne rispondono secondo il criterio parziario. Tale assunto subisce un'eccezione solo nel caso in cui sia la legge stessa a prevedere  che un'obbligazione divisibile e assoggettabile al regime della parziarietà, in realtà debba essere considerata come solidale. Le Sezioni Unite sostengono che nella particolare ipotesi della materia condominiale non è ravvisabile alcuna norma che stabilisca la solidarietà delle obbligazioni. In particolare la sussistenza della stessa non è desumibile dal dettato dell'art. 1115 c.c. che, sotto la rubrica "obbligazioni solidali dei partecipanti", non stabilisce che le obbligazioni devono essere contratte in solido, ma regola quelle che concretamente sono contratte secondo tale criterio. A ciò si aggiunga che la norma in esame non riguarda neppure il condominio di edifici, ma regola la vendita di cosa comune. Secondo i giudici di legittimità inoltre, la solidarietà non potrebbe ricondursi neppure ad un concetto di unitarietà del gruppo di condomini, posto che il condominio oltre a non costituire un soggetto autonomo diverso dai singoli condomini, non potrebbe neppure configurare un ente di gestione per la mancanza di un  proprio patrimonio. Si sottolinea così come le obbligazioni non si contraggono a favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. La pronuncia affronta, quindi, un'altra questione ampiamente dibattuta, ovvero quella relativa alla natura giuridica del condominio. Due gli indirizzi che si sono formati sul punto. Secondo una prima impostazione il condominio deve essere accostato alla comunione, seppure nel primo la con titolarità è forzosa in quanto prescinde dalla volontà dei singoli. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie sono propense a ritenere il condominio un ente di gestione, sfornito di soggettività giuridica distinte da quella dei singoli condomini. In particolare secondo tale impostazione detta "teoria collettivistica", il condominio deve essere inteso come rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose che ne costituiscono oggetto. Quindi vi sarebbe una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi di ente collettivo. In tale prospettiva l'amministratore è colui che ha la rappresentanza esterna del condominio ed agisce secondo le regole del mandato con rappresentanza. La teoria esposta è contestata dai sostenitori della così detta concezione individualistica. Secondo tale indirizzo l'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni prese in comune, ma dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo. Come sopra anticipato, questa è l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La pronuncia citata è stata criticata in dottrina e la giurisprudenza successiva si è divisa nuovamente tra natura solidale e parziaria di queste obbligazioni. In primo luogo si sottolinea che la tesi della parziarietà sostenuta dalle Sezioni Unite non convince poiché è del tutto priva di un'adeguata copertura normativa e si pone in controtendenza con la scelta del legislatore di tutelare il creditore e la celerità dei traffici commerciali. Da tale punto di vista deve infatti, essere rilevato che, aderendo all'applicazione dell'art. 1314 c.c., il creditore dovrebbe convenire in giudizio ogni singolo condomino per la quota relativa a ciascuna proprietà in base alle tabelle millesimali. È chiaro che tale operazione comporta un ritardo nella soddisfazione del credito stesso. A ciò si aggiunga che il richiamo alle norme relative ai debiti ereditari non vale ad escludere la solidarietà nella materia condominiale. Tali norme infatti, regolamentano uno specifico settore della materia civile e non hanno valore di norme generali tali da porsi in contrasto con la presunzione di solidarietà. Altro motivo di critica riguarda il non tenere conto che il legislatore prevede espressamente le ipotesi in cui l'obbligazione condominiale è parziaria. Ciò è previsto nell'art. 1121 co 1 c.c., in virtù del quale se l'innovazione comporta una spesa gravosa o ha carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spese.
Alla luce delle critiche mosse alla pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza è nuovamente oscillante nell'accedere all'uno o all'altro indirizzo, ciò essendo testimonianza del fatto che la questione è ancora ben lungi dal trovare soluzione univoca e costante.
Tuttavia, alla luce della decisione della giurisprudenza di legittimità, la ditta Gamma non può richiedere a Caio il pagamento dell'intera fornitura di gasolio.

Da: io13/12/2011 13:02:34
Ma questo parere è giusto?

Da: TOTO2513/12/2011 13:11:36
ma a catanzaro quali sono le tracce ! AIUTOOOOOO

Da: luca il pazzesco13/12/2011 13:21:12
IDIOTI, le tracce sono uguali in tutta Italia. Andate nei campi.

Da: T.B.13/12/2011 13:29:59
grande luca

Da: AIUTO DA CATANZARO13/12/2011 13:32:46
Ragazzi, per cortesia, postate il parere svolto?
Siamo in difficoltà

Da: AIUTO DA CATANZARO13/12/2011 14:06:28
aiutoooooooooooooooo. Per cortesia postate il parere completo. Grazie a tutti, siamo in serie difficoltà

Da: X AIUTO DA CATANZARO - ATTENDIAMO CONFERMA DA QUAL13/12/2011 14:18:00
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: fer13/12/2011 14:42:58
è tutto sballato!!

Da: avvocato bari13/12/2011 14:52:32
Quoto soluzione di "SANTA INQUISIZIONE"

Da: Polizia Postale13/12/2011 14:55:11
Siete stati segnalati in 85 connessi dalla sedi d'esame a questo forum, ora provvederemo a rintracciare gli ISP delle vostre connessioni e a denunciarvi alle Autorità competenti.

Da: avvocato malinconico13/12/2011 15:03:24
dai ragazzi...la prima traccia è facile facile...se i candidati perdessero meno tempo a consultare email attendendo la soluzione e si concentrassero, sarebbe molto più semplice...

Da: .....13/12/2011 15:17:24
x polizia postale
ma vai a c....

Da: avvocato malinconico13/12/2011 15:19:00
Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o "pro quota" dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, le S.U. hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l'obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. (Rigetta, App. Bologna, 19 Febbraio 2003)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

La responsabilità dei condomini nelle obbligazioni risponde al criterio dalla parziarietà in quanto: l'obbligazione in capo ai condomini, ancorché sia comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 cod. civ. non distingue il profilo esterno e quello interno; l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio. Ai singoli condomini si imputano, pertanto, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Ogni condomino risponde soltanto pro quota nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni contratte in nome e per conto del condominio, per cui, ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore del condominio per l'intero credito, l'esecuzione dovrà essere promossa individualmente nei confronti dei singoli condomini nei limiti della rispettiva quota, anticipando così la ripartizione del debito, rispetto alla rivalsa, in quanto la solidarietà del condominio non è prevista espressamente da alcuna norma e manca, comunque, il requisito della indivisibilità della prestazione comune necessaria per la sussistenza della solidarietà, con la conseguenza che prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione che, pur essendo comune, è, tuttavia, divisibile poiché trattasi di somma di danaro. Il criterio della parziarietà appare preferibile perché la solidarietà avvantaggerebbe il creditore che, contrattando con l'amministratore conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

Poiché la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e delle relative responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione alle rispettive quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In mancanza di una espressa disposizione di legge di segno contrario, le obbligazioni assunte dall'amministratore in rappresentanza e nell'interesse dei condomini, per la conservazione ed il godimento delle parti e degli impianti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, consistendo in prestazioni di somme di denaro, come tali naturalisticamente divisibili, non vincolano in solido i condomini, i quali rispondono unicamente nei limiti della rispettiva quota, secondo i criteri dell'art. 1123 c.c.; sicché il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini (nella specie, per il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti nell'edificio condominiale), può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In tema di condominio negli edifici, poichè le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio e nei confronti dei terzi, seppur aventi fonte unitaria, sono divisibili, e poichè manca un'espressa previsione normativa che stabilisca il regime della solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, con la conseguenza che ciascun condomino risponde, nei confronti del creditore, in proporzione alla rispettiva quota. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale quota è quella che risulta dalle tabelle millesimali relative alla proprietà e all'uso delle parti comuni).

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148


La responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi non riveste carattere solidale, ma è governata dal principio della parziarietà, con la conseguenza che le predette obbligazioni si ripartiscono fra i condomini in proporzione alle rispettive quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148


Non sussiste la solidarietà fra i condomini per le obbligazioni assunte verso terzi.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148


L'obbligazione dei condomini nei confronti del terzo fornitore di beni o servizi al condominio costituisce obbligazione parziaria, e non solidale, sia perché pecuniaria, sia perché la parziarietà è prevista dall'art. 1123 c.c., norma ad efficacia sia interna che esterna.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148


Il condominio non può essere considerato un ente di gestione, e l'amministratore di condominio, nella sua qualità di mandatario dei condomini, non può impegnare i condomini stessi al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Per le obbligazioni contratte dall'amministratore in nome e per conto del condominio, i condomini rispondono nei confronti dei terzi, non in via solidale, ma ciascuno per la sua parte secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

La solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale. Considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro, e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge, dal momento che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno da quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà, secondo regole consimili a quelle dettate dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

Da: Commissario CdA Perugia13/12/2011 15:19:12
Quanto fervore in questo forum... Bene bene

Da: AMMINISTRATORE FORUM13/12/2011 15:19:47
tracce abbordabilissime
il problema è che perdono tempo a copiare
che vergogna
tra l'altro se anche gli passassero il parere svolto, solo da ricopiare, non sarebbero neanche capaci di farlo.
mi dispiace ammetterlo ma purtroppo molti, troppi, hanno solo la fortuna di avere già il lavoro senza il titolo...........
bah!!!!!!!
cmq mi auguro che lo passino tutti (o quasi) questo esame farsa

Da: Commissario CdA Perugia13/12/2011 15:50:55
Voi credete siano abbordabili... AHAHAHAH

Non vedete la pagliuzza nel vostro occhio, ma la trave in quella del vostro vicino di banco!!

Da: non avvocato13/12/2011 16:54:24
ma va ffanculo

Da: FATE IL PARERE14/12/2011 10:56:25
TRACCIA 1
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.

TRACCIA 2
Il 20 gennaio del 2011 tizio riceve da caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. Nel corso dei 4 mesi tizio e caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, ne' tizio lo rende edotto del fatto che la merce e' rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive caio fa un ulteriore tentativo di contattare tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce e' rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. Il candidato assunte le vesti di legale di caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto. Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale.

Da: ARM14/12/2011 11:19:34
queste sono le tracce di penale...lavoriamo seriamente ora....



TRACCIA 1
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.

TRACCIA 2
Il 20 gennaio del 2011 tizio riceve da caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. Nel corso dei 4 mesi tizio e caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, ne' tizio lo rende edotto del fatto che la merce e' rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive caio fa un ulteriore tentativo di contattare tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce e' rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. Il candidato assunte le vesti di legale di caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto. Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale.

Da: DISPERATOOOO14/12/2011 12:48:34
MA NON STATE POSTANDO NIENTE ???

Da: POSTATE14/12/2011 12:56:52
Qualcuno può postare il PARERE definitivo?
Grazie

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