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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Amministrativo
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Da: libero pensatore15/12/2011 17:27:44
però la plenaria fa questo passaggio:
"Il collegio ritiene condivisibili gli argomenti giuridici contenuti nella sentenza di primo grado e nell'ordinanza di rimessione, spesi per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima.
Tali atti prodromici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all'ente pubblico, con cui l'ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società).
Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel compimento di un negozio giuridico societario.
Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordinariamente relegato nella sfera interna del soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente pubblico esso assume la veste del procedimento amministrativo, e ciò sotto un duplice profilo."

In sostanza ritiene la giurisdizione amministrativa per le impugnazioni delle delibere.
La Plenaria infatti distingue dalla deliberazione di scissione dall'atto di scissione.
Per questo ritengo che nella vicenda della traccia ci sia stata solo la deliberazione e non anche il successivo atto negoziale di scissione

Da: aboliamoesamedistato15/12/2011 17:35:41
Perchè non lo aboliscono questo schifo di esame di stato per l'abilitazione alla professione forense?un meccanismo diabolico e inefficiente strutturato in totale assenza di trasparenza...migliaia di ragazzi chiusi per ore per redigere elaborati che nessuno leggerà..se non accompagnati da assegni o favoritismi di ogni genere!!!Sono proprio curioso di sapere per esempio se c'è qualcuno in commissione che,posto nelle stesse condizioni dei candidati, sia in grado di redigere l'atto di amministrativo in maniera quantomeno sufficiente..sempre che esistano dei parametri oggettivi in base ai quali valutare la sufficienza stessa!E' assolutamente ridicolo!!!!!Comunque sia anche quest'anno è andata..un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati...

Da: Azzzzz15/12/2011 20:58:11
Allora la premessa è che i candidati non hanno davanti il testo integrale della plenaria. Io avrei fatto così:

1) eccezione di inapplicabilità dell'art. 119 c.p.a. e relativo rito speciale
2) avrei sostenuto che la società Delta svolge attività in House in favore della sola università (o almeno come attività prevalente) e pertanto gli ordini professionali non avevano un interesse concreto e immediato ma unicamente ipotetico nella controversia in esame (non ci sarebbe alcun evento distorsivo della concorrenza), inserendo anche le osservazioni del consiglio di stato (tipo che non sono ammessi soci privati, che può lavorarvi solo il corpo docente e studentesco e post laureati per un tempo limitato ecc...);
3) avrei sostenuto che, per effetto del riparto di giurisdizione ex art. 133 c.p.a. non sussiste la giurisdizione esclusiva del GA in materia ma solo la giurisdizione generale di legittimità in relazione alle sole delibere dell'ente universitario, e che l'annullamento delle delibere dell'università non avrebbe travolto automaticamente gli atti delle società (scissione, cessione ramo d'azienda, iscrizione nel registro delle imprese ecc.....) che sarebbero dovuti essere oggetto di separato giudizio innanzi al GO. (è l'unico ragionamento giusto a meno che non si voglia ritenere possibile l'assurda conclusione che si siano impugnate innanzi al GA le delibere delle sole società Zeta, Delta e Gamma).
4) argomentando sull'esistenza di una ipotetica domanda cautelare (l'applicazione dell'art. 119 depone in tal senso) avrei sostenuto che il blocco delle attività di Delta avrebbe paralizzato gli eventuali interventi di ripristino degli immobili dell'università in corso

chiaramente il punto 4 è inventato quasi di sana pianta ma verosimilmente la domanda cautelare c'era.

Niente altro.
Direi che così il ragionamento fila e la difesa dell'università è sostenibile.

C'era il trabochetto, si doveva fingere che l'università avesse fatto quanto il CdS indica come necessario in adunanza plenaria.

Ciao.

Da: Codice85 15/12/2011 21:05:53
Io ho fatto così:

I-violazione artt. 7 e 133 CPA. Difetto di giurisdizione
II- violazione art. 119 CPA. Difetto di giurisdizione sotto ulteriore profilo
III- violazione art. 35 CPA. Carenza di interesse ad agire
IV- richiesta di sentenza semplificata ai sensi dell'art. 74cpa

Ho citato la plenaria 4/2011 sulla giurisdizione e ho basato tutto sul fatto che gli atti impugnati erano organizzativi e soprattutto successivi all'atto modificativo dell'oggetto sociale della zeta (unico vero atto amministrativo)

Sono stanca, non dico di più, spero che abbiate capito cmq...e ora incrociamo le dita, per fortuna è finita!!

Da: pssssssssss15/12/2011 21:34:41
allora secondo me, rifacendomi anche a quello che ho scritto in precedenza, bisognava fare una memoria di costituzione sollevando in primo luogo il difetto di giurisdizione del G.A. vertendo l'impugnativa non su scelte di fondo discrezionali (quali la modifica dell'oggetto sociale di zeta, provvedimento non impugnato) bensi su atti (scissione ed attribuzione di compiti) che costituiscono attuazione della scelta originaria (modifica dell'oggetto sociale di zeta); in secondo luogo evidenziare che, pur nella denegata ipotesi di ritenuta giurisdizione tar, vi sarebbe  carenza di interesse alla proposizione del ricorso ricollegandosi alla mancata impugnazione del provvedimento di modifica dell'oggetto sociale, ciò in quanto alcuna utilità ne deriverebbe ai ricorrenti dal solo annullamento delle delibere impugnate tra le quali non è stata ricompresa invece quella di modifica dell'oggetto sociale fonte dell'originaria lesione degli interessi degli ordini locali.

Da: libero pensatore15/12/2011 21:35:38
io invece premettendo che non hanno impugnato la delibera lesiva con la quale è stato modificato l'oggetto di Zeta avrei impostato:
In limine
1) Giurisdizione TAR e omessa impugnazione delibera Zeta, con conseguente inammssibilità ricorso
2) inapplicabilità rito 119
In via preliminare
3) inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti
4) carenza di legittimazione attiva citando giuri che negava la legittimazione degli ordini quando vi è conflitto di interessi tra appartenenti all'ordine medesimo;
5) carenza parziale di interesse in quanto l'oggetto di costruzione non lede l'interesse della categoria
Nel merito
6) Infondatezza del ricorso sulla base della giurisprudenza comunitaria
7) infondatezza del ricorso in quanto l'attività della società non è rivolta all'esterno

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Da: Pippo tanto tanto15/12/2011 23:30:03
Ho appena terminato i tre giorni di esame ed ho trovato l'avventura utile per la formazione della propria esperienza personale ma in merito la definizione più concorde a verità, e che lo definirei una buffonata colossale totalmente ameritocratica e profondamente deprimente

Da: ............16/12/2011 11:03:19
inammissibilità - difetto di giurisdizione
inammissibilità - carente d'interesse a ricorrere
inammissibilità - non applicabilità del rito abbreviato

la modifica dell'oggetto sociale comunque rientra nei poteri dell'azionista (difetto di giurisdizione) non c'è interesse perchè fondamentalmente non c'è lesione............

Da: ricorsoabilitazione@gmail.com08/09/2012 00:50:39
TAR PALERMO: Accolta l'istanza cautelare contro l'annullamento della prova scritta agli esami d'abilitazione!
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2012/201201455/Provvedimenti/201200566_05.XML

Da: @Spagna05/12/2012 15:32:22
in bocca al lupo

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