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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Amministrativo
250 messaggi, letto 18049 volte
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Da: cec15/12/2011 15:46:52
la soluzione di amministrativo è che ormai vista l'ora,i nostri fanno meglio a cercare di copiare da qualcuno quello di civile..a napoli alle 6 devono consegnare..

Da: sbirulino15/12/2011 15:48:29
Cari aspiranti copiatori, mi sa che vi conviene attrezzarvi in un altro modo..... l'atto di amministrativo non lo scrive nessuno.

Da: sbirulino15/12/2011 15:49:10
men che meno io, perché mi fa fatica.

Da: Meg15/12/2011 15:49:48
chiedevo solo la mitica adunanza che pare dica il contrario rispetto a quello che già so ma...come non detto....

Da: libero pensatore15/12/2011 15:49:53
Per amministrativo piuttosto che pensare alla plenaria, concentrerei l'attenzione sul fatto che non è stata impugnata la delibera con la quale è stato modificato lo statuto di Zeta.
Dalla traccia appare che lo statuto di zeta è stato modificato mentre le società beta e gamma non sono ancora state costituite,
Di conseguenza, difetta l'interesse al ricorso in quanto dall'accoglimento del ricorso deriverebbe che zeta potrebbe comunque continuare ad operare nell'ambito dell'engineering.

Nel merito richiamerai le pronunce di Corte di Giustizia e AVCP.

Saluti e buon lavoro

Da: yuki15/12/2011 15:57:19
ci sono altre cassazini da inserire nell'atto????? grazie

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Da: yuki15/12/2011 15:57:40
ci sono altre cassazini da inserire nell'atto????? grazie

Da: yuki15/12/2011 15:59:21
caro CERCO ATTO COMPLETO,ci sono altre cassazioni da inserire nell'atto oppure è completo così????? grazie

Da: MMs15/12/2011 16:06:51
L'ATTO COMPLETO DI AMM.VO PLEASE RAGAZZZIIIIII...SONO IN DIFFICOLTà!AIUTO

Da: Vic15/12/2011 16:14:04
ma l'atto di amm.vi qlk lo sta sviluppando?

Da: Azzzzz15/12/2011 16:17:57
1) usare l'adunanza plenaria
2) il consiglio di stato dice nella sentenza come avrebbe dovuto fare l'università per evitare l'annullamento degli atti, seguite quelle direttive
3) sul difetto di giurisdizione affermate che l'annullamento delle delibere dell'università non produce automaticamnte l'annullamento delle delibere delle società.

Tutto il resto buttatelo non serve.

Da: colif15/12/2011 16:31:53
la soluzione è prendere nella sentenza dell'Adunanza Plenaria i pezzi in cui inserisce le argomentazioni dell'Università, citare poi  l'avversa sentenza dell'Adunanza Plenaria e sottolineare nella conclusione del ricorso che in questo caso l'Università Alfa sta lavorando solo per acquisire e ristrutturare la propria sede e quindi per finalità istituzionali riconosciute dall'ordinamento

Da: pssssssssss15/12/2011 16:33:52
non ci sono i presupposti per l'applicazione del rito abbreviato di cui  di cui all' art. 119 c.p.a., in quanto si è al di fuori sia della procedura di affidamento di incarico di progettazione lett. a) 119 cpa, che postula un ruolo dell'Ente pubblico come stazione appaltante e non come operatore economico, sia dell'attività tecnico-amministrativa connessa, non essendovi una connessione immediata e diretta tra la costituzione della società e il ruolo di stazione appaltante e/o operatore economico dell'Università. La vicenda societaria esula anche dal campo di applicazione della lett. e) del citato art. 119 atteso che non si tratta di costituzione di una società da parte di un ente locale, ma da parte di unnUniversità; non vi è stata procedura di privatizzazione atteso che da una società a totale partecipazione pubblica sono derivate due società parimenti a totale partecipazione pubblica e non vi è stata dismissione di imprese o beni pubblici.

Da: pssssssssss15/12/2011 16:39:59
...e comunque le università possono eseguire attività di ricerca e consulenza,  mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, a condizione che dette attività siano strumentali con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica...quindi la costituzione della società di progettazione è avvenuta per svolgere attività di consulenza (alla pari dei liberi professionisti) contraddistinta però (a differenza di quella prestata dai liberi professionisti tutelati dagli ordini ricorrenti) dalla finalità didattica

Da: Azzzzz15/12/2011 16:43:03
si pssssss tutto corretto.
Due parole sulla giurisdizione si devono mettere però, la traccia lo dice troppo espressamente.

Da: colif15/12/2011 16:46:35
no la gamma svolge progettazione e costruzione, non attività didattica però  l'Università ha fatto tutto ciò per  realizzare e ristrutturare LA PROPRIA SEDE: la conclusione dovrebbe essere,
Nel merito  si  ritiene di opporsi al ricorso per difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione ad agire, ma anche perché  si condivide che  le delibere delle Università e le scelte effettuate devono  essere strettamente strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, ma nel caso di specie si dimentica nel ricorso che tutti i provvedimenti dell'Università Alfa sono finalizzati, sostanzialmente ad acquisire e ristrutturare la propria sede, cioè sono strettamente funzionali alla propria attività.

Da: Azzzzz15/12/2011 16:49:49
Colif: vedi che si potrebbe sostenere che sia una società in House, il consiglio di stato nell'Adunanza plenaria dice che se ci fosse stata l'attività prevalente in favore dell'università, si ptoeva considereare ammissibile la costituzione di una società di engeneering. Se ne parla anche nel commento.

Da: speriamo che me la cavo15/12/2011 16:51:50
aho ma che state a dì, ma che materia è? io so civilista

Da: pssssssssss15/12/2011 16:51:57
si effettivamente il difetto di giurisdizione c'è in quanto nella traccia pare che gli ordini locali abbiano impugnato gli atti con i  qu nonché quelli con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzioneali era stata deliberata ed approvata la scissione della società mentre non si impugnerebbe la scelta organizzativa discrezionale originaria dell'università o comunque la scelta di fondo di utilizzare il modello societario.....effettivamente rileggendo bene la traccia cìè tutto il difetto di giurisdizione...

Da: Azzzzz15/12/2011 16:56:12
no psssssss non va impostata così, applica la massima del Cds e traine le dovute conseguenze. Non possiamo fingere che siano state impugnate le delibere della società a non quelle dell'università.

Si deve fare un ragionamento in ordine alla giurisdizione esclusiva (che nel caso di specie non sussiste).

Da: libero pensatore15/12/2011 17:00:44
dove sta scritto che delta e gamma sono state costituite?
io vedo solo una delibera rimasta inattuata ed una mancata impugnazione della delibera che ha invece modificato lo statuto di Zeta immediatamente lesivo degli interessi degli Ordini professionali che però non è stato impugnato.

Io credo che la traccia sia stata fatta intenzionalmente affine alla plenaria unicamente per indurre in errore.

Nella plenaria infatti si rigetta l'eccezione di carenza di interesse al ricorso in quanto non è condivisa la tesi dell'università secondo cui la caducazione delle delibere non inficerebbe sulle determinazioni negoziali della società e soprattutto in quel caso non riviveva la società già scissa.

Nella traccia invece si parla di scissione e costituzione di due società previa cessione di ramo d'azienda che però non è chiaro se sia stato effettivamente realizzato.
In questo caso, quindi, la caducazione delle delibere impugnate farebbe semplicemente continuare ad operare Zeta nel campo della progettazione

Da: colif15/12/2011 17:01:56
sicuramente è in house ed è di proprietò al 100% dell'Università: nondimeno  la differenza rispetto alcaso dell'Adunanza Plenaria può essere solo lo specifico scopo dell'agire di Alfa che nel caso trattato dall'Adunanza plenaria non era mai stato invocato ( ed anzi viene poi smentito dalla vendita della società ad altro soggetto pubblico (Verona).

Il consiglio è di insistere sulla assoluta strumentalità di Gamma alle esigenze  proprie pubbliche e dirette dell'Università Alfa

Da: Atena7615/12/2011 17:02:43
ragazzi seguite la plenaria...parla chiaramente anche del difetto di giurisdizione

Da: pssssssssss15/12/2011 17:04:05
azz però leggendo l'adunanza plenaria quest'utlima si pine il dubbio se sussiste la giurisdizione amministrativa sulle delibere dell'università prodromiche alla costituzione e successiva scissione di una società....e conclude dicendo che c'è giourisdizione amministrativa!!nella traccia invece gli ordini locali impugnano soltanto gli atti con i quali si è deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quelli con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione mentre nulla si dice sulle delibere appunto prodromiche (e soltanto sulle quali secondo l'adunanza c'è giurisdizione tar) alla costituzione della società!!

Da: Atena7615/12/2011 17:04:42
vi riposto lo schema semplificato della sentenza...leggete con attenzione...

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 4 giugno 2011 n. 10
Pres. de Lise, Rel. De Nictolis
Società IUAV Studi & Progetti - ISP s.r.l. (Avv. C. Fois, E. Gullo e G. Pafundi) c. Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno, Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza n.c.; Università IUAV di Venezia (Avv. Stato) e nei cfr. IUAV Immobiliare s.r.l. + altri


1. Giurisdizione e competenza - Ente pubblico - Delibera di costituzione e/o modificazione di una società - Giurisdizione amministrativa - Sussiste - Successivi atti societari - Giurisdizione ordinaria.

 
2. Processo amministrativo - Ordine professionale - Legittimazione ad agire - Sussiste - Conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti - Irrilevanza

 
3. Processo amministrativo - Impugnazione - Atti prodromici di negozi societari - Società già iscritta nel registro delle imprese - Interesse a ricorrere - Sussiste - Giurisdizione ordinaria sui negozi societari già conclusi - Irrilevanza

 
4. Processo amministrativo - Costituzione di una società di engineering totalmente partecipata dalla Università - Rito abbreviato - Inapplicabilità

 
5. Amministrazioni pubbliche - Università - Costituzione di società commerciali con scopo lucrativo non strumentali ai fini istituzionali - Illegittimità - Sussiste - Limiti.

 
6. Processo amministrativo - Sentenza - Trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti - Appello - Inammissibilità.


1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima, in quanto trattasi di una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica. Sussiste invece la giurisdizione ordinaria sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di cui all'art. 2, d.l. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico[1].

 
2. L'Ordine professionale è legittimato ad agire per la tutela dell'interesse istituzionalizzato della categoria, quale quello di assicurare il pieno aspetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato[2]. (Nella specie, è stata ammessa la legittimazione degli Ordini ricorrenti perché è stato riconosciuto un interesse istituzionale a che gli iscritti non subiscano la concorrenza di una società costituita e partecipata da Università pubblica, pur se ciò poteva avvantaggiare i professionisti docenti nella stessa università).

 
3. Sussiste l'interesse al ricorso contro gli atti prodromici di negozi societari anche se la società è stata iscritta nel registro delle imprese ed i negozi societari non possono essere invalidati dal giudice amministrativo, atteso che l'annullamento degli atti pubblicistici produce un effetto viziante del negozio societario a valle, con la conseguente possibilità di azionare rimedi risarcitori e di impugnare il negozio societario davanti al giudice ordinario, nonché di chiedere all'Amministrazione l'ottemperanza al giudicato amministrativo, e, ove occorra, adire il giudice amministrativo, che in sede di ottemperanza può intervenire sulla sorte del contratto[3].

 
4. La controversia avente ad oggetto la costituzione, da parte di un'Università, di una società di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'Università medesima, mediante scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria non è soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 23-bis, l. Tar (oggi: art. 119 c.p.a.), poiché non riguarda né una procedura di affidamento di incarico di progettazione (lett. a), che postula un ruolo dell'Ente pubblico come stazione appaltante e non come operatore economico, né attività tecnico-amministrativa connessa (lett. e), non essendovi una connessione immediata e diretta tra la costituzione della società e il ruolo di stazione appaltante e/o operatore economico dell'Università. Nondimeno, la vicenda societaria esula anche dal campo di applicazione della lett. e) del citato art. 23-bis, atteso che non si tratta di costituzione di una società da parte di un ente locale, ma da parte di un'Università; non è una procedura di privatizzazione; non comporta la dismissione di imprese o beni pubblici.

 
5. Le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono dare vita a società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, e non per erogare servizi contendibili sul mercato, in virtù di un principio che si desume dall'ordinamento, e che è ora codificato dall'art. 27, co. 3, l. n. 244/2007, secondo il quale in assenza disposizioni normative di specie, le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Università) non possono costituire società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali, al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. D'altronde, altrimenti si contravverrebbe al divieto per gli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni dei trattati, con particolare riguardo a quelle in tema di tutela della concorrenza e divieto di erogazione di aiuti di Stato (art. 106 TFUE - già art. 86 TCE). Né militano in senso favorevole alla possibilità di costituire società commerciali operanti sul mercato le previsioni dell'art. 7, l. n. 168/1989 e dell'art. 66, d.P.R. n. 382/1980, le quali comunque, nel prevedere che le Università possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, pongono un limite di stretta strumentalità della suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica (Nella specie, il CDS ha ritenuto che fosse stata creata una società commerciale a fine di lucro, in considerazione dell'ampiezza dell'oggetto sociale - che includeva fra le attività esercitabili la somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande, la locazione di immobili, la concessione di fidejussioni e garanzie, la generica possibilità di partecipare al capitale di altre società - e ne ha dichiarato l'illegittimità poiché l'atto costitutivo e lo statuto non prevedevano limiti puntuali volti a garantire la stretta strumentalità rispetto ai fini istituzionali dell'Università[4]).

 
6. La disposizione di trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti, non è suscettibile di appello anche qualora occupi una parte della sentenza e costituisca, formalmente, un capo di essa, in quanto con essa il giudice di primo grado esercita un potere di denuncia che compete ai pubblici ufficiali, e che si colloca a latere della sentenza, rispetto alla quale resta esterno, e, che oltretutto, in quanto mera denuncia, è privo di autonoma portata lesiva e quindi non è suscettibile di sindacato in appello.


 
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[1] Sul punto cfr. C. giust. CE, 6 dicembre 2007 C-463/04 e C-464/04, che ha dichiarato illegittimo l'art. 2449 c.c.; Cass., sez. un., 31 luglio 2006 n. 17287; Cass., sez. un., 15 aprile 2005 n. 7799; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5787 ord.; Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003 n. 3343; Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2003 n. 708.

[2] In questo senso, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 710; Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339 e 3 giugno 1996 n. 624; contra cfr. Cons. St., sez. V, 1�° aprile 2011 n. 2033; sez. V, 19 ottobre 2009 n. 5171, ord.; Cons. St., sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1473; sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2178; Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2005 n. 1940; sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7792; sez. V, 17 luglio 2004 n. 5138; sez. VI, 21 aprile 2004 n. 2281; sez. V, 30 gennaio 2002 n. 505; sez. V, 15 settembre 2001 n. 4919; sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339; sez. VI, 9 ottobre 2000 n. 5388; sez. VI, 3 giugno 1996 n. 624, secondo i quali l'Ordine professionale è legittimato ad agire in giudizio a tutela degli interessi dell'intera categoria professionale rappresentata, e non anche quando vi è un potenziale conflitto di interesse tra i professionisti rappresentati, in quanto occorre la necessaria omogeneità della rappresentanza di interessi di cui l'associazione è ente esponenziale.

[3] Sul punto cfr., Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2008 n. 9.

[4] Secondo il CDS, la società ed il suo statuto avrebbero dovuto prevedere:

(i) una stretta connessione tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Università;

(ii) adeguati meccanismi per assicurare la strumentalità, quali la previsione di una precisa definizione della missione della società in ordine al tipo di progetti da svolgere (sulla base di incarichi provenienti da committenza pubblica o privata, purché inerenti a opere che ponessero problematiche proficue per la ricerca e la didattica), la previsione che la società avrebbe impiegato esclusivamente docenti e studenti universitari, ovvero neolaureati entro un limite temporale massimo e la previsione delle modalità di impiego di tali soggetti;

(iii) adeguati strumenti di controllo da parte dei soci sull'operato della società;

(iv) la destinazione degli utili ai fini istituzionali dell'Università;

(v) l'esclusione dell'ingresso di soci privati.

Da: pssssssssss15/12/2011 17:07:41
e come correttamente dice libero pensatore non è stata impugnata la delibera con la quale è stato mofdificato lo statuto di zeta

Da: pssssssssss15/12/2011 17:13:20
... gli atti con i quali è stata approvata la scissione della società e quelli per attribuire alla società compiti di progettazione (impugnati) si  traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico....c'è quindi giurisdizione ordinaria

Da: ssssssssssssssssssssssp15/12/2011 17:18:47
come mai nessuno dice più nulla???

Da: libero pensatore15/12/2011 17:21:21
"In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l'emissione di un prestito obbligazionario, nonchè le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all'annullamento delle suddette delibere (nella specie proposte da azionisti di minoranza e da associazioni di azionisti e consumatori) spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., ord. 3 novembre 2009 n. 23200).

Da: pssssssssss15/12/2011 17:25:30
Per converso, resta fermo il modello privatistico, e la conseguente giurisdizione ordinaria, sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di cui all'art. 2, d.l. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico [C. giust. CE, 6 dicembre 2007 C-463/04 e C-464/04, che ha dichiarato illegittimo l'art. 2449 c.c.; Cass., sez. un., 31 luglio 2006 n. 17287; Cass., sez. un., 15 aprile 2005 n. 7799; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5787 ord.; Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003 n. 3343; Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2003 n. 708

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