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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Amministrativo
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Da: Atena76 | 15/12/2011 13:35:35 |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 4 giugno 2011 n. 10 Pres. de Lise, Rel. De Nictolis Società IUAV Studi & Progetti - ISP s.r.l. (Avv. C. Fois, E. Gullo e G. Pafundi) c. Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno, Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza n.c.; Università IUAV di Venezia (Avv. Stato) e nei cfr. IUAV Immobiliare s.r.l. + altri 1. Giurisdizione e competenza - Ente pubblico - Delibera di costituzione e/o modificazione di una società - Giurisdizione amministrativa - Sussiste - Successivi atti societari - Giurisdizione ordinaria. 2. Processo amministrativo - Ordine professionale - Legittimazione ad agire - Sussiste - Conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti - Irrilevanza 3. Processo amministrativo - Impugnazione - Atti prodromici di negozi societari - Società già iscritta nel registro delle imprese - Interesse a ricorrere - Sussiste - Giurisdizione ordinaria sui negozi societari già conclusi - Irrilevanza 4. Processo amministrativo - Costituzione di una società di engineering totalmente partecipata dalla Università - Rito abbreviato - Inapplicabilità 5. Amministrazioni pubbliche - Università - Costituzione di società commerciali con scopo lucrativo non strumentali ai fini istituzionali - Illegittimità - Sussiste - Limiti. 6. Processo amministrativo - Sentenza - Trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti - Appello - Inammissibilità . 1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società , o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima, in quanto trattasi di una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica. Sussiste invece la giurisdizione ordinaria sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di cui all'art. 2, d.l. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico[1]. 2. L'Ordine professionale è legittimato ad agire per la tutela dell'interesse istituzionalizzato della categoria, quale quello di assicurare il pieno aspetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato[2]. (Nella specie, è stata ammessa la legittimazione degli Ordini ricorrenti perché è stato riconosciuto un interesse istituzionale a che gli iscritti non subiscano la concorrenza di una società costituita e partecipata da Università pubblica, pur se ciò poteva avvantaggiare i professionisti docenti nella stessa università ). 3. Sussiste l'interesse al ricorso contro gli atti prodromici di negozi societari anche se la società è stata iscritta nel registro delle imprese ed i negozi societari non possono essere invalidati dal giudice amministrativo, atteso che l'annullamento degli atti pubblicistici produce un effetto viziante del negozio societario a valle, con la conseguente possibilità di azionare rimedi risarcitori e di impugnare il negozio societario davanti al giudice ordinario, nonché di chiedere all'Amministrazione l'ottemperanza al giudicato amministrativo, e, ove occorra, adire il giudice amministrativo, che in sede di ottemperanza può intervenire sulla sorte del contratto[3]. 4. La controversia avente ad oggetto la costituzione, da parte di un'Università , di una società di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'Università medesima, mediante scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria non è soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 23-bis, l. Tar (oggi: art. 119 c.p.a.), poiché non riguarda né una procedura di affidamento di incarico di progettazione (lett. a), che postula un ruolo dell'Ente pubblico come stazione appaltante e non come operatore economico, né attività tecnico-amministrativa connessa (lett. e), non essendovi una connessione immediata e diretta tra la costituzione della società e il ruolo di stazione appaltante e/o operatore economico dell'Università . Nondimeno, la vicenda societaria esula anche dal campo di applicazione della lett. e) del citato art. 23-bis, atteso che non si tratta di costituzione di una società da parte di un ente locale, ma da parte di un'Università ; non è una procedura di privatizzazione; non comporta la dismissione di imprese o beni pubblici. 5. Le Università , aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono dare vita a società , nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, e non per erogare servizi contendibili sul mercato, in virtù di un principio che si desume dall'ordinamento, e che è ora codificato dall'art. 27, co. 3, l. n. 244/2007, secondo il quale in assenza disposizioni normative di specie, le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Università ) non possono costituire società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali, al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. D'altronde, altrimenti si contravverrebbe al divieto per gli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni dei trattati, con particolare riguardo a quelle in tema di tutela della concorrenza e divieto di erogazione di aiuti di Stato (art. 106 TFUE - già art. 86 TCE). Né militano in senso favorevole alla possibilità di costituire società commerciali operanti sul mercato le previsioni dell'art. 7, l. n. 168/1989 e dell'art. 66, d.P.R. n. 382/1980, le quali comunque, nel prevedere che le Università possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, pongono un limite di stretta strumentalità della suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica (Nella specie, il CDS ha ritenuto che fosse stata creata una società commerciale a fine di lucro, in considerazione dell'ampiezza dell'oggetto sociale - che includeva fra le attività esercitabili la somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande, la locazione di immobili, la concessione di fidejussioni e garanzie, la generica possibilità di partecipare al capitale di altre società - e ne ha dichiarato l'illegittimità poiché l'atto costitutivo e lo statuto non prevedevano limiti puntuali volti a garantire la stretta strumentalità rispetto ai fini istituzionali dell'Università [4]). 6. La disposizione di trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti, non è suscettibile di appello anche qualora occupi una parte della sentenza e costituisca, formalmente, un capo di essa, in quanto con essa il giudice di primo grado esercita un potere di denuncia che compete ai pubblici ufficiali, e che si colloca a latere della sentenza, rispetto alla quale resta esterno, e, che oltretutto, in quanto mera denuncia, è privo di autonoma portata lesiva e quindi non è suscettibile di sindacato in appello. -------------------------------------------------------------- [1] Sul punto cfr. C. giust. CE, 6 dicembre 2007 C-463/04 e C-464/04, che ha dichiarato illegittimo l'art. 2449 c.c.; Cass., sez. un., 31 luglio 2006 n. 17287; Cass., sez. un., 15 aprile 2005 n. 7799; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5787 ord.; Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003 n. 3343; Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2003 n. 708. [2] In questo senso, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 710; Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339 e 3 giugno 1996 n. 624; contra cfr. Cons. St., sez. V, 1° aprile 2011 n. 2033; sez. V, 19 ottobre 2009 n. 5171, ord.; Cons. St., sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1473; sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2178; Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2005 n. 1940; sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7792; sez. V, 17 luglio 2004 n. 5138; sez. VI, 21 aprile 2004 n. 2281; sez. V, 30 gennaio 2002 n. 505; sez. V, 15 settembre 2001 n. 4919; sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339; sez. VI, 9 ottobre 2000 n. 5388; sez. VI, 3 giugno 1996 n. 624, secondo i quali l'Ordine professionale è legittimato ad agire in giudizio a tutela degli interessi dell'intera categoria professionale rappresentata, e non anche quando vi è un potenziale conflitto di interesse tra i professionisti rappresentati, in quanto occorre la necessaria omogeneità della rappresentanza di interessi di cui l'associazione è ente esponenziale. [3] Sul punto cfr., Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2008 n. 9. [4] Secondo il CDS, la società ed il suo statuto avrebbero dovuto prevedere: (i) una stretta connessione tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Università ; (ii) adeguati meccanismi per assicurare la strumentalità , quali la previsione di una precisa definizione della missione della società in ordine al tipo di progetti da svolgere (sulla base di incarichi provenienti da committenza pubblica o privata, purché inerenti a opere che ponessero problematiche proficue per la ricerca e la didattica), la previsione che la società avrebbe impiegato esclusivamente docenti e studenti universitari, ovvero neolaureati entro un limite temporale massimo e la previsione delle modalità di impiego di tali soggetti; (iii) adeguati strumenti di controllo da parte dei soci sull'operato della società ; (iv) la destinazione degli utili ai fini istituzionali dell'Università ; (v) l'esclusione dell'ingresso di soci privati. | |
Da: AIUTOOOOOOOOOO | 15/12/2011 13:39:07 |
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Da: SCURAU (SI E'' FATTO BUOIO) | 15/12/2011 13:41:28 |
SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) | |
Da: rox | 15/12/2011 13:49:18 |
SOLUZIONE di LUCA D'APOLLO TRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………) PARTE CONVENUTA CONTRO I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. .............. PARTE ATTRICE * * * * * * * * * Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000. Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. * * * * * * * * Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti MOTIVI Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000. Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge. È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà . Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro 95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita. Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto. Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96). Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato. L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti. In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011). La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10). * * * * * Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Avv. Procura alle liti L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. ____________ Vera la firma | |
Da: pollon..... | 15/12/2011 13:51:18 |
basta postare assurdità !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 | |
Da: PLEASE ATTO COMPLETO | 15/12/2011 13:56:35 |
PUBBLICATE UN ATTO COMPLETO, MA SOPRATTUTTO SICURO | |
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Da: aaa | 15/12/2011 14:05:20 |
l'atto di amministrativo è troppo difficile, lasciatelo stare. | |
Da: Ulisse express | 15/12/2011 14:10:43 |
scusate ma è vero che c'è gente che sta facendo l'esame....con cellulari e pc? ho letto ora una ragazza che chiedeva aiuto. L'ESAME SARA' UNA FARSA MA LA VERGOGNA MAGGIORE E' CHI SI PRESENTA A FARE L'ESAME CERCANDO AIUTI. sono disgustato. | |
Da: conner1 | 15/12/2011 14:14:00 |
boh | |
Da: ant82 | 15/12/2011 14:14:43 |
Caro Ulisse express, come si vedere che non hai mai fatto l'esame di avvocato!!!...siamo disgustati!!! | |
Da: cec | 15/12/2011 14:15:32 |
ragazzi ma nessuno ha impostato qualcosa di utile??La vedo nera.. | |
Da: io | 15/12/2011 14:15:49 |
ulisse vai a fare in culo che dopo 5 anni di sacrifici devo pure fare un esame perchè gli avvocati stronzi come te non vogliono concorrenza è l'avete reso insormontabile......laureato con 110 e lodo in 5 anni mi hanno bocciato a questa farsa di merda perchè non ho amici.......casta di merda!!!!!!! | |
Da: fraccazzi DA VELLETRI | 15/12/2011 14:15:54 |
la soluzione di rox e' sicura e completa? | |
Da: COMPLETO OPPURE MANCA QUALCOSA | 15/12/2011 14:16:19 |
Al sig. Cancelliere del Tribunale di .... ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ...... Atto d'Appello Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. caio nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n�°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n�° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n�°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ...., alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi: ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.; Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori. Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato. Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto. Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità . Difatti, la Suprema Corte con sentenza n�°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso". Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto. RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI; Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena. La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo. Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto. Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno. La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto. Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti. Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva prognosi. Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo. In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena. Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti. L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa. Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente impugnazione, c h i e d e â�� Assoluzione ex art 530 cpp; â�� Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena. Con osservanza Avv. ..... | |
Da: aKANE teNDO | 15/12/2011 14:24:32 |
scusate ma l'atto di amministrativo?????????? | |
Da: ATTO DI AMMINISTRATIVO COMPLETO | 15/12/2011 14:26:33 |
POTETE PUBBLICARLO? GRAZIE | |
Da: conner1 | 15/12/2011 14:27:13 |
grazie per il civile..... | |
Da: CERCO ATTO COMPLETO | 15/12/2011 14:29:17 |
ATTO PENALE POTETE PUBBLICARLO? GRAZIE ATTO PRIVATO POTETE PUBBLICARLO? GRAZIE ATTO AMMINISTRATIVO POTETE PUBBLICARLO? GRAZIE | |
Da: amministrativista | 15/12/2011 14:29:41 |
Copiare è peggio che sbagliare con la propria testa! Concentratevi a fare un buon lavoro, vi sentirete gratificati e, probabilmente, sarete premiati. Buon Lavoro a tutti! | |
Da: CERCO ATTO COMPLETO | 15/12/2011 14:40:45 |
ESAME AVVOCATO 2011 ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. SOLUZIONE di LUCA D'APOLLO TRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………) PARTE CONVENUTA CONTRO I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. .............. PARTE ATTRICE * * * * * * * * * Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000. Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. * * * * * * * * Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti MOTIVI Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000. Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge. È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà . Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro 95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita. Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto. Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96). Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato. L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti. In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011). La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10). * * * * * Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Avv. Procura alle liti L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. ____________ Vera la firma | |
Da: A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI | 15/12/2011 14:50:23 |
A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI | |
Da: p1pp0z | 15/12/2011 15:00:25 |
Perchè dite tutti che l'adunanza plenaria è contraria? Noi l'abbiamo trovata favorevole, c'è difetto di giurisdizione! | |
Da: cec | 15/12/2011 15:01:01 |
mi posti l'adunanza che avete trovato? | |
Da: X PRINCIPESSA 81 | 15/12/2011 15:05:52 |
PUOI RIPUBBLICARE? | |
Da: Meg | 15/12/2011 15:18:21 |
soluzioni sull'atto di amministrativo? la sentenza n.10 va contro l'università ... | |
Da: Mariella75 | 15/12/2011 15:25:56 |
messaggio per scurau(si è fatto buio) ma si a riggiu o a catanzaru chi stai faciendu esami????? non sono del settore altrimenti ti avrei aiutato!!!!!!!! | |
Da: help help | 15/12/2011 15:36:48 |
atto amministrativo please | |
Da: cec | 15/12/2011 15:38:40 |
insomma proprio nessuno è riuscito ad impostarlo quello di amministrativo???? | |
Da: Meg | 15/12/2011 15:39:14 |
L'adunanza Plenaria favorevle all'università quale sarebbe??? questione di vita di morte!! | |
Da: Adele24 | 15/12/2011 15:44:56 |
la soluzione di amministrativo? | |
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