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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Amministrativo
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Da: ??? | 15/12/2011 11:51:05 |
nessun avvocato amministrativista può pubblicare l'atto completo qui?? ci sono altri forum dove vedere?? | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 11:54:35 |
io direi che si tratta dii un appello avverso un rito abbreviato no? | |
Da: anonim | 15/12/2011 11:55:15 |
tutte le tracce e le soluzioni su ildirittopenale.blogspot.com | |
Da: amm | 15/12/2011 11:58:13 |
ragazzi è tutto sull'adunanza plenaria 10/2011 datemi un po' di tempo | |
Da: LOLLO | 15/12/2011 11:59:03 |
SONO UN AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA CHE VI VUOL AIUTARE LA TRACCIA REALE DI AMMINISTRATIVO ? | |
Da: eccone una | 15/12/2011 12:01:23 |
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono,pertanto,la restituzione della somma pagata in eccedenza,oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene,per contro,la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario piu' opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. | |
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Da: tecnics | 15/12/2011 12:01:26 |
non capisco se ci sono deficenti che indicano tracce sbagliate. l'amministrativo è il seguente? Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo. Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio. Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa | |
Da: cec | 15/12/2011 12:01:50 |
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria. Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati. Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università , rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire. | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 12:03:24 |
ragazzi è una memoria avverso il ricorso delle parti giusto? | |
Da: Antonia81 | 15/12/2011 12:03:53 |
ragazzi per cortesia qual'è quella esatta? | |
Da: AHHHHH | 15/12/2011 12:04:54 |
A CHE ORA CONSEGNA CATANZARO?? | |
Da: AIUTOOOOOOOOOO | 15/12/2011 12:04:59 |
POSTATE IL PARERE. GRAZIEEEEEEEEEEEE | |
Da: cec | 15/12/2011 12:05:49 |
quella dell' UNIVERSITA',è su tutti i siti istituzionali. | |
Da: LOLLO | 15/12/2011 12:05:56 |
NON SCHERZATE SE NON CI DITE QUELLA VERA NON VI POSSIAMO AIUTARE | |
Da: LUCIANA 5 | 15/12/2011 12:06:02 |
anonim puoi postare la soluzione di amministrativo da ildirittopenale.blogspot.com? grazie | |
Da: eccone una | 15/12/2011 12:07:49 |
quella vera è quella di tizia e sempronio | |
Da: cec | 15/12/2011 12:07:59 |
non c'è ancora la soluzione..è presto. cmq riguarda la sentenza dell'adunanza plenaria 10/2011 contro l'università di venezia. LA SENTENZA. La sentenza - a parte le intricate e specifiche vicende dell'Ateneo veneziano - ha una portata generale; e va ben oltre i paletti fissati appena lo scorso ottobre dall'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici sullo stesso tema. Di fatto, il Consiglio di Stato boccia l'attività imprenditoriale di mercato a scopo di lucro, ammettendo solo quella «strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento». | |
Da: gabbbbiiii | 15/12/2011 12:09:33 |
per anonim...nel sito k hai indicato,trovo le tracce ma nn glia atti! mi aiuti a trovarli? magari sono io k nn riesco | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 12:10:36 |
l' atto da fare è una memoria difensiva | |
Da: LUCIANA 5 | 15/12/2011 12:12:54 |
io ne capisco niente al riguardo.........sto aiutando un'amica se potete qnt prima darmi una soluzione per amministrativo ve ne sarei grata | |
Da: rox | 15/12/2011 12:14:10 |
Reato di peculato - Non scatta se l'uso per fini privati del cellulare di servizio fornito a un pubblico ufficiale è modesto Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 25.11.2010, n. 41709 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di Mario E. in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell'E. in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell'ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali. Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per "l'assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato". Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo del reato consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale "rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva". Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all'utilizzo del computer dell'ufficio per usi personali perché il Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest'ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l'ingiusto vantaggio patrimoniale che l'indagato si è procurato. L'indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. I ricorsi sono inammissibili. Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa corte di cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa 75 euro in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati ali esame della Corte di cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l'accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio. È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c), essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in Internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell'E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 12:15:05 |
che cavolo c' entra qui la sentenza di penale! ragazzi ma nessuno fa la traccia di amministrativo ! | |
Da: cec | 15/12/2011 12:15:24 |
Scusa ma che c'entra???qui è solo per amministrativo!! | |
Da: Antonia81 | 15/12/2011 12:18:16 |
nessuno può avere conferma dall'interno della traccia di amministrativo? | |
Da: rox | 15/12/2011 12:21:33 |
scusa coglione, uno non può confondrsi | |
Da: Tix | 15/12/2011 12:22:02 |
La traccia di amministrativo è la seguente: l'università degli studi alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile beta , per destinarlo a sede universitaria . modificato l'oggetto sociale di beta , includendovi anche l'attività di progettazione(architettonica ed urbanistica e di costruzione). l'l'università deliberava di procede alla scissione della società beta in due distinti enti: la società gamma, destinata a gestione del patrimonio immobiliare posseduto e la società delta cui si attribuivano obblighi di progettazione e costruzione, previa cessione del relativo ramo d' azienda. i locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società beta nonchè quello con cui si attribuivano alla neo costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione richiedendo tra l'altro la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 CPA, lamentando in particolare lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati. il candidato, assunte le vesti del legale dell'università , rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire Me l'ha confermata una ragazza che sta facendo l'esame. L'altra traccia è pura invenzione.Fidatevi | |
Da: grupp | 15/12/2011 12:23:17 |
Traccia (civile) Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono, pertanto, la restituzione della somma pagata in eccedenza, oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene, per contro, la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. Traccia (amministrativo) L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile Beta, per destinarlo a sede universitaria. Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati. Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università , rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire. Traccia (penale) caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assunte la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". | |
Da: piove | 15/12/2011 12:24:07 |
Non bisogna essere un'aquila per capire che la traccia giusta è quella del fondo tuscolano. Anche senza avere "soffiate" dall'interno. Quei burloni che stanno gettando nebbia e confondendo le tracce lo fanno per un motivo (che peraltro condivido pienamente): per impedirvi di suggerire il risultato a tutti quelli che sono così caproni da copiare la soluzione da un forum come questo. Se uno non è in grado di scrivere gli atti da solo forse fa meglio a cambiare mestiere. | |
Da: Milhouse123456 | 15/12/2011 12:26:27 |
Qualcuno potrebbe linkarmi il sito del forum di HelpDesk per favore??? non riesco più a trovarlo....grazie anticipatamente | |
Da: conner | 15/12/2011 12:27:21 |
confermate traccia amministrativo? | |
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