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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Amministrativo
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Da: dom | 15/12/2011 11:09:50 |
se è queta la traccia di amministrativo ... è davvero difficile | |
Da: mister x | 15/12/2011 11:10:13 |
a.p. 10 2011 | |
Da: sss | 15/12/2011 11:10:20 |
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono,pertanto,la restituzione della somma pagata in eccedenza,oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene,per contro,la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario piu' opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. Traccia (amministrativo) Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo. Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio. Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa Traccia (penale) caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assunte la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Rispondi Da: francicrisa 15/12/2011 11.04.55 estrella81 questa è la traccia: caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attivit� si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". gentilmente fai qualcosa Rispondi Da: Soluzione Penale. Di rimbalzo a Principessa! 15/12/2011 11.05.23 Se il dipendente pubblico utilizza un cellulare aziendale o una connessione internet mentre è in ufficio, per scopi privati, non può essere penalmente perseguibile per il delitto di peculato, sempre che i costi siano contenuti. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2010, n. 41709. Non integra il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., infatti, la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione ([i]). In altre parole, la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto. Ovviamente, come confermato da una recente giurisprudenza di legittimità , integra peculato la condotta che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di un valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per l'utilizzazione che ne faccia l'agente ([ii]). Per quanto attiene, più specificatamente, l'utilizzo del mezzo del telefono da parte del pubblico ufficiale, si rileva come "L'uso privato dell'apparecchio telefonico, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni d'ufficio, comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione e per questo l'uso smodato e non episodico del telefono aziendale per fini privati rientra nella fattispecie punita dall'art. 314 c.p." ([iii]). Già in altre pronunce si è evidenziato come fosse erronea la decisione di escludere la sussistenza del reato di peculato nella condotta del pubblico dipendente che abbia utilizzato il computer in uso in ufficio per navigare in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione affermando apoditticamente che non vi sarebbe stato danno patrimoniale per l'amministrazione sul rilievo che il computer sarebbe stato comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione. Infatti, oltre a doversi considerare che la fattispecie del peculato tutela non solo il patrimonio della pubblica amministrazione, ma anche il corretto funzionamento degli uffici basato su un rapporto di fiducia e di lealtà con il personale dipendente, si sarebbe dovuto comunque accertare in concreto se il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, giacché in tale secondo caso l'utilizzatore abusivo si sarebbe appropriato, oltre all'energia elettrica consumata con l'accensione dell'apparecchio, anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per le finalit | |
Da: dom | 15/12/2011 11:12:11 |
mi arrivano conferme sulla traccia di amministrativo relativa all'università ... edio confermo che è davvero difficle | |
Da: ... | 15/12/2011 11:13:38 |
è quella sull'università , fidatevi! ...ed è davvero difficile :/// | |
Da: po | 15/12/2011 11:14:02 |
Cons. di Stato Ad. Plen. n. 10 del 2011 | |
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Da: miu | 15/12/2011 11:14:30 |
l'ultima traccia di aministrativa riportata è il caso esaminato dall'adunanza plen. n. 10/2011 | |
Da: Isa | 15/12/2011 11:16:48 |
sentenza amministrativo Cons. St AD. PL. n. 10/2011 | |
Da: ... | 15/12/2011 11:19:10 |
Traccia (amministrativo) Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo. Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio. Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa | |
Da: AIUTOOOOOOOOOO | 15/12/2011 11:20:05 |
AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO AIUTOOOOOOOOOO | |
Da: Ms | 15/12/2011 11:20:37 |
Confermo la traccia dell'università .. Mo' so cazzi amari | |
Da: pedra | 15/12/2011 11:20:50 |
DI AMMINISTRATIVO GIRANO 2 TRACCE SI PUò SAPERE QUALE è QLLA VERA? | |
Da: AMMINISTRATIVO | 15/12/2011 11:20:58 |
l'università degli studi alfa acquistava la totalità delle quote della società privata beta, proprietaria dell'immobile zeta , per destinarlo a sede universitaria . modificato l'oggetto sociale di beta , includendovi anche l'attività di progettazione(architettonica ed urbanistica e di costruzione). l'l'università deliberava di procede alla scissione della società beta in due distinti enti: la società gamma, destinata a gestione del patrimonio immobiliare posseduto e la società delta cui si attribuivano obblighi di progettazione e costruzione, previa cessione del relativo ramo d' azienda. i locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società beta nonchè quello con cui si attribuivano alla neo costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione richiedendo tra l'altro la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 CPA, lamentando in particolare lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati. il candidato, assunte le vesti del legale dell'università , rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire | |
Da: pedra | 15/12/2011 11:28:51 |
CONFERMO KE LA TRACCIA VERA è QLLA DELL'UNIVERSITà NOTIZIE DALL'INTERNO | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 11:29:40 |
ragazzi tre puntini non è affidabile | |
Da: vincent 1 | 15/12/2011 11:33:26 |
ma su gossiplandia c'è quella del fondo tuscolano in Roma... | |
Da: aiutooooooooooooooo | 15/12/2011 11:34:31 |
fate i seri e diteci quale cavolo di traccia è quella di amministrativo! | |
Da: Locoxxxxxx | 15/12/2011 11:34:41 |
A me da Napoli confermano quella dell'Universita | |
Da: pedra | 15/12/2011 11:36:01 |
ragazzi confermo qlla dell'università .confermata da cz | |
Da: ... | 15/12/2011 11:37:29 |
ma scherzi???????????? io sono una persona seria, non mi permetterei mai depistare persone che si giocano il loro futuro: la traccia è qeulla sull'università !!!!!! tra qualche ora vedremo chi ha ragione | |
Da: cec | 15/12/2011 11:38:49 |
CONFERMO la traccia sull'università | |
Da: avv.xx | 15/12/2011 11:39:51 |
tracca sull'università ... | |
Da: cec | 15/12/2011 11:40:15 |
cmq è una traccia assurda.. | |
Da: avv.xx | 15/12/2011 11:40:50 |
ki x primo trova giurisprudenza x piacere gli estremi | |
Da: ... | 15/12/2011 11:42:47 |
http://www.gossiplandia.it/2011/12/diritto-amministrativo-esame-avvocato-2011/ | |
Da: Non giusto | 15/12/2011 11:42:54 |
per madyg23 ...Non ti proccupare ma ONESTAMENTE.......Stai scherzando vero???Io posso essere d'accordo sulla farsa ma non sulle modalità che state utilizzando....questo è vergognoso...Dimostra la diversità di mentalità esistente... Buona GIORNATA A TUTTI...Riflettete sull'onestà delle persone...State gabbando tanti ragazzi che stanno sudando per poter a testa alta superare la prova...... | |
Da: cec | 15/12/2011 11:43:53 |
rito abbreviato comune previsto all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in vigore dal 16 settembre. | |
Da: yyy | 15/12/2011 11:44:24 |
qualcuno ha sentenze relative alla traccia di civile? | |
Da: cec | 15/12/2011 11:47:21 |
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/NOTA%20CONSIGLIO%20DI%20STATO,%20ADUNANZA%20PLENARIA,%203%20giugno%202011,%20n.%2010%20a%20cura%20di%20Federico%20Trombetta.pdf vedete se questo può esservi utile..io purtroppo non sono una "addetta ai lavori" | |
Da: kloe1987 | 15/12/2011 11:47:27 |
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