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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: toroseduto | 15/12/2011 11:21:09 |
ragazzi: CASSAZIONE PENALE LUGLIO 2008 N 31688 il caso è quello di un dipendente pubblico che fa uso di internet cui aveva il libero accesso e con tariffa forfettaria per scaricare materiale mentre svolge le sue funzioni. Qui la Corte riconosce l'abuso di ufficio e non il peculato. | |
Da: PER ESTRELLA | 15/12/2011 11:21:15 |
estrella come sei messa oggi?? lo sai vero che aspettiamo tutti te :)) | |
Da: PER PIACERE | 15/12/2011 11:21:37 |
LA SENTENZA DI PENALE è DEL 25 NOVEMBRE 2010 N. 41709 | |
Da: just | 15/12/2011 11:21:43 |
ora la soluzione!!!!!!!!!!! | |
Da: di_ieri | 15/12/2011 11:22:01 |
USO ILLECITO DEL COMPUTER IN UFFICIO PER CONNETTERSI AD INTERNET: PECULATO OD ABUSO D'UFFICIO? Cass. pen. 2009, 3, 1009 Mario De Bellis Magistrato SOMMARIO: 1. I termini della questione. - 2. L'antecedente logico della fattispecie in esame: il peculato mediante uso illegittimo del telefono. - 3. I precedenti giurisprudenziali nei quali si è ravvisato il reato di peculato nella condotta di connessione abusiva ad internet. - 4. Oggetto giuridico del peculato, valore del bene sottratto. - 5. Peculato od abuso d'ufficio? 1. I TERMINI DELLA QUESTIONE La sentenza che si annota (Sez. VI, 9 aprile 2008, Cannalire), si pone in drastico contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale finora del tutto pacifico che ravvisava nell'uso illecito del computer dell'ufficio (utilizzato nel caso di specie per scaricare materiale da internet) da parte di pubblico ufficiale la commissione del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. (1) (1) Sul peculato in generale ACETO-DE AMICIS, Auto "blu" e peculato: le esigenze di servizio escludono l'interversio possessionis, in questa rivista, 2004, p. 1029; ARIOLLI-GIZZI, L'utilizzo del telefono d'ufficio da parte del pubblico dipendente per chiamate personali, ivi, 2004, p. 2012; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, Cedam, 2001 p. 167 ss., CUPELLI, I delitti di peculato, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, diretto da Fiore, Utet, 2004, p. 41 ss.; DI VIZIO, II peculato, in AA.VV., I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Fortuna, Giuffrè, 2002, p. 15 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte speciale, vol. I, Zanichelli, 2002, p. 181 ss.; FORNASARI, Peculato, in BONDI-DI MARTINO-FORNASARI, Reati contro la pubblica amministrazione, Giappichelli, 2004, p. 115; GAMBARDELLA, Peculato, in Codice Penale Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretto da LATTANZI-LUPO, Giuffrè, 2005, p. 269 ss.; LEGHISSA, Art. 314 c.p., in Le fonti del diritto italiano, Codice Penale, a cura di PADOVANI, Giuffrè, 2005, p. 314 ss.; MANCINI, La condotta di appropriazione del pubblico ufficiale: tra peculato e violazione della pubblica custodia di cose, in questa rivista, 2000, p. 1623; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, 1950, vol. V, p. 99; NEGRI-PISCITELLO-RIVA, Il peculato, Cedam, 2006; PAGLIARO, Delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 2000, p. 35 ss.; ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffrè, 2002; SEGRETO-DE LUCA, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 1999, p. 87 ss.; SCORDAMAGLIA, Peculato, in Enc. dir., Giuffrè, 1982, vol. XXXII, p. 554 ss. . Si sostiene invece nella sentenza in esame che tale condotta integri semmai gli estremi del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (2) (2) Sull'abuso d'ufficio, in generale, v. in dottrina BAFFI, Abuso d'ufficio, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, diretto da Fiore, Utet, 2004, p. 261 ss.; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, Cedam, 2001; BRIDDA, Abuso d'ufficio e concorso di persone (in tema di concorso dell'extraneus nel reato proprio), in questa rivista, 2004, p. 3198; CIARNIELLO, Sulla configurabilità dell'abuso d'ufficio mediante omissione, ivi, 2000, p. 3289; CIOFFI, Eccesso di potere e violazione di legge nell'abuso d'ufficio, Giuffrè, 2001; CONDEMI, Atti idonei diretti in modo non equivoco ed intenzionalità del dolo nel delitto di abuso d'ufficio, in questa rivista, 2001, p. 1462 ss.; CUPELLI, Abuso d'ufficio e tipologia delle fonti: sulla rilevanza penale della violazione di un "sistema di norme", ivi, 2001, p. 1030 ss.; DI MARTINO, Abuso d'ufficio, in BONDI-DI MARTINO-FORNASARI, Reati contro la pubblica amministrazione, Giappichelli, 2004, p. 235 ss.; FANTUZZI, Abuso d'ufficio e dolo intenzionale, in questa rivista, 2004, p. 469 ss.; GAMBARDELLA, Abuso d'ufficio, in Codice Penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretto da LATTANZI-LUPO, Giuffrè, 2005, p. 332 ss.; GAMBARDELLA, II controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Giuffrè, 2002; IADECOLA, L'abuso d'ufficio, in AA.VV., I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di FORTUNA, Giuffrè, 2002, p. 100 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, vol. I, Zanichelli, 2002, p. 238 ss.; MANNA, Abuso d'ufficio e conflitto d'interessi nel sistema penale, Giappichelli, 2004; MANNA, Profili storico-comparatistici dell'abuso d'ufficio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 1201 ss.; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, 1950, vol. V, p. 227; MANZIONE, voce Abuso d'ufficio, in Dig. d. pen., Agg., Utet, 2000, p. 1 ss.; NATALINI, Intenzionalità del dolo ex art. 323 c.p. e pretesa esclusività della finalità tipica: l'avallo della Cassazione ad una discutibile assimilazione ermeneutica, in questa rivista, 2004, p. 3204; PAGLIARO, Delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 2000, p. 231 ss.; PIGHI, "Permesso" e "norme" nella disciplina penale dell'abuso edilizio, Giuffrè, 2003; PINELLI, Profili costituzionalistici del reato di abuso d'ufficio, in Giur. it., 2000, p. 1095 ss.; RIGHI, Art. 323 c.p., in Le fonti del diritto italiano, Codice Penale, a cura di PADOVANI, Giuffrè, 2005, p. 1460 ss.; ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffrè, 2002; SEGRETO-DE LUCA, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 1999, p. 473 ss.; TESAURO, Violazione di legge ed abuso d'ufficio, Giappichelli, 2002; TESAURO, I rapporti tra l'art. 323 c.p. e l'ari. 97 Cost. tra disposizioni programmatiche e norme precettive, in Foro it., 2003, II, c. 483 ss. . Si osserva infatti che, laddove il contratto di connessione ad internet stipulato dalla amministrazione preveda una tariffa flat (sia cioè a costo forfettario, un tanto al mese) il fatto che il pubblico ufficiale effettui connessioni abusive non comporta danno patrimoniale per l'amministrazione. Si afferma ancora, più radicalmente, che l'uso abusivo da parte del pubblico ufficiale del computer e delle linee telefoniche non comporta alcuna "appropriazione" dei beni stessi, condotta questa necessaria per la sussistenza del reato di cui all'art. 314 c.p., bensì una mera distrazione degli stessi, un uso abusivo rilevante solo ai fini del reato di cui all'art. 323 c.p | |
Da: Antonia81 | 15/12/2011 11:22:02 |
Qual'è la traccia esatta ? | |
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Da: francicrisa | 15/12/2011 11:22:40 |
CI DITE LA SOLUZIONE???? | |
Da: neo | 15/12/2011 11:23:17 |
per me non è peculato , ma abuso d'uffcio cosa ne pensate | |
Da: daniela80 | 15/12/2011 11:23:30 |
la sentenza di penale? | |
Da: alex | 15/12/2011 11:23:50 |
ma qual è più semplice penale o civile???? | |
Da: ... | 15/12/2011 11:24:56 |
LA TRACCIA DI PENALE è DAVVERO FACILE, DAI...CORAGGIO!!! | |
Da: ... | 15/12/2011 11:25:39 |
ALEX, penale, ovviamente!!! | |
Da: hevilina | 15/12/2011 11:25:52 |
ma "x tutti" ke fine ha fatto??? dove sei????? xkè nn posti il resto della soluzione''????? | |
Da: ester82 | 15/12/2011 11:26:16 |
il candidato,assunte le vesti di difensore di Caio, analizzato il caso e la fattispecie giuridica,rediga motivato atto di appello,evidenziando,tra l'altro,che le indagini difensive legittimamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune beta un contratto con tariffa forfettaria denominato"tutto incluso" | |
Da: betabioptal x sorella | 15/12/2011 11:26:26 |
certamente, se ho sollevato una questione inutile me ne scuso! Forza con le soluzioni! | |
Da: vincent 1 | 15/12/2011 11:27:13 |
ma perchè non passiamo tutti al forum "generale", così siamo solo divisi | |
Da: Lena 77 | 15/12/2011 11:27:13 |
ragazzi, attenetevi alla traccia, lasciate stare se nel 2003 non ci poteva essere il tutto incluso, secondo quanto indica la traccia, il comune aveva stipulato con l'ente gestore quella tariffa ed il peculato non c'è proprio in virtù dell'esistenza di quella tariffa che non ha fatto sborsare neppure un euro in più all'ente ( sent. 25 novembre 2010, n. 41709...) | |
Da: Oooooooooooo | 15/12/2011 11:28:16 |
Avete il testo della sent 41709/10??? | |
Da: sceriffo78 | 15/12/2011 11:28:53 |
raga le tracce di oggi? devo dare un aiuto a salerno | |
Da: steee | 15/12/2011 11:29:08 |
ragazzi alloraaa? dobbiamo essere piu' chiari! la fattispecie non rappresenta quindi il reato di peculato giusto? e di conseguenza potremmo difendere in questo modo il nostro assistito? anche xk il dipendente ha stipulato un contratto di somma forfettaria e di conseguena alla pa nn verrebbe arrecato alcun danno? RISPONDETE! | |
Da: Lena 77 | 15/12/2011 11:29:47 |
IMPORTANTE: Non fatevi fuorviare da sentenze che parlano di altri reati....il vostro imputato è stato condannato solo per peculato ed è quello specifico reato che dovete pertanto contestare, non andate ad inventarvi altri reati che, ancorchè potenzialmente sussistenti, NON SONO STATI CONTESTATI NEPPURE DAL PM .....e glieli contestate voi che siete i difensori? ;-) | |
Da: mano negra | 15/12/2011 11:29:53 |
Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato. La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni. Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità, ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato. Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" . A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A. A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile. Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività, l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150). Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709) Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio. | |
Da: ddv | 15/12/2011 11:30:21 |
amici, per cortesia, mi date la traccia completa di penale? grazie.... | |
Da: in subordine... | 15/12/2011 11:30:30 |
alla richiesta di assoluzione, riconoscimento del peculato d'uso con conseguente riduzione della pena... | |
Da: oclaf | 15/12/2011 11:32:07 |
Stiamo calmi estrelle81 sta lavorando per noi | |
Da: toroseduto | 15/12/2011 11:32:21 |
Quella del 2010 è sull'utenza telefonica mentre quella che ho postato DEL 2008 N 31688 è lo stesso caso!!dipendente pubblico che scarica materiale da internet in ufficio durante l'oarrio di lavoro con tariffa flat! | |
Da: just | 15/12/2011 11:32:27 |
Se il dipendente pubblico utilizza un cellulare aziendale o una connessione internet mentre è in ufficio, per scopi privati, non può essere penalmente perseguibile per il delitto di peculato, sempre che i costi siano contenuti. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2010, n. 41709. Non integra il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., infatti, la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione ([i]). In altre parole, la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto. Ovviamente, come confermato da una recente giurisprudenza di legittimità, integra peculato la condotta che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di un valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per l'utilizzazione che ne faccia l'agente ([ii]). Per quanto attiene, più specificatamente, l'utilizzo del mezzo del telefono da parte del pubblico ufficiale, si rileva come "L'uso privato dell'apparecchio telefonico, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni d'ufficio, comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione e per questo l'uso smodato e non episodico del telefono aziendale per fini privati rientra nella fattispecie punita dall'art. 314 c.p." ([iii]). Già in altre pronunce si è evidenziato come fosse erronea la decisione di escludere la sussistenza del reato di peculato nella condotta del pubblico dipendente che abbia utilizzato il computer in uso in ufficio per navigare in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione affermando apoditticamente che non vi sarebbe stato danno patrimoniale per l'amministrazione sul rilievo che il computer sarebbe stato comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione. Infatti, oltre a doversi considerare che la fattispecie del peculato tutela non solo il patrimonio della pubblica amministrazione, ma anche il corretto funzionamento degli uffici basato su un rapporto di fiducia e di lealtà con il personale dipendente, si sarebbe dovuto comunque accertare in concreto se il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, giacché in tale secondo caso l'utilizzatore abusivo si sarebbe appropriato, oltre all'energia elettrica consumata con l'accensione dell'apparecchio, anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per le finalità estranee alla pubblica funzione ([iv]). | |
Da: me | 15/12/2011 11:34:30 |
ma dove leggete che scarica porno? Può aver scaricato canzoni o film. E c'è da considerare la banda intasata per il download. Se il comune non ha messo dei proxy hai voglia a fare i tuoi comodi. Il dipendente poteva stare su facebook o su youtube per questo abusava d'ufficio | |
Da: Ciccix | 15/12/2011 11:34:49 |
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 25.11.2010, n. 41709 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di Mario E. in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell'E. in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell'ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali. Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per "l'assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato". Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo del reato consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale "rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva". Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all'utilizzo del computer dell'ufficio per usi personali perché il Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest'ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l'ingiusto vantaggio patrimoniale che l'indagato si è procurato. L'indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. I ricorsi sono inammissibili. Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa corte di cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa 75 euro in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati ali esame della Corte di cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l'accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio. È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c), essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in Internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell'E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione. | |
Da: sentenza successiva del 2010 | 15/12/2011 11:37:29 |
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