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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: Innominato per Artù | 19/12/2011 16:21:20 |
Ci hai messo 4 giorni | |
Da: per Artù | 19/12/2011 17:17:08 |
Quoto il commento qui sopra | |
Da: Innominato per Art | 19/12/2011 18:12:32 |
Quello che hai scritto, lo trovavi nelle pagine precedenti, quando mi firmavo con i puntini e discutevo con Gregor, lo avevo spiegato. Se uno appella per mancanza dell'elemento oggettivo e poi conclude che il fatto non costituisce reato e' come se vuole convincere qualcuno che vuole una mela e in conclusione chiede una pera. Non e' una questione marginale come qualche soggetto crede. | |
Da: mou | 19/12/2011 19:05:16 |
io non ho chiesto derubricazione perchè la sentenza del 2010 riteneva non sussistesse nè peculato x distrazione nè abuso d'ufficio il reato di peculato non può profilarsi per mancanza di danno patrimoniale apprezzabile perchè la tariffa era tutto compreso | |
Da: andrea123545 | 19/12/2011 19:08:29 |
la sola nomina o anche la procura speciale? | |
Da: mou | 19/12/2011 19:09:12 |
c'era una sentenza che parlava dell'insussistenza el. ogg. x pec ma sussit el. ogg x abuso..ma io difendevo il cliente ..quindi devo citare la sentenza che più mi conviene..specie se nega due reati | |
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Da: mou | 19/12/2011 19:11:44 |
@andrea123545: io ho messo la nomina con procura speciale quanto all'abuso d'ufficio...infatti non sussiste neppure il danno econimico modesto visto che la tariffa era tutto incluso | |
Da: per andrea | 19/12/2011 19:17:09 |
io ho messo solo la nomina con tutte le facoltà previste dal c.p.p quindi anche quella di impugnare. La procura speciale secondo me poteva anche non esseere inserita. | |
Da: mou | 19/12/2011 20:04:26 |
quanto al dibattito sulla formula accusatoria, la sentenza della Cassazione Penale, sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 41709 parla di insussistenza http://www.altalex.com/index.php?idnot=51264 non integra il delitto di peculato: ovvero atto non sussiste perchè difetta l'elemento oggettivo, necessario ai fini della realizzazione della condotta | |
Da: Innominato | 19/12/2011 20:32:38 |
sono un po' pentito di non aver chiesto la derubricazione,per lo stesso motivo di mou, anche se non e' un errore. La Corte potrebbe, come e' successo in primo grado, ritenere la penale responsabilita' . In tal caso si puo' sostenere la derubricazione...anche se il giudice puo' derubricare anche se non lo abbiamo chiesto.Comunque, le uniche due soluzioni trovate non ne parlano. Quanto alla procura speciale, io ho scritto: come nomina in calce, mi sono considerato appena nominato,quindi, ho inserito la procura speciale. | |
Da: Innominato per Gregor | 19/12/2011 20:43:59 |
Leggendo i post precedenti, tu mi hai accusato di sostenere che l'evento e' il danno. Fammi fare due risate: nel reato di peculato quale e' l'evento???? | |
Da: mou | 19/12/2011 20:46:02 |
anch'io ho fatto nomina con procura speciale in calce io chiesto le attenuanti di cui all'art.62 bis | |
Da: Innominato per Mou | 19/12/2011 22:01:45 |
Anch'io ho chiesto le attenuanti 62 bis,ma, prima il 323 bis | |
Da: CIF & FOB | 19/12/2011 22:07:54 |
L'applicazione delle misure non detentive in luogo della pena pecuniaria l'avete chiesta voi? | |
Da: per mou | 19/12/2011 22:28:37 |
io ho chiesto la derubricazione nel secondo motivo, nonostante nel primo (sull'azzsoluzione) abbia inserito la sentenza che afferma che non sussiste nè il reato di peculato nè quello di abuso d'ufficio e mi sembra di non aver commesso nessun errore. Il secondo motivo infatti è subordinato al primo, quindi se la Corte d'Appello ritenesse di condannare il soggetto e quindi non accogliere il motivo sull'assoluzione, si chiede allora la condanna per un altro reato (l'abuso d'ufficio),punito con una pena meno grave. Inoltre ho chiesto circostanze attenuanti di cui all'art. 323 bis e 62 n.4 in concorrenza tra loro (c'è una sentenza sul codice giuffrè che ti dice espressamente che queste attenuanti concorrono) ed infine attenuanti generiche, rideterminazione della pena nei limiti dei due anni e conseguentemente beneficio della sospenzione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casselario giudiziale. | |
Da: camerun76 | 19/12/2011 22:59:28 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: serbian 81 | 19/12/2011 23:10:02 |
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Da: Innominato per serbiamo | 19/12/2011 23:11:32 |
Per fortuna che l'atto penale lo sanno fare tutti....ma per favore.... | |
Da: serbian 81 | 19/12/2011 23:15:47 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: il cassazionista | 19/12/2011 23:25:29 |
l'atto di penale era di una banalità disarmante...era alla portata degli amministrativisti puri come mio compare Stefano Doddo che ha fatto il suo primo appello di penale in sede di esami | |
Da: serbian 81 | 19/12/2011 23:28:25 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ....... | 19/12/2011 23:38:32 |
io ci andrei piano con le ovvietà....fino a quando non vedete i vostri nomi nell'elenco degli ammessi! | |
Da: serbian 81 | 19/12/2011 23:40:17 |
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Da: il cassazionista | 19/12/2011 23:44:10 |
mio compare stefano doddo ci sarà sicuramente.. | |
Da: JAGO1 X Innominato e Gregor | 19/12/2011 23:53:29 |
Nel delitto di peculato non può essservi evento essendo fattispecie di mera condotta...Cosa diversa dall'evento è il danno...Un po' di teoria generale del reato niente, eh? | |
Da: JAGO1 X Innominato e Gregor | 19/12/2011 23:56:30 |
Nel delitto di peculato non può essservi evento essendo fattispecie di mera condotta...Cosa diversa dall'evento è il danno...Un po' di teoria generale del reato niente, eh? | |
Da: serbian 81 | 20/12/2011 00:00:34 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ....... | 20/12/2011 00:08:13 |
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Atti/Diritto%20penale/Atto%20di%20appello/default.aspx?id=14598 Linkate su questo indirizzo e vedete come andava fatto l'atto! | |
Da: JAGO1 X Serbian 81 | 20/12/2011 00:13:09 |
Che ignoranza, infatti...Peccato che l'antigiuridicità costituisce un rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l'intero ordinamento giuridico, rapporto che non si configura quando anche una sola norma, ubicata in qualsiasi luogo dell'ordinamento, facoltizza o rende doverosa la realizzazione del fatto penalmente rilevante (cause di giustificazione). Solo se il fatto è commesso in assenza di ogni causa di giustificazione, il fatto è antigiuridico, e costituirà reato se concorreranno gli altri estremi del reato (la colpevolezza e la punibilità). Ciò posto, caro/o Serbian 81, d'altra parte, se fosse stato come tu dici, avresti dovuto utilizzare come formula terminativa "perchè il fato non costituisce reato"..., non credi? rifletti... | |
Da: Innominato per jagoi | 20/12/2011 00:16:22 |
Infatti, io ero ironico...lo sappiamo che e' di mera condotta | |
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