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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: priscilladelmare17/12/2011 00:48:42
Ct: io hi fatto come te... Speriamo...

Da: bs 8417/12/2011 06:25:18
ciao, secondo voi, io come terzo motivo ho messo la derubricazione del reato in abuso d'ufficio, scrivendo "in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la corte non volese accogliere il motivo sollevato in via principale, voglia.....
Sul punto non mancano pronunce giurisprudenziali (n. 31688/2008)"
ho riportato la sentenza e basta!!!
un commissario- avvocato penalista che era li mi ha detto che non era un errore nè metterla nè non..
secondo voi???
grazie.. ma questo motivo mi tormenta!!!!

Da: per bs 8417/12/2011 07:53:49
idem come te..
ho chiesto la derubricazione del reato in abuso d'ufficio.
Non ho avuto la possibilità, fino ad ora, di confrontarmi con nessun avvocato penalista, non ho, quindi, nessun riscontro in senso positivo o contrario.
ciao

Da: Avv. Prof. FETENTE17/12/2011 09:31:09
Posto qui la soluzione proposta da "Altalex" riguardo all'atto di appello penale dell'anno scorso.

Leggetela attentemente !!!
Così, capirete che ho ragione riguardo a quanto ho sostenuto sull'atto di quest'anno.


TRACCIA

Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all'interno di un'automobile parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto.
All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più più persone.
Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.




Soluzione proposta



Alla Ecc.ma Corte d'Appello di …

Atto d'appello

Il sottoscritto Avv … , difensore di fiducia giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, di Tizio nato a … e residente a … in via …, imputato nel procedimento penale n. … RGNR, condannato dal Tribunale di … con sentenza n. … pronunciata in data … e depositata in data …, alla pena di anni di reclusione ed euro di multa per il reato di cui al combinato disposto ex art. 56 e 628, comma 3, lett. 1), c.p.

PROPONE APPELLO

avverso la sopra indicata sentenza, in particolare su tutti i capi della stessa sui quali si basa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per i motivi che qui di seguito si va ad esporre.

Preliminarmente è opportuno ricordare alla Ecc.ma Corte, che Tizio, nel momento in cui veniva arrestato si trovava, insieme a Caio, all'interno di un'autovettura parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa, in possesso di due pistole con relative munizioni, ma non pronte allo sparo, e di un cappellino di lana ritenuto "astrattamente" idoneo al nascondimento del volto.

La Corte ha, quindi, ritenuto che gli elementi ora ricordati fossero sufficienti a configurare il tentativo e, a seguito di giudizio immediato, ha condannato Tizio e Caio per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più più persone.

Questa difesa intende, con il presente atto, evidenziare e motivare la erronea interpretazione della legge penale effettuata dal giudice di prime cure che, per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato, si è discostato dai principi vigenti in materia di delitto tentato.

Infatti ai sensi dell'art. 56 del c.p. risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. L'individuazione del tentativo, dunque, si incentra su due requisiti che devono sussistere contemporaneamente:

idoneità degli atti; e

non equivocità degli stessi.

Per quanto riguarda l'idoneità degli atti dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un atto si possa ritenere idoneo quando, valutato ex ante ed in concreto (c.d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata (ex plurimis Cass. 40058/2008; Cass. 43255/2009; Cass. 27323/2008; Cass. 34242/2009). Detto assunto risulterebbe poi anche confermato dall'espressa previsione dell'art. 49, comma 2, c.p., nella parte in cui dispone la non punibilità' per l'inidoneità' dell'azione.

Piu' controversa appare, invece, la nozione di univocita' degli atti. Secondo un primo orientamento anche "l'atto preparatorio può' integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" (Cass. 40702/2009).

Secondo altro orientamento, invece, "gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocita' degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori" (Cass. 9411/2010; Cass. 40058/2008; Cass. 36283/2003; Cass. 43406/2001).

Vi è poi una posizione intermedia la quale stabilisce che il tentativo e' punibile non solo quando l'esecuzione e' compiuta ma anche quando l'agente ha compiuto uno o piu' atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volonta' di voler compiere un determinato delitto. In altri termini ci si troverebbe di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Piú in dettaglio, per la configurabilità del tentativo di rapina occorre che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso (Cass., Sez. II, 1° febbraio 1994, Evinni, in Giust. Pen., 1994, II, 705)

In senso parzialmente contrario, si è ritenuto che, per configurare il tentativo di rapina, non è sufficiente che l'attività dell'agente sia virtualmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia e che la direzione degli atti sia univoca, ma è necessario, altresí, che sussista la prova manifesta della volontà di conseguire l'intento criminoso in relazione ad un fatto non astrattamente considerato, sebbene concretamente delineato con la contestazione accusatoria, pur potendo, l'intenzione criminosa, essere desunta anche da comportamenti esteriori dell'agente che non abbiano, comunque, un incerto significato (Cass., Sez. II, 1° marzo 1986, Ciaravolo, in Cass. Pen., 1988, 66).

Nel caso di specie, qualunque sia l'orientamento (anche il più restrittivo) al quale l'Ecc.ma Corte vuole aderire in ordine alla univocità degli atti richiesti per la configurabilità del tentativo, non è possibile ravvisare, nella condotta dell'opponente, il requisito richiesto. Infatti, perchè sia configurabile il tentativo di rapina, ed aderendo agli orientamenti più restrittivi, devono essere presenti i seguenti requisiti:

idoneità degli atti: la condotta dell'agente deve essere potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa altrui mediante violenza o minaccia;

non equivocità degli stessi: gli atti devono indicare in modo non equivoco la volontà di voler compiere la rapina.

I suddetti requisiti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti. Al giudice, infatti, non è consentito conferire idoneità ed univocità di direzione ad atti che, di per se stessi, ne sono privi, basandosi semplicemente su una ``interpretazione'' dell'atteggiamento degli indagati o del luogo di sosta della loro autovettura.

Nel caso di specie l'opponente è stato arrestato mentre si trovava seduto su un autovettura parcheggiata a 100 metri dalla banca Alfa che, secondo una mera supposizione, era l'obiettivo della presunta rapina.

In altre parole nessun elemento oggettivo indica la sussistenza di un tentativo di rapina, ma solo una supposizione del giudicante.

Oltre a ciò le armi rivenute dentro l'autovettura, seppur munite di munizioni, non erano pronte allo sparo e, cosa ancor più fondante, regolarmente detenute. In ordine poi al cappellino di lana ritrovato dentro la autovettura e ritenuto "astrattamente" idoneo al nascondimento del volto non configura prova certa che fosse detenuto per quell'utilizzo (non si trattava di un passamontagna). Oltre a ciò, anche qualora si volesse ipotizzare che servisse nella rapina (ma siamo sempre nel campo delle supposizioni), non si capirebbe per quale motivo vi dovesse essere un solo cappellino, quando i presunti autori del delitto sono due.

I fatti, letti in modo obiettivo e scevri da arbitrarie interpretazioni, sono che l'opponente si trovava seduto su un autovettura parcheggiata a centro metri da una banca, in possesso di un arma regolarmente detenuta e un cappellino di lana.

La condotta degli arrestati, quindi, non può essere considerata un comportamento idoneo ed univocamente diretto a commettere una rapina nei confronti della banca Alfa, né qualunque altro reato nei confronti di un qualunque soggetto. Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure non possono, quindi, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina

In ultimo, e per mero scrupolo difensivo, è appena il caso di evidenziare come risultino infondate le aggravanti contestate in sentenza relative alla riunione di più persone e all'uso delle armi. La ratio di tali aggravanti risiede nel fatto che, grazie ad esse, si accresca la forza intimidatrice della minaccia, cosa, nel caso di specie, non avvenuta dal momento che il delitto non si è compiuto.

In conclusione, la decisione impugnata deve essere riformata in quanto si basa su un'erronea interpretazione della legge penale in materia di delitto tentato.

Per tutti i motivi sopra esposti

SI CHIEDE

che L'ecc. ma Corte d'Appello di ____, in condivisione dei motivi suesposti, voglia:

In Via Principale:

riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 1, c.p. perché il fatto non costituisce reato;

In subordine:

riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, c.p. mancando la prova che gli atti posti in essere fossero univocamente diretti a commettere un delitto.

In subordine, e nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenga di condividere le motivazioni suesposte,

escludere l'applicazione delle aggravanti contestate ed, in ogni caso, previa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., rideterminare la pena e concedere ogni beneficio di legge.

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE

Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,

nomina

difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

……..,li…….

Tizio

per accettazione dell'incarico e autentica della firma

(Avv………)



Da: Avv. Prof. FETENTE17/12/2011 09:37:36
Il reato non c'era proprio, eppure è stata chiesta l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato !!!!!!!

Beh, SALUTI (soprattutto a LIA) !!!!!

Da: Avv. Prof. FETENTE17/12/2011 09:41:35
Prima, ho scritto "attentemente" al posto di "attentamente" !!!
Chiedo venia pei l'errore di battitura !!!

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Da: Avv. Prof. FETENTE17/12/2011 09:43:58
Prima, ho scritto "attentemente" al posto di "attentamente" !!!
Chiedo venia per l'errore di battitura !!!

Da: bs 8417/12/2011 09:49:45
per avv. Fetente..

può x piacere dirmi se è un errore chiedere la derubricazione in estremo subordine??? grazie..

x la formula dell'assoluzione, la sentenza risolutiva diceva che il "resto non sussiste".. è per questo che anch'io ho sostenuto tale formula..
grazie di tutto!!!

Da: Avv. Prof. FETENTE17/12/2011 10:16:07
A "bs 84".

Tranquillo, non è un errore purché le diverse richieste alla Corte adita avvengano in via gradata e siano ben motivate !!!

Da: gregor 17/12/2011 15:29:12
tutti, che fosse ''perchè il fatto non sussiste'' o ''perchè il fatto non costituisce reato'' hanno chiesto al giudice a decidere una questione: l'assoluzione. Nella motivazione della conseguente sentenza il giudice deve decidere, come terzo imparziale e nel processo penale il giudice non è vincolato alle motivazioni delle (P.M., difesa ecc.), ma decide la questione secondo giustizia riguardo alla ''assoluzione'' così come richiesa, si sarà così pronunciato per la sua motivazione (non è infrequente che quando una parte chieda l'assoluzione per mela, l'altra parte la condanna per pera o papaia ed il giudice decide per l'assoluzione per albicocca).
Il Giudice, infatti, dovrà comunque assolvere il caio nella formula che riterrà opportuna,  prescindendo da che lo sia stato richiesto ritualmente o irritualmente.

Pare dunque una questione di lana caprina oppure può inficiare l'atto? secondo me non può inficiarlo. Una Corte di appello sarebbe comunque chiamata a pronunciarsi per l'assoluzione dunque una bocciatura dell'atto non potrebbe essere giusta, ne' in ipotesi si sia concluso per l'assoluzione ''...perchè il fatto non costituisce reato'' e neppure in ipotesi si sia concluso per la medesima assoluzione ''...perchè il fatto non sussiste''.

forse sarà premiato chi ha fatto una richiesta chiara senza aver avuto bisogno di un riferimento all'art. 530. Se ad esempio un candidato avesse scritto ''si chiede l'assoluzione nella formula ritenuta di giustizia'' sarebbe stato correttissimo.

Da: gregor 17/12/2011 15:34:10
''hanno chiesto al giudice a decidere'', ops! e che i puristi dell'italiano vadano a farsi ...!

Da: x gregor17/12/2011 17:24:50
caro gregor, quello che dici è giusto, però tieni conto che se nella parte motiva si dice una cosa e nella conclusione se ne chiede un'altra, qualche dubbio al commissario che legge il compito dovrebbe venire... sopratutto sul fatto che il candidato non sappia la distinzione tra "fatto non sussiste" e "fatto non costituisce reato", e ciò non depone a suo favore.

Da: Per Gregorio17/12/2011 17:35:17
Ovvio che l'atto e' valido etc. Il problema e' stiamo sostenendo un esame dove devi dimostrare di sapere che se impugni per mancanza dell'elemento ogg la formula assolutoria e' il fatto non sussiste,loro valutano quello che scrivi no se l'atto e' valido

Da: x gregor17/12/2011 17:40:24
certo poi, se per il resto l'atto è motivato bene, può anche darsi che ti graziano o magari non abbassano il voto più di tanto.

Da: dune17/12/2011 18:20:24
scusate un dubbio.. la pena era di tre anni, quindi la minima prevista.. non è errore aver chiesto le attenuanti?
grazie

Da: Per Dune17/12/2011 18:57:02
Se hai chiesto l' attenuante speciale o la derubricazione va' bene, altrimenti no

Da: Per Dune17/12/2011 19:00:17
Se hai chiesto l' attenuante speciale o la derubricazione va' bene, altrimenti no. Cioè , le attenuanti generiche le potevi chiedere solo se hai chiesto prima l'att. Speciale...non mi ricordo l'articolo.....quella che diminuisce la pena specificatamente al reato nostro e a altri come l'abuso uff. Oppure se hai chiesto di derubricare. Altrimenti, chiedi di diminuire la pena gia' al minimo

Da: gregor 17/12/2011 19:38:37
ho già lungamente argomentato a pag. 30 sul perchè ho ritenuto e ritengo più corretto la formula ''perchè il fatto non costituisce reato'' ... le teorie sull'insussistenza del reato non mi hanno convinto. L'aver rilevato poi che l'atto non è inficiato nella sua validità non significa sostenere che non sia un errore valutabile con il voto e di fatti non l'ho sostenuto e ne' lo sostengo

Da: gregor 17/12/2011 19:42:12
a pag. 30:
Da: gregor     16/12/2011 22.49.13

''... Secondo la  teoria bipartita di Carrara, quella maggiormente sostenuta in giurisprudenza, il reato è composto da due elementi: quello soggettivo, che concerne l'autore del reato, e quello oggettivo, che si concentra sulla sua condotta.
L'elemento oggettivo è composto a sua volta da condotta, evento e nesso causale.

Nel caso di specie, la condotta è quella di Caio, così come rappresentata in traccia:

''... sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione...'';

l'evento è la ''appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione'' (Cass. n. 21165/2009) di caio, così come avvenuto, almeno una volta, allorchè caio fu sorpreso dal sindaco;

il nesso causale, è la riconducibilità a tizio del fatto reato come sopra configuratosi e come accertato dal sindaco e da una sentenza.

Ecco realizzato il fatto, che è senz'altro penalmente rilevante, esistente e certamente attribuibile a Caio ...'

Da: .......17/12/2011 19:48:03
Gregor, l'evento, come spiega la sentenza che tutti abbiamo utilizzato, non vi e' stato per mancanza del danno,infatti, il contratto era tutto incluso....etc. Quindi,difetta l'elemento oggettivo. Parla con un penalista ed in futuro concentrati sul civile perche' il penale ti risulta piu' che ostico...

Da: Insussistenza dell''elemento oggettivo17/12/2011 19:48:11
Ragazzi io non capisco cosa state ancora ragionando ....se avete messo il fatto non costituisce reato non vi preoccupate...lo rifate l'anno prossimo...ma non vi dovete rovinare la vita

Da: .......17/12/2011 19:55:35
Concordo, con il post sopra,pero', essere bocciati e' meno grave di non capire dopo giorni, avendo i manuali a disposizione, la sentenza, i codici esplicati, i penalisti da consultare. Poi, il ragionamento logico e' inesistente. Come li difenderanno i clienti????

Da: .......17/12/2011 20:01:44
Forse questi non sanno cos'e ' l'evento e non hanno parlato neppure del principio di offensivita' (doveroso nel caso a noi sottoposto).

Da: x gregor17/12/2011 20:25:44
caro gregor l'evento non è l'appropriazione, che è invece la condotta. L'evento è il danno.

Da: branco di capre!17/12/2011 20:57:27
tu sei fuori! ''evento è il danno'' ahahahahah! seguendo la tua brillante tesi se l'evento è il danno, i reati privi di evento (quelli di pura condotta per esempio) sono anche privi di danno?

... forse è bene che tu ripassi un po' la materia

Da: x branco di capre17/12/2011 21:16:12
ripassala tu la materia ignorante e maleducato.

Da: cipolla17/12/2011 21:26:07
e secondo voi, io, che nel ricopiare l'atto di penale ho scritto il CHIEDE non al centro del rigo a capo, ma via discorrendo.....potrei essere penalizzata e rischiare la bocciatura o una grave insufficienza?

Da: gregor 17/12/2011 22:06:39
nel caso di specie il danno economico c'entra poco e niente nella configurazione dell'elemento oggettivo, con molta tranquillità vorrei far notare che il peculato è un reato plurioffensivo, così come ben descritto nella Cass n. 13064/2005

http://www.altalex.com/index.php?idnot=9754

'E' pur vero che la natura plurioffensiva del peculato comporta che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (sez. 6^, sent. in data 2-3- 99, Abate; sent. in data 29-4-02, Corticchia). Tuttavia il carattere plurioffensivo del peculato (posto a tutela anche della legalità, dell'efficienza, della probità e dell'imparzialità della p.a.) non vale affatto a rendere irrilevante il valore e/o l'utilità economicamente apprezzabile o comunque sfruttabile a fini patrimoniale della cosa sottratta. Sebbene l'interesse giuridico di fondo tutelato dalla norma attenga al dovere di fedele e onesta amministrazione, lo specifico oggetto giuridico del delitto si identifica proprio nella tutela del patrimonio della pubblica amministrazione (sez. 6^ sent. in data 2-6-99, Cudia).

spero che adesso sia per tutti chiaro che la formula ''perchè il fatto non sussiste'' avrebbe dovuto essere usata se il peculato fosse stato un reato posto a protezione di uno ed un solo bene giuridico, ma sappiamo che al contrario il peculato è un reato plurioffensivo (tanto che è inquadrato sotto il titolo dei reati contro la P.A. e non sotto i reati contro il patrimonio)

la natura plurioffensiva del peculato comporta che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, insomma mi pare scritto molto chiaramente sopra, per chiarezza lo riporto nuovamente

'...la natura plurioffensiva del peculato comporta che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato...' . non sono io ad affermarlo è la Cassazione.

mi dispiace per chi abbia usato la formula sbagliata, non dico somaro a nessuno perchè in certi frangenti, se non si è avvezzi al penale, è facile sbagliarsi, in ogni caso io mi sono chiarito, spero che con questa si siano chiariti anche quelli che hanno presupposto l'insussistenza del fatto. I termini ed il ragionamento della sentenza è molto chiaro, se c'è ancora chi non vuol capire peggio per lui.

Da: per Cipolla17/12/2011 22:11:19
guarda che non è scritto da nessuna parte che il "Chiede" vada nel centro del rigo a capo.
Anzi ho visto che molti formulari usano la forma:

"Alla luce dei superiori motivi si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di... in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia:
- in via principiale assolvere l'imputato dal reato lui ascrtitto perchè il fatto non sussiste".....ecc..

E io l'ho fatto proprio così....e sono sicuro di non rischiare nessuna penalizzazione!

Da: per gregor17/12/2011 22:21:40
Mi dispiace più che altro per te che ancora ti ostini a non capire...il danno economico c'entra e come con l'elemento oggettivo e ti dico subito il perchè.
L'elemento oggettivo del reato di peculato si configura con l'ingiusto profitto e quindi con un danno economico in questo caso, danno che appunto nella fattispecie è talmente lieve che per il principo di offensività non integra gli estremi della configurazione del reato di peculato.
Pertanto la sentenza merita censura e Caio va mandato assolto dal reato lui ascritto perchè il fatto non sussiste (insussistenza dell'elemento oggettivo del reato).
Questo non lo dico io...me lo ha suggerito un Giudice di Corte d'Appello di Catania che il giorno dell'atto era in commissione!

Quindi mettetevi il cuore in pace, se fate civile la prossima volta fatevi l'atto di civile, così non rischiate di sbagliare l'atto di penale per poi cercare di convincere gli altri che quello che avete scritto è giusto per riuscire alla fine convincere voi stessi e dormire sogni tranquilli fino a luglio!!
L'atto andava fatto in questo modo punto e basta!

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