>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - Successiva >>

Da: diciamola tutta16/12/2011 15:14:41
Ragazzi, diamine, come fate a non capirlo. L'avv. Fetente vi sta prendendo per i fondelli... E ci sta riuscendo bene

Da: LIa16/12/2011 15:28:25
Avvocato fetente potrebbe essere un contadino, voi...laureati in giurisprudenza...capote bene che dice solo stronzate

Da: pecora nera16/12/2011 15:34:03
Ma non è solo Avv. .... lui è anche Prof!!!!!! ;-) hahahah

Da: LIa16/12/2011 15:38:37
ah ah ah ah allora se il prof ci spiega le formule assolutorie ci facciamo 4 risate.....

Da: tati82 per avv. fetente16/12/2011 15:55:38
secondo la teroria ripartita del fiandaca ed altri suoi illustri colleghi, il fatto è costituito da fatto, azione od omissione, evento naturalistico ed evento giuridico...ora la sussistenza del fatto è dipendente non dall'accadimento del fatto in se ma dalla sussistenza di tutti questi elementi, per cui se il danno non c'è, essendo il peculato reato di danno e non di pericolo, manca la sussistenza del fatto...la inviterei a ripassarsi il fiandaca che è pressappoco LA BIBBIA DEI PENALISTI...poi faccia lei....

Da: aiac77 16/12/2011 16:05:33
Ma cosa dite!!!  il fatto sussiste ....solo che non costituisce nessun tipo di reato!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: aiac77 16/12/2011 16:06:13
quindi.....IL FATTO NON COSTITUISCE REATO!!!

Da: LIa16/12/2011 16:06:20
E' inutile che lo spieghi...lui non puo' capire....anche leggendo il Simone si comprende benissimo che il fatto non sussiste

Da: LIa16/12/2011 16:07:07
E' inutile che lo spieghi...lui non puo' capire....anche leggendo il Simone si comprende benissimo che il fatto non sussiste

Da: x tutti16/12/2011 16:10:24
ragazzi il fatto non sussiste, me ne sono reso conto adesso  pur avendo messo anche io che il fatto non costituisce reato. Purtroppo bisogna vedere se si tratta di un errore grave a tal punto da invalidare il compito o meno.

Da: LIa16/12/2011 16:20:45
Sono contenta che qualcuno ha capito.....bravo o brava x tutti

Da: Dirimente16/12/2011 16:22:44
Per chi ha chiesto su quali attenutanti erano da chiedere rispondo che potevano essere chieste entrambe, sebbene poi il giudice non le accorderà mai!!! Difatti....
"l'eventuale concessione dell'attenuante in esame (art. 323-bis), se giustificata da elementi diversi dall'entità del danno, è compatibile con quella di cui all'art.62 n.4 c.p.." (vedi cass. penale sez VI, sentenza n° 32947 del 2001).
Come nel nostro caso, del resto la condotta di tizio per le modalità con cui si esplicata non pare assumere dei connotati di gravità tali da escluderla dall'ambito di applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

Da: munnezzzz16/12/2011 16:27:50
MUNNEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Da: priscilladelmare16/12/2011 17:09:50
Anche io ho chiesto assoluzione perché il fatto non sussiste. Mi preoccupa solo di aver motivato in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto... Cmq ho cercato di argomentare logicamente il tutto... Speriamo bene...

Da: monny16/12/2011 19:25:04
io ho fatto penale

Da: camerun7616/12/2011 19:43:55

- Messaggio eliminato -

Da: x camerun7616/12/2011 21:05:38
innanzitutto in diritto penale la responsabilità oggettiva è incostituzionale, eppoi casomai sarebbe una culpa in vigilando (cmq che fantasia!).

Da: per tutti16/12/2011 21:57:26
ragazzi è logico capire che il fatto non sussiste anche perche in ogni caso la condotta posta in essere non è penalmente rilevante scaricare files gratuitamente non produce alcun danno alla pa

Da: Ct16/12/2011 22:21:41
ragazzi secondo voi è un errore il fatto che nel primo motivo (assoluzione perchè il fatto non sussiste) gli ho messo la sentenza che affermava che non sussiste nè il delitto di peculato nè quello di abuso d'ufficio e poi come secondo motivo ho scritto: "nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non accogliesse il primo motivo si chiede la riqualificazione giuridica del reato di peculato nella fattispecie di abuso d'ufficio" ??
Grazie in anticipo

Da: gregor 16/12/2011 22:49:13
ebbene, senza bisogno che vi sia da offendere l'avv fetente, che io considero non avvocato e ne praticante, la distinzione mi da un po' fastidio. almeno qui, nessuno ha una tessera da mostrare ed il valore di tutti è solo quello da giuristi attraverso le sole idee espresse.

io la penso come lui, ma ho diritto di farlo senza offendere ne essere offeso, non parlo di quanto guadagno, dei miei clienti, perchè non dovrebbe aver alcun valore qui ed anzi biasimo chi si vanta sapendo di non poter essere smentito.

Considerato che ho impostato '' perchè il fatto non costituisce reato '' nell'atto penale che ho redatto e lungi dal considerare il diritto un'operazione matematica (leibniz ci provò inutilmente), difendo il mio atto, rendendomi conto in tutta onestà di aver dedicato solo pochi istanti di riflessione nella redazione di quella specifica richiesta.

devo dunque trovare una soluzione logica, se avessi sbagliato ma potessi anche discutere il mio atto (pur non ammettendo ancora del tutto di aver sbagliato) affermerei che sarebbe un errore molto marginale e che non potrebbe inficiare l'efficacia dell'atto in se'.

tutti, che fosse ''perchè il fatto non sussiste'' o ''perchè il fatto non costituisce reato'' hanno obbligato il giudice a decidere una questione. Nella motivazione della conseguente sentenza il giudice deve decidere, come terzo imparziale e nel processo penale il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti (P.M., difesa ecc.), ma deve decidere secondo giustizia.
Il Giudice, infatti, potrà comunque assolvere il caio nella formula che riterrà opportuna,  prescindendo da che lo sia stato richiesto ritualmente o irritualmente.

se avessi commesso un simile errore possa il mio atto essere comunque considerato efficace! e che sia così lo stesso per coloro hanno fatto diverso da me, in ipotesi di contraria ragione.

cmq

sopra leggo:
@
''Da: tati82 per avv. fetente    16/12/2011 15.55.38
secondo la teroria ripartita del fiandaca ed altri suoi illustri colleghi, il fatto è costituito da fatto, azione od omissione, evento naturalistico ed evento giuridico...ora la sussistenza del fatto è dipendente non dall'accadimento del fatto in se ma dalla sussistenza di tutti questi elementi, per cui se il danno non c'è, essendo il peculato reato di danno e non di pericolo, manca la sussistenza del fatto...la inviterei a ripassarsi il fiandaca che è pressappoco LA BIBBIA DEI PENALISTI...poi faccia lei....''

.

Naturalmente dissento, non perchè la definizione ''fatto è costituito da fatto ecc'', è priva di logica in principio e dunque senz'altro mal riportata, ma perchè il fatto è differente dall'antigiuridicità. La teoria tripatita: Mantovani, Fiandaca-Musco, peraltro, è si quella sostenuta dalla dottrina, ma trattandosi di un atto è preferibile seguire la teoria più seguita dalla giurisprudenza.

Secondo la  teoria bipartita di Carrara, quella maggiormente sostenuta in giurisprudenza, il reato è composto da due elementi: quello soggettivo, che concerne l'autore del reato, e quello oggettivo, che si concentra sulla sua condotta.
L'elemento oggettivo è composto a sua volta da condotta, evento e nesso causale.

Nel caso di specie, la condotta è quella di Caio, così come rappresentata in traccia:

''... sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione...'';

l'evento è la ''appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione'' (Cass. n. 21165/2009) di caio, così come avvenuto, almeno una volta, allorchè caio fu sorpreso dal sindaco;

il nesso causale, è la riconducibilità a tizio del fatto reato come sopra configuratosi e come accertato dal sindaco e da una sentenza.

Ecco realizzato il fatto, che è senz'altro penalmente rilevante, esistente e certamente attribuibile a Caio, ma quella condotta non è sussumibile al comma I, bensì al comma II.

Il fatto è configurato, seppur non vi sia stata la prova della sua esatta consistenza (la traccia presuppone che il sindaco abbia comunque sorpreso caio, almeno una volta in quella condotta potenzialmente illecita, ma la perizia è stata effettuata certamente sul pc e dunque analizzando il solo traffico non pare assodato che tutto quanto scaricato sia quanto effettivamente contenuto negli archivi di caio, ovesi dosse trattato di chiavi USB od HD esterni.

Per brevità, omettendo di arcomentare almeno quì sulla rilevanza della reale consistenza dell'utilizzo da parte di caio delle risorse telematiche e dell'esatta riconducibilità dei 10000 file a caio od anche ad altri che avevano accesso all'ufficio, sappiamo che almeno una volta hanno ''sgamato'' caio e questo fatto, anche una sola volta è astrattamente punibile, ma caio deve essere assolto non perchè non abbia fatto quello che gli è stato contestato e provato  (perchè una volta l'ha fatto), non perchè non vi sia stata un'appropriazione di flussi di banda (perchè almeno quella volta c'è stata), ma perchè quel fatto non ha danneggiato nessuno.

bisognerebbe chiedersi cosa protegge il comma II? ma adesso sono stanco, e mi sa che ho sbagliato dannazione! poi visto che nonostante io stia brindando da due giorni e finalmente non abbia la mente lucida, non riesco a smettere di pensare a queste robe quì.

Da: bologna16/12/2011 22:55:18
non ho inserito la procura in calce ma essendo un appello ho dato per presupposto che fosse già stata concessa in precedenza ed ho solo fatto un rimando nell'atto. è un errore grave???

Da: per bologna16/12/2011 23:03:29
se ha scritto "come da nomina già in atti" non hai fatto nessun errore, anzi è da buon penalista!

Da: Bologna16/12/2011 23:20:37
si ho inserito questa formula....ma poi parlando con i miei colleghi mi sono venuti mille dubbi. Non so come fare...fanno tutti i gran penalistoni e mi stanno mandando al manicomio. sembra che io abbia fatto un errore gravissimo.

Da: gregor 16/12/2011 23:27:52
tranquillo Bologna! hai fatto bene

Da: Bologna16/12/2011 23:29:11
grazie di cuore a tutti per il conforto!
stavo diventando pazzo...

Da: gregor 16/12/2011 23:31:38
la nomina in atti va più che bene, se la metti in calce devi ricordarti che deve contenere la procura speciale e dimostrando di averla fatta bene ti prendi qualche punto in più, se la fai male, al contrario, possono steccolarti, dunque tutti consigliano (corsi compresi) di farla ''in atti''

Da: Bologna16/12/2011 23:31:57
pensate che chi mi ha detto che si trattava di un errore gravissimo ha sostenuto che in sostanza, scrivendo come da nomina in atti si sarebbe implicitamente sostenuto di essere già legali in primo grado. Ma in realtà il testo della prova non specificava nulla in tal senso.

Da: per Bologna16/12/2011 23:33:26
Aahaha.....guarda io faccio solo penale e ti posso garantire che se hai inserito questa formula non hai sbagliato!
I tuoi colleghi sicuramente si riferiscono al fatto che qualche commissario pazzo si intestardisce con la procura e magari la vuole vedere in calce all'atto.
Dal punto di vista giuridico riportarsi alla nomina già in atti non può comportare nessun tipo di errore, in quanto si presuppone che la nomina è stata già presentata alla Procura della Repubblica.
Non preoccuparti...io mi preoccuperei molto di più del contenuto!

Da: Bologna16/12/2011 23:34:16
speriamo abbiate ragione.

Da: gregor 16/12/2011 23:42:54
... allora diciamola meglio: Bologna, se ti bocciano solo per la nomina in atti fai ricorso al tar e lo vinci

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - Successiva >>


Torna al forum