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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: bio16/12/2011 10:25:17
ciao a tutti.

Da: per avvocato fetente16/12/2011 10:27:13
il fatto non sussiste perche penalmente è irrilevante non ha prodotto alcun danno pur usando il computer perche tu devi difendere dicendo che l'impiegato ha comunque svolto il suo lavoro mentre sei al pc puoi far mille cose oltre a scaricare e la connessione non viene rallentata perche l'adsl grazie a dio ora nel 2011 c'è

Da: Renato Cartesio16/12/2011 10:29:50
Per mio conto c'è peculato secco oltre a truffa aggravata per danno, anche all'immagine, della PA. Il mezzo attraverso cui si realizza il peculato è un bene della PA (pc e linea internet), il tempo che il dipendente non dedica alle funzioni è a sua volta un danno economico per la PA che viene perciò truffata dall'abusivo uso del mezzo in dotazione a fini tendenzialmente private e estranei alle regole dell'ufficio. Parlerei poi del problema del procedimento disciplinare e delle connessioni con quello penale per come modificate dal Dlgs 150/09 sul TUPI (Dlgs 165/01). 

Da: per avvocato fetente16/12/2011 10:30:54
l'appropriazione non è elemento del dolo generico ma è il fatto lesivo del bene giuridico lo capisci o no? tu hai dato una soluzione contraddittoria in se dici che il fatto non costituisce reato perche vuoi dire che non c'è dolo ma il dolo c'era perche se scarichi diecimila files non è un fatto sporadico lo sai che stai sbagliando lo capisci o no' ecco perche le cause si perdono mah

Da: pecora nera16/12/2011 10:35:28
ma a nessuno è venuto in mente che non c'è la prova che caio abbia scaricato files per un anno intero???? di fatto l unica prova certa è che è stato beccato in flagranza dal sindaco SOLO UNA VOLTA!
La consulenza del PM diceva solo che da quel pc erano stati scaricati 10000 files... ma del fatto della attribuibilita a Caio non ne parla nessuno... io ho impostato la mia difesa in questo modo...

Da: per pecora nera16/12/2011 10:39:43
...però era specificato "su archivi personali"...

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Da: Avv. XXX16/12/2011 10:42:01
La considerazione sulle energie era mia e non dell'avv. fetente innanzitutto.. poi è una considerazione fatta dalla Cassazione, non da me, perchè, detto molto banalmente, molte difese in tema di uso del telefono si basavano proprio sul fatto che il telefono non era stato sottratto all'uso predisposto, e la Cassazione rispondeva che non si doveva guadare al telefono in sè ma agli impulsi elettronici inviati dallo stesso che venivano sottratti. In questo modo configurava il peculato anche laddove il responsabile pagava di tasca sua successivamente le telefonate perchè quegli impulsi non erano  "restituibili". Il dolo generico non so nemmeno da dove l'hai tirato fuori, se il dolo è considerato ancora coscienza e volontà diretta a cagionare l'evento qui c'era tutto ovviamente...Mi sa che tu devi dare una ripassatina al manuale...

Da: x tutti16/12/2011 10:43:01
secondo me andavano bene entrambe le formule

Da: x Avv XXX16/12/2011 10:52:44
se ho capito bene tu dici che non c'è stata neppure l' appropriazione

Da: Avv. XXX16/12/2011 10:58:39
si non c'è stata appropriazione! se guardate la massima giurisprudenziale dice a chiare lettere non c'è stato il danno quindi non c'è condotta appropriativa! adesso, posto che mi è  chiarissima la differenza tra condotta ed evento, in base a quelle sentenze precedenti se non causi un maggior costo oltre a non causare un maggior danno non ti stai appropriando di niente!Ma queste sono solo enucubrazioni mentali della giurisprudenza, perchè in ogni caso anche se si sostiene che la condotta c'è ma manca l'evento, comunque l'una e l'altra rientrano nell'alveo di "fatto tipico", quindi il fatto non sussiste!

Da: x Avv XXX16/12/2011 11:02:40
in linea di massima potresti aver ragione, come ha ragione anche chi ritiene che l'appropriazione c'è, ma manca il danno patrimoniale perché la condotta è inoffensiva.

Da: Avv. XXX16/12/2011 11:06:38
Ma infatti ho specificato che si tratta di seghe mentali della giurisprudenza che a mio avviso un modo per condannare chi usava il telefono per fini privati lo doveva pur trovare..(e quando non erano ancora diffuse le tariffe flat per la telefonia o nel caso dei cellulari), perchè anche se si sostiene solo l'inoffensività rientri sempre nella tipicità del fatto

Da: pecora nera16/12/2011 11:09:45
mah...secondo me è opinabile! Cioè ... da quel pc si sono visitati siti non autorizzati per un anno, ma non vuol dire che quel pc sia stato utilizzato solo da Caio... Gli "archivi personali" secondo me era forviante... magari nell archivio personale c erano solo le immagini scaricate il giorno in cui è stato sorpreso...!
In ogni caso credo che ci siamo scervellati troppo. La soluzione giusta era la piu ovvia... il peculato non c'è per carenza dei requilisiti oggettivi. PUNTO. Li dovevamo chiudere...senza proporre derubricazioni o riqualificazioni. Comunque, al di là dell'abuso di ufficio o del peculato d'uso... secondo me l'importante è aver centrato il motivo principale!

Da: pecora nera16/12/2011 11:13:49
in ogni caso tracce ambigue...oltre che scritte con i piedi!

Da: Avv. Prof. FETENTE16/12/2011 11:16:34
Il fatto sussiste perché il fatto è avvenuto.

Ma non costituisce reato, secondo la Cassazione.

Punto e basta !!!

Tutte le altre argomentazioni sono prive di fondamento !!!

Da: Avv. XXX16/12/2011 11:22:11
Per pecora nera: nella realtà è chiaro che tu ti puoi attaccare su tutto, chiedendo anche l'assoluzione perchè non è provato che Caio l'abbia commesso, ma in un compito d'esame tu devi sostenere una tesi basandoti esclusivamente sui dati che la traccia ti offre.
La tua tesi era sostenibile se ad esempio la traccia specificava che non era utilizzato solo da lui, ma anche in questo caso il fatto che sia stato beccato almeno una volta ti configurava astrattamente il peculato d'uso (perchè lì c'era astrattamente la "momentaneità" dell'uso del mezzo) e concludere però sempre con l'inoffensività per le stesse ragioni del peculato del primo comma.
Inoltre il fatto che abbiano specificato "archivi personali" era tutt'altro che fuorviante, ma era chiarificatore, perchè se lui avesse occupato la memoria del pc pubblico con i suoi 10.000 files allora lì il peculato c'era tutto, perchè in questo caso aveva sottratto memoria del computer per fini personali e non istituzionali.

Da: x Avv prof Fetente16/12/2011 11:22:34
ma scusa quale cassazione? dicci almeno il numero e l'anno

Da: pecora nera16/12/2011 11:23:54
ma che vuoldire il fatto c'è perchè il fatto è avvenuto!
Tutti i fatti ci sono perchè avvengono...
Il fatto c'è, senz' altro è avvenuto, ma giuridicamente non sussiste!!! perchè mancano gli elementi oggettivi...
Le altre argomentazioni non sono affatto prive di fondamento purchè siano motivate correttamente.
E' un appello... e le tesi difensive potevano essere molte, l'importante è averle spiegate correttamente seguendo un filo logico.

Da: Avv. Prof. FETENTE16/12/2011 11:29:17
Da wikipedia:
"La formula di assoluzione perché il fatto non sussiste indica che al giudice non risulta provato nessuno degli elementi della fattispecie criminosa contestata, perché manca uno qualsiasi degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità).
Cfr. Elena Pesenti, Impugnazione della parte civile, su diritto.it. Così, ad esempio, se a X viene contestato il reato di omicidio e la persona ipotizzata morta è in realtà è viva, il fatto non sussiste".

Alla luce di ciò, ieri bisognava chiedere l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
In subordine, occorreva chiedere (giacché l'Appello è un processo totalmente distinto rispetto a quello di primo grado) il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche.
E ciò anche se in primo grado la pena era stata già comminata nel minimo !!!!!

Da: pecora nera16/12/2011 11:30:49
Per Avv.XXX
Infatti io ho sostenuto che non c'era il peculato ma, tutt'al piu il peculato d uso...
Senz'altro la traccia non specificava che il pc era usato solo da lui. Proprio per questo io ho sostenuto che non lo fosse! O che comunque non ce n era la prova!
Per quanto riguarda i 10000 files scaricati... non divcva che "nell archivio personale di Caio erano stati trovati 10000 files"...
Ma solo che da quel pc nell arco di un anno erano stati scaricati 10000 files...
Insomma è un atto di appello.... Tocca pure provare a smontare la tesi dell'accusa. Io personalmente ho fatto questo ragionamento, e ti giuro che ancora adesso ne sono convinta! hahaha
bah speriamo bene! :-)


Da: Avv. XXX16/12/2011 11:45:42
Per pecora nera: ma infatti non ti sto dicendo che non era sostenibile.. ti sto solo diendo che la precisazione archivi personali era essenziale, altrimenti il peculato c'era eccome.
Per avv.  fetente: lo capisci che, proprio in base a quello che hai scritto da wikipedia, mancando l'evento (o, secondo me, anche la condotta, ma questo è sicuramente opinabile) manca un elemento essenziale e quindi non sussiste?
La formula il fatto non costituisce reato viene utilizzata quando c'è una esimente o quando manca l'elemento psicologico richiesto!
In questo caso non c'è esimente e l'elemento psicologico c'è! perchè ha agito con coscienza e volontà diretta a cagionare l'evento!

Da: pecora nera16/12/2011 11:47:19
Giusto! ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE!
Questa è l'unica certezza di quell'atto di appello ahhaha

Da: gregor 16/12/2011 11:49:46
salve Avv. Fetente!

il fatto non costituisce reato perchè l'elemento oggettivo è perfettamente configurato. Caio si appropria delle energie internet.
che poi questo appropriarsi di energie non sia economicamente apprezzabile od ancor più non creino neppure il danno ha rilievo appunto nell'assoluzione ma non nell'elemento oggettivo. In questo caso il discrimine fra colpevolezza ed innocenza non la fa l'elemento oggettivo che è il medesimo sia in ipotesi di tariffa flat (e solo in ragione di questa vi è assoluzione) che in ipotesi di tariffa non flat (in cui vi sarebbe stata condanna). Dunque quello che manca non è l'elemento oggettivo ma, cosa ben diversa il danno.

http://www.reaticollettibianchi.it/portal/node/111

Da: Avv. Prof. FETENTE16/12/2011 11:52:48
La traccia dell'atto di diritto penale prende probabilmente spunto dalla sentenza n. 20326 del 2008 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Tra le altre sentenze utili:
Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza  n. 41709 del 2010; 
Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 7177 del 2011.

Cmq, ce ne sono altre che potevano essere utilizzate !!!

Da: Avv. Prof. FETENTE16/12/2011 11:55:56
Salve, caro Gregor !!!

Per fortuna, c'è gente come te qui !!!
Gli altri non vogliono proprio capire.

Beh, devo davvero andare.

Saluti !!!

Da: giustiziere16/12/2011 12:34:28
scusate, a napoli hanno consegnato?

Da: x tutti16/12/2011 12:35:33
riguardo al minimo della pena, secondo me si poteva inserire dato che il reato di peculato potrebbe essere derubricato dal giudice di appello in abuso di ufficio, quindi si potrebbe chiedere in via preventiva, se fosse constatata la responsabilità penale di caio, una diminuzione della pena e l'attenuante 323 bis.

che ne pensate?

Da: Avv. XXX16/12/2011 12:35:52
Guarda gregor che l'evento dannoso fa parte del fatto tipico... l'assoluzione è un fatto processuale che non ha nulla a che vedere con il diritto sostanziale...si assolve processualmente perchè c'è una causa
sostanziale...e questa causa sostanziale come la individui?
Del resto l'ha scritto l'avv. fetente stesso, se la formula fatto non sussiste viene utilizzata quando manca la condotta O L'EVENTO, e se in questo caso manca l'evento del danno, allora il fatto non sussiste..
A me sembra un sillogismo davvero banale....

Da: Xxxxxxxx16/12/2011 13:01:20
Il fatto non sussiste manca l'evento il reato è istantaneo e si consuma con l'appropriazione che nel caso di specie manca. Mancando l'evento che elemento del fatto tipico allora la formula sarà il fatto non sussiste.
Non confondete il fatto storico dal fatto giuridico.

Da: priscilladelmare16/12/2011 14:32:42
ciao colleghi,
io ho fatto l'atto giudiziario di penale... Non sembrava difficilissimo, ad ogni modo ho motivato e chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste; ho motivato l'erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di prime cure e ho spiegato che, tutt'al più, nei fatti narrati si potrebbe riscontrare la sussistenza dell'abuso di ufficio (ovviamente, ho impiegato termini tecninci....) e ho chiesto che, ove l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di riscontrare nei fatti la sussistenza di tale ultimo delitto, derubricare il più grave reato di peculato nel meno grave reato di abuso d'ufficio e, conseguentemente ridurre la pena; in ogni caso, ho motivato perché il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 323 bis, sia che si trattasse di peculato, sia che si trattasse di abuso d'ufficio, e ho chiesto alla Corte di concedere tale circostanza anche qualora ritenesse la sussistenza dell'abuso; in ogni caso, con concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.... Speriamo bene,ragà... Lo so che state pensando che sono stata una cogliona nell'aver motivato e chiesto di derubricare.... un avvocato dovrebbe sempre e solo sostenere a spada tratta la tesi dell'innocenza del proprio assistito e chiedere, quando possibile, sempre l'assoluzione da qualsivoglia reato... Però, mi ha dato un bel po' du filo da torcere quella maledetta traccia (le indagini disposte dal PM non lasciavano spazio a dubbi sulla colpevolezza di Caio....ma è anche vero che il vantaggio economico e il danno alla P.A. non si è configurato, per cui si poteva mettere a dormire l'abuso,....L'unica cosa, ragà, è che c'è stato comunque una violazione di norme di legge e di regolamento dell'uffico da parte di Caio, il quale, detta in termini spiccioli, anziché lavorare e mandare avanti la baracchina del Comune, bighellonava in Internet.... per giunta, per un intero anno!!! Solo per quello ho chiesto di derubricare). Mamma mia quant'è lunga sta parentesi che ho aperto.
Ad ogni modo, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti voi. La cosa che mi è piaciuta di più dell'esame (per me era la prima volta) è il fatto che si riesce a trovare e fare amicizia con persone in gamba e che, almeno ad una prima impressione, sembrano carine :-) 

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