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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: x carlo 81 | 15/12/2011 22:48:43 |
grazie pecora nera! | |
Da: Carlo81 | 15/12/2011 22:50:37 |
io ho messo soltanto 323 bis, ma noto che molti hanno messo la 62 n. 4 | |
Da: xxx85 | 15/12/2011 22:52:53 |
concordo!!!! | |
Da: 2011xxx | 15/12/2011 22:57:45 |
le attenuanti andavano chieste ai sensi dell'art. 62 bis c.p. | |
Da: El | 15/12/2011 23:54:17 |
Non pensateci cari! buone feste a tutti!! | |
Da: aiac77 | 15/12/2011 23:55:53 |
io ho messo la 62 n.4 | |
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Da: g77 | 16/12/2011 04:32:54 |
buone feste! | |
Da: esaurita8 | 16/12/2011 08:34:56 |
la 62 n. 4 non va messa perche fa riferimento specifico all'elemento soggettivo andava messo solo il 323 bis perche si riferisce all'entita patrimoniale del danno che è di poco peso lo diceva espressamente il codice | |
Da: per pecora nera | 16/12/2011 08:39:10 |
io ho messo peculato da escludere e semmai ipotizzare il peculato d'uso perche l'uso che lui ha fatto del pc era momentaneo lui non se ne è appropriato in maniera stabile dimenticandosi delle prestazioni lavorative che doveva svolgere anche perche i files scaricati, seppur tanti, sono stati scaricati in un arco di tempo abbastanza ampio e cmq scaricare files non proegiudica il lavoro perche contemporaneamente al pc si possono fare altre cose tra cui lavorare ahahh infatti la sentenza del 2010 che esclude entrambi i reati è rubricata nel giuffrè sotto il peculato d'uso | |
Da: Io speriamo che me la cavo | 16/12/2011 09:23:47 |
Non ho chiesto le attenuanti ma assoluzione piena... Mmm | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:25:44 |
ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE ??????????? Ho letto che molti hanno concluso così l'atto di penale !!!!! E' ERRATO !!! Il fatto sussisteva (cioè, era avvenuto) eccome !!! Non aveva forse Caio usato Internet e scaricato files ??? Ma questo fatto non costituisce reato (secondo la CASSAZIONE) !!!!! Bisognava, quindi, richiedere l'ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO !!! Spiacente, ma molti di voi hanno davvero sbagliato di brutto !!! | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:29:32 |
ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE ??????????? Ho letto che molti hanno concluso così l'atto di penale !!!!! E' ERRATO !!! Il fatto sussisteva (cioè, era avvenuto) eccome !!! Non aveva forse Caio usato Internet e scaricato files ??? Ma questo fatto non costituisce reato (secondo la CASSAZIONE) !!!!! Bisognava, quindi, solo richiedere l'ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO !!! E questa non è una richiesta di assoluzione piena !!!!! | |
Da: x avv. prof fetente | 16/12/2011 09:35:48 |
scusa, a questo punto mi sapresti dire il numero della sentenza della cassazione? | |
Da: per avvocato fetente | 16/12/2011 09:38:14 |
scusami ma che razza di difensore sei? tu devi scrivere il fatto non sussiste perche manca l'elemento oggettivo della condotta il danno alla pa il fatto non costituisce reato si mette quando manca l'elemento soggettivo e comunque il fatto non sussiste assorbe entrambe le formule lo diceva espressamente la nota al 530 c.p.p. | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:39:40 |
Occorreva, poi, richiedere (in via subordinata) il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche. Tale richiesta, con riferimento all'ATTO DI APPELLO PENALE, è, ormai, entrata nella prassi e, pertanto, va fatta sempre e comunque. Infine, bisognava inserire una PROCURA SPECIALE (non conoscendosi l'Avv. di Caio nel giudizio di primo grado). | |
Da: per avvocato fetente | 16/12/2011 09:41:21 |
questa è la prova che sei incompetente il minimo della pena glielo avevano gia dato: tre anni uhauhauah | |
Da: x avv. prof fetente | 16/12/2011 09:45:02 |
raga ho trovato questo: http://www.reaticollettibianchi.it/portal/node/111 che ne pensate? | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:46:54 |
Il fatto non sussiste quando non avviene ("sussistere" sta qui per "avvenire", "accadere", "verificarsi"). Ad es., uno viene condannato x omicidio, ma poi si scopre che la presunta vittima è viva e vegeta. In questo caso si chiede l'assoluzione perché il fatto (ossia l'assassinio) non sussiste (cioè non è avvenuto). Con riferimento al caso di cui al parere di penale, il fatto (ossia la condotta sanzionata) era avvenuto eccome. | |
Da: per avvocato fetente | 16/12/2011 09:50:50 |
il fatto non sussiste significa che manca la produzione dell'evento e cioè il danno è un reato di danno non di condotta il dolo c'era quindi si mette il fatto non sussiste ho avuto la conferma anche da due magistrati | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:54:37 |
IL MINIMO DELLA PENA si richiede sempre nell'ATTO DI APPELLO PENALE, indipendentemente dalla condanna in primo grado !!! E questo perché il processo di Appello è un processo totalmente nuovo rispetto a quello di primo grado !!! Chiedete pure a qualunque penalista !!!!!! MA NON SAPETE PROPRIO NULLA ??? | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 09:56:18 |
Beh, anche i magistrati possono sbagliare !!! SALUTI !!! | |
Da: Prof testa | 16/12/2011 09:57:22 |
Il fatto non sussiste, manca l'elemento oggettivo - appropriazione - inoltre il peculato è reato istantaneo E si consuma nel momento in cui vi è l'appropriazione. Manca quindi l'evento che è elemento oggettivo ( azione/omissione nesso di causalità Evento) del fatto tipico quindi il fatto no sussiste.... | |
Da: Andrea12345 | 16/12/2011 10:03:09 |
Ho stcritto la nomina senza procura speciale.. Il 571 3 comma recita 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. Maaaa.. Secondo voi?? | |
Da: Avv. XXX | 16/12/2011 10:04:51 |
Concordo anche io con la tesi del fatto non sussiste.. Nel peculato l'uso del termine "se ne appropria" vuol dire che se non ti sei appropriato di nulla, perchè non c'è un maggior costo per la p.a., non sussiste la condotta che integra il reato... L'avv. prof. Fetente confonde l'accadimento fenomenologico di un fatto imputato (e fin qui ci arrivano pure i polli che se un fatto non è accaduto proprio non sussiste) con l'idoneità di quel fatto ad integrare gli elementi tipici di una fattispecie penale come quella prospettata... | |
Da: per avvocato fetente | 16/12/2011 10:04:56 |
ti sei dato la risposta da solo l'appropriazione non c'è stata perche la finalita che lui da al computer non è stata alterata macroscopicamente ma in ogni caso se tu escludi l'evento di conseguenza escludi anche l'elemento soggettivo i magistrati non sbagliano senno non sarebbero diventati magistrati ti pare? pecchi di presunzione il minimo della pena non potevi richiederlo perche senno non rientrava piu nel peculato il reato semmai dici che ci voleva il 323 bis per danno di lieve entità | |
Da: Avv. XXX | 16/12/2011 10:10:42 |
Per quanto concerne la pena, a mio avviso siccome era già stato applicato il minimo edittale, al più si poteva chiedere la concessione dei benefici di legge (laddove concedibili ovviamente) in maniera molto generica, perchè la traccia non dava indicazioni in merito alla stima effettuata dal tribunale in primo grado, cioè se aveva concesso attenuanti generiche o meno e quindi se si era partiti da una pena più alta che era diventata il minimo per via di queste... | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 16/12/2011 10:10:53 |
L'Appello è un altro processo !!! Tu chiedi l'assoluzione o (se non te la danno i giudici di Appello), in alternativa, il minimo della pena !!! Beh, BASTA !!! SALUTI !!!!! | |
Da: x avv xxx | 16/12/2011 10:15:32 |
veramente caio se ne è appropriato, solo che da la condotta è inoffensiva perché appunto manca il danno patrimoniale | |
Da: Avv. XXX | 16/12/2011 10:22:37 |
eh no.. il punto è proprio questo.. la giurisprudenza, siccome nel peculato (e non il peculato d'uso) la sottrazione deve essere tale che comunque non sussista la "restituibilità" di quanto sottratto, anche in tema di utenze telefoniche dice che non ti appropri del "mezzo" (computer, telefono, telefax e così via..), ma delle "energie" inviate da questi, e per questo motivo se tu non stai sottraendo energie (perchè è indifferente quanto stai collegato o cosa fai e scarichi) non c'è proprio appropriazione. | |
Da: per avvocato fetente | 16/12/2011 10:24:47 |
ma cosa c'entrano le energie??? il telefono se lo usi risulta occupato il pc lo puoi usare a prescindere e appunto per quello non c'è appropriazione tu confondi l'appropriazione con il dolo generico uahuahauhauhaua assurdo l'evento è una cosa l'elemento soggettivo è un'altra cosa ripassati il manuale di parte generale che è meglio ahuuahauhauhauha | |
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